Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22767 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 2794/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il 4/11/1993 venne trascritto il provvedimento di sequestro immobiliare disposto, quale misura di prevenzione, ai danni di NOME COGNOME, dal Tribunale di Napoli il 9/4/1993. La trascrizione venne rettificata il 20/10/1995 contro NOME COGNOME.
Il 12/11/1993 il medesimo Tribunale dispose confisca, divenuta irrevocabile il 3/4/1995 e annotata contro l’COGNOME presso la Conservatoria dei RR.II. il 26/10/1995.
Il 21/3/1995 venne trascritto atto di vendita del 17/3/1995 del medesimo compendio immobiliare in favore di NOME COGNOME e contro il venditore COGNOME. Il COGNOME, a sua volta, con atto del 24/9/1996, trascritto il 24/10/1996, rivendette il complesso a NOME COGNOME.
Comunicato avvio di autotutela esecutiva dall’RAGIONE_SOCIALE a uno dei locatari degli immobili, l’incidente d’esecuzione proposto dal COGNOME venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione e il provvedimento divenne irrevocabile l’8/10/2003, con la reiezione del ricorso per cassazione.
Successivamente il COGNOME chiamò in giudizio davanti al giudice civile il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo fosse dichiarata a lui non opponibile la trascrizione registrata a nome di persona diversa dall’intestatario dei beni e non risultando trascritti a carico dell’COGNOME, alla data del 26/9/1996, né il decreto di sequestro, né quello di confisca.
Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del 27/10/2023 ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione all’Avvocatura generale dello Stato.
Dato adempimento all’incombente da parte del ricorrente, rimaste intimate le controparti, il processo viene nuovamente posto in trattazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2ter l. n. 575/1965, 14 l. n. 55/1990, 240 cod. pen., 2915 cod. civ.
Queste in sintesi le ragioni RAGIONE_SOCIALE doglianza:
-la confisca era stata effettuata nei confronti dell’COGNOME e non nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta alla misura di prevenzione; era, inoltre, pacifico che i beni erano stati alienati dall’COGNOME al COGNOME e da quest’ultimo al COGNOME dopo la confisca;
-il COGNOME era legittimato a far valere l’invalidità o l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE confisca;
-ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 575/1965, i terzi a cui appartengono i beni sono chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione;
-ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca non si applica se il bene appartiene a persona estranea alla commissione del reato;
nonostante che il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e si conforma ai principi del processo penale, non era stato instaurato contraddittorio nei confronti dell’esponente, così rimasto privato RAGIONE_SOCIALE garanzie giurisdizionali, fra le quali l’onere per la parte pubblica di provare i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura;
poiché al momento del sequestro e RAGIONE_SOCIALE confisca il terzo (l’COGNOME) era proprietario del compendio per atto antecedente, il COGNOME agiva come <>, subentrando nella posizione di quest’ultimo, avendo quindi diritto a che la confisca <>.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Richiamata la pronuncia Varvara c. Italia, si assume essere stato violato il principio di personalità RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale, nel rispetto del quale non può essere sanzionata persona che non ha commesso il reato.
Con ordinanza n. 583/2024, depositata l’8/1/2024, le Sezioni unite hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3, l. n. 47/1985 dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui viene travolto il diritto del terzo che abbia anteriormente iscritto ipoteca sul fondo.
Pur trattandosi di vicenda non esattamente sovrapponibile, la circostanza che venga in gioco il destino del diritto del terzo (qui di persona estranea al procedimento di prevenzione) nel caso di confisca del bene, consiglia rinviare la trattazione in attesa che la Corte costituzionale decida sulla rimessione di cui detto.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale rimessa con ordinanza RAGIONE_SOCIALE SSUU n. 583/2024 .
Così deciso il giorno 28 maggio 2024