Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: Infrazione codice RAGIONE_SOCIALEa strada Confisca – Notifica al proprietario del mezzo diverso da trasgressore.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31019/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma e in RAGIONE_SOCIALE, anche per il RAGIONE_SOCIALE -SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RAGIONE_SOCIALE
–
intimata
–
Avverso la sentenza n. 177/2021 del 2/5/2021 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e pubblicata il 3/5/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 204bis d.lgs. n. 285 del 1991 (codice RAGIONE_SOCIALEa strada) ed ex art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, trasmesso il 12 dicembre 2019 al giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, NOME chiese che, previa sospensione del provvedimento impugnato, venisse annullata l’ordinanza di confisca dei veicoli motrice tg. TARGA_VEICOLO e semirimorchio tg. TARGA_VEICOLO, entrambi di sua proprietà, emessa dalla prefettura di RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato notificato alcun atto ad essi inerente.
All’esito del giudizio, nel quale si costituì la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, contestando l’opposizione, il giudice di pace rigettò il ricorso, ritenendo sufficienti le notifiche eseguite nei confronti del solo locatario dei mezzi, oltre ad escludere l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa confisca ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 9, Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, allorché il proprietario risulti estraneo alla violazione.
Il giudizio di gravame, interposto dalla medesima NOME, si concluse, nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 177/2021, pubblicata il 3 maggio 2021, con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse l’appello, affermando che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione non determinasse l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche per il RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
Considerato che :
1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettato l’appello e affermato che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, senza considerare che, nonostante fosse stata attribuita la presunzione di responsabilità alla proprietaria per le sanzioni commesse con il suo veicolo, i verbali di fermo amministrativo, di sequestro e di confisca non le erano mai stati notificati, essendo stati notificati ai soli locatari, peraltro individuati correttamente come tali nel verbale del 16/5/2017 ed erroneamente come proprietari nel verbale del 27/5/2017. In sostanza, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pur consapevole che la confisca di un veicolo fosse esperibile soltanto nei confronti del proprietario, aveva erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE ne fosse proprietaria. 2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 35/07 del RAGIONE_SOCIALE degli Interni e RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 9, d.lgs. n. 689 del 1981, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettato l’appello e affermato che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, così disapplicando la citata circolare, che impone, invece, la notifica al
proprietario del verbale di fermo e di sequestro, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall’art. 201 C.d.S., anche quando questi non possa essere ritenuto responsabile in solido col trasgressore, subendo egli le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa misura, mentre, invece, i verbali erano stati notificati alla sola locatrice, ritenuta erroneamente la proprietaria, non essendo stati consultati i pubblici registri. Inoltre, era stato violato anche l’art. 213, comma 9, C.d.S., che vieta la misura del sequestro e la sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca nel caso in cui il veicolo appartenga, come nella specie, a persona estranea alla violazione.
3. Con il terzo motivo, si lamenta, infine, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di motivazione o per motivazione solamente apparente e la violazione del dovere di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp . att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, in subordine, la violazione o falsa applicazione del dovere di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE affermato che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, che l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica del verbale di accertamento consente la possibilità di impugnare il primo atto notificato e che il locatario non aveva dato prova liberatoria di avere impedito la circolazione dei mezzi. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, in quanto scarna e priva di contenuto, oltreché carente rispetto alle difese RAGIONE_SOCIALE‘appellante, posto che il
giudice aveva dato risalto alla prova RAGIONE_SOCIALE‘impedimento alla circolazione del mezzo, mentre il motivo d’appello aveva tutt’altro oggetto, in quanto afferiva al divieto di confiscare un mezzo appartenente a soggetti estranei alla sanzione.
Il terzo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, è infondato.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (affermato recentemente anche da Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767, in motivazione), quello secondo cui «la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)».
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, avendo il giudice d’appello dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni del proprio convincimento, anche quando, a fronte RAGIONE_SOCIALEa doglianza incentrata sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa confisca in caso di estraneità del proprietario all’illecito compiuto, ha ritenuto di valorizzare, indipendentemente dalla correttezza del ragionamento, la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘impedimento frapposto dal proprietario alla libera circolazione del mezzo.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Il primo motivo è, invece, inammissibile.
Infatti, ne ll’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,
11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), adempimenti questi che non sono stati affatto rispettati nella specie.
La parte del motivo, infine, nel quale si lamenta l’erroneo riconoscimento, da parte del Tribunale, RAGIONE_SOCIALEa proprietà del bene in capo alla locataria non coglie neppure la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la quale non afferma mai che i mezzi confiscati erano di proprietà RAGIONE_SOCIALEa locataria, ma, in sostanza, che la mancata notifica non avrebbe comunque leso il diritto alla difesa RAGIONE_SOCIALEa stessa, potendo essa comunque impugnare il relativo provvedimento, contrastando anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
Ne consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura.
6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
I motivi di ricorso per cassazione devono, infatti, connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952) e devono, dunque, contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905). La censura proposta nella specie non rispetta, invece, tale requisito, in quanto, nel lamentare la violazione RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 35/07 in relazione alla necessità RAGIONE_SOCIALEa notifica al proprietario del provvedimento di confisca, non attinge la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito, lungi dall’avere reputato insussistente detto obbligo, si sono limitati ad affermare che la relativa violazione non determina l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento anche al fine di contrastare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, e che l’appellante aveva
dedotto l’illegittimità del provvedimento per motivi afferenti al merito RAGIONE_SOCIALEa sanzione, argomentazioni queste rimaste estranee alla doglianza proposta.
Quanto alla questione afferente alla violazione del comma 9 RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, C.d.S., che vieta la misura del sequestro e la sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca nel caso in cui il veicolo appartenga, come nella specie, a persona estranea alla violazione, deve dichiararsene a sua volta l’inammissibilità, non essendo stato nel ricorso chiarito quale fosse l’illecito che ha dato luogo alla predetta misura accessoria.
La confisca è infatti prevista come obbligatoria in situazioni tutt’affatto diverse, come, ad esempio, in caso di reiterazione di alcune violazioni cui consegue il fermo amministrativo (guida senza patente o con patente ritirata rispettivamente ai sensi degli artt. 116 e 218 c.d.s. o circolazione di veicolo non immatricolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 c.d.s.) o in caso di in caso di mancato pagamento in misura ridotta ex art. 193 c.d.s. o, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 4, c.d.s., in tutti i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal c.d.s.
Destinatari RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative accessorie sono peraltro anche i soggetti obbligati in solido a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma, e l’art. 196 d el d.lgs. n. 285 del 1992 (Cass., Sez. 1, 18/8/1997, n. 7666).
E tale responsabilità permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi (Cass., Sez.1, 4/4/1996, n. 3148) o in
caso di locazione semplice, nella quale il proprietario resta responsabile in solido ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 c.d.s. per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa, atteso che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa ratio complessiva di quest’ultima disposizione, la responsabilità solidale per soggetti diversi dal proprietario è prevista non per il semplice locatore del veicolo, ma per il solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per l’evidente ragione RAGIONE_SOCIALEa loro agevole identificabilità (diversamente dalla locazione semplice), onde assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione (in tal senso Cass., Sez. civ., 24/9/2015, n. 18988, non massimata).
E’ evidente allora come la specificazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito sotteso alla confisca non sia di poco momento, potendo la posizione del proprietario del mezzo variare a seconda RAGIONE_SOCIALE‘illecito commesso.
Se, infatti, questo consiste nell’avere posto il mezzo in circolazione da altri prima del rilascio RAGIONE_SOCIALEa relativa carta di circolazione (o prima RAGIONE_SOCIALE‘immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 7, del nuovo codice RAGIONE_SOCIALEa strada), il proprietario del veicolo successivamente immatricolato, al fine di evitarne la confisca amministrativa, potrà invocare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, solo se non sia responsabile RAGIONE_SOCIALE‘autonoma infrazione di cui all’art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazion e, essendo la sua un’obbligazione non solidale ex art. 196, comma 1, c.d.s., ma autonoma e
collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto (Cass., Sez. 6-2, 12/3/2021, n. 7089).
Se invece la confisca è stata disposta per essere stato il veicolo messo in circolazione in assenza di copertura assicurativa, l’art. 193, comma 4, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione consegua il sequestro del veicolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo di RAGIONE_SOCIALE, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta (alla quale è tenuto anche il responsabile solidale), in assenza RAGIONE_SOCIALEa quale il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la c.d. “sanatoria amministrativa”, ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 213 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada (Cass., Sez. 26/3/2009, n. 7418).
Se invece la confisca è stata disposta in seguito alla commissione di un reato, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto ad esso estraneo non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene (v. Cass. pen., 24/7/2019, n. 33231; Cass. pen., Sez. 3, 27/11/2007, n. 2024, Familio, Rv. 238590).
La varietà RAGIONE_SOCIALEe situazioni illecite che vedono comunque coinvolto il proprietario del mezzo e il differente onere probatorio su di lui gravante onde evitare la sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca avrebbe dovuto indurre il ricorrente a precisare nella censura a quale fattispecie il provvedimento fosse correlato, onde comprendere se effettivamente fosse applicabile l’esclusione di cui al citato art. 213, comma 9, c.d.s.
Non avendovi, invece, provveduto, il motivo deve reputarsi inammissibile.
In conclusione, dichiarata l’inammissibilità dei tre motivi, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del