Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28427 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28427 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 11144 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) -ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente – ricorrente in via incidentalenonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 13
n. 104/2021, pubblicata in data 15 febbraio 2021; settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale;
l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per la ricorrente in via principale; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per delega de ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per la società controricorrente e ricorrente in via incidentale.
Fatti di causa
NOME COGNOME, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennizzo assicurativo.
La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità positiva per la somma di € 51.187,30.
Ins orte contestazioni su tale dichiarazione, il giudice dell’esecuzione ha proceduto all ‘accertamento dell’obbligo del terzo, con ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario previsto dall’art. 549 c.p.c., per un complessivo importo pari ad € 750.000,00 e, successivamente, con distinta ordinanza, operate le decurtazioni per alcuni pagamenti già effettuati, ha assegnato alla creditrice procedente l’importo di € 594.833,17.
La terza pignorata RAGIONE_SOCIALE ha proposto due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso ciascuna delle due indicate ordinanze.
Le due opposizioni sono state riunite e sono state solo parzialmente accolte dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha annullato entrambe le ordinanze opposte, statuendo che « la somma che la RAGIONE_SOCIALE è tenuta a corrispondere, in forza dell’obbligo di manleva contrattualmente assunto e tenuto conto di quanto già corrisposto per le causali indicate in motivazione è pari ad euro 319.833,17 » e condannando « il creditore
procedente NOME alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto all’importo di euro 319.833,17 (al netto delle somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE e meglio indicate in parte motiva: euro 62.448,51, 92.718,32, 200.000,00) in forza dell’ordinanza di assegnazione del 5.6.2019 ».
Ricorre la COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE resiste al ricorso incidentale con autonomo controricorso.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 3 maggio 2023, ha disposto la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare l’attuale sussistenza del rapporto di mandato tra il COGNOME e l’AVV_NOTAIO al fine di decidere sull’eccezione pregiudizia le di conflitto di interessi e di nullità della procura ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 83 c.p.c. e nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente applicato le norme in tema di conflitto di interesse tra il AVV_NOTAIO e la parte e,
conseguentemente, non ha accertato la nullità della procura e dell’intero procedimento di opposizione ».
I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi logicamente e giuridicamente.
La ricorrente deduce di avere denunciato, già nel corso del giudizio di merito, il conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il difensore della società assicuratrice opponente (AVV_NOTAIO), per essere questi, al tempo stesso, anche difensore dell’assicurato nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, avente ad oggetto la responsabilità professionale di cui alla polizza di assicurazione controversa nel presente giudizio, il che, a suo dire, avrebbe determinato la nullità del relativo mandato difensivo e, dunque, della stessa costituzione in giudizio della società opponente.
Il tribunale ha rigettato tale eccezione affermando, da una parte, che l’AVV_NOTAIO, nel giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale del COGNOME, era costituito esclusivamente per quest’ultimo, non per la RAGIONE_SOCIALE di assicurazioni (peraltro su incarico di quest’ultima, come previsto dalle condizioni di polizza) e, dall’altra parte, che il medesimo aveva assunto la difesa della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento esecutivo promosso dalla RAGIONE_SOCIALE solo dopo che era cessato ogni rapporto con il COGNOME (cfr. pag. 5 della sentenza: « Nel successivo procedimento esecutivo, poi, il medesimo difensore, allorquando era cessato ogni rapporto con il COGNOME, ha assunto le difese della RAGIONE_SOCIALE di assicurazioni di talché il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il COGNOME era tenuto a corrispondere »).
La ricorrente sostiene che la statuizione sarebbe censurabile: a) per non avere il giudice di merito preso in esame il fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che l’AVV_NOTAIO era costituito per il COGNOME anche nel grado di
appello del giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale d i quest’ultimo, ancora pendente, il che impediva di ritenere che fosse realmente cessato con lo stesso ogni rapporto idoneo a determinare il denunciato conflitto di interessi; b) per non essere stati correttamente applicati i principi di diritto in tema di nullità del mandato difensivo in caso di conflitto di interessi tra diverse parti assistite, conflitto a suo dire erroneamente escluso solo sulla base della considerazione per cui l’AVV_NOTAIO era costituito esclusivamente per il COGNOME nel processo di cognizione ed esclusivamente per la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, senza una adeguata valutazione delle effettive posizioni difensive assunte dalle due parti nei distinti giudizi e, quindi, senza verificare la sussistenza di una attuale e concreta situazione di conflitto fra esse, quanto meno potenziale, con la precisazione che la situazione di concreto conflitto era stata anche specificamente indicata ed individuata da essa ricorrente, nel segnalare che nel giudizio di cognizione il COGNOME avrebbe avuto interesse a chiamare in causa il suo assicuratore chiedendogli di mettere a disposizione il massimale di polizza, al fine di ottenere di essere indennizzato anche oltre il detto massimale, mentre nel giudizio di accertamento dell’obbligo di indennizzo l’interesse della RAGIONE_SOCIALE era di ridurre al minimo la copertura, in evidente contrasto con l’interesse del COGNOME, personalmente obbligato per la differenza.
I motivi di ricorso in esame sono fondati.
1.1 La decisione impugnata si fonda su due ordini di argomentazioni logico-giuridiche, entrambe non conformi ai principi di diritto applicabili nella fattispecie.
I due ordini di argomentazioni sono i seguenti:
che l’AVV_NOTAIO fosse costituito esclusivamente per il COGNOME nel giudizio di accertamento della sua responsabilità professionale ed esclusivamente per la RAGIONE_SOCIALE di assicurazione
nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligazione indennitaria di questa nei confronti dello stesso COGNOME (unitamente al l’ulteriore rilievo, operato dal tribunale senza peraltro chiarirne adeguatamente le effettive implicazioni, che restano oscure, per cui il fatto che nel giudizio di cognizione il difensore avesse omesso di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE costituiva al più una mala gestio nella conduzione della lite, da parte sua, ma non aveva causato danni alla COGNOME);
b) che l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse assunto l’incarico per la RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del processo esecutivo « allorquando era cessato ogni rapporto con il COGNOME » … … « di talché il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il COGNOME era tenuto a corrispondere ».
Entrambi gli argomenti risultano in realtà inconferenti ai fini della individuazione di un eventuale concreto conflitto di interessi tra le due parti assistite dall’AVV_NOTAIO COGNOME e, dunque, della nullità del suo duplice mandato difensivo (nullità che secondo la giurisprudenza di questa Corte è sempre rilevabile, anche di ufficio: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 -01).
1.2.1 Con riguardo al primo ordine di argomentazioni, si osserva che il principio per cui è vietato ad un AVV_NOTAIO di assumere validamente l’incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro e che determina, di conseguenza, la nullità del secondo mandato difensivo, non vale solo in caso di costituzione contestuale dell’AVV_NOTAIO in un unico giudizio per più parti, ma vale anche in relazione a giudizi diversi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1550 del 24/01/2011, Rv. 616322 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8842 del 10/05/2004, Rv. 572758 -01) e, addirittura, per l’attività stragiudiziale o non professionale (cfr. art. 24 codice deontologico).
D’altra parte, se anche possa escludersi in concreto un conflitto di interessi tra assicurato e assicuratore della responsabilità civile nel giudizio diretto ad accertare la responsabilità del primo (purché egli non intenda in quel giudizio far valere il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre il massimale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 27/11/1993, Rv. 484520 -01), tale conflitto certamente sussiste laddove penda, separatamente e contemporaneamente al primo, anche il giudizio volto ad individuare l’esatto ammontare dell’obbligo di inden nizzo dell’assicuratore, oltre il quale la responsabilità dell’assicurato nei confronti del danneggiato resta esclusivamente a suo carico.
L’AVV_NOTAIO, così come certamente non avrebbe potuto difendere al tempo stesso il COGNOME e la sua RAGIONE_SOCIALE assicuratrice nel giudizio di responsabilità del primo, se in quel giudizio fosse stata chiamata in causa l’assicuratrice per far valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo, così non può assumere la difesa di assicurato e assicuratore in due giudizi aventi sostanzialmente identico oggetto, solo perché autonomi e, tanto meno, perché quello di accertamento dell’obbligo di indennizzo non è stato promosso direttamente dall’assicurato, ma da un suo creditore, in virtù della legittimazione straordinaria di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c..
1.2.2 Con riguardo al secondo ordine di argomentazioni, poi, la definizione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’assicurato solo in primo grado, specie laddove il medesimo
difensore si sia costituito per lo stesso assicurato anche in quello di appello, certamente non può determinare la cessazione del conflitto, perché l’accertamento della responsabilità risarcitoria gravante sull’assicurato non può dirsi definitivo dopo la sola sentenza di primo grado.
1.3 La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al punto oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame, affinché in sede di rinvio venga adeguatamente rivalutata, sulla base dei principi di diritto fin qui esposti, la dedotta situazione di incompatibilità del legale costituito per la società assicuratrice opponente, AVV_NOTAIO COGNOME.
È opportuno dare conto, in proposito, che (come è stato rilevato dallo stesso AVV_NOTAIO Generale nella sua requisitoria) la controricorrente, nel chiedere il rigetto dei motivi di ricorso in esame (benché senza proporre alcun ricorso incidentale), ha richiamato una scrittura privata (che afferma di aver prodotto nel giudizio di merito) con la quale il COGNOME avrebbe accettato le clausole di limitazione della responsabilità che risultano in discussione anche nel presente giudizio (precisamente: la clausola di scoperto e quella di esclusione della solidarietà), sostenendo che anche in virtù di tale scrittura sarebbe da escludere il dedotto conflitto.
La scrittura in questione non pare essere stata in alcun modo presa in considerazione dal tribunale: in sede di rinvio, dunque, dovrà in primo luogo essere stabilito se essa sia stata regolarmente prodotta e se sia valutabile sul piano istruttorio. D’altra parte, ai fini di un suo eventuale effettivo rilievo dovrà, nel caso, altresì tenersi conto sia della sua effettiva opponibilità alla creditrice COGNOME, sia del fatto che le questioni controverse nel presente giudizio non sono limitate a quelle relative alla validità ed efficacia delle clausole del contratto di assicurazione aventi ad oggetto lo scoperto ed il vincolo di solidarietà, essendovene certamente anche altre, che prescindono da tali clausole (come,
ad esempio, quella relativa alla pretesa di ‘accantonamento’ di € 200.000,00, oggetto degli ultimi due motivi del ricorso principale).
1.4 L’accoglimento dei motivi di ricorso in esame, co mporta la cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del conflitto di interessi e la nullità del mandato difensivo del legale costituito per la parte che ha proposto l’opposizione, determinando , almeno potenzialmente, la nu llità dell’intero giudizio di merito, se non pure l’inammissibilità dell’opposizione stessa ( fatte salve eventuali sanatorie, la cui possibile operatività dovrà essere valutata anch’essa in sede di rinvio, laddove sia confermata la sussistenza del dedotto conflitto di interesse).
Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3-5, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la natura vessatoria della clausola relativa allo scoperto del 10%, senza esaminare il fatto controverso di riconducibilità della stessa alla polizza ».
Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui la somma di euro 200.000,00 non è stata versata dalla Unipolsai, ma soltanto accantonata per il suo assicurato COGNOME NOME ».
Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto erroneamente non contestata la circostanza secondo cui la Unipolsai avrebbe corrisposto la somma di euro 200.000,00 ».
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ artt. 1341 comma 2 c.c. – Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ».
In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale gli ultimi tre motivi dello stesso ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, restano assorbiti siccome attinenti al merito della controversia, che dovrà eventualmente essere oggetto di rinnovata valutazione, ove risolte positivamente le questioni in rito.
I primi due motivi del ricorso principale sono accolti, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-