Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31276/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 200/2020 depositata il 03/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso in opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE contro l’ordinanza emessa dalla convenuta in data 17.07.2013 per la confisca di n. 3 verghe auree dal peso complessivo di gr. 3.060,80, e di una verga argentifera dal peso di gr. 7.903,00, nonché contro il verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 06.02.2013, redatto dall’Ufficio delle Dogane di RAGIONE_SOCIALE Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Punta Raisi e dalla Guardia di Finanza -Tenenza di RAGIONE_SOCIALE, Punta Raisi, aerostazione «Falcone – Borsellino», con il quale si contestava alla RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, non rientrando la detenzione della merce nei casi di esenzione previsti dall’art. 12 del medesimo decreto.
Con sentenza n. 6539/2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione.
Avverso detta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ; la Corte distrettuale rigettava il gravame argomentando, per quel che qui ancora rileva, che il fatto che la sanzione accessoria della confisca sia stata disposta con atto separato e successivo rispetto alla sanzione pecuniaria, e anche a voler qualificare nel caso di specie la confisca quale sanzione facoltativa, non ne comporta l’illegittimità, poiché sussistevano comunque i presupposti per la sua irrogazione.
RAGIONE_SOCIALE, in virtù di autorizzazione del G.D., proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, affidandolo ad un unico motivo.
Si difendeva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, elevando altresì ricorso incidentale.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie.
CONSIDERATO CHE:
I. RICORSO PRINCIPALE
1 . Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 legge n. 689/81, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -error in iudicando . Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, pur aderendo alla qualificazione della confisca di cui è causa come facoltativa, ex art. 20, comma 3, l. n. 689/81, assumeva erroneamente che la necessità della preventiva o contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria tramite ordinanzaingiunzione (mai emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a pagare immediatamente la sanzione pecuniaria in misura ridotta di €309,88, pari al doppio del minimo edittale) potesse ritenersi assolta con la mera emissione del verbale di contestazione da parte dell’Am ministrazione doganale. Così di fatto equiparando il verbale di contestazione all’ordinanza -ingiunzione, laddove invece quest’ultimo atto risulta essenziale per la legittimità della sanzione accessoria della confisca facoltativa, non ammettendo equipollenti. La condivisibile, non necessaria contestualità dei due atti di irrogazione della sanzione principale ed accessoria deve, però, comunque intercorrere tra l’ordinanza -ingiunzione, che irroga la sanzione principale, e la sanzione facoltativa accessoria; non certo tra quest’ul tima ed il verbale di contestazione, che non irroga alcunché. D’altra parte, il pagamento in misura ridotta inibisce l’emissione stessa dell’ordinanza -ingiunzione ed estingue l’illecito, rendendo così illegittime eventuali sanzioni accessorie irrogate -salvo il diverso caso della confisca obbligatoria.
1.1. Il motivo è infondato. La confisca è intervenuta nel caso di specie su merce (verghe aurifere e argentifere) la cui messa in
commercio senza la necessaria richiesta di assegnazione del marchio comporta violazione amministrativa , ai sensi dell’ art. 2, d.lgs. del 1999, n. 251. In tali casi, trova applicazione il comma 5 dell’art. 20 (vigente ratione temporis ) della legge n. 689 del 1981: nel caso in cui la confisca sia obbligatoria (ipotesi che ricorre quando si tratta di cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non venga emessa l’ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso in cui non è obbligatoria (e ciò avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 14/04/2011, Rv. 617598 – 01).
Tanto precisato, deve, dunque, essere corretta l’affermazione della sentenza impugnata, laddove (p. 4, 3° e ultimo capoverso) qualifica la confisca delle merci come facoltativa.
1.2. Trattandosi di confisca obbligatoria, essa è stata legittimamente disposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
II. RICORSO INCIDENTALE
L ‘unico motivo del ricorso incidentale ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come facoltativa la sanzione accessoria della confisca. Diversamente, secondo la controricorrente, la confisca nella fattispecie in esame deve ritenersi applicabile in senso obbligatorio, riferendosi ad una violazione che consiste nella detenzione per fini di commercializzazione di materiale privo delle caratteristiche richieste di rispondenza.
2.1. Il motivo è inammissibile, per carenza di concreto interesse ad impugnare. La Corte d’appello ha qualificato (sia pure erroneamente)
come facoltativa la confisca ingiunta nel caso di specie, ritenendo legittima l’irrogazione della sanzione accessoria disposta con atto separato e successivo rispetto all’irrogazione della sanzione principale pecuniaria, posto che l’art. 20 della legge n. 689/1981 non richiede quale requisito di legittimità della sanzione accessoria facoltativa – che questa venga applicata con lo stesso atto con cui viene disposta quella principale. Sull’assunto che un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione principale non fosse mai stata emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, l’odierno ricorrente ha ritenuto di impugnare la pronuncia della Corte distrettuale, la quale però a sua volta ha correttamente presupposto la sussistenza di una sanzione principale (pena pecuniaria di €309,88 elevata nel verbale di contestazione, peraltro onorata dalla società in trasgressione). Ne deriva l’insussistenza di un fatto costitutivo lesivo del diritto alla legittima irrogazione della sanzione accessoria da parte della RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stato meritevole di tutela giurisdizionale mediante specifica impugnazione incidentale; esclusa, invece, la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE, all’impugnazione elevata dalla ricorrente in merito all’illegittimità delle modalità di erogazione della sanzione pecuniaria principale (asseritamente non accompagnata da ordinanzaingiunzione di pagamento) controparte avrebbe potuto rispondere con difese affidate al controricorso.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite per 1/2, ponendo il restante a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della metà delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in € 5.0 00,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione