Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29596 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14489 -2018 proposto da:
COGNOME ASSUNTA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
– intimati – e contro
COGNOME NOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 7100/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 10/11/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione del 2007 e successivo atto di integrazione del 2009, NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE esponendo che, con provvedimento del 23 giugno 2004, trascritto in data 7 ottobre 2004, la Corte d’appello di Rom a aveva posto in esecuzione la confisca RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, sito in Roma alla INDIRIZZO, distinto in catasto al fgl 893, part.6 sub 16, piano 5 INDIRIZZO, da lei acquistato per una prima metà in comunione legale con suo marito, il 20/9/1990 e, poi, per la residua metà, a seguito di separazione personale, con atto del 23/4/2003 regolarmente trascritto; la confisca era stata disposta dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 dicembre 1994 resa a conclusione di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di suo marito NOME COGNOME; l’RAGIONE_SOCIALE, assunto in consistenza l’immobile, le aveva chiesto il pagamento di un’indennità di occupazione dal 1/4/2004 al 25/3/2009; tanto esposto, chiese di riconoscere la sua esclusiva proprietà del suddetto bene e la non
opponibilità a lei RAGIONE_SOCIALEa confisca o, in subordine, il riconoscimento del suo diritto di proprietà quantomeno sulla quota del 50%, con condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento dei danni in suo favore e l’ordine di cancellazione del peso pregiudizievole.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo NOME COGNOME, con sentenza 166446/2013, il Tribunale di Roma, qualificata la sua azione come rivendicazione, rigettò la domanda, compensando le spese.
Con sentenza n. 7100/2017, la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello proposto da COGNOME, ritenendo che correttamente il Tribunale civile avesse ritenuto sottratto alla sua competenza funzionale, per essere competente il Giudice penale, l’accertamento del diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice appellante , in quanto terza, sulla cosa sottoposta a confisca penale, comportando la domanda l’esame RAGIONE_SOCIALE‘efficacia e RAGIONE_SOCIALEa validità del relativo provvedimento sottratto alla competenza del giudice civile.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un atto di costituzione ex art. 370 cod. proc. civ. al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo NOME COGNOME ha lamentato, con riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2643 e 2644 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 263, comma 3, cod. pro. pen., per avere la Corte d’appello affermato la competenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘e secuzione penale
a conoscere del conflitto fra confisca e acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile , ritenendo rilevante unicamente la data RAGIONE_SOCIALEa sentenza che aveva disposto la misura ablativa e non la data RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione e trascrizione del provvedimento penale ablativo; rispetto a tale data, infatti, l’acquisto risultava anteriore; avrebbe inoltre erroneamente qualificato la domanda, perché ella aveva chiesto unicamente l’accertamento del suo diritto di proprietà senza contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa confisca; avrebbe, infine, fondato la decisione su principi elaborati per la misura di prevenzione e non per la misura di sicurezza.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, pure con riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa sua buona fede in conseguenza del rapporto di connubio con il terzo confiscato, invece di presumerla, con evidente inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere p robatorio.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha riproposto la questione con riferimento al n. 5 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., sostenendo un vizio di «omessa e/o apparente motivazione» e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. in relazione agli stessi art. 1147 e 2697 cod. civ..
1.4. Con il quarto motivo NOME COGNOME ha lamentato, con riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione 2043, 2643 e 2644 cod. civ. per non avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla trascrizione pregiudizievole.
Il primo motivo è infondato.
Nella fattispecie è stata disposta una confisca ex art. 240 cod. pen., non una misura di prevenzione ex d.lgs. 6.9.2011, n. 159 o ex l. 31.5.1965, n. 575.
Per principio consolidato, colui che deduca l’ illegittimità, nei suoi confronti, RAGIONE_SOCIALEa confisca, qualora non abbia partecipato al procedimento penale, rimanendovi estraneo, non ha ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la misura è stata applicata, ma può chiedere la restituzione del bene confiscato, non già promuovendo una controversia sulla proprietà del bene dinanzi al giudice civile, ma esperendo incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen..
In particolare, l’art. 676 cod. proc. pe n. prevede al secondo comma che qualora sorga controversia sulla proprietà RAGIONE_SOCIALEe cose confiscate, si applichi la disposizione del precedente art. 263, comma 3; secondo quest’ articolo, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione (competente, ex comma sesto, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione) ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale può sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, l’implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nei fatti del procedimento penale conclusosi con il provvedimento ablativo del soggetto che, dichiarandosi terzo estraneo, chiede la restituzione RAGIONE_SOCIALEa parte di sua pertinenza del compendio immobiliare confiscato (cfr. Cass. pen., Sez. 3, 27 aprile 2012-4 ottobre 2012, cit.), nonché l’ effettiva sussistenza del conflitto fra terzo e Stato confiscante che potrebbe radicalmente non sussistere, per i più vari motivi (ad esempio, per essere l’acquisto del terzo successivo alla confisca , per non essere il terzo tale, avendo partecipato al procedimento penale , etc.); parimenti, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale potrebbe direttamente provvedere alla restituzione del bene confiscato, qualora fosse pacifico il diritto del privato a ottenerla (ad esempio, a seguito di assoluzione RAGIONE_SOCIALEo stesso,
non seguita da provvedimento di restituzione del bene; Cass. pen., Sez. I, 51468/2017), senza rimettere le parti su tale punto davanti al giudice civile. Potrebbe, in sostanza, provvedere direttamente, con ordinanza, senza un ulteriore passaggio davanti al giudice civile, non essendovi dubbio sul diritt o RAGIONE_SOCIALE‘istante a ottenere la restituzione del bene (Cass. Sez. 2, n. 21398 del 18/09/2013; cfr. Cass. Sez. II, 24061/2022).
Quel che dunque è stato affermato è che, nel caso in cui sorga un conflitto fra Stato e privato sulla proprietà RAGIONE_SOCIALEe cose definitivamente confiscate nell’ambito di un procedimento penale, non è previsto dal sistema processuale il ricorso immediato al giudice civile, come nei conflitti analoghi di natura squisitamente civilistica.
Pertanto, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, la ricorrente avrebbe dovuto, prima di ricorrere al giudice civile per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del suo diritto dominicale sull’immobile confiscato, proporre al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale un’istanza di restituzione RAGIONE_SOCIALEo stesso: tale passaggio processuale è ineludibile, poiché la legge processuale attribuisce al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto RAGIONE_SOCIALEa cosa sottoposta alla misura reale e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale, soltanto nell’eventualità in cui quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà RAGIONE_SOCIALEa res .
Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente l’assorbimento dei restanti.
Il ricorso è perciò rigettato. Non vi è statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda