Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23707-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME ANTONINO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
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– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1059/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 241/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 febbraio 2019 , la Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , avente ad oggetto il riconoscimento a favore degli istanti del diritto alla riliquidazione del compenso loro dovuto a titolo di ‘produttività’ per gli anni 2005/2010 , per essere stato il predetto compenso quantificato dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un criterio di computo inapplicabile agli istanti;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva espressamente contestato il criterio di computo invocato dagli istanti né la documentazione dagli stessi prodotta a sostegno della pretesa, limitandosi a sostenere che la quantificazione operata fosse corretta alla stregua dell’ipotesi transattiva definita con l’accordo sindacale del 2011, non opponibile agli istanti i quali non vi avevano prestato adesione non procedendo individualmente alla sottoscrizione di un atto transattivo ex art. 2113 c.c. cui era subordinata l’operatività dell’accordo nei confronti di ciascun lavoratore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;
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che i controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO CHE
nell’affrontare in via pregiudiziale, l’eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dai controricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., per avere conferito il relativo mandato anziché all’Avvocatura dello Stato ad un avvocato del libero foro in difetto dei presupposti derogatori, questo Collegio ne ha ritenuto l’infondatezza , risultando in atti l’essere il conferimento fondato su una delibera specifica e congruamente motivata debitamente sottoposta al consiglio di amministrazione per il controllo di legittimità, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 24876/2017)
venendo al merito dell’impugnazione, è a dirsi come con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de ll’art. 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto applicabile il principio di non contestazione non ad un fatto dedotto in giudizio ma ad un documento cui non era correlata alcuna allegazione posta a sostegno della specifica domanda;
con il secondo motivo, denunciando nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il documento dovesse essere specificamente contestato in sede di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio;
con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’arbitrarietà alla stregua delle norme invocate dell’attribuzione all’odierna RAGIONE_SOCIALE dell a provenienza del documento in parola;
tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere gli stessi volti ad eccepire l’inutilizzabilità di detto
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documento ovvero l’erroneità o l’incompletezza dei dati in esso riportati, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi le censure sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il più ampio percorso argomentativo che si legge nella sentenza impugnata la cui ratio decidendi non è fondata sulla sola non contestazione della provenienza del documento in parola, bensì sulla complessiva condotta processuale dell’RAGIONE_SOCIALE la quale, oltre a limitarsi a fare infonda tamente leva sull’accordo aziendale del 28 marzo 2011, quanto al costo del personale (da apprezzare ai fini della corretta quantificazione del fondo) nulla aveva dedotto, tanto che il Tribunale aveva invitato il CTU a tenere conto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti, autorizzando, comunque, l’ausiliare ad utilizzare ulteriore documentazione, se reperita;
aggiunge, poi, la sentenza gravata (pag. 6) che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva in alcun modo provato, come era suo onere, la correttezza del proprio operato nella quantificazione e consequenziale erogazione dei compensi né aveva posto a disposizione del CTU, nel termine assegnato dal Tribunale, idonea documentazio ne sulla quale basare un’opzione contabile alternativa ( pag. 7);
il ricorso, che in più parti si risolve in una inammissibile richiesta di una diversa valutazione della documentazione in rilievo, si limita a denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c. senza nulla dedurre sull’onere probatorio, posto dalla Corte territ oriale a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché sulla valutazione della condotta processuale apprezzabile ex art. 116 c.p.c., sicché va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, n ell’adunanza camerale del 4 luglio 2024.