Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29094 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.8687/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
– ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 168/2020, depositata il 29.9.2020, NRG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME diretta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE, ente per il quale lavorava come Collaboratore tecnico professionale, a conferirgli la posizione organizzativa (di seguito, PO) di Esperto in matrici ambientali ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive o, in subordine, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa relativa procedura selettiva e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Ente a nominare una nuova commissione per indire una successiva selezione, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale riteneva legittima la procedura selettiva che aveva portato all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa PO ad altro dipendente, evidenziando la discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa scelta ed escludendo che il rapporto personale instaurato tra il Presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice ed il vincitore RAGIONE_SOCIALEa selezione -soliti andare a giocare a tennis dopo l’orario di lavoro -integrasse un’ipotesi di incompatibilità rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 c.p.c.
La Corte d’Appello di Genova, adita dal gravame del lavoratore, richiamando Cass. n. 7107/2014, ha ritenuto infondata la richiesta diretta a conseguire il riconoscimento diretto RAGIONE_SOCIALEa PO predetta per via giudiziale. Infatti, stante il carattere discrezionale e fiduciario RAGIONE_SOCIALEa selezione, la Corte ha escluso di potersi sostituire alla P.A., potendosi limitare solo a verificare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura, anche sul piano RAGIONE_SOCIALEa correttezza e buona fede, quali presupposti
per un eventuale rinnovazione di essa o per il risarcimento del danno da perdita di chance .
La Corte d’Appello, riformando la sentenza emessa dal Tribunale, ha invece riconosciuto ai rapporti extra lavorativi esistenti tra il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione di selezione e l’altro candidato -risultato vittorioso -un carattere tale da integrare una situazione di incompatibilità e da comportare l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva di cui si discute.
Allo stesso tempo, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘appellante diretta ad ottenere la condanna di COGNOME alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice, in quanto la PO risultava già scaduta al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Essa ha infine respinto la richiesta di risarcimento, sul presupposto che la domanda fosse generica, avendo fatto riferimento a « tutti i danni morali, esistenziali e professionali subiti », senza che fosse neppure allegata l’esistenza di danni per perdita di chances .
3. Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per Cassazione sulla base di cinque motivi, rispetto ai quali il COGNOME si è difeso con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale. Sono in atti memorie di ambo le parti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del CCNL comparto sanità 1998/2001 del 7/4/99, RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il ricorrente censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte evidenziando come la disciplina ratione temporis applicabile non richiedesse l’espletamento di una procedura selettiva e, quindi, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole e dei principi propri degli atti amministrativi, essendo sufficiente l’adozione di un provvedimento motivato. Ciò posto, il motivo ritiene in sé errato il richiamo all’art. 51 c.p.c. ed evidenzia come l’applicazione di tale previsione fosse stata effettuata dalla Corte di merito in via estensiva ed in presenza di circostanze estranee a quelle ritenute rilevanti dalla giurisprudenza amministrativa nell’ambito dei veri e propri concorsi.
Del resto, gestendo la PRAGIONE_SOCIALE. i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato con i poteri propri del datore di lavoro privato e sulla base di scelte fiduciarie, era di assoluta evidenza che esse non potessero essere censurate ove assunte – come nel caso di specie -in esito ad apposita selezione demandata ad una commissione di tre membri, con predeterminazione dei criteri e valutazione comparativa.
Il secondo motivo adduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
La censura muove dal rilievo per cui la Commissione di selezione era composta da tre Dirigenti, colleghi dei candidati da diverso tempo, seppur in posizione sovraordinata, sicché risultava normale che tra gli stessi potesse sussistere, per i motivi più disparati, una relazione extralavorativa, la cui valorizzazione in termini di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura sarebbe stata tale da comportare gravi conseguenze e portare all’annullamento di qualsivoglia selezione.
Anticipando per ragioni di contiguità tematica il quarto motivo, si rileva che con esso RAGIONE_SOCIALE adduce la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di onere RAGIONE_SOCIALEa prova nonché degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. -in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. -in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c.
La ricorrente sostiene che erano state violate le regole sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in quanto tutto si era basato su un’unica deposizione testimoniale. Essa sottolinea altresì come la Corte d’Appello nulla avesse detto rispetto alla eccepita – e ritenuta anche dal Tribunale -tardività del decreto di archiviazione del Gip prodotto dal
lavoratore.
I motivi sopra riepilogati devono essere valutati congiuntamente, data la loro stretta connessione e vanno disattesi.
Presso il giudice amministrativo ed in materia di concorsi è maturato l’indirizzo (le citazioni che seguono risalgono a Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3257), secondo cui « le cause d’ incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, rivestono però carattere tassativo e, come tali, sfuggono all’estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa (es. Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate) e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi ».
In quella stessa pronuncia, si è precisato altresì come il Consiglio di Stato « ha poi, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51, identificato alcuni parametri da osservare in specifici settori e, in
particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che:
-“la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEe cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, c.p.c. “;
-“la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato RAGIONE_SOCIALEe prove, bensì in virtù RAGIONE_SOCIALEe conoscenze personali”;
-“perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio”, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale RAGIONE_SOCIALEe relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri RAGIONE_SOCIALEa stabilità e RAGIONE_SOCIALEa reciprocità d’ interessi di carattere economico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013, cit.).
In definitiva, affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità ».
Il principio, più volte reiterato nella giurisprudenza amministrativa (v. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119), muove da
una considerazione di tassatività RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art. 51, co. 1, ma valorizza anche l’ipotesi atipica del co. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima norma che, al ricorrere dei presupposti di gravità in essa previsti e definiti costantemente (quanto ai rapporti personali che qui interessano) nei termini sopra visti, li fa assurgere – per quanto attiene ai concorsi pubblici in senso stretto – al rango di possibili vizi di legittimità (v. per l’impostazione in tal senso, esplicitamente, Cons. Stato, sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927; Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858).
Del resto, anche in ambito processuale civile, al di là di dinamiche proprie di esso nel rilievo e valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe cause di incompatibilità, quand’anche si tratti di astensione facoltativa, se essa sia stata autorizzata e quindi riscontrata nei suoi presupposti, il giudice non può più legittimamente partecipare alla decisione (Cass. 8 ottobre 1975, n. 3195; Cass. 29 dicembre 1999, n. 14676; implicitamente, ora anche Cass. 12 novembre 2024, n. 29206).
La valorizzazione operata dai citati precedenti del Consiglio di Stato, a fini ostativi rispetto all’imparzialità, RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi del « rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità » trova infine riscontro nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.p.r. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), secondo cui « il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale».
Muovendo da tali principi, in quanto espressivi RAGIONE_SOCIALE‘imparzialità del comportamento RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. e coerenti con il fondamento costituzionale di esso (art. 97 Cost.), è evidente che nel caso di specie, non ricorrendo in modo netto una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art. 51, co. 1, c.p.c., viene in evidenza il rilievo, riportabile ad un caso di grave convenienza di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALEa medesima previsione, da attribuire ad un rapporto personale « di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità».
Senza dubbio, discutendosi di attività gestorie di rapporti di impiego, non si può né escludere né vietare che i superiori possano avere anche rapporti personali extralavorativi con i dipendenti e di certo l’esistenza di essi non ha alcun effetto sugli atti da compiere, così come è del tutto improponibile un qualche rilievo non solo disciplinare, ma anche soltanto negativo del fatto in sé.
7.1 L’intensità dei rapporti personali può però rilevare a fronte di scelte selettive di carattere discrezionale, per incarichi di rilievo, come è quello di posizione organizzativa.
In questi casi, non vi è ragione perché, attraverso la mediazione del principio di correttezza e buona fede, le regole di imparzialità non valgano anche per la scelta, tra più dipendenti, di colui al quale conferire l’incarico.
Pur trattandosi di scelte che afferiscono alla gestione di diritto privato dei rapporti, esse infatti interessano comunque la PRAGIONE_SOCIALE che, nel momento in cui agisce con modalità e forme comparative, è soggetta, per il già richiamato principio di imparzialità, all’osservanza RAGIONE_SOCIALEe regole che ne presidiano il rispetto, nei
medesimi termini che si è visto valgono rispetto alle procedure concorsuali.
7.2 Non si può quindi dire che l’aver la Corte d’Appello in sostanza ritenuto il ricorrere RAGIONE_SOCIALEe gravi ragioni di convenienza di cui all’art. 51, co. 2, c.p.c. integri una violazione di legge.
7.3 D’altra parte, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa capacità RAGIONE_SOCIALEa relazione interpersonale esistente nel caso di specie attiene al merito e la Corte d’Appello lo ha svolto valorizzando « lo spirito cameratesco e la confidenza » che si instaurano « tra chi è solito praticare insieme uno sport », il perdurare nel tempo di tale abitudine ed il conseguente « realizzarsi » in tal modo di un « rapporto di frequentazione » idoneo a rendere « lecito dubitare RAGIONE_SOCIALEa serenità e RAGIONE_SOCIALEa imparzialità ».
Il ragionamento è in sé logico e non può essere qui sindacato, sicché gli altri fatti su cui fa leva il secondo motivo sub specie di omesso esame non possono ritenersi necessariamente tali da inficiare la motivazione di merito, secondo i parametri di decisività che sono imposti dalla attuale formulazione dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., S.U. 7 aprile 2014, n. 8053); in particolare può precisarsi che, così come le cause di astensione del c.p.c. operano anche rispetto a singoli membri del collegio giudicante, potenzialmente influenzato nella propria imparzialità anche dalla presenza di un solo membro in posizione di incompatibilità, analogamente non è decisivo, per escludere l’illegittimità, che nel caso di specie la composizione RAGIONE_SOCIALEa Commissione fosse a tre membri.
Del tutto irrilevante è poi quanto argomentato rispetto alla produzione asseritamente tardiva del provvedimento di archiviazione del G.I.P. -ove la mancata astensione del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione veniva stigmatizzata -per il
semplice fatto che di esso non è stata fatta alcuna menzione nella sentenza qui impugnata, la quale dunque non ha tratto fondamento alcuno da tale documento.
Né ha pregio il quarto motivo, in quanto la Corte d’Appello non ha applicato la regola sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, invertendone in ipotesi l’assetto, ma ha ritenuto positivamente l’esistenza di una condizione di ostacolo alla dovuta imparzialità; non ha poi rilievo il fatto che le circostanze su cui si è fondata la decisione siano emerse dall’unico elemento di prova in atti, consistente nella deposizione di un testimone, in quanto ciò attiene alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, profilo in sé non censurabile, come tale, in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476 ; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148 ).
In chiusura del ragionamento va rilevato che il ricorso per cassazione, limitandosi a sostenere che nelle scelte comparative di diritto privato non si potrebbe fare riferimento alle regole di imparzialità di cui all’art. 51 c.p.c., non affronta il (diverso) tema RAGIONE_SOCIALEe conseguenze, quanto ad effetti, di una violazione di tal fatta in ambito di procedure selettive di diritto privato, sicché sul punto non si deve qui entrare.
Il terzo motivo di ricorso principale adduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437 c.p.c. – in relazione all’art 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.
Con il motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sulla domanda di dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa subordinata del COGNOME in ordine alla reiterazione RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva, per difetto di interesse ad agire.
9.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’Appello quella domanda subordinata non l’ha poi accolta, sicché non si vede quale sia l’utilità per la ricorrente a dolersi, con l’impugnazione, RAGIONE_SOCIALEe questioni sull’interesse ad agire.
Il quinto motivo di ricorso denuncia infine la violazione eo falsa applicazione dei principi in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.).
Il motivo adduce l’eccessività RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la determinazione di esse in misura avulsa dai parametri normativi di riferimento e il non essersi tenuto conto che la pretese del ricorrente erano state pressoché del tutto disattese.
10.1 Non vi è dubbio che l’accoglimento di una RAGIONE_SOCIALEe domande tra l’insieme di quelle contestualmente proposte e strettamente connesse e consequenziali tra loro escluda che il ricorrente potesse considerarsi soccombente.
