Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 14703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 18319/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024 depositata in data 30 agosto 2024, nel procedimento iscritto al n. 363/2024 R.G., proposto in riassunzione da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec: avvEMAIL);
– ricorrente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE , in persona del Procuratore speciale, dott. NOME COGNOME nominata per procura speciale per notar NOME COGNOME del 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
resistente
nel giudizio tributario, non costituita in questa fase –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE , (C.F. P_IVA, in persona del Direttore Centrale Entrate, dott. NOME COGNOME in proprio e quale procuratore speciale (atto del notaio dott. NOME COGNOME di Tivoli del 3.7.2014, Rep. n. 37521) della Società RAGIONE_SOCIALE e come tale legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: avvEMAIL), NOME COGNOME ( pec: avvEMAILinps.gov.it), NOME COGNOME (pec: avvEMAILinpsEMAILgovEMAILit) ed NOME COGNOME (pec: EMAILinpsEMAILgovEMAILit);
– controricorrente, già resistente nel giudizio tributario – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 e, in sede di riconvocazione, in quella del 26 maggio 2025, tenutasi da remoto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha
chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato che:
– il giudizio verte in materia di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024, depositata in data 30 agosto 2024, nel l’ambito del procedimento promosso in riassunzione dalla società RAGIONE_SOCIALE a seguito di provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal giudice del lavoro presso il tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale la predetta società aveva impugnato nei confronti dell’Agenzia delle entrate Riscossione e dell’INPS la cartella di pagamento notificatale il 24/02/2011, recante l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dovuti all’ INPS, nella sua qualità di datrice di lavoro agricolo, in favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato con riferimento al primo trimestre dell ‘ anno 2010.
Considerato che:
– successivamente alla camera di consiglio del 15 aprile è stato verificato con l’ausilio della cancelleria che l’INPS, parte del giudizio di merito promosso dalla società contribuente e, come tale, litisconsorte necessario nel giudizio di regolamento di giurisdizione (cfr. Sez. U, n. 5308/2024, n. 11983/2017, n. 7179/2014; n. 22990/2004), non è stato raggiunto dal formale avviso per l’adunanza del 15 aprile 2025 sicché si rende necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, come ritenuto a seguito di apposita riconvocazione del collegio giudicante;
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione tenutasi, a seguito di riconvocazione, in data 26 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME