Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23101 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 23101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 13053-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO,
Oggetto
AVVOCATI RAGIONE_SOCIALE DELL ‘ ORDINE -ELEZIONI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
P.U.
rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME
D ‘ in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentalicontro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COMMISSIONE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE DELL ‘ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, MONTEFORTE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 95/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e per delega RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con distinti reclami ex art. 36 L. n. 247/2012 (poi riuniti) gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, hanno impugnato il verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale del 28 gennaio 2023 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per la consiliatura RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l ‘ ineleggibilità, oltre che dei reclamanti, anche RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e sono stati, tra gli altri, dichiarati eletti, per scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria elettorale, i candidati AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, nella seduta del 23 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale aveva deliberato l ‘ incandidabilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato.
Nella seduta del 28 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi – come era avvenuto per gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME – a seguito dei decreti inaudita altera parte RAGIONE_SOCIALEa Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione RAGIONE_SOCIALEa comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti per l ‘ udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l ‘ ineleggibilità dei suddetti AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME nonché deliberato l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Nel giudizio instaurato dinanzi al RAGIONE_SOCIALE. dagli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME si costituivano l ‘ RAGIONE_SOCIALE e gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (consiglieri eletti) che chiedevano il rigetto dei reclami e spiegavano, altresì, reclamo incidentale condizionato all ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto gravato.
Si costituiva anche l ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale e in quella di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dei reclami e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità dei reclamanti.
In particolare, i reclamanti principali AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME deducevano che la RAGIONE_SOCIALE elettorale non si era limitata a prendere atto RAGIONE_SOCIALE eletti che avevano riportato il maggior numero di voti e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma nuovamente riunitasi in seduta, con verbale del 28 gennaio
2023, onde procedere alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all ‘ art. 3, L. n. 113/2017 da parte RAGIONE_SOCIALE eletti, aveva dichiarato ineleggibili essi reclamanti « in ragione RAGIONE_SOCIALEe stesse motivazioni poste a fondamento del (già) espresso) giudizio di incandidabilità, e cioè ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, terzo periodo, legge n. 113/2017» per non aver i predetti trascorso «un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato» .
Nello specifico, evidenziavano che, dopo l ‘ ammissione RAGIONE_SOCIALEe candidature (sulla base decreto del Presidente del C.N.F. del 23 gennaio 2023, successivamente confermato con ordinanza collegiale) e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto, alla RAGIONE_SOCIALE e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con l ‘ indicazione dei candidati dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti secondo l ‘ RAGIONE_SOCIALE decrescente dato dalla graduatoria formata. Avevano quindi sostenuto l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di ineleggibilità emessa a loro carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione ed ancor più considerato che le medesime candidature erano state già ammesse a partecipare alla competizione, con ciò determinandosi una elusione dei provvedimenti cautelari adottati.
Denunciavano, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale (nello specifico, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: (i) NOME COGNOME, presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale in considerazione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, fratello e socio di capitali con lui RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; (ii) NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socio e amministratore con lui nell ‘Organismo di mediazione denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘; (iii) NOME COGNOME, stante la candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socia con lui RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché collega di studio e convivente RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Deducevano l ‘ illegittimità del verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per essere stata attribuita prevalenza al voto del Presidente in assenza una norma specifica che disponesse in tal senso.
Evidenziavano, infine, l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale quanto al divieto del terzo mandato consecutivo richiamando il
principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 8566/2021 che aveva adottato una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di mandato in senso oggettivo, facendolo coincidere con la durata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, e non quella, estensiva, dipendente da variabili connesse alla fissazione RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo in concreto del C.O.A.
Il solo AVV_NOTAIO COGNOME lamentava anche l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il mandato dei quali era di durata infrabiennale e non andava tenuto in conto ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, disattendeva preliminarmente le eccezioni di difetto di potestas iudicandi (richiamando Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2603 in RAGIONE_SOCIALE alla giurisdizione omnicomprensiva e Cass., Sez. Un., 6 novembre 2020, n. 24896 e al principio generale di immanenza RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale ivi affermato) e di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio e comunicazione RAGIONE_SOCIALEe date di udienza alla RAGIONE_SOCIALE elettorale e ai singoli membri RAGIONE_SOCIALEa stessa (ritenendo che né l ‘ una né gli altri avessero legittimazione passiva nel presente giudizio).
Sempre in via preliminare accoglieva l ‘ eccezione relativa alla propria legittimazione passiva sollevata dall ‘ AVV_NOTAIO di cui si disponeva l ‘ estromissione (evidenziando che l ‘ oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione), mentre riteneva che rimanesse ferma quella RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO nella sua qualità di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale che aveva spiegato reclamo incidentale.
Nel merito esaminava innanzitutto la questione RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi in relazione alla posizione di tre dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, ad avviso del reclamante, versavano in situazione di manifesto conflitto di interesse, essendo soci, parenti e/o conviventi di candidati.
Respingeva, al riguardo, le eccezioni dei controinteressati sia quanto alla dedotta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990 all ‘ operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia quanto alla mancata previa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di designazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE medesima.
Riteneva che l ‘ art. 6bis fosse applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, indipendentemente dalla qualità di pubblico dipendente RAGIONE_SOCIALE ‘ agente e si aggiungesse alle diverse incompatibilità speciali previste dall ‘ ordinamento RAGIONE_SOCIALE elettorale.
Evidenziava che la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, e la conseguente astensione imposta dall ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, andava effettuata dai componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle posizioni da scrutinare, con la conseguenza che la violazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa costituiva vizio procedimentale destinato a riflettersi sull ‘ atto conclusivo del procedimento elettorale denunciabile in via autonoma, radicandosi l ‘ interesse al ricorso con l ‘ adozione del provvedimento lesivo RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte coinvolta nell ‘ esercizio del pubblico potere.
Considerava fondata la censura dei reclamanti con riguardo alla situazione di incompatibilità di interessi prima di tutto potenziale, che sostanzia il conflitto, con riferimento alla posizione di alcuni componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO) i quali avevano l ‘ obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati.
Riteneva, poi, che la RAGIONE_SOCIALE elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti esorbitanti da quelli previsti dalla legge. Detta RAGIONE_SOCIALE, in particolare, aveva effettuato nuova e preclusa verifica RAGIONE_SOCIALE ‘ eleggibilità dei candidati eletti (in evidente contrasto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE cautelare RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE), là dove la stessa, dopo l ‘ effettuazione RAGIONE_SOCIALEo scrutinio, doveva limitarsi alla mera predisposizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, nonché alla dichiarazione del risultato ed alla conseguente proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti in base al numero dei voti riportati e, in caso di parità, al criterio RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto la suddetta deliberazione nella evidenziata situazione di conflitto di interessi di alcuni dei suoi componenti, resa manifesta dalla attribuzione di valore doppio al voto del Presidente.
La RAGIONE_SOCIALE era incorsa, altresì, nell ‘ ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuti ineleggibili per violazione del terzo mandato non considerando che gli stessi non avevano partecipato alla
Consiliatura 2019/2022, in tal modo interrompendo la consecutività dei mandati rilevanti ai fini del divieto previsto dalla L. n. 113/2017, per come interpretato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 173/2019.
Escludeva la fondatezza del riferimento, in proposito, effettuato in verbale dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale all ‘ insufficienza del tempo trascorso dalla conclusione RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2015/2018 alla data di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature per la Consiliatura 2023/2026 richiamando le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8566/2021) e l ‘ adottata interpretazione del mandato consiliare rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni di legge in chiave «oggettiva», senza alcun riguardo alla durata in concreto avuta dalla Consiliatura ovvero a quella effettiva (nelle ipotesi di scioglimento anticipato).
Nel caso di specie, occorreva, dunque, guardare alla durata RAGIONE_SOCIALE quadriennale RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2019/2022.
Accoglieva, pertanto, i reclami principali proposti dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed annullava integralmente per violazione di legge il verbale del 23 gennaio 2023 e quello del 28 gennaio 2023 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale presso il CRAGIONE_SOCIALEO.RAGIONE_SOCIALE. di RAGIONE_SOCIALE e tutti gli atti successivi e conseguenti, per illegittimità derivata; riteneva che l ‘ annullamento non potesse produrre effetti sugli atti precedenti e segnatamente sulla delibera di indizione RAGIONE_SOCIALEe elezioni del RAGIONE_SOCIALE, sull ‘ invito a presentare le candidature e sulla conseguente presentazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Dichiarava inammissibili i reclami incidentali RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e dei consiglieri eletti COGNOME, COGNOME e COGNOME, rilevando che la questione dagli stessi posta (ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017) fosse, in realtà, una mera difesa del provvedimento impugnato in via principale attraverso argomentazioni che il RAGIONE_SOCIALE aveva già valutato. Aggiungeva che l ‘ annullamento integrale del verbale di proclamazione di tutti gli eletti precludeva logicamente la disamina RAGIONE_SOCIALEa posizione dei reclamati principali, oggetto dei reclami incidentali suddetti.
Disponeva, quindi, onerandone il C.O.A. in carica, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione RAGIONE_SOCIALEe candidature e disponeva altresì che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fosse demandata a una
RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione; disponeva, infine, l ‘ estromissione dal giudizio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO .
Avverso tale pronuncia del RAGIONE_SOCIALE hanno proposto formali e separate impugnazioni l ‘ AVV_NOTAIO e l ‘ RAGIONE_SOCIALE. Entrambi hanno chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Hanno proposto controricorso con ricorso incidentale gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (consiglieri eletti anche per scorrimento) e chiesto la previa sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 95/2023 e l ‘ annullamento di quest ‘ ultima.
Hanno resistito con separati controricorsi e proposto altresì ricorsi incidentali gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Hanno altresì resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale anche gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (consiglieri eletti) e chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Sono rimasi intimati la RAGIONE_SOCIALE e gli altri RAGIONE_SOCIALE (consiglieri eletti) cui i ricorsi (principale, successivo e incidentali) sono stati notificati.
Fissata l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
In vista di detta adunanza sono state depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 5302 del 2024, respinte le istanze di sospensione proposte dai ricorrenti principale e successivo, AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE, dai ricorrenti incidentali AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dai ricorrenti incidentali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevato che il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO ed il corrispondente motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (oltre che, sotto opposto angolo visuale, le relative deduzioni difensive dei controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) ponessero alla Corte la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa possibilità per la RAGIONE_SOCIALE elettorale, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un dictum cautelare del giudice speciale), di delibare definitivamente sulla eleggibilità all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEo
scrutinio e quindi a votazione già avvenuta, si è ritenuto di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza sono state depositate ulteriori memorie da parte del P.G. e RAGIONE_SOCIALEe parti già costituite. Hanno, altresì, presentato controricorso gli RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL RICORSO DELL ‘ AVV_NOTAIO
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 34, comma 1, ult. cpv. L. n. 247/2012 e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 158 cod. proc. civ. – Difetto di potestas judicandi .
Sostiene che nella nozione di ‘affari correnti’ rientrino solo gli atti dovuti e comunque privi di significativi margini di discrezionalità, e che, pertanto, nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto celebrare udienza di discussione in tema di reclamo elettorale, essendo un ‘ attività caratterizzata da ampia discrezionalità.
Vi sarebbe cioè una nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di potestas judicandi in capo ai componenti del RAGIONE_SOCIALE giudicante, che sarebbero decaduti dalla carica il 31.12.2022 e da ogni funzione il 24.02.2023, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proclamazione dei nuovi consiglieri eletti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. per aver il C.N.F. deciso extra petita e/o ultra petita , annullando integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda ed anzi in presenza di domande in antitesi con la pronuncia impugnata.
Sostiene che la domanda dei reclamanti era volta ad ottenere l ‘ annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 di ineleggibilità e la proclamazione del reclamante e RAGIONE_SOCIALE altri candidati dichiarati ineleggibili e che, pertanto, il CRAGIONE_SOCIALE. abbia violato il principio del chiesto e del pronunciato annullando integralmente il verbale di nomina dei componenti; inoltre, l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe evidente per la violazione del favor voti , di cui all ‘ art. 48 Cost.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 159 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1367 cod. civ. – Violazione del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 48 Costituzione.
Sostiene il ricorrente che, in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 159, comma 2, cod. proc. civ., l ‘ ipotesi di nullità parziale, espressamente invocata dal reclamante, non poteva
colpire le altre parti RAGIONE_SOCIALE ‘ atto che erano del tutto indipendenti, quali la valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione RAGIONE_SOCIALE altri candidati eletti.
Assume esservi stata l ‘ intervenuta acquiescenza sulle operazioni elettorali, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sopra richiamate e la definitività RAGIONE_SOCIALEa parte del verbale non impugnata – e quindi anche del risultato elettorale derivante dai voti attribuiti ad ogni candidato -.
1.4. Con il quarto motivo denuncia l ‘ error in judicando consistente nella violazione, illogica, contraddittoria e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9, comma 5, e 15 L. n. 113/2017, in riferimento ai poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale nell ‘ ambito del procedimento elettorale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la sentenza impugnata sia illogica perché nega la possibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di alcun potere decisionale in RAGIONE_SOCIALE alla verifica di eleggibilità dopo la votazione ponendosi, così, in contrasto con l ‘ affermazione circa le modalità di assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte, che presuppongono un potere decisionale.
Secondo il ricorrente la decisione impugnata è abnorme laddove fa discendere da una nullità relativa (vizio del conflitto di interessi) una conseguenza maggiore e non richiesta.
Inoltre, troverebbe applicazione l ‘ art. 15 L. n. 113/2017 nella portata prevista, implicitamente, da Cass., Sez. Un., n. 8566/2021, ammettendo un potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia in tema di candidabilità sia in tema di eleggibilità.