Su tale base, l’ultimo tema, concernendo con evidenza l’eventualità di una compensazione per reciproca soccombenza o per parziale soccombenza è inammissibile.
Vale infatti il principio per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame
l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989; ora anche Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
10.2 Quanto alla misura RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, va richiamato il principio per cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare le spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità (Cass. 13 luglio 2021, n. 199989; ora anche Cass. 16 maggio 2025, n. 13057).
Su tale base, va tenuto conto che il valore di causa, concernendo non solo gli effetti strettamente retributivi del rapporto, ma più in generale una procedura selettiva è chiaramente di caratura indeterminata, per quanto nel campo RAGIONE_SOCIALEa complessità bassa.
In base a tale valore, è evidente che la liquidazione operata (euro 7.033,78 per il primo grado ed euro 4.961,01 per il secondo grado) non si colloca al di sopra dei massimi (che assommano per il caso di complessità bassa, ad oltre 9 mila euro per il primo grado con istruttoria e ad oltre 6 mila euro per il secondo grado senza istruttoria) e dunque non è qui sindacabile.
Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo di esso è denunciata la violazione e mancata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 20 del CCNL di comparto, nonché degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 114, 115 e 116 c.p.c.
Il motivo adduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di individuare la violazione dei principi di correttezza e buona fede, sottolineando come i criteri valutativi, pur fissati dalla Commissione, fossero stati poi da essa valutati in modo palesemente superficiale, errato e contraddittorio.
Infatti, il ricorrente, nelle due branche specialistiche oggetto RAGIONE_SOCIALEa posizione da assegnare, aveva dimostrato capacità e competenze assolutamente prevalenti su quelle del candidato poi prescelto, con particolare riferimento al settore inquinamento atmosferico e del ciclo RAGIONE_SOCIALEe acque.
Sulla base di ciò, il ricorrente sostiene che egli aveva diritto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa posizione organizzativa rivendicata e comunque, se tale attribuzione era ormai preclusa dalla scadenza di essa, quanto sopra avrebbe determinato il suo corrispondente diritto al risarcimento del danno, viceversa non riconosciuto.
Con il secondo motivo incidentale il COGNOME afferma la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 114, 115 e 116 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendo che all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura avrebbe dovuto seguire il risarcimento del danno, da ritenere in re ipsa , e da liquidarsi in via equitativa.
12. I motivi non possono essere accolti.
L’insistenza sull’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione, al di là di altri profili in ordine alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa scelta, è palesemente sterile, avendo la Corte territoriale accertato che quel posto non era più attribuibile per scadenza del termine di durata.
Quanto al risarcimento del danno, la Corte territoriale ha affermato che la richiesta era stata generica e che non era stata allegata l’esistenza di danni per perdita di chance .
I motivi, rispetto a queste affermazioni, sostanzialmente non prendono posizione, insistendosi a rivendicare la spettanza del risarcimento.
Nulla è detto su un’allegazione originaria di un danno da perdita di chance che certamente (Cass. 27 aprile 2025, n. 11058; Cass. 5
dicembre 2023, n. 33964; Cass. 15 gennaio 2020, n. 712) non è mai in re ipsa , ma va addotto, oltre che dimostrato, ma la Corte territoriale ha detto che quell’allegazione di danno non vi era stata e sul punto non vi è replica specifica e puntuale che faccia constare o dimostri il contrario.
Ricorrono dunque profili di infondatezza – da individuare nella necessità di allegazione e prova del danno – ed ancor prima di inammissibilità – da individuare nel fatto che il ricorso finisce per non misurarsi in specifico (Cass. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341) con la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’assenza originaria RAGIONE_SOCIALEe menzionate allegazioni.
13. Alla reiezione del ricorso principale e di quello incidentale segua la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado, stante la reciprocità di soccombenza.
14. Va anche espresso il seguente principio: « In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano RAGIONE_SOCIALEa legittimità degli atti gestori, né sul piano RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la RAGIONE_SOCIALE è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l’operato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella
atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi ».
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME