Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23720 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 23720  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
SENTENZA
sul ricorso 18658-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME COGNOME NOME,
– controricorrente – ricorrente incidentale nonché contro
Oggetto
Ripetizione indebito Graduatoria Potenziale conflitto di giudicati
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/06/2025
PU
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  RAGIONE_SOCIALE,
– intimati –
avverso  la  sentenza  n.  154/2024  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di TORINO, depositata il 20/05/2024 R.G.N. 625/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato; udito l’avvocato AVV_NOTAIO;
udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 settembre 2021 il Tribunale di Torino, rilevato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE,  ha  dichiarato  l’illegittimità  del decreto  con  cui  il  RAGIONE_SOCIALE  aveva  retrocesso NOME  COGNOME  dalla  fascia  retributiva  F2  RAGIONE_SOCIALE‘area  III  alla fascia  retributiva  F1  RAGIONE_SOCIALEa  medesima  area  con  il  ripristino  da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEa odierna controricorrente nella fascia F2.
In fatto, era avvenuto che:
nel 2010 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva indetto una selezione per il passaggio da F1 a F2 RAGIONE_SOCIALE‘Area III;
la  originaria  ricorrente,  inquadrata  in  fascia  F1,  si  era  vista attribuire la fascia F2 dal 1° gennaio 2010 e, in seguito, aveva fatto domanda per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fascia F3;
il bando  e  la graduatoria erano  stati impugnati  da  vari dipendenti non vincitori presso diversi Tribunali;
con d.m. 1691 del 2020, in esecuzione di sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, divenuta definitiva, era stata esclusa, assieme ad altri 91 dipendenti, dalla graduatoria già approvata per  l’acquisizione  RAGIONE_SOCIALEa  superiore  fascia  retributiva  F2  area funzionale terza, sul presupposto che non fosse in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza non inferiore ai due anni nella fascia retributiva F1, da individuarsi alla data del 31 dicembre 2009.
La originaria ricorrente, quindi, aveva chiesto che:
fosse dichiarata la nullità o fosse annullato l’atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1, previa disapplicazione di tutti gli atti prodromici, con conseguente ordine di ripristino del suo inquadramento nella fascia economica F2 alla data del 1° gennaio 2010, con ogni conseguenza pure quanto all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa successiva fascia F3 dal 1° gennaio 2020; in subordine, fosse dichiarata la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE resistente per il ritardo con il quale era stata inquadrata nell’Area III, posizione economica TARGA_VEICOLO o per inidoneità RAGIONE_SOCIALEa sua difesa nel giudizio concluso con ordinanza n. 21313/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
fosse condannato il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno; in ulteriore subordine, fosse accertata l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme a  lei  corrisposte  in  ragione  RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento  nella  fascia retributiva F2 dal 2010 al 2020.
Il  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  appello  che  la  Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 154/2024, ha rigettato. Il giudice di appello ha  accolto in
parte l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice e ha condannato il Ministro  al  pagamento  alla  stessa,  a  titolo  risarcitorio,  RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.153,98 oltre interessi di legge.
Il  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La lavoratrice si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.
L’Ufficio  RAGIONE_SOCIALEa  Procura  AVV_NOTAIO  ha  depositato  conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione, ed ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente deve essere descritta la vicenda in esame. Nel 2010 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha indetto una selezione per il passaggio da F1 a F2 RAGIONE_SOCIALEa Area terza, prevedendo tra i requisiti di partecipazione la permanenza in F1 per almeno un biennio al 27 ottobre 2010, data di scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande di partecipazione. La controricorrente, inquadrata in fascia F1, ha ottenuto il passaggio in fascia F2 dal 1° gennaio 2010. Il bando e la graduatoria sono stati impugnati da vari concorrenti non vincitori, tutti in possesso di un biennio di permanenza in F1 in data anteriore al 1° gennaio 2010, sostenendo che detto biennio doveva sussistere già alla data del 31 dicembre 2009 e chiedendo l’esclusione di 92 concorrenti, fra cui la controricorrente, i quali avevano maturato il biennio in F1 dopo il 31 dicembre 2009, pur se prima del 27 ottobre 2010.
A fronte di numerose sentenze di rigetto, il Tribunale di Matera ha accolto il ricorso che era stato proposto da NOME COGNOME e, con sentenza n. 1063/2013, ha annullato la graduatoria nella parte ove aveva incluso dipendenti non in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza biennale nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009.
La  sentenza  del  Tribunale  di  Matera  era  stata  confermata  in appello con decisione n. 36/2015 e l’impugnazione in cassazione era stata ritenuta inammissibile con ordinanza n. 21313 del 5 dicembre 2020.
Il RAGIONE_SOCIALE, con d.m. 25 novembre 2020, ha dato esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Matera, escludendo dalla graduatoria 92 vincitori, tra i quali la controricorrente, e inserendovi altrettanti concorrenti in precedenza non risultati vincitori.
In particolare, NOME COGNOME è stata retrocessa in F1 ed esclusa dalle progressioni economiche del 2020 ed ha quindi proposto, con atto del 13 settembre 2021 ricorso davanti al Tribunale di Torino invocando le sentenze di merito a lei favorevoli. La stessa era stata chiamata in altro giudizio proposto da NOME COGNOME, in relazione alla medesima progressione, davanti al Tribunale di Macerata prima e alla Corte d’appello di Ancona in seguito e, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica di tale ricorso, pendente in cassazione. Per l’esattezza, la Corte d’appello di Ancona aveva definito la controversia con sentenza n. 232/19. In precedenza, il Tribunale di Macerata si era pronunciato con sentenza n. 58/15, annullata una prima volta per mancata integrazione del contraddittorio dalla Corte
d’appello  di  Ancona  con  sentenza  n.  296/16,  alla  quale  era seguita nuova sentenza del Tribunale di Macerata n. 381/17.
L’attuale controricorrente ha chiesto, quindi, in via principale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di retrocessione nonché la condanna del RAGIONE_SOCIALE a ripristinare l’inquadramento in F2 dal 1° gennaio 2010; in via subordinata ha domandato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme percepite a far tempo dal gennaio 2010. Ha chiesto, infine, la condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno per perdita di chance con riferimento alla esclusione dalla procedura selettiva per il passaggio da F2 a NOME nonché «ai futuri ritardi nel conseguimento RAGIONE_SOCIALEe fasce retributive da F3 a F7.
Nel  corso  del  processo  di  primo  grado  è  stato  pubblicato  il decreto  n.  28767/21  del  19  ottobre  2021,  con  cui  è  stato dichiarato  estinto  il  giudizio  promosso  dal  COGNOME  (al  quale aveva  partecipato  il  controricorrente)  contro  la  sentenza  n. 232/19  RAGIONE_SOCIALEa  Co rte  d’appello  di  Ancona  che,  riformando  la decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
C on l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 338, 391 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente assimilato la declaratoria di estinzione del giudizio per cassa zione ad una pronuncia sull’ammissibilità o sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e di avere, conseguentemente, errato nel ritenere che il giudicato formatosi sulla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona, la quale aveva escluso l’illegittimità del bando e l e denunciate violazioni RAGIONE_SOCIALEa
disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dovesse prevalere sulle statuizioni adottate dalla Corte d’appello di Potenza che, al contrario, confermando la pronuncia di primo grado, aveva espressamente ordinato all’amminist razione di espungere dalla graduatoria tutti i partecipanti non in possesso alla data del 31 dicembre 2009 del requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza biennale nella fascia retributiva F1. Sostiene che la pronuncia di estinzione ex art. 391 c.p.c., con la quale la Corte di cassazione si limita a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia e dipende unicamente dalla volontà del ricorrente, non è equiparabile a quella di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e neppure a quelle di inammissibilità o di improcedibilità, le quali implicano comunque una valutazione, sia pure sotto il solo profilo processuale, RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Richiama la disciplina dettata dall’art. 310 c.p.c. e l’art. 2945 c.c. e dalla stessa trae conferma di quanto affermato circa la non corretta equiparazione RAGIONE_SOCIALEe due diverse tipologie di pronunce in rilievo. Riporta, poi, ampi stralci di sentenze rese da altre Corti territoriali, che hanno sottolineato come il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Potenza aveva fatto venir meno l’interesse a coltivare i giudizi intrapresi da coloro che avevano sostenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa originaria graduatoria, perché il bene RAGIONE_SOCIALEa vita perseguito era stato ottenuto per effetto di quel giudicato, al quale l’amministrazione aveva ottemperato. Rileva ancora che ha errato il giudice d’appello nel sostenere che i due giudicati fossero contrastanti perché, al contrario, la prima pronuncia, dichiarata la nullità del bando e RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, di ques t’ultima aveva espressamente ordinato la riformulazione,
mentre  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di  Ancona  si  era limitata a rigettare la domanda proposta dal COGNOME.
Innanzitutto, ritiene questo Collegio di fare RAGIONE_SOCIALEe considerazioni preliminari in ordine alla tipologia di azione che viene qui in rilievo. I giudici dei gradi di merito non hanno, infatti, del tutto correttamente inquadrato il thema decidendum RAGIONE_SOCIALEa causa, da loro individuato nella determinazione, nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore, di quale giudicato dovesse prevalere ed essere attuato. La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che la decisione del caso c.d. COGNOME e quella del giudizio c.d. COGNOME fossero fra loro in contrasto, con conseguente prevalenza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia posteriore, ossia quella c.d. COGNOME, essendosi il relativo giudicato formato il 19 ottobre 2021, mentre la vicenda c.d. NOME si sarebbe conclusa il 5 ottobre 2020. Nel fare ciò, però, la corte territoriale non ha tenuto conto che la pronuncia resa al termine RAGIONE_SOCIALEa controversia c.d. NOME conteneva l’accoglimento di una domanda di annullamento, in parte qua, RAGIONE_SOCIALEa graduatoria menzionata e che, quindi, aveva, per la parte che rileva, natura costitutiva (la sentenza c.d. COGNOME, invece, era di rigetto). Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del ricorso, invece, rileva proprio la tipologia di sentenza emessa all’esito del caso c.d. COGNOME. Infatti, il giudice può pronunciare, in sede di cognizione, tre tipologie di sentenze: a) quelle di accertamento; b) quelle di condanna; c) quelle costitutive. Le decisioni sub c), che hanno il fondamento normativo nell’art. 2908 c.c. e sono tipizzate dalla legge, sono rese in seguito all’esercizi o di azioni (di cognizione) dette, appunto, costitutive, che si differenziano da quelle di
accertamento  e  di  condanna  perché,  con  esse,  si  compie  un accertamento  collegato  a  una  situazione  giuridica  sostanziale per stabilire se vi siano le condizioni previste dalla legge per produrre  un  mutamento  giuridico.  L’azione  costitutiva  tende, allora, a ottenere dal giudice una sentenza che, sulla base di un accertamento,  costituisce,  modifica  o  estingue  un  rapporto giuridico sostanziale.
4. Inoltre, premesso quanto sopra, occorre individuare il fondamento RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito, favorevoli alla lavoratrice. La corte territoriale, condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, ha affermato la prevalenza del giudicato c.d. COGNOME, formatosi al momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 28767 del 2021, avvenuta il 19 ottobre 2021, su quello c.d. COGNOME, venuto in essere con l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 21313 del 5 ottobre 2020. Così ragionando, ha ritenuto che la presente vicenda, concernente la controricorrente, fosse regolata dal giudicato c.d. COGNOME, sorto posteriormente, favorevole alla dipendente, in luogo di quello c.d. COGNOME, a lei sfavorevole. Ciò è avvenuto, in pratica, applicando il principio, spesso affermato dalla Suprema Corte, per il quale ‘In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione’ (Cass., Sez. 3, n. 2462 del 25 gennaio 2024). Si è detto, infatti, che ‘La formazione di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, senza che venga
rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione, si risolve con la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emanata per ultima (…)’. Si tratta di affermazione risalente nel tempo, tanto che, anche solo prendendo in esame le decisioni massimate, si arriva agli anni ’50 del ‘900 (Cass., Sez. 6 -5, n. 13804 del 31 maggio 2018; Cass., Sez. 5, n. 26437 del 19 ottobre 2018; Cass., Sez. L, n. 10623 RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2009; Cass., Sez. 2, n. 833 del 25 gennaio 1993; Cass., Sez. L, n. 5311 del 29 agosto 1986; Cass., Sez. 1, n. 4295 del 16 dicembre 1974; Cass., Sez. 3, n. 2864 del 28 luglio 1969; Cass., n. 1834 del 1957). Tale affermazione, però, nella sua perentorietà, non è accompagnata dall’indicazione del suo fondamento normativo, anche se alcune pronunce si riferiscono all’art. 15 disp. prel. (Cass., Sez. 5, n. 29580 del 29 dicembre 2011).
Bisogna valutare, allora, se il menzionato principio sia pertinente alla vicenda in esame.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe precedenti osservazioni, la causa può essere decisa, dovendosi affermare che, nella specie, non sussiste un contrasto fra giudicati incompatibili.
5.1. In primo luogo, la corte territoriale non ha valutato che una sentenza costitutiva, diversamente da una di mero accertamento, crea, modifica o estingue una situazione giuridica e che questo effetto, una volta avvenuto, incide in via definitiva su tale situazione, divenendo immutabile in seguito al giudicato formale RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Al formarsi RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata formale nella vicenda NOME, pertanto, è seguito un effetto di cosa giudicata sostanziale che
ha comportato l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria in esame e la sua definitiva riformulazione. Nella vicenda c.d. COGNOME si ha sempre la formazione di un giudicato formale, ma la conseguenza in termini di cosa giudicata sostanziale, ossia di accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale che fa stato nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti, dei loro eredi o aventi causa, è ben diversa, in quanto, prescinde dall’ormai intervenuta modifica definitiva RAGIONE_SOCIALEa graduatoria stabilita dal giudicato COGNOME e definisce la lite facendo salva detta graduatoria che, però, era ormai stata definitivamente superata. In presenza di sentenze costitutive, invero, la modifica RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche venuta in essere, ove definitiva, come nella specie, non può più essere rimossa da pronunce successive, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili, le quali sono, in pratica, inutiliter datae , in assenza, ormai, di ogni interesse alla decisione, non esistendo più la precedente graduatoria che pertanto, non può essere ripristinata dall’autorità giudiziaria. Il giudizio COGNOME, in pratica, una volta definitivamente annullata detta graduatoria, non poteva più avere ad oggetto la validità RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Bisogna ritenere, allora, che la fattispecie non integri un conflitto fra giudicati che presuppone l’identità di tutte le persone, del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi RAGIONE_SOCIALEe cause, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass., Sez. 1, n. 18232 del 3 luglio 2024) -, risolvibile applicando il menzionato criterio RAGIONE_SOCIALEa prevalenza di quello successivo, atteso che il giudicato c.d. COGNOME, pur essendo
posteriore,  aveva  interessato,  diversamente  da  quello  c.d. NOME,  un  bene  RAGIONE_SOCIALEa  vita  non  più  esistente.  E  in  tal  senso depone  anche  il  decreto  di  estinzione  pronunciato  da  questa Corte che ha definito tale giudizio (decreto Cass.  n. 28767 del 2021), in quanto lo stesso è intervenuto a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia al  ricorso  proposta  da  NOME  COGNOME,  una  volta  che  era  già intervenuta la pronuncia NOME favorevole.
5.2. Inoltre, la corte territoriale non ha tenuto conto del ruolo del litisconsorzio nel processo c.d. COGNOME. Infatti, vi era stata una domanda di annullamento promossa dal NOME contro la P.A. L’esito del giudizio era stato l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e la sua riformulazione, ma detto esito aveva riguardato il rapporto fra il NOME medesimo e la P.A. L’integrazione del contraddittorio disposta nei confronti degli altri partecipanti alla procedura non aveva comportato la proposizione, da parte loro, di una domanda analoga a quella del COGNOME. Al contrario, essi erano rimasti inerti e la notifica del ricorso era servita solo a rendere opponibile la sentenza che aveva regolato il rapporto fra lo stesso COGNOME e il datore di lavoro. Lo stesso era avvenuto nella vicenda COGNOME. La sentenza definitiva aveva accertato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con riferimento alla domanda del COGNOME, ma analogo specifico accertamento non vi era stato per quel che concerne gli altri intimati. In entrambe le situazioni, non è possibile riconoscere a coloro che sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio, ma non siano intervenuti e non abbiano proposto domande, di fondare, sul giudicato finale, un diritto soggettivo proprio, autonomo e distinto da quello altrui,
nonostante nel procedimento ove siffatto giudicato si è formato non ne abbiano chiesto la tutela. Pertanto, i due processi, NOME e COGNOME, si differenziavano in quanto il primo aveva ad oggetto la domanda di annullamento del COGNOME, mentre il secondo quella del COGNOME. Nelle due controversie la presenza RAGIONE_SOCIALEe altre parti non aveva comportato un’estensione a loro di tali domande, ma semplicemente reso efficace le specifiche statuizioni definitive del giudice verso il NOME e il COGNOME. Vi erano, quindi, due liti, con domande diverse, ma inerenti alla medesima questione giuridica. La specificità degli effetti dei due giudicati è coerente con la natura RAGIONE_SOCIALEe sentenze, le quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le parti che hanno proposto domande e quelle che si sono opposte.
Solo in un secondo momento vi era stata un’ulteriore attività RAGIONE_SOCIALEa P.A. che, nell’esercizio dei suoi poteri datoriali, aveva esteso a tutti i dipendenti le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘annullamento, definitivo, RAGIONE_SOCIALEa graduatoria de qua, contenuto nella sentenza Giaco ia. Più precisamente, l’atto con il quale il RAGIONE_SOCIALE ha reso generali, con riferimento a ogni interessato, gli effetti RAGIONE_SOCIALEa pronuncia c.d. COGNOME è un atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell’esercizio dei suoi poteri, che deve essere adottato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass., Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022). Per l’esattezza, la P.A., nell’estendere il giudicato c.d. COGNOME, era obbligata a tenere una condotta omogenea verso tutti gli interessati e a rispettare il giudicato favorevole a chi avesse contestato la citata graduatoria.
5.3. Vanno menzionate anche le considerazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa in alcune fattispecie concernenti atti amministrativi contemporaneamente efficaci verso una pluralità di persone, pur nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli effetti del giudicato del giudice amministrativo. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019, in giudizi concernenti l’impugnazione del d.m. n. 400 del 12 giugno 2017 (recante le procedure pe r l’aggiornamento e l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa graduatorie ad esaurimento – GAE per il personale docente ed educativo relative al triennio 2014-2017, poi prorogato al 2019) ha affermato che «il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. Infatti, il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processual civilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes , secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 c.c. (‘L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa’)». In particolare, gli effetti del giudicato amministrativo di accertamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ordinatori, e conformativi operano sempre inter partes, essendo solo le parti legittimate a fare valere la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo conformativo o RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa p retesa contenuto nel giudicato (Cons. Stato, n. 5634 del 1° dicembre 2017; Cons. Stato, n. 6964 del 5 dicembre 2005; Cons. Stato, n. 4977 del 5 settembre 2003; Cons. Stato, n. 4253 del 2 agosto 2000; Cons. Stato, n. 1142
del 6 marzo 2000; Cons. Stato, n. 276 del 9 aprile 1994; Cons. Stato, n. 561 del 18 luglio 1990). Quanto esposto rafforza le conclusioni  di  questo  Collegio  nella  presente  vicenda,  ove  la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘originaria ricorrente è fondata su una non consentita estensione degli effetti conformativi/additivi di precedenti decisioni, rese a definizione di giudizi promossi da altri  destinatari  RAGIONE_SOCIALE‘atto  impugnato,  come  peraltro  previsto anche dall’art. 2909 c.c.
5.4. Altro profilo che rende palese come un conflitto di giudicati non sia immaginabile è la condotta RAGIONE_SOCIALEa P.A. Come all’esito del processo COGNOME era quest’ultimo a potere vantare una pretesa ormai definitiva verso l’Amministrazione, dopo la controversia COGNOME era la P.A. l’unica a potere opporre, al medesimo COGNOME, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda. Il RAGIONE_SOCIALE, però, ha deciso di estendere gli effetti del giudicato COGNOME a tutti gli interessati, così palesando il suo disinteresse nei confronti del procedimento COGNOME che, non a caso, si è estinto per volontà del lavoratore, ormai beneficiario del recepimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. Un eventuale conflitto di giudicati è, dunque, escluso anche dal modo di agire RAGIONE_SOCIALEa P.A., la quale era il solo soggetto che, in realtà, avrebbe potuto utilizzare, ove fosse stato possibile (il che, in realtà, come detto, va escluso), la sentenza COGNOME per paralizzare quella COGNOME. Ciò conferma, anzi, che i due primi giudizi non erano fra loro realmente sovrapponibili, poiché il secondo era stato definito dopo l’esercizio del potere datoriale di adeguamento al giudicato c.d. COGNOME e, quindi, di modifica, ormai definitiva, RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, il cui contenuto era stato già cambiato all’epoca del
giudicato  c.d.  COGNOME.  Per  ripristinare  l’identità  dei  giudizi sarebbe stata necessaria una previa revoca RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa P.A.  di  adeguamento  al  primo  giudicato  o  una  decisione giudiziaria che tale decisione avesse rimosso il che, però, non risulta sia mai stato oggetto di discussione.
5.5. A deporre in senso contrario all’esistenza di un conflitto di giudicati è anche la circostanza che il giudicato formale c.d. COGNOME riguardava unicamente il ricorrente, che non aveva convenuto tutti gli interessati, ma solo un numero ristretto di persone, mentre quello c.d. COGNOME seguiva a un ricorso destinato a definire l’intera vicenda concorsuale verso tutti i controinteressati. I giudici del merito, poi, non hanno considerato che, comunque, la causa introdotta dalla controricorrente aveva ad oggetto principalmente l’accertamento ‘RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità’ RAGIONE_SOCIALE‘atto di retrocessione e RAGIONE_SOCIALEa conseguente richiesta di recupero avanzata dalla P.A. e si estendeva al RAGIONE_SOCIALE, senza coinvolgere altri lavoratori. I procedimenti introdotti da COGNOME e COGNOME non avrebbero, invece, mai potuto interessare l’atto di retrocessione e la conseguente richiesta di recupero RAGIONE_SOCIALEa P.A. Ne deriva una diversità di contenuto e soggettiva fra i giudicati RAGIONE_SOCIALEe controversie COGNOME e COGNOME (che, come evidenziato, si distinguono pure fra di loro) e il giudizio instaurato dalla controricorrente. L’oggetto del contendere è, quindi, nel presente giudizio, simile, ma differente da quello RAGIONE_SOCIALEe liti precedenti, a loro volta non sovrapponibili.
Peraltro, se anche si accogliesse la prospettazione del giudice di  appello,  per  cui  vi  sarebbe,  nella  specie,  un  conflitto  fra
giudicati (tesi qui respinta), l’esito del giudizio sarebbe sempre favorevole alla P.A. Infatti, risulta che, pendente il giudizio COGNOME, si era concluso quello COGNOME. Secondo la controricorrente, i processi, quanto alla sua posizione, presentavano identità di petitum, causa petendi e personae ed erano stati pendenti davanti a diversi tribunali e corti d’appello. Era applicabile, allora, l’art. 39 c.p.c., in base al quale, per quel che rileva, ‘Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumer e la causa davanti al primo giudice. (…)’.
La regola appena enunciata è chiara e univoca: in presenza di più cause pendenti davanti a giudici diversi, che siano identiche o in rapporto di continenza, quella introdotta successivamente deve essere cancellata dal ruolo o, nella seconda eventualità, riassunta davanti al primo giudice, ove sia competente a deciderla (competenza che, nella specie, sicuramente sussisteva). Ne deriva che, se vi sono due procedimenti riconducibili allo schema RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 c.p.c., uno dei due, tendenzialmente il secondo, deve essere deciso in rito. Si tratta di una regola generale che attiene alla validità del processo e non semplicemente alla sua organizzazione e che non può subire
deroghe di alcun tipo, se non espressamente introdotte dalla legge. Ne consegue, ulteriormente, che, nelle ipotesi indicate dall’art. 39 c.p.c., non può esservi un vero contrasto fra giudicati e che, qualora il secondo giudizio venga (erroneamente) definito nel merito, il relativo giudicato è solo apparente e cedevole rispetto al primo. Pertanto, ove, in un terzo procedimento, si debba accertare quale prevalga, fra due giudicati di merito resi in precedenza in casi che avrebbero dovuto essere definiti ai se nsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 c.p.c., il giudice di tale procedimento deve tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta violazione del citato art. 39 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEa natura apparente e, dunque, non vincolante, del secondo giudicato, che avrebbe dovuto essere deciso in rito. Il nostro sistema processuale non consente, una volta instaurato davanti a una corte un giudizio, che, presso una corte differente, ne sia introdotto e deciso, non in rito, con efficacia di giudicato sia formale sia sostanziale, un secondo identico, magari al fine precipuo di eludere una precedente sentenza non gradita. In presenza, quindi, di sentenze (non in rito) passate in giudicato in fattispecie identiche o, comunque, riconducibili al concetto di continenza e rese in occasione di procedimenti contemporaneamente pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, il secondo giudicato è apparente e prevale il primo.
Ma questa evenienza qui non si verifica, essendo le fattispecie esaminate rispettivamente nei due giudicati non identiche né comunque, riconducibili al concetto di continenza.
 Possono  ora  essere  esaminate  le  censure  proposte  dal RAGIONE_SOCIALE, esposte sopra al punto 2.
Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso del RAGIONE_SOCIALE è fondato nella parte in cui fa leva sulla natura costitutiva RAGIONE_SOCIALEa pronuncia COGNOME e sulla insussistenza di un reale conflitto di giudicati. Viceversa, non sono condivisibili le argomentazioni spese per sostenere che il giudicato COGNOME dovrebbe essere collocato temporalmente alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di appello e non a quella del decreto di estinzione del giudizio di cassazione. Quanto a quest’ultimo aspetto va detto, infatti, che questa Corte ha affermato, in una vicenda concernente il giudizio d’appello la cui logica, però, si presta a definire il presente contenzioso, che, in tema di estinzione del processo, dalla quale deriva ex art. 338 c.p.c. il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘ actio iudicati decorre non dal momento nel quale è intervenuto l’evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all’effetto estintivo, perché il combinato disposto degli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., alla luce dei principi di ragionevolezza e del contraddittorio, impone che il dies a quo coincida con la pronuncia che ha reso le parti partecipi RAGIONE_SOCIALEo stesso evento (Cass., Sez. 2, n. 23156 RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2013 ). Anche nel giudizio di cassazione, pertanto, l’estinzione avviene con l’adozione del relativo provvedimento, decorso, in caso di pronuncia con decreto, il termine per fissare l’udienza di cui all’art. 391 c.p.c.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato  va  dichiarato  inammissibile,  non  concernendo
questioni pregiudiziali  o  preliminari  suscettibili  di  decisione  in questa sede.
Infatti,  nel  giudizio  di  cassazione,  è  inammissibile  il  ricorso incidentale  condizionato  con  il  quale  la  parte  vittoriosa  nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio c.d. RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, non essendo  ravvisabile  alcun  rigetto implicito, in quanto  tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass., Sez. 3, n. 15893 del 6 giugno 2023).
Il ricorso principale è accolto per quanto di ragione. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino,  in  diversa  composizione,  per  la  decisione  nel  merito, anche in ordine alle spese, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità RAGIONE_SOCIALEa detta procedura, atteso che la modifica RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili’;
‘In  tema  di  pubblico  impiego  contrattualizzato,  la  RAGIONE_SOCIALE,  in presenza di pronunce giurisdizionali, ottenute da suoi
dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità o meno di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell’estendere a tutti gli interessati gli effetti RAGIONE_SOCIALEe eventuali decisioni di annul lamento incontra l’unico limite, ricavabile dall’art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede, rappresentato dall’obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze già divenute definitive favorevoli a chi detta procedura abbia contestato’; ‘Il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEe sentenze oggetto di ricorso per cassazione in caso di estinzione con decreto per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa declaratoria senza che le parti chiedano la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza’.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso principale per quanto di ragione;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’ Appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Sezione