1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione: a ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis , L. n. 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale. Insussistenza del conflitto di interessi; b ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ.; c ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , comma 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; d ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di parità di voti.
Assume la non applicabilità, nella fattispecie, sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis L. n. 241/1990 sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Rileva, altresì, che sia stato erroneamente delineato il perimetro RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del conflitto di interessi.
Deduce che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ., la nullità (RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che hanno portato all ‘ annullamento del procedimento elettorale per la presenza, in RAGIONE_SOCIALE, di componenti in potenziale conflitto di interessi) non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, cioè dal resistente che, mediante l ‘ impugnazione ex art. 700 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa originaria composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (priva di quei commissari in potenziale conflitto di interessi), ha determinato la composizione per sorteggio ed evidenzia che su tale rilievo, espressamente sollevato in primo grado, il RAGIONE_SOCIALE ha del tutto omesso di pronunciarsi.
Aggiunge che il C.N.F., invece di escludere dalla RAGIONE_SOCIALE i tre membri in (preteso) conflitto di interessi, prima del voto, ha pronunciato la nullità RAGIONE_SOCIALEe intere operazioni elettorali, eliminando dalla futura commissione tutti i componenti (in conflitto e anche no) dopo il completamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, peraltro demandando al ‘RAGIONE_SOCIALE carica’ -ma se le operazioni di voto sono state annullate non si comprende quale possa essere il ‘RAGIONE_SOCIALE carica’ -di rinominare la RAGIONE_SOCIALE e rifare le votazioni.
Infine, censura la sentenza del C.N.F. per avere ritenuto illegittimo il comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lì dove la stessa aveva deliberato (a larga maggioranza) che, in caso di parità di voti, prevalesse la decisione per la quale aveva votato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così auto regolamentando, in mancanza di norma specifica, l ‘ ipotesi di parità RAGIONE_SOCIALEe votazioni.
1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , comma 6, cod. proc. civ., cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in merito alla candidabilità.
Sostiene che non sussisteva, al 28.01.23, data RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla ineleggibilità, alcun giudicato cautelare.
Evidenzia che le ordinanze del C.N.F., se pur recano la data 27.01.23, erano state in realtà depositate il 31.01.2023, come pacificamente rilevato nel corso del giudizio dinanzi al C.N.F. e come risulta dai documenti prodotti, sicché per la RAGIONE_SOCIALE elettorale, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione di ineleggibilità, non esisteva che la pronuncia inaudita altera parte resa dal Presidente del C.N.F. il 24.01.2023 che aveva riammesso la candidatura dei reclamanti.
In conseguenza, neppure esisteva un provvedimento suscettibile di poter essere (pur erroneamente) considerato ‘giudicato cautelare’, ma solo un decreto, reso inaudita altera parte , ancora suscettibile di revoca, modifica o conferma.
1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Censura la sentenza del C.N.F. per avere quest ‘ ultimo sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Sostiene che abbia errato il CRAGIONE_SOCIALE nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma apertamente dissentendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8566/2021 che, dopo aver affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 L. n. 113/2017 occorre far riferimento alla nozione di mandato oggettivo, ha precisato che non può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un ‘ immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine RAGIONE_SOCIALE, non sia ancora trascorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura.
Rileva che può farsi riferimento alla durata oggettiva, quando, per qualsiasi motivo, la consiliatura duri effettivamente più dei consueti 4 anni, perché la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma è evitare le rendite di posizione, che più tempo si trascorre in RAGIONE_SOCIALE, più maturano a favore del RAGIONE_SOCIALEere o, specularmente, meno tempo si trascorre fuori dal RAGIONE_SOCIALE più difficile è diluire le rendite di posizione precedentemente acquisite. Invece sarebbe del tutto illogico, oltre che contrario alla stessa ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, considerare la consiliatura comunque di 4 anni, anche se durata meno, così inibendo la candidatura al fine di evitare le rendite di posizione e poi ridurre a 4 anni il calcolo RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura durata più del tempo fisiologico (quale che ne sia stata la ragione), così consentendo la ricandidatura e finendo con il favorire le medesime rendite di posizione.
Così la sentenza impugnata, violando anche l ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, ha interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato ed ha erroneamente ridotto a 4 anni la durata RAGIONE_SOCIALE ‘ ultima consiliatura svolta dai resistenti, che in termini di tempo è invece durata 4 anni e 3 mesi per l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME e 4 anni e 5 mesi per gli AVV_NOTAIO.ti COGNOME, COGNOME e COGNOME ed ha dilatato a 4 anni il numero di anni decorsi dal precedente mandato, quando ne sono trascorsi soltanto 3 anni e 9 mesi per l ‘ AVV_NOTAIO e 3 anni e 7 mesi per gli altri tre reclamati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
1.8. Con l ‘ ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59, comma 2, R.D. n. 37/34 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 50, comma 3, R.D.L. n. 1578/33.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto da esso AVV_NOTAIO.
Sostiene che il C.N.F. non abbia compreso la domanda proposta con il reclamo incidentale condizionato ed assume che se il C.N.RAGIONE_SOCIALE. avesse accolto l ‘ unica ed effettiva domanda proposta dal resistente, di annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva dichiarato la sua ineleggibilità, per mancanza di potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o per la questione afferente al valore del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe stata pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, cioè sulla effettiva sussistenza, in capo al resistente, di una causa di ineleggibilità.
Rileva che il reclamo incidentale, proposto, come detto, in modo condizionato, avrebbe dovuto portare il CRAGIONE_SOCIALE. giudicante a decidere anche in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di ineleggibilità, magari dichiarando la mancanza di potere RAGIONE_SOCIALEa commissione, ma comunque dichiarando ineleggibile il resistente, valutando nel merito la sua posizione, in riferimento al reclamo incidentale.
2. IL RICORSO DELL ‘ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
2.1. I sei motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE sono sovrapponibili ai primi sei motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
3. IL RICORSO INCIDENTALE DEGLI AVV_NOTAIOTI NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME
I predetti RAGIONE_SOCIALE formulano censure sovrapponibili a quelle, corrispondenti, di cui ai ricorsi RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con il primo motivo denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, commi 3 e 4, cod. proc. civ., chiedono di dichiarare l ‘ estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Rilevano che trattasi di questione pregiudiziale di rito, rilevabile d ‘ ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale non è stata resa una decisione dal Giudice a quo , ed è dirimente e pregiudiziale rispetto a tutti i motivi di ricorso già proposti dai ricorrenti principali.
3.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. per avere il C.N.F. deciso extra e ultra petita ed annullato integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 48 Costituzione e del principio del ‘ favor voti ‘.
3.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione: a ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis , L.241/1990 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale. Insussistenza del conflitto di interessi; b ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , comma 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; c ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di parità di voti.
3.4. Con il quarto motivo denunciano la violazione, falsa e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017, per avere il C.N.F. sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi per aver interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato.
3.5. Con il quinto motivo denunciano la violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 59, comma 2, R.D. n. 37/34 e 50, comma 3, R.D.L. n. 1578/1933, in riferimento al proposto reclamo incidentale dichiarato inammissibile.
