SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4042 2025 – N. R.G. 00003535 2022 DEPOSITO MINUTA 18 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME, relatore, estensore
dott. NOME COGNOME
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3535/2022 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Padova, giusta procura allegata telematicamente all’atto di citazione
– attore contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Padova, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuto avente per oggetto: impugnativa delibera assembleare
CONCLUSIONI
L’attore così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
‘nel merito
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la invalidità, l’illegittimità, la nullità e/o pronunciarsi l’annullamento della delibera assembleare del 12 febbraio 2022 con la quale l’assemblea dei soci ha deliberato di ‘..approvare il rilascio della fideiussione da parte della società a di euro 4.4000.000,00 …’
in via istruttoria disporsi CTU sul seguente quesito:
‘Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine di cui gli artt. 194, comma 1° e 198 cpc, con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire copia dei documenti accessori necessari a dare risposta al quesito, compreso il reperimento di documentazione presso terzi ed enti pubblici, provveda il consulente d’ufficio a confermare che:
al 31.12.2020, la società aveva un capitale sociale di Euro 98.800,00 e un patrimonio netto di Euro 3.218.573,00 e la società RAGIONE_SOCIALE un capitale di Euro 900.000,00 e un patrimonio netto di Euro 914.837,00;
al 31.12.2021, la società aveva un capitale sociale di Euro 98.800,00 e un patrimonio netto di Euro 3.535.520 e la società RAGIONE_SOCIALE un capitale sociale di Euro 900.000,00 e un netto di Euro 931.800,00′.
in ogni caso:
spese, diritti e compensi del presente giudizio integralmente rifusi’.
Il convenuto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,
rigettare la domanda promossa dal sig. di invalidità, illegittimità, nullità e/o annullamento della delibera adottata dall’assemblea dei soci di in data 12.02.2022, per le ragioni esposte in comparsa di risposta;
in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese e compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali (15%).
Si insiste per l’ammissione delle prove per testi e CTU già dedotte nella memoria istruttoria:
1) ‘Vero è che nel corso del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE del 4.10.2021, di cui al verbale doc. 02 fasc. convenuta, il presidente del c.d.a. ha esposto ai consiglieri di amministrazione la presentazione in Power Point di cui al doc. 03 fasc. convenuta.’.
Si indicano a testimoni sul cap. 1): il sig. e la sig.ra .
‘Vero è che il sig. si è sempre dichiarato contrario a rilasciare una fideiussione personale a favore di RAGIONE_SOCIALE al fine di garantire i finanziamenti necessari per la costruzione del nuovo immobile sito in Albignasego, INDIRIZZO.’
‘Vero è che la società ha rilasciato nel luglio 2021 una fideiussione dell’importo di Euro 2.500.000 a garanzia del finanziamento concesso da alla società RAGIONE_SOCIALE per la costruzione del nuovo immobile sito in Albignasego, INDIRIZZO di cui al doc. 06 della convenuta, finanziamento successivamente chiuso con la disponibilità finanziaria ottenuta da RAGIONE_SOCIALE attraverso il leasing immobiliare contratto con la società Mediocredito Trentino Alto Adige RAGIONE_SOCIALE
Si chiamano a testimoniare sui cap. 2) e 3): il sig. e il rag. , amministratori di RAGIONE_SOCIALE e il dott. di Rovigo.
‘Vero è che a partire dal 2020 e fino al novembre 2021 il dott. di Rovigo, si è ripetutamente rapportato con il sig. , nella sua qualità di amministratore di e di RAGIONE_SOCIALE per ottenere le informazioni sulla gestione delle due società e la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 2476 c.c., su incarico e nell’interesse del socio sig. .’
Si indica come teste per il cap. 4) il dott. di Rovigo.
Si insiste affinchè sia disposta consulenza tecnica per determinare il valore del canone di locazione di mercato dell’immobile sito in Albignasego, INDIRIZZO concesso in locazione dalla società RAGIONE_SOCIALE alla società con contratto di cui al doc. 1 fasc. convenuta.’.
*
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. NOME COGNOME udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
, professatosi socio di una quota pari al 40% del capitale sociale della società , società operante nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi impugnava la delibera assunta dall’assemblea dei soci in data 12.2.2022, avente come ordine del giorno ‘delibera fideiussione in favore della società RAGIONE_SOCIALE per leasing immobiliare con Mediocredito Trentino’.
RAGIONE_SOCIALE e hanno la medesima compagine sociale: la quota del 40% del capitale sociale appartiene, come detto, al sig. , mentre la quota del 60% appartiene al di lui nipote , figlio di , fratello di
L’assemblea di , riunitasi in data 12.2.2022, era chiamata a deliberare sul rilascio da parte dell’A.U. in nome e per conto della società di una fideiussione di importo pari ad € 4.000.000,00 a favore della società di leasing Mediocredito Trentino Alto Adige RAGIONE_SOCIALE a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di leasing immobiliare che quest’ultima avrebbe sottoscritto con la società RAGIONE_SOCIALE
Il sig. esprimeva voto contrario, ritenendo l’operazione non conforme all’interesse sociale.
In data 2.3.2022 veniva sottoscritto tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società
un contratto di locazione finanziaria, il num. 05/67/10000, per il corrispettivo di euro 6.607.004,03 oltre IVA; il contratto aveva ad oggetto la concessione in leasing alla RAGIONE_SOCIALE dell’area con sovrastante fabbricato ad uso commerciale in corso di costruzione nel comune di Albignasego.
Con
In pari data, la società in persona dell’Amministratore Unico sig. , rilasciava fideiussione a prima richiesta, solidale ed indivisibile a favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE derivanti dal predetto contratto di leasing per l’importo complessivo di euro 6.607.004,03 oltre IVA, con estensione agli interessi di mora ed alle spese giudiziarie, oneri tributari ed
ogni altro accessorio.
Esponeva il sig. che la delibera del 12.02.2022 sarebbe viziata per il seguente ordine di ragioni:
-per violazione dell’art. 2479 ter, co. 2, c.c., in quanto l’altro socio di
, si troverebbe in conflitto di interessi: la fideiussione non perseguirebbe infatti l’interesse della società bensì quello esclusivo di RAGIONE_SOCIALE, di cui il medesimo è socio e amministratore;
-per violazione dello Statuto di ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c., che ricomprende nell’oggetto sociale anche la concessione di fideiussioni; tale clausola sarebbe tuttavia da interpretare, secondo l’odierno attore, ritenendo che la società potrebbe concedere garanzie soltanto qualora correlate e funzionali allo svolgimento della propria attività principale;
per abuso di maggioranza in quanto adottata con il voto abusivo del socio .
Concludeva chiedendo l’accertamento dell’invalidità, illegittimità, nullità e/o per la pronuncia di annullamento della delibera assembleare del 12 febbraio 2022 della società .
Si costituiva in giudizio la società
Esponeva che nel 2020 i soci avevano deciso di costruire su un terreno di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, a fianco dello storico negozio di ad Albignasego, un nuovo e moderno punto vendita.
RAGIONE_SOCIALE avrebbe costruito l’immobile su ‘misura’ rispetto alle esigenze di ; nel mese di maggio 2022 l’immobile è stato ultimato ed è stato adibito a nuovo punto vendita di in forza di contratto di locazione di data 16.5.2022, con previsione del versamento di un canone mensile particolarmente favorevole, pari ad € 20.000,00, oltre Iva per i primi 12 mesi, elevato da maggio 2023 all’importo di € 30.000,00, oltre Iva.
Non avendo RAGIONE_SOCIALE un autonomo merito creditizio, era necessario il rilascio di una fideiussione da parte di come ben noto ai soci.
Evidenziava, inoltre, che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, RAGIONE_SOCIALE ha versato a Mediocredito Trentino Alto Adige spa l’importo di € 2.200.000,00 oltre Iva e pertanto l’effettivo importo garantito da ammontava ad € 4.407.000,03 e rientrava nell’ammontare autorizzato dalla delibera assembleare.
Confutava gli asseriti vizi della delibera assembleare osservando con riferimento a:
invalidità della delibera per conflitto di interessi: parte attrice non aveva dato prova di un interesse concreto e specifico in capo ad in conflitto con l’interesse sociale, non essendo sufficiente che costui sia amministratore di due diverse società; in secondo luogo, se è vero che la fideiussione era stata rilasciata a titolo gratuito, aveva tratto beneficio dall’operazione, fruendo di un canone di assoluto favore per un immobile situato in posizione strategica e costruito appositamente per essere adibito a punto vendita della convenuta; in terzo luogo, non era provato che, a seguito del rilascio della fideiussione, non potesse avere accesso al credito; infine, considerando l’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE, limitato a quest’unica iniziativa, il regolare pagamento dei canoni da parte di avrebbe garantito a Pechino il flusso di denaro necessario a pagare i canoni del leasing, eliminando il rischio di escussione della fideiussione;
invalidità della delibera per violazione dello Statuto di secondo parte convenuta, la fideiussione era strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale di , avendo consentito l’apertura di un nuovo punto vendita ad Albignasego;
-invalidità della delibera per abuso di maggioranza: l’attore non aveva allegato né un interesse personale del socio di maggioranza antitetico a quello della società, né aveva dimostrato la volontà del socio di maggioranza di pregiudicare, tramite la delibera, la posizione del socio di minoranza.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
La domanda attorea è fondata per i motivi che si espongono.
Conflitto di interessi
L’art. 2479 ter comma 2° cc disciplina la fattispecie del conflitto di interessi del socio, prevedendo l’annullabilità della delibera allorché concorrano i seguenti requisiti: 1) la decisione possa arrecare danno alla società; il danno indicato dalla norma è meramente potenziale e non attuale come quello richiesto per l’annullamento delle deliberazioni degli amministratori ex art. 2475 ter cc.; 2) la partecipazione del socio che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi sia stata determinante per la sua adozione.
Non vi è dubbio che nel caso di specie la partecipazione del socio in conflitto abbia rivestito carattere determinante, detenendo una quota del 60% e avendo espresso l’attore voto contrario all’approvazione della delibera.
Quanto alla nozione di conflitto di interessi, essa deve intendersi come contrapposizione tra interesse particolare di uno socio e l’interesse della società.
L’art. 2479 ter comma cc prevede che l’interesse del socio in conflitto sia ‘per conto proprio o di terzi’.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiaramente allegato lo iato sussistente tra l’interesse della società e il contrapposto ed esclusivo interesse della RAGIONE_SOCIALE espresso per il tramite di .
Preme evidenziare che le due società, pur nella speculare compagine sociale, non appartengono ad un medesimo gruppo e sono del tutto autonome l’una dall’altra.
Il Collegio è consapevole del consolidato orientamento della S.C., secondo il quale nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società (Cass. Civ. 29475 del 2017; sent. 27547 del 2014).
Nel caso di specie, sussiste, tuttavia, una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e la società beneficiaria della stessa per i motivi di seguito esposti.
La fideiussione è stata rilasciata dalla società a titolo gratuito; la società è chiamata a garantire le obbligazioni della Pechino derivanti dal contratto di leasing e a fornire alla Pechino, tramite il pagamento dei canoni di locazione, la provvista per il pagamento dei canoni del leasing; tuttavia, in caso di esercizio del diritto di opzione, l’immobile diverrebbe di proprietà di Pechino.
Inoltre, anche se sta pagando regolarmente i canoni della locazione immobiliare a Pechino RAGIONE_SOCIALE, non vi è alcuna garanzia che Pechino faccia lo stesso con i canoni della locazione finanziaria.
Ben potrebbe Pechino omettere il pagamento o contrarre ulteriori debiti idonei a compromettere l’adempimento del contratto di leasing,
Il rilascio della fideiussione comporta, inoltre, per l’esposizione ad un possibile pregiudizio economico di entità rilevante rispetto alla sua struttura economicofinanziaria, avendo essa un patrimonio netto di circa 3.500.000,00 e un capitale sociale di € 98.000. Pechino, a sua volta, presenta un patrimonio netto di € 900.000,00, notevolmente inferiore al debito garantito.
Costituisce, inoltre, nozione di comune esperienza che il rilascio di una fideiussione (rectius contratto autonomo di garanzia, essendo previsto nel caso di specie il pagamento a prima richiesta e l’esclusione della facoltà di opporre eccezioni) per un importo così significativo costituisce un limite al sistema di accesso al credito.
Parte convenuta individua un vantaggio diretto per la garante consistente nella previsione di un canone di locazione a condizioni di favore.
Tuttavia, non ha fornito al riguardo alcun elemento di prova, sicchè l’espletamento della richiesta CTU assumerebbe carattere del tutto esplorativo.
Inoltre, il contratto di locazione potrebbe avere una durata limitata per quanto infra esposto e parte convenuta non ha quantificato a quanto ammonterebbe in termini economici questo asserito vantaggio.
Ed invero, è tutt’altro che remoto il rischio per di perdere la disponibilità dei locali, ove alla scadenza dei primi sei anni del contratto di locazione, Pechino decidesse di non concedere il rinnovo per esercitare l’attività commerciale svolta da , ai sensi dell’art. 29 L. 392/1978; ed invero, l’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE non è limitato alla sola attività immobiliare, ma comprende anche il commercio al minuto e all’ingrosso di elettrodomestici e casalinghi etc., con previsione statutaria esattamente sovrapponibile a quella di .
In conclusione, l’operazione nel suo complesso è volta a traslare tutto il rischio da Pechino a , sicché la delibera deve essere annullata, sussistendo il conflitto di interesse in capo ad , che, nell’esprimere voto favorevole al rilascio della fideiussione, ha perseguito in via esclusiva l’interesse di RAGIONE_SOCIALE
Violazione dell’art. 2 dello Statuto
Anche sotto questo profilo la domanda di parte attrice è fondata.
L’articolo in questione dello Statuto consente il rilascio di fideiussioni e garanzie a favore di terzi, se ciò è strumentale all’attività di cui al comma 1 dell’art. 2, ovvero ‘il commercio al minuto e all’ingrosso di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio -materiale elettrico di cui alla tabella XII, giocattoli e ferramenta’.
Orbene, il rilascio della fideiussione non ha alcuna attinenza con l’esercizio dell’attività commerciale, essendo invece volto a garantire l’operazione di leasing immobiliare in capo a Pechino, che diverrà all’esito l’esclusiva proprietaria dell’immobile.
Resta assorbito il terzo vizio relativo all’abuso di maggioranza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione cause di valore indeterminabile di complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di d iscritta al n. 3535/22 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-Annulla la delibera assunta dall’assemblea di in data 12.2.2022; -condanna la società convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compenso, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 10 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME