Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10961 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Regolamento di competenza di ufficio – Inammissibilità
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO., sollevato dal TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la COGNOME d ‘ appello di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, nella causa tra
proposto da
NOME COGNOME CORTE, NOME COGNOME CORTE e NOME COGNOME CORTE
– attori –
contro
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
– convenuto –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord;
RILEVATO CHE:
–NOME, NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Comune di Mugnano di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni per rottura di una condotta d ‘ acqua comunale; il predetto Tribunale, con ordinanza del 21/1/2021, dichiarava la propria incompetenza per materia;
-la causa era riassunta innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la COGNOME d ‘ appello di Napoli, giudice indicato come competente dal Tribunale;
-con ordinanza del 13/2/2023 il Tribunale Regionale sollevava conflitto negativo di competenza per materia;
-il Procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-l ‘ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile;
-come già statuito da questa COGNOME (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7724 del 20/03/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23557 del 02/08/2023), il regolamento di competenza può essere richiesto d ‘ ufficio, ai sensi dell ‘ art. 45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall ‘ art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, l ‘ istanza di regolamento può essere proposta esclusivamente dalle parti;
-in tale seconda evenienza, in mancanza di istanza di parte, qualora la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all ‘ altro
giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo diventa incontestabile e vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l ‘ eventuale richiesta d ‘ ufficio avanzata da quest ‘ ultimo va dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19167 del 06/11/2012; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015);
-in proposito, le Sezioni Unite di questa COGNOME (Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018, Rv. 647312-01) hanno statuito che «È inammissibile il regolamento di competenza d ‘ ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l ‘ eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d ‘ ufficio ratione valoris non consentito dall ‘ ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo»;
-nella specie il Tribunale Regionale delle acque pubbliche ha illustrato plurime argomentazioni per contestare la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal Tribunale di Napoli Nord;
-tuttavia, alla pars destruens , volta a contrastare l ‘ indicazione di competenza per materia contenuta nella pronuncia del giudice a quo , l ‘ ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. dello stesso o di un altro giudice, con conseguente inammissibilità dell ‘ istanza ex art. 45 cod. proc. civ. e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il giudice ad quem , innanzi al quale le parti hanno riassunto il giudizio;
-il regolamento di competenza d ‘ ufficio deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; la causa andrà, conseguentemente, riassunta avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la COGNOME d ‘ appello di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
-non deve provvedersi sulle spese (Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018);
p. q. m.
la COGNOME
dichiara inammissibile l ‘ istanza di regolamento di competenza d ‘ ufficio. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la COGNOME d ‘ appello di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,