Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
NOME.CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO ETC.)
Conflitto negativo di competenza sollevato dal TRAP Inammissibilità Ragioni
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
Adunanza camerale sul regolamento di competenza d ‘ ufficio proposto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 185/23, del 16 febbraio 2023, nel procedimento promosso da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
contro
COMUNE DI GRUMO NEVANO, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione all’ordinanza del 29 giugno 2016, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del predetto Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a conoscere della controversia risarcitoria promossa da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in origine contro il solo Comune di Grumo Nevano, per il risarcimento dei danni subiti da due immobili di loro proprietà, inghiottiti da una voragine apertasi nel terreno a causa di una perdita della rete acquedottistica e fognaria presente ‘ in loco ‘.
Si legge, nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto negativo di competenza, che i predetti COGNOME e COGNOME , radicato il giudizio risarcitorio, venivano autorizzati a integrare il contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, la quale, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale e contestuale istanza di chiamata in garanzia nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza dell’adito Tribunale partenopeo.
Accolta siffatta eccezione, il giudizio veniva riassunto innanzi al predetto Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il quale, a propria volta, con ordinanza n. 185/23, del 16 febbraio 2023, provvedeva a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., dubitando della propria competenza a conoscere della suddetta controversia risarcitoria.
Si rileva, a titolo di premessa, in detta ordinanza che -ai fini dell’individuazione delle controversie appartenenti alla competenza dei Tribunali delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art.
140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 -‘occorre tener presenti’ le previsioni di cui all’art. 822 cod. civ.
Difatti, ai sensi di tale articolo , mentre resta ‘tassativamente escluso che possano esservi beni del Comune o della Provincia della specie di quelli indicati nella prima alinea dell’art. 822, fra i quali le acque pubbliche’, non altrettanto potrebbe dirsi ‘per gli «acquedotti», che, essendo menzionati nella seconda parte dell’art. 822, possono, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 824, formare oggetto del demanio pubblico della Provincia o del Comune, se appartengono a questi enti’. Su tali basi, dunque, si assume che rientrino ‘ nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (tra le altre) le controversie risarcitorie che involgono il governo delle acque pubbliche appartenenti al demanio (solo) statale (fiumi, torrenti, ghiacciai, sorgenti, acquedotti, canali e acq ue anche estratte dal sottosuolo)’, ma con esse pure ‘quelle dipendenti direttamente dalla gestione di opere idrauliche, e cioè di quelle opere costruite ai fini del buon regime delle suddette acque pubbliche ‘ , tra le quali ‘ occorre annoverare anche gli acquedotti, in quanto opere idrauliche costruite per la raccolta e adduzione di acqua dalle acque pubbliche (come sopra descritte), al fine di distribuirle ad usi civili e in quanto fanno parte del servizio idrico integrato’.
Ciò posto, ‘non appartengono’ secondo il provvedimento con cui è stato sollevato il presente conflitto negativo di competenza -‘alla competenza speciale del medesimo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie risarcitorie, come quella del caso di specie, relative a danni cagionati dalla rottura di una condotta idrica comunale, in quanto quest’ultima non deve essere qualificata opera idraulica (né tantomeno come acqua pubblica)’, trattandosi di ‘una mera opera idrica (comunale) costruita per la distribuzione di acqua prelevata a sua volta da un’opera idraulica (acquedotto) e quindi non prelevata da un
acqua qualificabile come pubblica ai sensi dell’art. 822 cod. civ. e della normativa in materia di acque pubbliche’.
In ogni caso, poi, conclude il provvedimento adottato a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., la ripartizione delle competenze tra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933, deve ess ere effettuata nel senso di attribuire alla cognizione di quest’ultimo ‘le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque’. Tale ultima sarebbe l’ipotesi che occupa, giacché i danni dei qual i è stato chiesto il ristoro deriverebbero, nella prospettazione attorea, dalla rottura di una condotta idrica comunale, ‘a causa di difetti di manutenzione e gestione della stessa’, che però ‘non dipendono da scelte di governo delle acque e del territorio ‘ compiute dalla Pubblica RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna delle parti del suddetto giudizio risarcitorio ha presentato memoria.
La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronuncino sulla questione ad esse devoluta in virtù di ordinanza interlocutoria di questa Terza Sezione, n. 23018/23, del 28 luglio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento va dichiarato inammissibile, per una duplice gradata ragione.
6.1. In primo luogo, perché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli non ha proceduto ad elevare il conflitto nella prima udienza di trattazione, ma ha addirittura fissato udienza di precisazione delle conclusioni e di decisione (dopo una riassunzione avvenuta nel lontano 2016).
Deve, pertanto, ribadirsi che, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ‘ il regolamento di competenza d ‘ ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l ‘ art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell ‘ art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l ‘ art. 161 dello stesso regio decreto regola specificamente soltanto l ‘ ipotesi del regolamento di competenza rimesso all ‘ iniziativa delle parti ‘ (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 settembre 2016, n. 18357, Rv. 642122-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., ord. 25 novembre 2011, n. 24903, Rv. 620167-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2010, n. 17452, Rv. 615038-01).
6.2. In secondo luogo, il regolamento è comunque inammissibile, perché diretto a garantire l’osservanza non già di una regola di competenza per materia, esistente in capo ad un ufficio giudiziario (nella specie, in ipotesi, il Tribunale ordinario di Napoli), bensì di una regola di competenza per valore.
Difatti, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, nel negare la propria competenza per
materia, non afferma l’esistenza di competenza di eguale natura in capo al Tribunale ordinario di Napoli, davanti al quale, pertanto, la causa dovrebbe tornare solo in assenza di competenza per materia del giudice che ha elevato il conflitto negativo, e dunque in forza di una competenza per valore del giudice indicato, da esso, come competente.
Anche sotto questo profilo, quindi , l’iniziativa si palesa inammissibile, in applicazione del principio -già enunciato da questa Corte -secondo cui, ‘ quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso la competenza, non è sufficiente a giustificare l ‘ elevazione del conflitto di competenza la circostanza che il giudice ad quem dissenta dalla valutazione circa la sussistenza della sua competenza per ragioni di materia ‘ , come ha fatto il Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche, ‘ ma, perché il potere di conflitto si configuri è necessario che individui l ‘ esistenza sulla controversia di una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudic e’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17074, non massimata).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della