Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19889/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1521/2023 depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
Rilevato che:
1. in data 04/03/2021 la polizia locale dell’Unione Reno Galliera (‘URG’) ha contestato a NOME COGNOME, fermato alla guida dell’autocarro Iveco Daily, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (‘PFE’) e da questa locato alla RAGIONE_SOCIALE, la violazione dell’art. 84 comma 7 c.d.s. perché ‘alla guida del veicolo immatricolato in Spagna adibito a locazione senza conducente effettuava trasporto conto terzi esclusivamente sul territorio nazionale italiano’ , con applicazione della sanzione pecuniaria e, per quanto qui rileva, della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ex art. 214 comma 7 c.d.s., come da verbale n. 168/2021.
Lo stesso conducente, in data 24/03/2021, è stato nuovamente fermato alla guida del l’ autocarro Iveco Daily di cui sopra dalla polizia locale che, questa volta, gli ha contestato la violazione dell’art. 214 comma 8 c.d.s., e ha applicato (oltre a quella pecuniaria, anche) la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca del veicolo di proprietà di PFE, come da verbale di sequestro amministrativo n. 205/2021.
PFE ha impugnato i verbali n. 168/2021 e n. 205/2021 e il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 1229/2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’impugnazione del verb ale di fermo amministrativo n. 168NUMERO_DOCUMENTO, perché il veicolo nel frattempo era stato rottamato, e, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il verbale di sequestro amministrativo n. 205/2021;
il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello dell’UR G.
Avverso la sentenza d’appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da una memoria.
PFE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 6 e 22 della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 201 c.d.s.
Si censura la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione d ell’URG di difetto di interesse della società proprietaria del veicolo a impugnare i verbale di infrazione al c.d.s. n. 168/2021 e n. 205/2021, emessi nei confronti dell’autore della violazione (NOME COGNOME) e della società sublocatrice del veicolo (RAGIONE_SOCIALE);
1.1. il motivo è infondato;
il Tribunale di Bologna – che ha esaminato e disatteso l’eccezione dopo avere risolto il merito della controversia (al quale si riferisce il secondo motivo) in senso favorevole alla società proprietaria del veicolo – ha correttamente ravvisato la sussistenza dell’interesse del proprietario ad opporsi al verbale di sequestro disposto ex art. 214 comma 8 c.d.s. nei confronti di chi circola abusivamente nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo perché, come stabilisce lo stesso articolo, in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria e alla sanzione accessoria della revoca della patente che vengono irrigate al trasgressore, è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo che, ovviamente, attinge il proprietario che viene privato del proprio veicolo;
il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 213 comma 9 c.d.s. (che esclude la confisca del veicolo se esso ‘appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa’), anche con riferimento agli art. 2697 c.c., 101 comma 2, 115, 112 c.p.c.
Più specificamente, si censura il fulcro della sentenza che ha ravvisato l’illegittimità del sequestro (cfr. pag. 4) « in capo a RAGIONE_SOCIALE possa configurarsi l’effettivo e concreto
dominio sulla cosa che determin a l’inapplicabilità dell’art. 213 cds in quanto seppure è vero che concedere un bene in locazione integra una forma di godimento, è pur vero che la detenzione qualificata, da parte del conduttore, che si fonda sul contratto di locazione presuppone a sua volta la concessione in godimento e legittima il conduttore all’esperimento della tutela possessoria anche nei confronti del locatore. Il Tribunale rileva inoltre che non sono stati allegati profili di culpa in eligendo , per altro difficilmente configurabili trattandosi della scelta di un sub conduttore».
La ricorrente, per un verso, allega un vizio di ultrapetizione poiché le questioni concernenti la tutela possessoria dell’autore della violazione e un’eventuale culpa in eligendo del proprietario del veicolo non erano state proposte dalle parti, né in primo grado né nel giudizio d’appello ; per altro verso, rileva che il concetto di ‘estraneità alla violazione’ che fa venire meno la sanzione accessoria non va semplicisticamente identificato con il fatto che il proprietario non sia l’autore materiale della violazione, ma richiede che lo stesso, al fine di evitare la confisca del proprio veicolo, fornisca la prova positiva che la circolazione del mezzo è avvenuta contro il suo volere e che il non avere impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo;
2.1. il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati, con assorbimento dei restanti rilievi critici;
per un orientamento tralatizio della Corte, destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma della legge n. 689 del 1981, art.6. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come disposto dagli artt. 6 comma 1 legge
n. 689/1981 e 196 c.d.s. L ‘ estraneità alla violazione, cui fa riferimento l ‘ art. 213 comma 9 c.d.s. (ex comma 6) (nella specie male interpretato dal giudice d’appello) , implica pertanto che il proprietario del veicolo dimostri che lo stesso circolava contro il suo volere e che il non avere impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodire il mezzo (Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv. 604076 -01, in connessione con Cass., Sez. 1, 18/8/1997, n. 7666).
La questione della violazione dell’art. 213 comma 9 c.d.s. – che vieta la misura del sequestro e la sanzione accessoria della confisca nel caso in cui il veicolo appartenga a persone estranee alla violazione -è stata di recente nuovamente esaminata da Cass. Sez. 2 Ord. n. 20102/2024 che:
(i) in linea con i menzionati precedenti sezionali, ha ribadito che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono (anche) i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;
(ii) ha puntualizzato che tale responsabilità «permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi (Cass., Sez.1, 4/4/1996, n. 3148) o in caso di locazione semplice, nella quale il proprietario resta responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 c.d.s. per il pagamento della sanzione amministrativa, atteso che, alla stregua della ratio complessiva di quest’ultima disposizione, la responsabilità solidale per soggetti diversi dal proprietario è prevista non per il semplice locatore del veicolo, ma per il solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per l ‘ evidente ragione della loro agevole
identificabilità (diversamente dalla locazione semplice), onde assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione (in tal senso Cass., Sez. civ., 24/9/2015, n. 18988, non massimata)» (in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022).
La sentenza impugnata, discostandosi da questi principi, non ha bene interpretato il dato normativo di riferimento;
in conclusione, accolto il secondo motivo e respinto il primo, la sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2024, nella camera di