SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 954 2026 – N. R.G. 00035325 2025 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C.F.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato dal funzionario P.
delegato COGNOME
NOME
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 settembre 2025, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza n. 8452811 emessa dal Comune di COGNOME in data 4 settembre 2025, avente ad oggetto la confisca di una serie di attrezzature di proprietà della ricorrente, costituita da carrello, un baule, una macchina fotografica Canon, un computer portatile , una stampante Epson, una risma di carta, una batteria portatile e vari cavi, per la violazione contestata relativa all’esercizio di attività di fotografo con regolare autorizzazione ma in posizione diversa da quella assegnata.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della confisca, in quanto misura non prevista nel regolamento comunale per la disciplina delle arti di strada approvato con delibera del 17 settembre 2012, evidenziando che l’applicazione di tale misura integrava una violazione del principio di legalità, oltre che di tassatività e determinatezza delle sanzioni applicabili.
La ricorrente ha inoltre censurato il provvedimento sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità della sanzione, allegando come la violazione contestata non fosse di gravità tale da giustificare una misura così invasiva.
Si è costituito il chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione.
Il ha evidenziato che la ricorrente era stata già sanzionata in altre due occasioni per la medesima violazione e che la reiterazione della condotta, nell’aggravare la violazione e la posizione del trasgressore, rendeva lecita e proporzionata la misura della confisca ai sensi degli art. 13 e 20 della L. 689/1981.
Acquisita la documentazione prodotta dal COGNOME, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa il giorno 4 febbraio 2026, mediante deposito e lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
L’opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
La materia del contendere verte sulla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca delle attrezzature di proprietà della ricorrente e sulla proporzionalità di tale misura.
E’ pacifico che la ricorrente, a seguito della contestazione della violazione dell’art. 10 del regolamento comunale per la disciplina delle arti di strada, si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.
In via generale, il pagamento in misura ridotta non impedisce di contestare il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, ma, come rilevato dalla giurisprudenza, ciò comporta un’incompatibilità, oltre che un’implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. In particolare, in tal caso, rimangono proponibili soltanto quelle doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa (Cass. civ., sez. U., 29 luglio 2008 n. 20544, Cass.civ., sez. 2-6, 2 dicembre 2021 n.37999).
Le doglianze della ricorrente, vertendo sugli aspetti inerenti all’applicazione della sanzione accessoria, sono quindi proponibili.
Con riferimento alla dedotta violazione del principio di legalità, si osserva che, se è vero che la norma sanzionatoria costituita dall’art. 7bis del d.lgs. 267/2000 prevede per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali, l’applicazione della sola sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, è pur vero che occorre tenere conto del disposto dell’art. 20 della L. 689/1981.
Tale norma prevede testualmente: ‘1. L’autorità amministrativa con l’ordinanza – ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. 4. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.5 È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.6. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa ‘.
Il caso in esame è riconducibile al paradigma delineato dal terzo comma dell’art. 20, e quindi alla ipotesi di confisca facoltativa delle cose che sono servite a commettere la violazione contestata, non essendo configurabile né l’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dal comma 4 in caso di gravità di violazioni e di reiterazione, in quanto relativa alla diversa materia della igiene e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, né quella prevista dal comma 5 della norma.
Ciò posto, la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla reiterazione della violazione, richiamando i precedenti verbali di accertamento del 6 maggio 2025 e del 21 agosto 2025.
Tuttavia, si ritiene che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere che il sacrificio imposto alla ricorrente, quale proprietario delle attrezzature confiscate, sia giustificato dalla natura della violazione e sia proporzionato alla gravità della stessa.
Invero, occorre considerare i seguenti dati:
-come risulta dal verbale di accertamento, la parte era munita di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività;
la ricorrente, che in base al provvedimento autorizzatorio poteva occupare 2 mq sotto il portico settentrionale in INDIRIZZO, è stata vista esercitare l’attività a poca distanza da tale luogo, ovvero sul sagrato della piazza;
-il regolamento comunale, all’art. 10 comma 6, prevede già una ulteriore sanzione in caso di violazioni contestate almeno tre volte nello stesso anno, costituita dalla impossibilità di accedere ad autorizzazione per 60 giorni dalla data dell’ultima violazione.
Se quindi si considera la gravità della violazione, valutata sulla base della condotta tenuta dalla parte e avuto riguardo alla entità della divergenza dalle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché la regolamentazione adottata dallo stesso in caso di reiterazione per almeno 3 volte di analoghe violazioni -prevedente una sanzione volta ad inibire l’attività per un tempo limitatola adozione del provvedimento di confisca, risolvendosi nella privazione della possibilità per la ricorrente di esercitare la propria professione anche
in contesti diversi dai luoghi comunali, si ritiene concretare una misura eccessivamente afflittiva e, per l’appunto, non proporzionata alla gravità dell’infrazione ed all’interesse tutelato dalla norma sanzionatoria.
Per le esposte ragioni, l’ordinanza di confisca impugnata emessa dal va ritenuta illegittima e va annullata.
Tenuto conto della soccombenza del va disposta la condanna del resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento che si liquida come da dispositivo, con riferimento al valore di causa ( da € 1100 a €5.2 00,00), con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
i n accoglimento del ricorso, annulla l’ordinanza di confisca n. 8452811 emessa dal in data 4 settembre 2025;
condanna il COGNOME alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento liquidate in € 98,00 per spese vive, € 1276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e CPA come per legge.
COGNOME, 4 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO COGNOME