Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 23095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione – conflitto sollevato dal TAR dopo la declinatoria pronunciata dal GO all’esito d’un giudizio cautelare inammissibilità.
O R D I N A N Z A
sul conflitto negativo di giurisdizione n. 4062/24, proposto dal TAR per la Calabria con ordinanza 19 febbraio 2024 n. 253 nel giudizio pendente tra
-) Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore fallimentare, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
e
-) Comune di Villapiana , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME ;
FATTI DI CAUSA
Nel 2013 il Comune di Villapiana (CS) stipulò con la società RAGIONE_SOCIALE (che fallirà nelle more del presente giudizio, e la cui posizione sarà coltivata dalla curatela fallimentare) un contratto in virtù del quale:
-) il Comune affidò alla RAGIONE_SOCIALE la costruzione e la gestione ventennale di sette impianti fotovoltaici;
-) il Comune si obbligò a cedere alla RAGIONE_SOCIALE i crediti che avrebbe maturato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in virtù delle norme incentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili;
-) la COGNOME si obbligò al pagamento di un canone annuo di euro 428.000. Dopo la stipula del contratto la RAGIONE_SOCIALE ammise il Comune alla fruizione dei benefìci previsti dalla normativa di settore, sotto forma di contributi in denaro; il relativo credito fu ceduto dal Comune alla COGNOME, e da questa alla banca che aveva finanziato la costruzione dell’impianto.
La RAGIONE_SOCIALE iniziò ad accreditare i contributi direttamente alla banca.
Sette anni dopo la stipula del contratto , all’esito di una ‘verifica’ protrattasi per quasi quattro anni, la RAGIONE_SOCIALE revocò l’ammissione del Comune di Villapiana alla fruizione degli incentivi. Contestò al Comune:
di non essere il reale ‘respo n sabile degli impianti’, avendone affi data la integrale gestione alla RAGIONE_SOCIALE;
di avere realizzato l’impianto su fondi che non erano ancora di proprietà del Comune al momento della domanda di concessione degli incentivi (lo sarebbero divenuti, infatti, quindici giorni dopo);
di avere artatamente frazionato in sette parti un impianto che si sarebbe dovuto ritenere unitario, al fine di godere dei più vantaggiosi incentivi previsti per gli impianti di piccole dimensioni.
In conseguenza di questo provvedimento la RAGIONE_SOCIALE sospese l’erogazione dei benefìci; e la RAGIONE_SOCIALE sospese il pagamento del canone annuale.
Il Comune di Villapiana a dicembre del 2021, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE, recedette dal contratto contestando alla RAGIONE_SOCIALE l’inadempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
Nel 2022 sia la RAGIONE_SOCIALE, sia il Comune di Villapiana, ricorsero ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Castrovillari.
La prima chiese un provvedimento che in via d’urgenza ‘disapplicasse’ la delibera con la quale l’amministrazione comunale aveva invocato la risoluzione automatica del contratto; imponesse al Comune di pattuire ( sic ) con la RAGIONE_SOCIALE un nuovo piano economico finanziario ed individuare un trader diverso dalla GSE.
I l secondo chiese un provvedimento che in via d’urgenza ordinasse alla RAGIONE_SOCIALE il rilascio delle aree ove sorgevano gli impianti fotovoltaici.
Con ordinanza 22.11.2022 il Tribunale di Castrovillari, riuniti i due ricorsi cautelari, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su entrambe le domande. Ritenne che la controversia aveva ad oggetto la ‘ concessione di beni e servizi pubblici ‘, e fosse pertanto riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lettere (b) e (c), c.p.a..
Il 30.11.2022 la COGNOME impugnò dinanzi al TAR della Calabria la suddetta delibera del Comune di Vallepiana; ne chiese la sospensione in via cautelare, e la condanna del Comune:
-) a ‘ rideterminare le condizioni del rapporto concessorio’ ;
-) a recuperare dalla RAGIONE_SOCIALE i proventi derivanti dalla cessione di energia avvenuta dopo che il RAGIONE_SOCIALE ebbe revocato l’ammissione del Comune agli incentivi;
-) a stipulare nuovi accordi con la RAGIONE_SOCIALE.
Il TAR Calabria con ordinanza 19.2.2024 n. 253 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ha rilevato che la controversia tra la RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, il fallimento) e il Comune aveva ad oggetto l’esecuzione del contratto, non la legittimità dei provvedimenti che condussero alla sua stipula, e che di conseguenza andava devoluta al giudice ordinario.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del conflitto. Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il conflitto è inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui: ‘ ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all’esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata, come nella fattispecie, in sede cautelare ‘ ( ex multis , Sez. U – , Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022,; Sez. U – , n. 4297 del 10/02/2022,; Sez. U, n. 23224 del 15/11/2016,; Sez. U, n. 5356 del 07/03/2011,).
Un provvedimento cautelare, infatti, è insuscettibile di acquisire l’efficacia del giudicato: pertanto, anche se quel provvedimento errasse nella individuazione del giudice dotato di giurisdizione, tale statuizione non impedirebbe al giudice del merito di correggerla.
Non è luogo a provvedere sulle spese, in considerazione della natura officiosa sollevato conflitto sollevato dal Tar.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il conflitto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della