Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 14703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14703 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024 depositata in data 30 agosto 2024, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto in riassunzione da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del Procuratore speciale, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominata per procura speciale per notar NOME COGNOME del 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
resistente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase –
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) , (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Centrale Entrate, AVV_NOTAIO COGNOME, in proprio e quale procuratore speciale (atto del AVV_NOTAIO di Tivoli del 3.7.2014, Rep. n. NUMERO_DOCUMENTO) della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e come tale legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (pec: EMAIL), NOME COGNOME ( pec: EMAIL), NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente, già resistente nel giudizio tributario – udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 e, in sede di riconvocazione, in quella del 26 maggio 2025, tenutasi da remoto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato che:
– il giudizio verte in materia di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024, depositata in data 30 agosto 2024, nel l’ambito del procedimento promosso in riassunzione dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito di provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal giudice del lavoro presso il tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale la predetta società aveva impugnato nei confronti dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento notificatale il 24/02/2011, recante l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dovuti all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di datrice di lavoro agricolo, in favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato con riferimento al primo trimestre dell ‘ anno 2010.
Considerato che:
– successivamente alla camera di consiglio del 15 aprile è stato verificato con l’ausilio della cancelleria che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di merito promosso dalla società contribuente e, come tale, litisconsorte necessario nel giudizio di regolamento di giurisdizione (cfr. Sez. U, n. 5308/2024, n. 11983/2017, n. 7179/2014; n. 22990/2004), non è stato raggiunto dal formale avviso per l’adunanza del 15 aprile 2025 sicché si rende necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, come ritenuto a seguito di apposita riconvocazione del collegio giudicante;
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite della Corte di cassazione tenutasi, a seguito di riconvocazione, in data 26 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME