Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
Oggetto
Conflitto di competenza
R.G.N.25699/2024
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 25699- 2024 proposto da:
TRIBUNALE di LATINA, con ordinanza R.G.N. 1489/2024 del 26/09/2024;
nel procedimento pendente tra:
COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME;
– resistente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 5.4.2024, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria dell’insussistenza dell’indebito assistenziale contestatogli dall’INPS e, sul presupposto incontroverso che la residenza dell’attore fosse ubicata in Gaeta, ha dichiarato competente a conoscere della lite il Tribunale di Latina;
che, riassunta la causa da parte ricorrente, il Tribunale di Latina, con ordinanza depositata il 26.9.2024, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, rilevando che il comune di Gaeta rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Cassino (così l’ordinanza cit., pag. 1);
che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui il giudice al quale è rimessa la causa a seguito di declaratoria d’incompetenza non è vincolato all’accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo , ben potendo svolgere quelle attività processuali strettamente funzionali alla valutazione riguardante la prospettabilità del conflitto di competenza (così da ult. Cass. n. 21629 del 2020, sulla scorta di Cass. n. 20445 del 2018);
che, nel caso di specie, peraltro, affatto correttamente il giudice ad quem ha rilevato che, pacifica essendo la residenza in Gaeta della parte attrice, la declaratoria d’incompetenza avrebbe dovuto essere effettuata a beneficio del Tribunale di Cassino,
nella cui circoscrizione territoriale rientra il comune di Gaeta, non già in favore del Tribunale di Latina;
che va pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cassino a conoscere della controversia oggetto del presente giudizio;
che nulla va pronunciato sulle spese;
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8.4.2025.