Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17437 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Oggetto: Confisca – Accertamento proprietà – Competenza .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07373/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Delegazione RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE TERRITORIO, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 183/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 6/5/2019 26/1/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19
aprile 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione in riassunzione, conseguente a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, COGNOME NOME, premesso che, all’esito del procedimento per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione speciale di P.S. e RAGIONE_SOCIALEa confisca di beni nei confronti del figlio COGNOME NOME, era stato adottato un provvedimento di natura patrimoniale avente ad oggetto un fabbricato sito in località Campione di Crotone, che, nonostante si fosse difeso assumendone il diritto di proprietà, il Tribunale di Crotone aveva disposto la confisca del bene, confermata nei successivi gradi del giudizio, e che occorreva cancellare il riservato dominio sul terreno di cui era assegnatario, avendolo riscattato, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, l’RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE perché venisse dichiarato cessato il riservato dominio in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) sull’unità fondiaria n. 1252 (ex 120) del fondo Capo Colonna di Crotone e l’attore esclusivo proprietario del terreno e del fabbricato su di esso insistente e perché venisse dichiarato che il provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Crotone in data 17 luglio 1997 sull’unità immobiliare sita in località Campione di Crotone, era privo di efficacia in quanto l’area era di sua proprietà per essere
stato cancellato il diritto di riservato dominio in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ne era stata la proprietaria.
Costituitasi in giudizio per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato eccepì il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, per avere l’attore partecipato al procedimento di confisca, mentre l’RAGIONE_SOCIALE eccepì il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea e alle domande riconvenzionali dei RAGIONE_SOCIALE, contestando l’ammissibilità, procedibilità e fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande formulate nei suoi confronti.
Con sentenza n. 1457/2010, il Tribunale di Catanzaro, acclarata la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno ed esaminata la domanda volta ad accertare l’inefficacia, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘attore, del provvedimento di confisca in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la cessazione del riservato dominio, dichiarò l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, ritenendo infondata la difesa RAGIONE_SOCIALE‘attore, secondo cui il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà del bene di un terzo estraneo al procedimento di prevenzione.
Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, si concluse, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 183/2018, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro rigettò il gravame, rilevando che la tutela dei diritti del terzo sui beni confiscati fosse condizionata dalla necessità di evitare la precostituzione di pretese creditorie di comodo volte ad aggirare gli effetti RAGIONE_SOCIALEa misura e da istanze pregiudizievoli al vincolo di destinazione pubblicistica derivante dalla devoluzione del bene al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, che il terzo fosse tenuto, in
ragione di ciò, a dimostrare la propria buona fede o affidamento incolpevole nell’insorgenza del diritto rivendicato, quale prova RAGIONE_SOCIALEa sua assoluta estraneità al sodalizio criminoso, e potesse intervenire nel procedimento di prevenzione e che il giudice penale avesse, nella specie, accertato l’effettiva titolarità del bene in capo al terzo rivendicante, intervenuto nel procedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, ma non nel giudizio penale, e verificato, come era suo dovere, non potendo limitarsi al mero accertamento di detta titolarità, l’effettiva disponibilità del bene in capo al soggetto attinto dalla misura, ossia il figlio RAGIONE_SOCIALE‘attore, con conseguente improponibilità RAGIONE_SOCIALEa questione davanti al giudice civile.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria.
Resistono con separati controricorsi l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 676, secondo comma, e 263, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere entrambi i giudici di merito errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme procedurali penali, avendo quello di primo grado affermato che l’art. 263 si applica solo per stabilire a chi debbano essere restituite le cose sequestrate, ma
non anche per accertare la proprietà RAGIONE_SOCIALEe stesse, e il secondo che tale disposizione, richiamata in sede esecutiva dall’art. 676, secondo comma, cod. proc. pen., trova applicazione anche in assenza di formale pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite davanti al giudice civile, purché il giudice penale dia adeguato conto, in motivazione, RAGIONE_SOCIALEa serietà RAGIONE_SOCIALEa potenziale controversia, oltre a valutare, in sede di restituzione, l’effettiva disponibilità del bene e non solo la formale proprietà. I ricorrenti hanno, in merito, obiettato che, come affermato da precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, l’art. 263, terzo comma, cod. proc. pen., non si limita ad attribuire al giudice civile il solo potere di restituzione del bene senza occuparsi RAGIONE_SOCIALEa relativa proprietà, in quanto al giudice penale è demandato il compito di custodire le cose di cui abbia ordinato la restituzione fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia sulla proprietà, spettante, per competenza, al giudice civile, né impone al giudice penale di trasmettere gli atti a quello civile quando sia già pendente davanti a questi una causa sulla proprietà o stabilisce che il giudice penale è competente sulla proprietà purché motivi sulla disponibilità sostanziale del bene, giacché la competenza resta al giudice penale solo in relazione alla decisione sulla immediata restituzione del bene e solo quando il titolo per il quale è disposto il sequestro venga meno, mentre in tutti gli altri casi la competenza è demandata al giudice civile.
Ad avviso dei ricorrenti, dunque, nel caso in cui, come nella specie, non sia esclusa la condotta penale e non vi sia caducazione automatica RAGIONE_SOCIALEa misura, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà deve essere demandato, in virtù RAGIONE_SOCIALEa norma citata, al giudice civile, spettando al giudice penale solo quando, venuta meno la rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa condotta e di conseguenza il provvedimento di sequestro o confisca, questi debba stabilire a chi debba restituire il bene ossia anche a colui che ne abbia
effettiva disponibilità, quand’anche non coincidente col proprietario.
Col secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 832 e 948 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), perché i giudici di merito, sulla sola base RAGIONE_SOCIALEa affermata competenza in capo al giudice penale, si erano limitati a decidere sulla restituzione del bene, affermando che il giudice di primo grado aveva ben motivato sulla titolarità formale, e, pur attestando la titolarità del bene in capo all’attore, avevano omesso di decidere sulle ulteriori domande proposte (ossia quella volta a far dichiarare cessato il riservato dominio in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ad accertare la proprietà del bene in capo all’attore e ad ordinare al Conservatore di apportare le relative annotazioni), senza considerare che, indipendentemente dall’interpretazione sulla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 263, terzo comma, cod. proc. pen., avrebbero dovuto accoglierle in quanto autonomamente proposte, essendo sussistenti i due presupposti RAGIONE_SOCIALEa preesistenza alla confisca del diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attore e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di disponibilità diretta o indiretta del bene in capo a COGNOME NOME, sicché avrebbero dovuto ammettere i mezzi di prova (anche testimoniale) dedotti.
Col terzo motivo, si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.), per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di rivendica del bene, soffermandosi unicamente sulla procedura di confisca e sul fatto che il giudice penale non avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice civile.
Col quarto motivo, si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), in relazione alla domanda proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e limitata al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cessazione di riservato dominio e alla dichiarazione di proprietà del bene in capo all’attore, certamente accoglibile, sia perché l’ente non aveva negato le circostanze, sia perché erano stati prodotti i documenti notarili.
Col quinto motivo, si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonché mancata ammissione dei mezzi di prova (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto se la Corte avesse ammesso le richieste istruttorie avrebbe potuto accertare che il fabbricato esistente sul terreno era di proprietà di COGNOME NOME, che ne aveva anche la disponibilità, non solo per accessione, ma anche perché dallo stesso costruito, mentre COGNOME NOME non poteva esercitarvi alcun potere diretto o indiretto.
Col sesto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 934 e ss. cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost.
e 132, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere i giudici di merito omesso di prendere posizione in ordine all’acquisto per accessione RAGIONE_SOCIALEa proprietà del fabbricato soprastante il terreno, che, risultava di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attore alla stregua RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, senza ammettere neppure le prove al riguardo, così violando anche il criterio del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Preliminarmente, va dichiarata l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE in ordine alla decadenza dalla impugnazione e alla nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Quanto al primo profilo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni, la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060), mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALEe sole decisioni pubblicate o notificate a
partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949).
Orbene, il giudizio in questione era stato introdotto da COGNOME NOME il 20/4/1999, come risulta dallo stesso controricorso, ossia prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella del 1999, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26/1/2018, sicché opera, quanto alla decadenza, il termine annuale di cui alla precedente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ. e, quanto alla sospensione feriale, quella di trentun giorni di cui alla riforma del 2014, con la conseguenza che il termine entro cui il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato è quello del 26/2/2019.
Pertanto, essendo stato il ricorso notificato il 25/2/2019, l’eccezione sollevata è senz’atro priva di fondamento.
Quanto al secondo profilo, se è vero che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 149bis cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica RAGIONE_SOCIALE‘atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale RAGIONE_SOCIALE indirizzi elettronici gestito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-1, 11/5/2018, n. 11574), è altrettanto vero che, in tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi RAGIONE_SOCIALE atti processuali del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 12/7/2018, n. 18402), sicché la difesa nel
merito RAGIONE_SOCIALEa controricorrente ha sanato l’originario vizio derivante dalla nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Venendo al merito, il primo motivo è infondato.
Va, innanzitutto, premesso che la confisca per cui è causa è avvenuta in applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2ter , recante “Disposizioni contro la mafia”, la quale, nella lotta alla criminalità organizzata, prevede l’applicazione di misure repressive e sanzionatorie di carattere patrimoniale volte a sottrarre alle organizzazioni criminali almeno una parte RAGIONE_SOCIALEa loro ricchezza, riducendone il potere economico, senza che detti provvedimenti possano, tuttavia, pregiudicare i diritti dei terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo ai procedimenti nei quali esse sono adottate (Cass., Sez. 1, 12/11/1999, n. 12535).
A tal proposito, giova ricordare come, in tema di legislazione antimafia, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -quinques , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l’immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, abbia stabilito, con la sentenza del 10/1/1995, n. 487, che la situazione di “sostanziale incolpevolezza” segna il limite RAGIONE_SOCIALEa confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative idonee a determinare un’obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa.
Alla stregua di tale principio, questa Corte, nell’interpretare la legislazione antimafia anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, ha affermato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non possa giustificare il
sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione “protetta dal principio RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico” (Corte Cost., 10/1/1997, n. 1), sicché non può mai prescindersi dalla prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Cass. pen., Sez. 1, 13/11/2008, n. 43715). Ne consegue che i terzi titolari di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione (penale), l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall’anteriorità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, la quale consiste nella mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l’attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento (Cass. pen., Sez. 1, 11/2/2005, n. 12317; Cass. pen., Sez. 1, 13/11/2008, n. 43715; Cass. pen., Sez. 1, 14/1/2009, n. 2501).
Pertanto, alla stregua del consolidato principio, secondo cui la confisca non comporta, di per sé, l’estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione, ai predetti, rimasti estranei al relativo procedimento, incluso quello di prevenzione reale (rispetto alla misura già disciplinata dall’art. 2-ter, terzo comma, legge n. 575 del 1965, assorbito dall’art. 24
d.lgs. n. 159 del 2011), e perciò formalmente non soggetti agli effetti del giudicato penale, è consentito, in linea con i valori protetti dagli artt. 24 e 42 RAGIONE_SOCIALEa Cost., far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione, l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di permanente «validità» RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica loro intestata, purché versino in buona fede e, anteriormente alla confisca (o al sequestro a questa prodromico, se intervenuto), abbiano trascritto il loro titolo (Cass. pen., Sez. 1, 6/3/2018, n. 22899; Cass. pen., Sez. 1, 30/05/2013, n. 27201; Cass. pen., Sez. 1, 21/2/2008, n. 14928; Cass. pen., Sez. 1, del 21/11/2007, n. 45572; Cass. pen., Sez. 6, n. 18/9/2002, Cass. pen., Sez. 1, del 13/6/2001, n. 34019; Cass. pen., Sez. 1, 20/10/1997, n. 5840).
In sostanza, al titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, che sia rimasto estraneo al relativo procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione per la tutela del proprio diritto, alla duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo (Cass. 1 pen., 6/3/2018, n. 22899; Cass., Sez. 1 pen., 18/3/2008, n. 16709; Cass., Sez. pen., 27/6/1996, n. 4399).
La competenza del giudice penale trova la propria ratio nell’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e di evitare, perciò, che l’accertamento del diritto del terzo sia limitato alla verifica del proprio titolo e RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa sua trascrizione, esigenza che impone, dunque, un’indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione (si veda in tema di creditori privilegiati Cass., Sez. 1, 12/11/1999, n. 12535).
E’ dunque il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale ad avere, nella materia in esame, l’esclusiva competenza sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene assoggettato a confisca, i quali possono far valere le proprie ragioni nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., norme che attribuiscono per l’appunto al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca e che impongono al terzo di rivolgere a questi la pretesa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 676 cod. proc. civ..
Orbene, i giudici di merito, dopo avere premesso che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa confisca, la tutela dei diritti del terzo risponde alla duplice necessità di evitare un pregiudizio sia ai diritti privatistici, sia agli interessi pubblicistici sottesi alla devoluzione del bene al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, hanno sostanzialmente fondato la decisione tenendo conto sia RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa titolarità formale del bene, nella specie giudicata certa in capo al dante causa RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti, sia RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa buona fede o RAGIONE_SOCIALE‘affidamento incolpevole del terzo richiedente, ossia RAGIONE_SOCIALE‘assoluta estraneità RAGIONE_SOCIALEo stesso al sodalizio criminoso, ritenendo che il giudice penale avesse accertato, dandone adeguato conto nella motivazione, la soggezione del bene al dominio del soggetto attinto dalla misura patrimoniale.
Né può dirsi che vi fosse l’obbligo del giudice penale di rimettere la questione RAGIONE_SOCIALEa proprietà al giudice civile e che quest’ultimo fosse tenuto a pronunciarsi sul punto, senza dichiarare, come avvenuto, l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, non essendo ravvisabile alcuna contestazione tra più aventi diritto alla proprietà del bene e sussistendo, quale unica situazione di contrasto, quella dei ricorrenti con lo Stato, divenuto titolare del bene proprio per effetto RAGIONE_SOCIALEa confisca.
Alla stregua di quanto detto, deve allora affermarsi l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa prima censura, rispondendo la decisione impugnata al
principio secondo cui, in tema di confisca disposta alla stregua RAGIONE_SOCIALEa legislazione antimafia, il terzo che vanti diritti sul bene che ne è oggetto deve rivolgere la pretesa restitutoria davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 676 cod. proc. pen., il quale solo, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, può provvedervi alla duplice condizione RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALE‘istante e RAGIONE_SOCIALEa anteriorità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del titolo.
Dal rigetto del primo motivo, deriva, peraltro, il logico assorbimento RAGIONE_SOCIALEe restanti censure, siccome tutte incentrate sulla omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà del terreno e del fabbricato su di esso insistente, la cui rilevanza sfuma davanti all’accertamento, effettuato in sede penale, del dominio sul bene del soggetto attinto dalla misura, in sé sufficiente a confermare il provvedimento di confisca e, dunque, la sua ricaduta sull’assetto proprietario, stante il subentro RAGIONE_SOCIALEo Stato.
10. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti con vincolo solidale.
Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per il RAGIONE_SOCIALE e 200,00 per esborsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘altr a parte controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del