Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2794/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Osserva
Il 4/11/1993 venne trascritto il provvedimento di sequestro immobiliare disposto, quale misura di prevenzione, ai danni di NOME COGNOME, dal Tribunale di Napoli il 9/4/1993. La trascrizione venne rettificata il 20/10/1995 contro NOME COGNOME.
Il 12/11/1993 il medesimo Tribunale dispose confisca, divenuta irrevocabile il 3/4/1995 e annotata contro l’COGNOME presso la Conservatoria dei RR.II. il 26/10/1995.
Il 21/3/1995 venne trascritto atto di vendita del 17/3/1995 del medesimo compendio immobiliare in favore di NOME COGNOME e contro il venditore COGNOME. Il COGNOME, a sua volta, con atto del 24/9/1996, trascritto il 24/10/1996, rivendette il complesso a NOME COGNOME. Comunicato avvio di autotutela esecutiva dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a uno dei locatari degli immobili, l’incidente d’esecuzione proposto dal COGNOME venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione e il provvedimento divenne irrevocabile l’8/10/2003, con la reiezione del ricorso per cassazione.
Successivamente il COGNOME chiamò in giudizio davanti al giudice civile il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo fosse dichiarata a lui non opponibile la trascrizione registrata a nome di persona diversa dall’intestatario dei beni e non risultando trascritti a carico dell’COGNOME, alla data del 26/9/1996, né il decreto di sequestro, né quello di confisca. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del 27/10/2023 ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione all’Avvocatura generale dello Stato.
Dato adempimento all’incombente da parte del ricorrente, rimaste intimate le controparti, il processo viene nuovamente posto in trattazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2ter l. n. 575/1965, 14 l. n. 55/1990, 240 cod. pen., 2915 cod. civ. Queste in sintesi le ragioni RAGIONE_SOCIALE doglianza: la confisca era stata effettuata nei confronti dell’COGNOME e non nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta alla misura di prevenzione; era, inoltre, pacifico che i beni erano stati alienati dall’COGNOME al COGNOME e da quest’ultimo al COGNOME dopo la confisca; il COGNOME era legittimato a far valere l’invalidità o l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE confisca; -ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 575/1965, i terzi a cui appartengono i beni sono chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione; ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca non si applica se il bene appartiene a persona estranea alla commissione del reato; – nonostante che il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e si conforma ai principi del processo penale, non era stato instaurato contraddittorio nei confronti dell’esponente, così rimasto privato RAGIONE_SOCIALE garanzie giurisdizionali, fra le quali l’onere per la parte pubblica di provare i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura;
poiché al momento del sequestro e RAGIONE_SOCIALE confisca il terzo (l’COGNOME) era proprietario del compendio per atto antecedente, il COGNOME agiva come <>, subentrando nella posizione di
quest’ultimo, avendo quindi diritto a che la confisca <>.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Richiamata la pronuncia Varvara c. Italia, si assume essere stato violato il principio di personalità RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale, nel rispetto del quale non può essere sanzionata persona che non ha commesso il reato.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 22767/2024, pubblicata il 13/8/2024, ha rinviato la trattazione in attesa che la Corte costituzionale decidesse sulla questione di costituzionalità, posta dalle Sezioni unite (ord. n. 583/2024, depositata l’8/1/2024), dell’art. 7, co. 3, l. n. 47/1985 dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui viene travolto il diritto del terzo che abbia anteriormente iscritto ipoteca sul fondo, successivamente confiscato a cagione RAGIONE_SOCIALE sua irregolarità urbanistica.
11. Il ricorso merita rigetto.
11.1. Al di là RAGIONE_SOCIALE non assimilabilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni (in quella affrontata dalla Corte costituzionale si tratta di salvaguardare il diritto del creditore, del tutto estraneo a qualunque vicenda traslativa, titolare d’ipoteca e in materia certo d’ordine pubblico, ma estranea a quella RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata e di tipo mafioso; nell’altra, quella qui in rilievo, trattasi di vicenda traslativa d’immobile assoggettato a confisca dalla normativa antimafia), la domanda risulta essere stata impropriamente riproposta al giudice civile, dopo essere stata avanzata davanti a quello penale.
Giudice penale al quale il COGNOME risulta essersi rivolto con incidente d’esecuzione, con il quale sostenne la tesi, qui
reiterata, secondo la quale la confisca non sarebbe stata a lui opponibile, ottenendo esito infausto (la vicenda risulta essere stata irrevocabilmente definita dalla Cassazione Penale con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione 6, n. 38294, 4/6/2003, pubblicata l’8/10/003). La vicenda giudiziaria è stata ripresa dalla sentenza qui impugnata.
A questo punto, non resta che rilevare la preclusione derivante dal giudicato esterno. Come si è più volte chiarito il giudicato esterno, come peraltro, quello interno, costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto ma è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche attraverso la stabilità RAGIONE_SOCIALE decisione; pertanto, è doverosamente rilevabile dal giudice (e la Corte è tenuta a conoscere i propri precedenti -S.U. n. 295/2000 -), senza che occorra istanza o sollecitazione di parte (conf., ex multis, Cass. n. 12754/2022).
11.2. In disparte merita ricordare che la competenza a giudicare del vantato diritto del terzo si appartiene al giudice penale. Competenza che <> (Sez. 2, n. 17437, 25/6/2024, in motivazione; conf. Cass. n. 6530/2025).
Non vi è luogo a statuizione sul capo RAGIONE_SOCIALE spese poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio