Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 38582/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Milano, alla INDIRIZZO.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, rappresentata dal procuratore generale NOME COGNOME, NOME COGNOME, ED NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Milano, INDIRIZZO.
CONTRORICORRENTIRICORRENTI INCIDENTALI
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3827/2019, depositata il 20/09/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e di dichiarare assorbito quello incidentale;
Uditi gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME. RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che , in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto alle attrici NOME NOME COGNOME il rimborso della tassa di successione e delle spese funerarie, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui aveva regolato la divisione dell’asse ereditario di NOME COGNOME (con assegnazione delle porzioni e quantificazione dei conguagli e con condanna di NOME COGNOME al pagamento dell’indennità d’occupazione );
-avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi NOME, rappresentata dal procuratore generale NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME;
EVIDENZIATO CHE:
-il quarto motivo del ricorso principale pone la questione degli effetti dell’atto dell’8.5.2008 con cui NOME COGNOME aveva conferito all’RAGIONE_SOCIALE immobili di cui è stata disposta la divisione giudiziale con l’assegnazione di una porzione anche a NOME COGNOMENOME COGNOME, sostenendo che tali cespiti non potevano far parte dell’asse ereditario poiché usciti dal patrimonio della de cuius prima dell’apertura della successione;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, avanzato pretese sui beni ereditari che appaiono in contrasto con i diritti successori riconosciuti a NOME COGNOME;
-che dette parti sono rappresentate in giudizio dallo stesso difensore (AVV_NOTAIO);
che occorre che le parti prendano posizione sulla questione e chiariscano se detta situazione di conflitto interessa l’intera consistenza immobiliare oggetto di divisione o solo parte di essa, indicandone la consistenza;
che la causa va, però, rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile riconvocare il Collegio nella medesima composizione, a causa del prossimo collocamento a riposo del Presidente;
p.q.m.
letto l’art. 384, comma terzo, c.p.c. ;
riservata ogni altra valutazione, invita le parti a dedurre sulla questione di potenziale conflitto di interessi tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui in motivazione;
rinvia la causa a nuovo ruolo, autorizzando le parti e il PM al deposito di memorie entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 7.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME