Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 4844  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18409/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente- contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI RIMINI
-intimati-
Avverso la SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 307/2024 depositata il 23/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  articolato  in  due motivi  avverso  la  sentenza  n.  307/2024  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 23 luglio 2024.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Il Pubblico Ministero,  in  persona  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
Ha depositato memoria il ricorrente.
 RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  accolto  solo  in  parte  il  ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME contro la decisione emessa in data 12 febbraio 2021 dal RAGIONE_SOCIALE  del  distretto  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di  Bologna,  applicando  la sanzione  RAGIONE_SOCIALEa  sospensione  dall’attività  professionale  di  anni  uno (anziché anni uno e mesi tre, come disposto dal CDD).
3. Il procedimento disciplinare ha avuto origine dall’esposto inoltrato al RAGIONE_SOCIALE dalla signora NOME, la quale si doleva che l’AVV_NOTAIO avesse assunto la difesa RAGIONE_SOCIALE‘ex coniuge signor COGNOMENOME in procedimenti giudiziari aventi come controparte  la  stessa  esponente,  nonostante  l’incolpato  avesse  in passato  prestato  la  propria  assistenza  professionale  in  favore  di entrambi i coniugi.
All’AVV_NOTAIO COGNOME è stata così contestata nella citazione a giudizio del 27 gennaio 2020 la ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 co. 1 e 68 c 2, 3 e 4 cdf’, ‘[p]er  avere,  contravvenendo  in  particolare  ai  doveri  di  lealtà  e probità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, assistito e difeso NOME in procedimenti giudiziari aventi sia come controparte NOME, che era stata assistita dall’iscritto nella scrittura privata del 12.01.10, nella esecuzione e nella separazione coniugale omologata il 25.05.10, sia soggetti non
estranei a tali precedenti incarichi, utilizzando così notizie acquisite nei rapporti definiti. In particolare, l’iscritto ha assistito e difeso NOME.NOME.: direttamente, nel proc. pen. n. 5447/17 R.G.N.R., quantomeno dal novembre 2017, e nel proc. pen. n. 6238/17 R.G.N.R. dal giugno 2018; indirettamente, tramite la collega di studio AVV_NOTAIO, nel proc. n. 3547/17 R.G. per cessazione RAGIONE_SOCIALE effetti civili del matrimonio, dal 2017; nel proc. per inadempimento contrattuale n. 5054/17 R.G., dal giugno 2018; e nella proposizione RAGIONE_SOCIALEa denunciaquerela del 28.2.18. Procedimenti tutti davanti all’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE. A Riccione –RAGIONE_SOCIALE dalle date suddette; condotte attualmente in corso’.
4. Pronunciando sull’impugnazione avanzata dall’AVV_NOTAIO COGNOME contro la decisione emessa dal RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ha innanzitutto dichiarato ‘inammissibile la censura per vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa sanzione in quanto nuova rispetto ai motivi articolati con l’originario ricorso’. La sentenza gravata ha quindi disatteso l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, con riguardo al termine massimo di sette anni e mezzo di cui art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, considerando che la violazione del divieto di cui all’art. 68 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE (‘Assunzione di incarichi contro una parte già assistita’) costituisce illecito istantaneo che si consuma con l’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico (nella specie, gli incarichi risulterebbero assunti ‘nel proc. pen. n. 5447/17 R.G.N.R., quantomeno dal novembre 2017, e nel proc. pen. n. 6238/17 R.G.N.R. dal giugno 2018; indirettamente, tramite la collega di studio AVV_NOTAIO COGNOME, nel proc. n. 3547/17 R.G. per cessazione RAGIONE_SOCIALE effetti civili del matrimonio, dal 2017; nel proc. per inadempimento contrattuale n. 5054/17 R.G., dal giugno 2018; e nella proposizione RAGIONE_SOCIALEa denunciaquerela del 28.2.18′).
Nel  prosieguo,  la  sentenza  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  così argomentato.
Quanto alla difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, secondo cui i mandati in questione riguardavano l’AVV_NOTAIO COGNOME, la sentenza ha sottolineato che ‘ [l]’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO erano associati, quindi, con evidente interesse economico come risulta dalla stessa parcella prodotta dal ricorrente. La cointeressenza è evidente dagli atti. L’AVV_NOTAIO aveva ricevuto la procura per l’atto di separazione e dal verbale di comparizione dei coniugi del 13.4.2010 innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE risulta che l’AVV_NOTAIO ha partecipato in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. Allo stesso modo la scrittura privata vede coinvolto l’AVV_NOTAIO in modo evidente, dovendosi egli occupare proprio RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto. Inoltre, la natura simulata o meno RAGIONE_SOCIALEa separazione non sposta il tema RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 CD. Non può essere sottovalutato che l’AVV_NOTAIO aveva anche partecipato alla riunione per addivenire ad un divorzio a condizioni condivise e, come affermato dallo stesso, proprio al fine di agevolarne il raggiungimento … il rapporto costante tra i due professionisti si è manifestato nella difesa congiunta nella causa civile per danno assunta dai due professionisti a favore del M., quando non poteva rispetto alla predetta vertenza porsi alcun tema di incompatibilità … vi è stata quanto meno una inopportuna e inammissibile gestione o quanto meno ingerenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE incarichi conferiti formalmente dal M. all’AVV_NOTAIO … Proprio la collaborazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO con l’AVV_NOTAIO COGNOME, dimostrata … anche dalla presenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla riunione con il professionista RAGIONE_SOCIALEa controparte, per quella esigenza di linearità RAGIONE_SOCIALEe condotte immanente alla professione RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto indurre a non assumere gli incarichi a favore del NOME. e contro la M. ‘.
In ordine al secondo motivo di censura, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che ‘ [l]’incolpazione nei confronti del ricorrente si riferisce alle ipotesi di cui all’art. 9, 68 c. 2, 3 e 4 e non già a quello di cui al comma 1 di tale ultima disposizione. Il divieto per il professionista che abbia congiuntamente assistito uno dei coniugi in controversie familiari di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro ha carattere generale e non conosce limiti temporali … Senza assumere incarico formale il ricorrente ha comunque partecipato all’incontro presso il suo studio nel 2017 tra entrambi i coniugi per cercare, come già richiamato, di trovare una soluzione conciliativa poi saltata, così nuovamente occupandosi RAGIONE_SOCIALEe questioni di famiglia … Non vi è alcun dubbio che gli incarichi successivamente assunti dall’AVV_NOTAIO coinvolgano gli interessi dei due ex coniugi, che l’AVV_NOTAIO aveva assistito, e si articolino anche dal punto di vista difensivo nel richiamo, nell’applicazione e nell’interpretazione di quella che era stata la genesi RAGIONE_SOCIALEa separazione e RAGIONE_SOCIALEe scritture private … E nulla rileva che i fatti da cui scaturiscono i procedimenti penali in cui l’AVV_NOTAIO ha assunto la difesa siano successivi ‘.
La sentenza impugnata ha poi aggiunto che ‘[l]e considerazioni di cui sopra, in tema di non estraneità RAGIONE_SOCIALE‘incarico e utilizzo di notizie ricevute dal precedente mandato, portano a respingere anche il terzo motivo con il quale il ricorrente osserva che la condotta è riconducibile al più all’ipotesi di cui all’art. 68 comma 4 CDF, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione ‘da due a sei mesi’. Infatti, se il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico ‘non sia estraneo’, il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l’altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno
al  precedente.  È  pertanto  censurabile  l’AVV_NOTAIO  che  assume  un incarico in favore di un coniuge contro l’altro con riferimento non ad una  qualsiasi  causa -ma  ad  una  causa  collegata  a  quella  per  cui aveva  prestato  assistenza  in  precedenza  ad  entrambi -circostanza appunto verificatasi nel caso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Non di meno, il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di rideterminare la sanzione inflitta nella misura di anni uno di sospensione,  ‘ in  considerazione  RAGIONE_SOCIALEo  svolgimento  dei  fatti,  RAGIONE_SOCIALEa successiva  rinuncia  ai  mandati  da  parte  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,  come  da produzione  di  documenti  con  le  note  di  udienza ‘,  nonché  RAGIONE_SOCIALEa assenza di precedenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 21, 22 e 68 NCDF, RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, la inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione per assenza e incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, l’errata esclusione dei motivi aggiunti di impugnazione di cui alle note di discussione depositate dal difensore e l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche forensi ‘per travisazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, con particolare riferimento all’art 68 NCDF, numeri due, tre e quattro’. L’esposizione RAGIONE_SOCIALEa censura lamenta: che ‘tra la fase narrativa e quella decisoria, non è dato reperire nessuna argomentazione, motivazione o esplicazione di fatti, né tanto meno una qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE stessi e la loro materiale riconducibilità alle norme asseritamente violate’; che ‘la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione è viziata oltremodo dall’equivoco sull’applicazione congiunta RAGIONE_SOCIALEe norme di cui all’art. 68 NCDF’; la sentenza sarebbe comunque errata ‘laddove sostie ne che l’impugnazione originaria non conterrebbe, come letteralmente contiene, la censura per vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa sanzione’; che
mancherebbe  ‘qualunque  forma  di  motivazione  circa  l’applicazione (ove avvenuta) RAGIONE_SOCIALEe aggravanti e l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti ex art. 22  NCDF’;  che  ‘la  irrogata  sanzione  di  un  anno  è  del  tutto  scissa dalle pene previste in astratto dalla norma’.
1.1. Il primo motivo di ricorso va respinto.
Esso  innanzitutto  denota  carenze  sotto  il  profilo  RAGIONE_SOCIALEa  tassatività  e RAGIONE_SOCIALEa  specificità  RAGIONE_SOCIALEe  censure,  sostanziandosi  in  una  critica  generica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro combinati.
Il rinvio ad atti e documenti sui quali il motivo si fonda non contiene, peraltro, l’illustrazione del contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE stessi.
Deve premettersi che le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del ‘minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEa condotte costituenti illecito disciplinare e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024; 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090 del 2021).
La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, RAGIONE_SOCIALEa decisione, e la motivazione non è perciò affatto mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). Ciò che il ricorrente invoca, in realtà, è un sindacato sulla
motivazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  non  in base  al  testo RAGIONE_SOCIALEa  stessa,  ma  nel  confronto  con  le  risultanze processuali.
Il RAGIONE_SOCIALE, nella specie, ha tratto dalle risultanze istruttorie prova RAGIONE_SOCIALE‘illecito di cui ai commi 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 codice deontologico (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita), ovvero: l’assunzione di un nuovo incarico professionale contro una parte già assistita, avente oggetto non estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2); l’utilizzazione di notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3); l’assistenza prestata, da parte di AVV_NOTAIO che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare, in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. Nella ricostruzione dei fatti così qualificati, la sentenza impugnata ha considerato che l’AVV_NOTAIO aveva ricevuto la procura per l’atto di separazione tra i coniugi, doveva occuparsi RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata del 12.01.2010, aveva partecipato alla riunione per addivenire ad un divorzio a condizioni condivise, aveva assunto la difesa congiunta con un collega in una causa civile per danno, si era ingerito negli incarichi conferiti dal M. all’AVV_NOTAIO, aveva successivamente assunto incarichi che coinvolgevano gli interessi dei due ex coniugi che aveva assistito.
La sussunzione di tali condotte nelle fattispecie deontologiche di cui ai commi 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 codice RAGIONE_SOCIALE non è sindacabile per le ragioni che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, consentono il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Cass. Sez. Unite n. 13168 del 2021).
Il  comma  6  del  medesimo  art.  68  del  codice  deontologico  RAGIONE_SOCIALE stabilisce, inoltre, che la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione
dall’esercizio  RAGIONE_SOCIALE‘attività  professionale  da  due  a  sei  mesi,  mentre  la violazione  dei  doveri  e  divieti  di  cui  ai  commi  2,  3  e  5  comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale da uno a tre anni.
In tema di procedimento disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il potere di determinare ed applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura RAGIONE_SOCIALE‘offesa arrecata al prestigio RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale, è riservato al RAGIONE_SOCIALE e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del RAGIONE_SOCIALE in ordine al tipo e all’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione applicata.
-Il secondo  motivo  di  ricorso denuncia  invece il  mancato accoglimento  RAGIONE_SOCIALEa  eccezione  di  intervenuta  prescrizione  RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale, osservando che ‘[l] non c’è stato, ma se ci fosse stato risalirebbe prescritto, con riferimento  all’ultima  data  indicata  dal  CNF  in  sentenza  (novembre 2017)’.
2.1. -Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché carente di completezza e di specifica riferibilità al ” decisum ” RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), non confrontandosi con la motivazione di quest’ultima. Il RAGIONE_SOCIALE ha affermato, previo accertamento di fatto qui neppure contrastato, che le condotte di assunzione di incarichi contro la parte già assistita si erano verificate ‘nel proc. pen. n. 5447/17 R.G.N.R., quantomeno dal novembre 2017, e nel proc. pen. n. 6238/17 R.G.N.R. dal giugno 2018; indirettamente, tramite la collega di studio AVV_NOTAIO, nel proc. n. 3547/17 R.G. per cessazione RAGIONE_SOCIALE effetti civili del matrimonio, dal 2017; nel proc. per inadempimento contrattuale n. 5054/17 R.G., dal giugno 2018; e nella proposizione RAGIONE_SOCIALEa denuncia-
querela del 28.2.18′. Essendo l’illecito oggetto RAGIONE_SOCIALEa incolpazione riferita all’AVV_NOTAIO strutturato su una pluralità di condotte reiterate o continuative, collocate fra gli anni 2017 e 2018, pure a intenderle consumate unitariamente in tale più recente data (sebbene nella citazione a giudizio del 27 gennaio 2020 si dicessero ‘ attualmente in corso ‘), non può dirsi che emerga dagli atti e sia perciò rilevabile la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare in relazione al termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 56 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta  di  sospensione  RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione  ex  art.  36,  comma  7,  RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, da ultimo reiterata nella memoria ex art. 380bis.1, comma 1, c.p.c. depositata dal ricorrente il 3 febbraio 2025.
Non  occorre  provvedere  sulle  spese  del  giudizio  di  cassazione,  in quanto l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento -ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEe  Sezioni  Unite