Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10949 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10949 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22149/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 659/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un fondo confinante con il suo, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per l’accertamento del confine tra i
rispettivi fondi ai sensi dell’art. 950 c.c., la demolizione o l’arretramento di un muro di cemento armato realizzato dai convenuti in allegata violazione della distanza legale e l’estirpazione di alberi piantumati lungo il confine in violazione dell’art. 892 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Torre Annunziata, riuniti i due procedimenti promossi da COGNOME (uno per la definizione del confine e l’altro per le distanze degli alberi), accertava la linea di confine indicata nella consulenza tecnica d’ufficio, rigettando le ulteriori domande dell’attore e dichiarando inammissibile la domanda di rilascio proposta dai convenuti.
Avverso tale decisione l’attore ha proposto appello. I convenuti si sono costituiti in appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e proponendo appello incidentale avverso la statuizione sulla compensazione delle spese.
La Corte di appello ha rigettato entrambi i gravami. In merito al confine tra i fondi, ha reputato corretta la determinazione operata dal c.t.u., evidenziando che il tipo di frazionamento n. 1115/71, allegato all’atto di acquisto del fondo Aiello -Ragosta, era il più attendibile per la ricostruzione del confine. Quanto alla domanda di arretramento del muro, la Corte ha affermato che si trattava di un muro di contenimento (non di una costruzione in senso tecnico), quindi non soggetto alle distanze legali, se non per la parte che si innalza oltre il livello del fondo superiore. Infine, in relazione alla piantumazione degli alberi, la Corte di merito ha ritenuto infondata la doglianza avverso il rigetto della relativa domanda, evidenziando che solo tre alberi erano posti a una distanza inferiore a tre metri, ma che, data la loro modesta altezza, non si configurava una violazione dell’art. 892 c.c.
Ricorre in cassazione la parte attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -In via preliminare, per il suo carattere potenzialmente risolutivo delle questioni sollevate con il primo motivo di ricorso, è da esaminare l’eccezione di giudicato interno formulata dal controricorrente. Si eccepisce, in primo luogo, che la parte ricorrente ha dedotto per la prima volta in sede di legittimità le circostanze che il tipo di frazionamento n. 1115/71 non era stato allegato all’atto di acquisto dei coniugi COGNOME–COGNOME e che le sue risultanze erano diverse da quelle del tipo di frazionamento allegato all’atto di acquisto della parte ricorrente. Tali questioni, a dire della parte controricorrente, non possono essere dedotte in cassazione, essendo coperte da giudicato interno. Analogamente si eccepisce che la questione relativa alla mancata originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario è stata sollevata solo nel ricorso per cassazione, senza che fosse stata oggetto di discussione nei gradi di merito, e che pertanto anch’essa è preclusa per ef fetto del giudicato interno.
L’eccezione è rigettata sotto tutti i profili.
È da ribadire il principio di diritto, enunciato tra le altre da Cass. 9202/2018, secondo il quale « l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum, il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura
ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione ».
Nel caso di specie, il primo motivo di appello proposto da ll’attore denuncia l’erroneità della individuazione della linea di confine in quanto fondata sul frazionamento n. 1115/71. Applicando il principio di diritto appena richiamato , l’ampiezza di raggio d i tale motivo di appello lascia aperta la prospettiva di una pronuncia nel merito sulle questioni che i controricorrenti vedono precluse dal giudicato interno.
2. -Venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi si denuncia violazione dell’art. 950 c.c. per avere la Corte di appello attribuito rilevanza probatoria al tipo di frazionamento catastale n. 1115/71 nella determinazione della linea di confine tra i fondi. Si afferma in particolare che le sue risultanze sono discordanti rispetto al frazionamento allegato all’atto di acquisto della parte ricorrente.
Il motivo è fondato.
È da ribadire che nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente (Così Cass. n. 12322/2020 e, più di recente Cass. n . 21227/2024 , cui si rinvia per l’indicazio ne di ulteriori precedenti).
Nel caso di specie, la Corte di appello afferma che ai fini della definizione della controversia occorre far riferimento primariamente al frazionamento n. 1115 e del 1971 allegato all’atto di acquisto del fondo dei convenuti; passa poi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte astrattamente rilevante, ma omette di appurare che la situazione di fatto rilevante in causa rientri concretamente nei paradigmi di tale orientamento. In particolare, omette di accertare i
profili decisivi e di esplicitarli in motivazione: se si ha a che fare con fondi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico e se il titolo di frazionamento de quo fosse effettivamente quello allegato al titolo trascritto per primo.
Si rende necessario nuovo esame.
3. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello reso una motivazione apparente nel rigetto del terzo motivo di appello con cui si è fatta valere la violazione delle distanze legali nella piantumazione degli alberi. Si afferma che la motivazione della sentenza impugnata è carente e non consente di comprendere il ragionamento, in quanto si limita a richiamare le note critiche del consulente tecnico di parte convenuta e la consulenza tecnica d’ufficio , senza confrontarsi con le specifiche censure formulate. Si contesta che la Corte di appello abbia ignorato le critiche rivolte alla consulenza tecnica, le quali evidenziavano che l’accertamento della distanza delle piante era stato effettuato con un criteri o errato, basato sull’altezza al momento del sopralluogo anziché sulla tipologia arborea.
Si riporta il capo di motivazione censurato (p. 9): « Il motivo è infondato. Invero a pagina quattro delle note critiche del c.t.u. COGNOME è stato evidenziato che essendo il muro di confine e la successiva rete posizionata tutta all’interno della proprietà COGNOME COGNOME non vi sono opere o manufatti realizzati in violazione delle distanze legali da parte dei convenuti. Lo stesso c.t.u. a pagina 11 della propria relazione ha escluso si potesse configurare la dedotta piantumazione di piante a distanza illegale rispetto alla linea di confine ».
Il motivo è fondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello a pagina 9 si è limitata ad affermare, quanto alla doglianza sulle piante, che ‘ lo stesso CTU a pag 11 della propria relazione ha escluso si potesse configurare la dedotta piantumazione di piante a distanza illegale rispetto alla linea di confine ‘.
Ebbene, come si può agevolmente constatare leggendo tale scarno passaggio motivazionale, non si riesce a percepire il fondamento della decisione sulla infondatezza della censura relativa al rigetto della domanda di violazione di distanze proposta dall’attore per le piante di alto fusto (eppure il ricorso a pag. 3 riferisce che si tratta di piante della famiglia dei cipressi).
Si rende anche sotto tale profilo necessario un nuovo esame per rimediare alla lacuna.
-Il giudice di rinvio (che si individua nella Corte di appello di Napoli, in diversa composizione) provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.