Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2140/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
COMUNE DI TUGLIE , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrente – per la cassazione della sentenza n. 25/2023 della CORTE d’APPELLO di Lecce pubblicata l’11.1.2023;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.3.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Responsabilità da circolazione stradale
NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Tuglie per essere risarcita dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il 4.12.2005 all’una di notte, allorquando, trovandosi sulla circonvallazione di Tuglie, giunta all’altezza di una curva sinistrorsa perdeva il controllo del suo automezzo (Opel TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO) e impattava contro un palo dell’illuminazione pubblica, per poi terminare la propria corsa in un fondo agricolo attiguo alla carreggiata, a questo sottoposto. Deduceva l’attrice che la responsabilità dell’evento, dal quale le erano derivate gravi lesioni, era dell’amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 2051 2043 cod. civ., per la presenza di anomalie del manto stradale dovute all’omessa manutenzione del sedime, l’assenza di illuminazione e del guardrail di protezione.
Con sentenza n. 2901/2018 il Tribunale di Lecce rigettò la domanda, compensando le spese di lite, sul rilievo che il sinistro era ascrivibile esclusivamente all ‘attrice per la sua condotta gravemente imprudente e imperita nell’ affrontare la curva a velocità decisamente elevata in base alle condizioni metereologiche (era notte e pioveva). In particolare, dalla C.T.U. era emerso che l’autovettura dell’attrice , che aveva conseguito il 12.8.2005 l’abilitazione provvisoria alla guida, al momento dell’urto contro il palo dell’illuminazione viaggiava a 56 km/h, mentre la velocità al momento di intraprendere la curva era di 81 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h.
La Corte d’Appello di Lecce con sentenza pubblicata l’11.1.2023 rigettò l’appello proposto da NOME COGNOME gravandola delle spese del grado.
Osservò la Corte d’appello che:
-lo stato dei luoghi non era per sé pericoloso, poiché i pali dell’illuminazione pubblica erano a debita distanza dal margine della carreggiata, e comunque la situazione di pericolo rappresentata dalle avverse condizioni meteorologiche (i testi avevano riferito di notevoli precipitazioni in atto) sarebbe stata fronteggiabile da parte di un guidatore più prudente;
-l’assenza di barriera protettiva era irrilevante rispetto allo schianto contro il palo dell’illuminazione pubblica e al successivo ribaltamento dell’autovettura nel fondo sottoposto al piano stradale, risultando assorbente la condotta imprudente della guidatrice per la velocità di marcia tenuta;
-dovendo effettuarsi la valutazione della pericolosità di una cosa inerte in chiave relazionale , quest’ultima degrada a mera occasione del danno in presenza di una condotta imprudente della vittima;
-non era emersa alcuna anomalia del manto stradale, la strada era dotata di illuminazione pubblica e i testi avevano riferito che la conducente della Opel aveva perso il controllo del mezzo, per poi sbandare e finire fuori strada.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre NOME COGNOME sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Tuglie.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dal Comune di Tuglie di tardività del ricorso notificato a mezzo pec il 15.1.2024 per violazione dell’art. 327 cod. proc. civ.
Il presente giudizio è stato promosso con atto di citazione notificato il 12.4.2007 e, quindi, prima della modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art. 46 , comma 17, l. 69/2009, norma applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009 data di entrata in vigore della l. 69/2009. Considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata l’11.1.2023, il termine lungo di un anno al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 15.1.2024, non era ancora spirato, dovendo tenere
conto anche della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, scadendo, quindi, l’11.2.2024 (domenica), differito al 12.2.2024 (lunedì).
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2051 cod. civ.: ‘errore di percezione riguardante il contenuto della prova; erroneo apprezzamento degli esiti dell’istruzione probatoria’ .
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia violato sia l’art. 2697 cod. civ., nonostante avesse debitamente colmato mediante la prova testimoniale le lacune del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Sannicola , sia l’art. 116 cod. proc. civ. Se la Corte d’appello avesse valutato attentamente le prove testimoniali, la C.T.U. e le osservazioni svolte dai CC.TT.P. attorei , non sarebbe incorsa nell’erro re percettivo sul contenuto oggettivo della prova e, quindi, non avrebbe affermato che il sinistro era ascrivibile alla sola condotta dell’attrice .
Inoltre, la Corte d’appello aveva omesso di valutare l’assenza di segnaletica stradale circa la presenza di una curva pericolosa e il limite di velocità. Da tanto era derivato un non corretto inquadramento della vicenda nell’ambito dell’art. 2051 cod. civ.
Il motivo è inammissibile.
3.1. In primo luogo, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis al presente giudizio. In caso di una doppia pronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti agli stessi elementi di fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha interamente confermato la decisione del primo grado in ordine allo stato dei luoghi, alla dinamica del sinistro e alla sua esclusiva riferibilità alla condotta dell’attrice , e la ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento agli indicati elementi di fatto (v., Cass. 29 gennaio
2024, n. 2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28.2.2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n. 5528).
3.2. Il motivo si espone, inoltre, ad altri analoghi rilievi in termini di inammissibilità. Il motivo, nonostante la sua lunga e complessa articolazione da pagina 4 a pagina 12 del ricorso , è privo dell’identificazione della motivazione criticanda.
Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341).
La ricorrente ha omesso di indicare la motivazione criticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificare quest’ultima.
In ogni caso, occorre rilevare come la ricorrente nella sua lunga narrazione, peraltro riferita ora (per la maggior parte) alla sentenza di primo grado, ora a quella di appello, si sofferma su un lungo elenco di questioni di fatt o (l’anomalia del manto stradale, l’assenza di segnaletica stradale e di barriere di protezione, il limite di velocità da osservare, la possibilità di percezione della situazione di pericolo), che attengono al giudizio di merito al chiaro fine di procedere a una diversa ricostruzione del giudizio di fatto, da cui poter derivare una diversa valutazione in diritto. Aspetti del tutto estranei alla presente sede.
Conclusivamente, il motivo lungi dal denunciare un error in iudicando , tende a suscitare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternative a quelle compiute dalla Corte di merito. La ricorrente, pertanto, omette di considerare che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., Cass. 18 ottobre 2022, n. 30493; 5 giugno 2018, n. 14358; 25 gennaio 2012, n. 1028; 23 febbraio 2006, n. 4009; 10 agosto 2004, n. 15434).
Con il secondo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 196 cod. proc. civ.
La ricorrente si duole per l’omessa motivazione da parte di entrambi i giudici di merito in ordine al mancato accoglimento delle censure svolte dai consulenti di parte attorea alle conclusioni del C.T.U., le quali erano state acriticamente recepite.
4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.
Fermo quanto già sopra riferito in merito all’impossibilità di dedurre la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di «doppia conforme», la ricorrente si duole per l’omessa considerazion e delle osservazioni svolte dai suoi consulenti alla relazione del C.T.U. relativamente al tema della velocità osservata dall’attrice al momento del sinistr o, assumendo che ‘la tesi fornita dal C.T.U. esibiva certezze non suffragate da elementi sostenibili o anche solo passibili di esito dubitativo, pur applicando il criterio del «più probabile che non»’ .
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695).
Pur dovendo rilevarsi che con il motivo si censura l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello delle osservazioni svolte dai consulenti di parte alla relazione del C.T.U, la ricorrente al fine di soddisfare il principio di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare nel ricorso gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il motivo e illustrarne il contenuto rilevante, provvedendo alla relativa localizzazione al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4220; sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481). Conseguentemente la ricorrente avrebbe dovuto specificare se e dove la Corte d’appello fosse stata investita della questione afferente alle osservazioni svolte dai propri consulenti di parte alla relazione del C.T.U., per esserne stato tempestivamente investito il Tribunale ancora in sede di precisazione delle conclusioni, provvedendo alla relativa localizzazione. Tali indicazioni non risultano effettuate , impedendo, pertanto, l’esame del motivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-
quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 6.000,00, per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della