IL RICORSO INCIDENTALE DEGLI AVV_NOTAIO.TI AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, commi 3 e 4, cod. proc. civ. – Estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 102 cod. proc. civ. – Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che tutti e quattro i reclamanti non avevano ottemperato, nei confronti di ben 3 candidati risultanti dall ‘ elenco riportato nel verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 23.01.2023 e considerati litisconsorti necessari, all ‘ RAGIONE_SOCIALE di integrazione del contraddittorio impartito dal Giudicante ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 102 cod. proc. civ. dovendo considerarsi inesistente, quanto agli AVV_NOTAIOti. COGNOME AVV_NOTAIO, COGNOME e COGNOME, la notifica effettuata all ‘ AVV_NOTAIO, non esistendo alcun collegamento giuridico nel procedimento n. 43/2023 e riuniti, fra gli stessi ed il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE ‘ integrazione del contradittorio.
Ne consegue, altresì, – attesa l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica o comunque la nullità non sanata dalla costituzione, nel procedimento R.G. n. 43/2023 e riuniti, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME -, che non vi era stata l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ordinata dall ‘ organo giudicante, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza successivamente emessa dal C.N.F. che di tale mancata integrazione del contraddittorio non si è avveduto.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 37 cod. proc. civ.
Sostengono che il RAGIONE_SOCIALE abbia deciso su materia per la quale vi era difetto assoluto e/o relativo di giurisdizione del giudice speciale.
Assumono che il potere di correggere il risultato elettorale, riconosciuto al giudice ordinario, non comprende la pronunzia demolitoria RAGIONE_SOCIALE ‘ intero procedimento.
5. I RICORSI INCIDENTALI DEGLI AVV_NOTAIOTI NOME DI COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME
I ricorsi, analoghi, attengono alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza ove non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche del ricorrente odierno, AVV_NOTAIO, costituitosi nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale di RAGIONE_SOCIALE e quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale.
Denunciano, in particolare, i suddetti ricorrenti incidentali il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, convenuto/reclamato nel giudizio di primo grado e ricorrente principale avverso la sentenza n. 95/2023 C.N.F. – Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 100 cod. proc. civ.
Assumono che difetti la legittimazione del COGNOME quale componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto quest ‘ ultima è organo provvisorio e non ha rilevanza esterna; difetterebbe, altresì, la legittimazione passiva del predetto quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale legittimazione spetta solo all ‘ RAGIONE_SOCIALE e ai consiglieri eletti, non anche ad ogni iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE cui spetta solo l ‘ azione popolare RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo una posizione differenziata tale da qualificare l ‘ interesse a resistere nel reclamo elettorale.
6. LA TARDIVITA ‘ DEL CONTRORICORSO DEGLI AVV_NOTAIO , NOME COGNOME, NOME NOME
6.1. Preliminarmente va dichiarata l ‘ inammissibilità del controricorso RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME e COGNOME in quanto tardivo.
6.2. Ciò non preclude, come si è, in effetti, verificato, la partecipazione di detti controricorrenti tardivi alla pubblica udienza (v. Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27771; Cass. 14 marzo 2017, n. 6563) nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale gli stessi hanno ha avuto modo di esplicitare le proprie posizioni, dichiarando espressamente di accettare la causa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, facendo proprie le difese spiegate dai controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME ed COGNOME, con particolare riferimento alla richiesta di dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e comunque rimettendosi alla decisione di queste Sezioni Unite.
7. LA QUESTIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL COGNOMENDERE
7.1. Nella complessa e articolata vicenda per cui è causa risulta che il Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha disposto lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE con provvedimento RAGIONE_SOCIALE ‘ ottobre 2023. Il 20, 21 e 22 novembre si sono svolte le elezioni, vi è stata la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti e in data 27 novembre il RAGIONE_SOCIALE si è ritualmente insediato.
Si sostiene da parte dei controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME ed COGNOME ma anche da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE oltre che dei sopra indicati AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME e COGNOME che,
discutendosi nel presente processo, RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa eleggibilità con riferimento al verbale di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti del 28 gennaio 2023, le successive elezioni avrebbero determinato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
7.2. In effetti sussiste un orientamento di questa Corte, maturato proprio con riguardo ad organismi elettivi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo cui (v. Cass, Sez. Un., 14 dicembre 2020, n. 28383 e la giurisprudenza ivi richiamata): – la scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo comportano il venir meno RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali relative all ‘ elezione RAGIONE_SOCIALE ‘ organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve dichiarare l ‘ inammissibilità del ricorso per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere; – questa dichiarazione deve avvenire anche d ‘ ufficio sulla base di documenti agli atti che dimostrino il venir meno RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse alla pronuncia sul fondo RAGIONE_SOCIALEa questione e che, proprio perché in tal modo riguardanti l ‘ ammissibilità del ricorso, possono essere per la prima volta depositati anche in sede di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ.
Tanto porterebbe a ritenere che essendo la consiliatura RAGIONE_SOCIALEa cui legittima elezione si dubita (costituente l ‘ oggetto specifico del presente contenzioso) giunta a scadenza, con la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per la consiliatura successiva, non sussisterebbe alcun interesse ad una pronuncia sulle questioni poste.
7.3. In realtà è stato anche documentato, sempre ex art. 372 cod. proc. civ., che tutti gli atti che hanno portato alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per la Consiliatura 2023/2026 sono egualmente sub iudice essendo stati variamente impugnati davanti al TAR di Lecce e al RAGIONE_SOCIALE, con prosieguo dinanzi a questa Corte di legittimità; inoltre sono state anche prospettate azioni risarcitorie.
In particolare, il ricorrente AVV_NOTAIO ha negato che i fatti successivamente intervenuti possano reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e fortemente evidenziato il proprio interesse, quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE, alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa che riguarda, tra l ‘ altro, la regolare partecipazione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME alla
tornata elettorale (in termini di candidabilità) e la loro elezione a componenti del RAGIONE_SOCIALE (in termini di eleggibilità).
7.4. Tanto esclude che sussistano, nello specifico, le condizioni per una cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Se pure quest ‘ ultima non presuppone necessariamente un espresso accordo RAGIONE_SOCIALEe parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) RAGIONE_SOCIALEe rispettive posizioni originarie nel giudizio, qualora la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, sia allegato da una parte e l ‘ altra non aderisca a tale prospettazione, non può dirsi sussistente una condizione tale da legittimare una pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere dovendo ritenersi mancante il requisito del sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione sul merito RAGIONE_SOCIALE ‘ azione.
8. LA QUESTIONE DELLA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO COGNOME AL C.N.F.
8.1. Ragioni di RAGIONE_SOCIALE logico impongono l ‘ esame prioritario RAGIONE_SOCIALEa questione con la quale i ricorrenti incidentali AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché i ricorrenti incidentali AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, commi 3 e 4 cod. proc. civ., chiedono dichiararsi l ‘ estinzione del giudizio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE per mancata integrazione del contraddittorio e l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
8.2. Il rilievo è infondato.
8.3. I ricorrenti incidentali affidano la proposta censura ad una sintesi narrativa RAGIONE_SOCIALE atti processuali dai quali, a loro dire, emergerebbe che, a fronte di una disposta integrazione del contraddittorio, non era stata effettuata la notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (n. 37 RAGIONE_SOCIALEa lista dei candidati), NOME COGNOME (n. 38 RAGIONE_SOCIALEa lista dei candidati) e NOME COGNOME (n. 56 RAGIONE_SOCIALEa lista dei candidati) e corredano la stessa solo con la produzione di parte RAGIONE_SOCIALE atti richiamati: non si evince, però, che fosse stata formulata al RAGIONE_SOCIALE. rituale eccezione in tal senso, anzi gli stessi ricorrenti deducono che l ‘ eccezione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
È pur vero che la l. n. 69/2009 ha modificato il comma 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307 cod. proc. civ., eliminando il pregresso riferimento alla necessità di un ‘ eccezione di
parte ai fini RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE ‘ effetto estintivo: nell ‘ attuale formulazione, pertanto, la norma si limita a stabilire che l ‘ estinzione opera di diritto, e produce i propri effetti appena si verificano i fatti, indicati dai precedenti commi RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 307, produttivi RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Tuttavia, deve trattarsi di ‘inattività RAGIONE_SOCIALEe parti’ ovvero di ‘inottemperanza all ‘RAGIONE_SOCIALE di integrazione del contraddittorio’ che può, evidentemente, essere rilevata d ‘ ufficio, là dove, nella specie, come affermato dagli stessi ricorrenti incidentali, non vi era stata una totale omessa notifica ma una notifica asseritamente irregolare in quanto effettuata, per tutti e tre i suddetti litisconsorti, all ‘ AVV_NOTAIO il quale, nella prospettazione di cui alle doglianze, non aveva alcun legame con gli indicati litisconsorti.
Si rileva, sul punto, dai ricorsi incidentali che il reclamo e i relativi allegati erano stati notificati a: « AVV_NOTAIO, quale difensore costituito per i reclamanti AVV_NOTAIO COGNOME, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, all ‘ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, estratto da INI-PEC ma i predetti AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME e COGNOME non erano costituiti nel procedimento rg. 43/2023 e nemmeno in quelli ad esso riuniti con il ministero RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO COGNOME (che in realtà li difendeva in altri e diversi giudizi) ».
Non potendo, dunque, discutersi di ‘inattività RAGIONE_SOCIALEe parti’ non si rientrava nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all ‘ art. 307 cod. proc. civ. con le conseguenze ad essa ricollegabili, compresa la non necessità RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione di parte.
Né poteva discutersi di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica (configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme RAGIONE_SOCIALE atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE ‘ atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un ‘ attività priva RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità, tale da renderne eventualmente necessario il rinnovo (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Nello specifico non vi sono elementi per ritenere che la notifica effettuata all ‘ AVV_NOTAIO fosse totalmente priva di ogni collegamento con i destinatari RAGIONE_SOCIALE ‘ atto da risultare inesistente, deponendo, peraltro, in senso contrario non solo la circostanza, riportata dagli stessi ricorrenti incidentali, che l ‘ AVV_NOTAIO difendeva in suddetti litisconsorti in (non meglio precisati) altri e
diversi giudizi oltre quella che gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME e COGNOME si sono costituiti in questa sede di legittimità proprio con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
Inoltre, i suddetti AVV_NOTAIO.ti COGNOME, COGNOME e COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ odierna discussione orale, riportandosi al contenuto del controricorso (tardivo) hanno espressamente dichiarato di accettare la causa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rinunciando ad ogni possibile contestazione in senso sostanziale ed eccezione in senso processuale relativa al procedimento rubricato al n. 95/2023 R.G. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definito con sentenza del 17 maggio 2023 e così rinunciato agli effetti RAGIONE_SOCIALEa (pur eventualmente sussistente) nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica sopra evidenziata.
Tale espressa accettazione impedisce di rilevare il difetto di contraddittorio (ribadito che non si verte in ipotesi di estinzione d ‘ ufficio per inattività RAGIONE_SOCIALEe parti), atteso che nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti è stata privata di facoltà e prerogative processuali, non già altrimenti pregiudicate.
9. I MOTIVI DI RICORSO
9.1. È infondato il primo motivo proposto dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ RAGIONE_SOCIALE sul difetto di potestas iudicandi del RAGIONE_SOCIALE.NRAGIONE_SOCIALEF.
9.2. La circostanza evidenziata dalla difesa dei ricorrenti secondo cui l ‘ art. 34, comma 3, legge n. 247/2012 espressamente prevede che « le elezioni per la nomina dei componenti del C.N.F. devono svolgersi nei quindici giorni prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del RAGIONE_SOCIALE in carica» e che, sempre l ‘ art. 34, al comma 1, ult. parte, prevede che « il RAGIONE_SOCIALE uscente resta in carica per il disbrigo RAGIONE_SOCIALE affari correnti fino all ‘ insediamento del RAGIONE_SOCIALE neoeletto», con la conseguenza che tale regime di prorogatio sarebbe solo limitato alla trattazione RAGIONE_SOCIALE affari correnti e non anche all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività giurisdizionale , non appare pertinente né risolutiva.
La norma di legge invocata, nell ‘ indicare gli affari correnti, si riferisce esclusivamente all ‘ attività amministrativa propria del C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALEa quale è assicurata continuità e non riguarda l ‘ attività giurisdizionale esercitata dall ‘ apposita Sezione disciplinare la cui fonte, come condivisibilmente rilevato dal P.G., è da rinvenirsi nel principio generale di immanenza RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un., n. 24896 del 6 novembre 2020).
Nello specifico, alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 95/2023 (23 marzo 2023), il nuovo C.N.F. non si era insediato (fatto avvenuto il 5 aprile 2023) e dunque il C.N.F. uscente era ancora in carica per espressa previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 34, comma 1, prima parte RAGIONE_SOCIALEa medesima legge n. 247/2012 (« Il C.N.F., previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dura in carica quattro anni ».
La funzione giurisdizionale del C.RAGIONE_SOCIALE.F., giudice speciale per norma costituzionale, è immanente e permane sino alla data di cessazione RAGIONE_SOCIALEa carica (nella specie, 5 aprile 2023) e comunque non soffre il limite del disbrigo RAGIONE_SOCIALE affari correnti, in quanto essi si riferiscono alla funzione amministrativa RAGIONE_SOCIALE ‘ organo.
10. Sono infondati il secondo ed il terzo motivo proposti dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ RAGIONE_SOCIALE relativi alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del C.N.F. estesa all ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa proclamazione di tutti gli eletti.
10.1. Il RAGIONE_SOCIALE è l ‘ organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale RAGIONE_SOCIALE, e quindi preposto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale seguita dai RAGIONE_SOCIALE. Esso effettua, su ricorso RAGIONE_SOCIALE interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge. Non può invece sostituirsi ai RAGIONE_SOCIALE nel diretto svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge in sede elettorale, né può dettare loro il contenuto dei provvedimenti di loro competenza.
Nello specifico il CRAGIONE_SOCIALE ha annullato la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti dopo aver riscontrato plurime violazioni in cui era incorsa la RAGIONE_SOCIALE, tra cui l ‘ adozione di determinazioni in situazione di conflitto di interessi che traducendosi in una violazione del principio di imparzialità, era tale da determinare un vulnus al procedimento elettorale e da inficiare tutte le valutazioni espresse dall ‘ organo con conseguente incidenza sulla legittimità anche RAGIONE_SOCIALE atti successivi RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Correttamente il RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che le situazioni accertate avessero inquinato e reso poco trasparente l ‘ iter seguito e gli atti adottati, ha ritenuto di far prevalere il ripristino RAGIONE_SOCIALEa legittimità e RAGIONE_SOCIALEa legalità sul momento proprio RAGIONE_SOCIALEa votazione, stante la « portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati », che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, senza che fosse necessaria la proposizione di una impugnazione ‘ ad hoc ‘ di tali atti successivi, « salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati (così, da ultimo, TAR Lazio, Sez. III, 28 marzo 2019, n. 4151 con riferimento ad una graduatoria di concorso rispetto alla successiva immissione in ruolo) ». Del pari correttamente è stato ritenuto che l ‘ annullamento in parola non avesse effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione RAGIONE_SOCIALEe elezioni del C.O.A., sull ‘ invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione RAGIONE_SOCIALEe stesse (la cui valutazione è stata demandata ad una RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione).
10.2. Le suddette considerazioni assorbono le censure riguardanti la prospettata acquiescenza rispetto alla valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione RAGIONE_SOCIALEa elezione RAGIONE_SOCIALE altri candidati eletti, dovendosi, peraltro, ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, l ‘ acquiescenza tacita (alla sentenza) ex art. 329 cod. proc. civ. può sussistere soltanto qualora l ‘ interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (Cass., Sez. 2, 29 febbraio 2016, n. 3934).
In ogni caso, nello specifico, come si evince dalla sentenza impugnata, i reclamanti dinanzi al RAGIONE_SOCIALE non hanno prestato acquiescenza agli atti, avendo domandato in via principale l ‘ annullamento integrale dei verbali RAGIONE_SOCIALEe fasi sub procedimentali e terminale per il vizio sopra richiamato nonché di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale.
È infondato il quarto motivo proposto dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ RAGIONE_SOCIALE relativi relativo ai poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale nell ‘ ambito del procedimento elettorale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE forensi.
11.1. Il motivo pone la questione se sia consentito alla RAGIONE_SOCIALE elettorale, in sede di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, l ‘ esercizio di un potere
decisionale in RAGIONE_SOCIALE alla eleggibilità dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto e ciò anche con riguardo a candidature escluse ed ammesse con riserva.
Ci si chiede se sia legittimo l ‘ operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale nel momento in cui, concluse le operazioni di voto, effettuato lo spoglio RAGIONE_SOCIALEe schede e lo scrutinio, preso atto che taluni candidati prima ritenuti incandidabili (e cioè, nello specifico, gli AVV_NOTAIO.ti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) erano stati ammessi con riserva, giusta decreto inaudita altera parte del Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2023, li ha nondimeno esclusi dal novero RAGIONE_SOCIALE eletti (revocando implicitamente la precedente ammissione con riserva) perché considerati ineleggibili così come analoga valutazione ha compiuto con riguardo ad altri RAGIONE_SOCIALE già ritenuti candidabili (e cioè, nello specifico, gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME).
11.2. Quanto all ‘ ammissione con riserva nelle competizioni elettorali, deve escludersi, in mancanza di una indicazione normativa, l ‘ istituto RAGIONE_SOCIALEa ammissione con riserva al voto per la designazione dei componenti dei RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative, il potere attribuito alla RAGIONE_SOCIALE elettorale dall ‘ art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 è esclusivamente quello di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge e, in caso negativo, escludere uno o più candidati, per poi lasciare al candidato la scelta di tutelarsi proponendo una eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione anche in via cautelare davanti all ‘ organo competente, ovvero il RAGIONE_SOCIALE, ex art. 28 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, organo dotato di competenza giurisdizionale esclusiva in materia (proponendo in quella sede una eventuale richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ efficacia del provvedimento di esclusione, eventualmente, al fine di non precludere al candidato il diritto di partecipare alla votazione).
A differenza dei pubblici concorsi per titoli o esami, in cui l ‘ ammissione con riserva non incide, o incide marginalmente sulla posizione RAGIONE_SOCIALE altri candidati, consentendo al candidato di dar prova RAGIONE_SOCIALEa sua preparazione mediante l ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEa prova, fruendo di una possibilità che andrebbe diversamente perduta, si tratta invece di una competizione elettorale ed, in particolare, di una competizione dotata di una base di elettorato attivo molto circoscritta, in cui l ‘ elezione è frutto, anche, RAGIONE_SOCIALEa visibilità e RAGIONE_SOCIALEa stima di cui gode il candidato
all ‘ interno del suo RAGIONE_SOCIALE professionale nell ‘ ambito territoriale in cui esercita la professione.
L ‘ ammissione con riserva non è prevista e non pare che corrisponda, in caso di selezione elettorale, ad un principio generale.
Specie in ambiti territorialmente o corporativisticamente ristretti, come quello RAGIONE_SOCIALEe elezioni ai consigli RAGIONE_SOCIALE, connotati da tratti peculiari di prossimità, mutuando l ‘ espressione utilizzata dalla Corte costituzionale, inevitabilmente consentirebbe all ‘ ammesso con riserva di condizionare l ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni, svolgendo campagna elettorale in proprio favore e veicolando a suo favore voti che, in caso di sua esclusione dalla competizione, sarebbero stati diversamente assegnati dai votanti.
In mancanza di una chiara previsione di legge, deve escludersi che rientri nei poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale istituita in occasione RAGIONE_SOCIALEe elezioni dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, in sede di verifiche preventive di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature, ammettere con riserva uno o più candidati.
11.3. Quanto alla fase successiva al voto, dalla scansione procedimentale RAGIONE_SOCIALEe procedure di voto, ed in particolare dall ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017, si deduce che la RAGIONE_SOCIALE elettorale non può effettuare alcun tipo di attività di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature dopo che lo scrutinio è terminato. Nella fase successiva allo scrutinio, i compiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sono specificamente indicati dalla legge e sono solo quelli indicati dalla legge: essa deve procedere al conteggio dei voti, alla formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone le comunicazioni agli organi previsti dalla legge. Una volta espletata l ‘ elezione sulla base di un determinato elettorato, non è più dato alla RAGIONE_SOCIALE elettorale modificarne i risultati escludendo un candidato precedentemente ammesso, perché in tal modo altererebbe gli esiti RAGIONE_SOCIALEa votazione.
Ipotizzando l ‘ ammissibilità con riserva di un candidato in una competizione elettorale con un elettorato molto circoscritto, e questo, come nella specie, risultasse tra gli eletti ma potesse essere successivamente escluso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE preposta a vigilare sul regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, l ‘ intero esito RAGIONE_SOCIALE ‘ elezione ne risulterebbe alterato. Ed infatti, il candidato subentrante per effetto RAGIONE_SOCIALEa esclusione di altro candidato
successivamente disposta potrebbe non essere quello che nella competizione elettorale svoltasi ha riportato un maggior numero di preferenze, pur non risultando eletto. Se l ‘ ammesso con riserva non fosse stato tra gli eleggibili, infatti, tutti i voti avrebbero potuto essere ripartiti diversamente non risentendo RAGIONE_SOCIALEa campagna elettorale da questi svolta in proprio favore.
Deve ritenersi preferibile l ‘ interpretazione secondo la quale la RAGIONE_SOCIALE elettorale, che è organo preposto a vegliare sul regolare espletamento del voto, non abbia poteri preventivi di ammissione con riserva al voto, né poteri successivi di esclusione.
11.4. Gli aventi diritto al voto non sono peraltro privi di mezzi di reazione contro una fallace interpretazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa (che ammetta un candidato che non ne ha diritto, o che escluda uno che ne ha diritto): nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla stessa RAGIONE_SOCIALE, perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all ‘ organo competente, ovvero il RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale RAGIONE_SOCIALE, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale.
11.5. La suddetta delimitazione dei poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risulta evidente dal confronto tra l ‘ art. 9, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 113 del 2017 il quale prevede che « la commissione elettorale procede alla verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature nonché del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti» e l ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge che, rispettivamente ai commi 4, 5, 6 e 7, dispone che: « effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l ‘ indicazione di tutti gli RAGIONE_SOCIALE che hanno riportato voti », « risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire », « in caso di parità di voti risulta eletto l ‘ AVV_NOTAIO più anziano per iscrizione all ‘ albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età », « terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata
procede alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone immediata comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri RAGIONE_SOCIALE e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio RAGIONE_SOCIALE ».
Si aggiunga che solo nelle ipotesi espressamente previste dal successivo art. 16 il risultato espresso dalla votazione può essere modificato (« In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all ‘ albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all ‘ integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi RAGIONE_SOCIALE ‘ evento »).
Il fatto che l ‘ art. 9 citato preveda che la RAGIONE_SOCIALE « sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti» non consente di ritenere che in sede di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti la stessa possa rinnovare o modificare il proprio già espresso giudizio di candidabilità trattandosi di mera attività di controllo e vigilanza circa la regolarità del voto come reso evidente dall ‘ art. 11, comma 5 (« La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l ‘ accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all ‘ espressione del voto »), dall ‘ art. 12, comma 2 (« Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 11, nell ‘ ora, nel giorno e nel luogo indicati nell ‘ avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio »), dall ‘ art. 13, comma 4 (« L ‘ accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell ‘ urna la ricevuta del suo voto »).
È evidente, allora, che, come correttamente evidenziato dal C.N.F., vi è stata la violazione RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE espressamente sancite dall ‘ art. 15, commi 4, 5, 6, 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017, nella misura in cui tale organo
ha esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, espressamente preclusi dal richiamato art. 9 che circoscrive temporalmente la verifica dei requisiti alla sola fase RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione. Del resto, se si consentisse alla RAGIONE_SOCIALE di alterare la platea dei candidati, spostando o anche rivedendo le posizioni giuridico-soggettive RAGIONE_SOCIALE stessi, dopo averle già vagliate nella fase di ammissione, si determinerebbe un contrasto con i principi di certezza e stabilità del procedimento che tutelano il diritto di elettorato passivo.
11.6. Inoltre, come evidenziato dal PG e correttamente rilevato dal C.N.F., la RAGIONE_SOCIALE, attribuendo valore doppio al voto del Presidente a fronte di una votazione terminata in parità, è incorsa in una violazione di quanto stabilito dal comma 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15 L. n. 113/2017 (il quale, come detto, prevede che « in caso di parità di voti risulta eletto l ‘ AVV_NOTAIO più anziano per iscrizione all ‘ albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età» ).
È infondato il quinto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE sul conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale.
12.1. Nel caso di specie, i componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avevano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, l ‘ obbligo nell ‘ attività espletata di valutazione RAGIONE_SOCIALEe candidature – attività connotata peraltro da discrezionalità – di segnalare la situazione di conflitto di interessi e di astenersi dalla partecipazione al procedimento e alla votazione. L ‘ inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), il quale incide conseguentemente sulla legittimità di tutti gli atti successivi RAGIONE_SOCIALEa procedura che – nel caso di specie – fondano il proprio presupposto nella delibera di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti del 28 gennaio 2023.
L ‘ indicato art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, il quale sancisce espressamente che « il responsabile del procedimento e i titolari RAGIONE_SOCIALE uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale», è disposizione volta a disciplinare il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed è pacificamente applicabile al caso di specie considerando, in
primis , la natura di enti pubblici non economici dei RAGIONE_SOCIALE e, poi, la sottesa garanzia costituzionale posta dall ‘ art. 97 Cost., laddove la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme legislative e regolamentari incide sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE ‘ intera procedura (RAGIONE_SOCIALE di Stato, 2 maggio 2022, n. 3417).
Si tratta, dunque, di disposizione di portata generale valida per tutti i procedimenti amministrativi e nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa quale il legislatore ha inteso comprendere tutte le situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l ‘ imparzialità richiesta nell ‘ esercizio del potere decisionale, ipotesi che si verificano quando il soggetto chiamato a svolgere una funzione pubblica sia portatore di interessi RAGIONE_SOCIALEa propria o RAGIONE_SOCIALE ‘ altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l ‘ esercizio imparziale ed obiettivo RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni mettendo a rischio l ‘ imparzialit à̀ amministrativa (Cons. St., Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389).
Ed è proprio tale potenzialità del conflitto di interessi che rende evidente come il legislatore RAGIONE_SOCIALE abbia voluto non solo garantire l ‘ imparzialità RAGIONE_SOCIALEa singola decisione pubblica, ma, più in generale, tutelare il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ immagine di imparzialità RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione.
Né era necessario, come correttamente ritenuto dal CRAGIONE_SOCIALE, che fosse previamente impugnata la delibera di nomina RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato.
Non censurabile è, dunque, la decisione impugnata là dove ha ritenuto che l ‘ inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse abbia inficiato tutte le valutazioni espresse dall ‘ organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto ed ha aggiunto che la «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessiti RAGIONE_SOCIALEa proposizione di una impugnazione ‘ ad hoc ‘ , salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati, mentre tale annullamento non ha effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione RAGIONE_SOCIALEe elezioni del C.O.A., sull ‘ invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, la cui valutazione è stata, perciò, demandata ad una RAGIONE_SOCIALE in
diversa composizione con il compito di procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.
È infondato il sesto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE sul giudicato cautelare per essersi lo stesso RAGIONE_SOCIALE. già pronunciato, in sede di ricorso cautelare, sulla inesistenza di qualsiasi causa di esclusione di aspiranti alla carica di componente RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale, stabilendo così un principio che fa stato tra le parti.
13.1. Il provvedimento reso in via d ‘ urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. ha natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa (Cass., Sez. 2, 10 agosto 2016, n. 16894; Cass., Sez. 2, 11 marzo 2004, n. 4964).
Va, peraltro, escluso che su tale natura di provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, abbiano inciso le modifiche introdotte dall ‘ art. 2, comma 3, lettera ebis ), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l ‘ inapplicabilità ai provvedimenti d ‘ urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669 novies , primo comma, cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato, difettando tali provvedimenti di definitività e decisorietà ed essendo destinati a perdere efficacia a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza definitiva di merito, così da non poter incidere su situazioni soggettive di natura sostanziale con efficacia di giudicato (Cass., Sez. 6, 8 febbraio 2011, n. 3124; cfr. anche Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2015 n. 896; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2016, n. 23763; Cass., Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 9830).
È infondato il settimo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO sulla candidabilità ed eleggibilità dei resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
14.1. Nel caso di specie rileva il fatto che i resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME non abbiano partecipato alla Consiliatura 2019/2022, interrompendo in tal modo la consecutività dei mandati rilevanti ai fini del divieto previsto dalla suddetta norma.
Inoltre, in relazione alla asserita insufficienza del tempo trascorso dalla conclusione RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2015/2018 alla data di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature per la Consiliatura 2023/2026, si osserva che con sentenza n. 8566/2021, le
Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e ribadito che – per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità – la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di « assicurare la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, favorendone l ‘ avvicendamento nell ‘ accesso agli organi di vertice », hanno affermato il seguente principio di diritto: « ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che prevede che i consiglieri RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un ‘ immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine RAGIONE_SOCIALE, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura ».
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla « durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura », negando rilevanza alla minor durata ‘soggettiva’ che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere ed evidenziando che, in tale ottica ‘oggettiva’, la previsione del terzo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 L. n. 113/2017 (« La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato ») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l ‘ espletamento di due mandati consecutivi, l ‘ ex consigliere non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una durata inferiore a quella RAGIONE_SOCIALE (quadriennale), per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato (« garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l ‘ esigenza di
un decorso temporale tale da favorire il ricambio all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni elettive non sia eluso approfittando RAGIONE_SOCIALE ‘ anomala cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura »).
Correttamente, dunque, la durata RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2019/2020 è stata interpretata in chiave oggettiva, al fine di sottrarre la norma al pericolo di elusioni, ed in modo tale da escludere che « il giudizio in merito alla rieleggibilità di un ex RAGIONE_SOCIALEere possa essere condizionato da variabili non preventivabili, quali il differimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni ovvero la maggiore sollecitudine RAGIONE_SOCIALE organi consiliari nel procedere all ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘ iter per l ‘ avvicendamento RAGIONE_SOCIALE organi elettivi» (v. punti 4.9 e 4.10 RAGIONE_SOCIALEa motivazione Cass. S.U. n. 8566/2021). In senso conforme Cass. Sez. nn. 9906, 9771, 9755, 9751 del 2024.
Va disatteso l ‘ ottavo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO sulla inammissibilità del reclamo incidentale proposto dinanzi al RAGIONE_SOCIALE dal medesimo AVV_NOTAIO.
15.1. Il motivo di impugnazione in questione viene proposto dal ricorrente come subordinato al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del motivo di ricorso n. 5, relativo al dichiarato conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale. Pertanto, in considerazione di quanto affermato in relazione al motivo di ricorso n. 5, anche tale ulteriore motivo in questione appare infondato.
Per le sopra evidenziate ragioni sono infondate le ulteriori censure proposte dai ricorrenti incidentali AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella parte in cui le stesse sono sovrapponibili e quelle, corrispondenti, di cui ai ricorsi RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
È, del pari, infondato l ‘ ulteriore motivo dei ricorrenti incidentali AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con il quale i predetti evidenziano che il potere di correggere il risultato elettorale, riconosciuto al giudice ordinario, non comprende la pronunzia demolitoria RAGIONE_SOCIALE ‘ intero procedimento, richiamandosi quanto evidenziato al punto sub 10.1. che precede.
È infondato il motivo dei ricorsi incidentali RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sulla legittimazione RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.to NOME COGNOME.
18.1. In materia è già intervenuta, con sentenza 18 dicembre 2020 n. 29106, questa Corte a Sezioni Unite, statuendo il seguente principio di diritto: « Il reclamo proponibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 242 del 2012, avverso i risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo del consiglio RAGIONE_SOCIALE si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all ‘ albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l ‘ interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico rappresentativo dei RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue, da un lato, l ‘ ammissibilità di una proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda in forma collettiva, da parte di più RAGIONE_SOCIALE con un unico atto e, dall ‘ altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all ‘ azione ». Si è valorizzata, in quella pronuncia, l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012 il quale stabilisce che « contro i risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ciascun AVV_NOTAIO iscritto all ‘ albo può proporre reclamo al RAGIONE_SOCIALE entro dieci giorni dalla proclamazione », evidenziando che la stessa portata letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa è inequivoca nell ‘ escludere che l ‘ esperimento RAGIONE_SOCIALE ‘ azione debba comportare il conseguimento di uno specifico vantaggio in favore di colui (o di coloro) che la propone (o la propongono) e, quindi, implica l ‘ ammissibilità di un rimedio impugnatorio (con lo strumento del reclamo) sotto forma di azione collettiva, che si inquadra nel più ampio genus RAGIONE_SOCIALE ‘ azione popolare (quale ipotesi di azione eccezionalmente concessa dal legislatore, allo scopo di tutelare un interesse pubblico attraverso l ‘ attribuzione di una legittimazione diffusa che, perciò, prescinde dalla specifica titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata in capo agli attori) . Tale indirizzo è stato, pertanto, ritenuto adattabile anche al citato art. 28, poiché, afferendo la norma alla regolarità dei risultati elettorali, non investe le posizioni dei singoli elettori, ma tutto il corpo elettorale, con l ‘ ulteriore conseguenza che rispetto allo specifico complessivo petitum dedotto con il reclamo proposto dianzi al RAGIONE_SOCIALE e in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa finalità con esso perseguita deve essere escluso il conflitto di interessi tra i reclamanti (cfr. anche Cass., Sez. Un., 20 maggio 2021, n. n. 13872).
Nello specifico il RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che la legittimazione RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO andava tenuta ferma in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale che aveva presentato reclamo incidentale.
Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi principali e quelli incidentali.
L ‘ esito dei ricorsi oltre che la novità e complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi principali e incidentali; compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principali e incidentali, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite civili RAGIONE_SOCIALEa