Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08222/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura allegata alla busta contenente l’invio telematico del ricorso ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimato – per la cassazione della sentenza n. 362/2022 del la CORTE d’APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 5 ottobre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione del 21 febbraio 2018, NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone NOME COGNOME, M.llo del Corpo RAGIONE_SOCIALE con compiti di polizia agroalimentare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente occorsigli, per essere stato sottoposto a procedimento penale e per aver subìto il sequestro dei propri terreni coltivati, nonché la distruzione delle colture di mais geneticamente modificato TARGA_VEICOLO, a causa degli atti di indagine posti in essere dal detto sottufficiale di PG, il quale avrebbe indebitamente indotto le Procure della Repubblica di Udine e Pordenone a procedere penalmente nei suoi confronti per il reato di violazione dei divieti di coltivazione introdotti con atti adottati ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014; art.1 d.m. 12 luglio 2013).
A fondamento della domanda risarcitoria, NOME COGNOME dedusse che il NOME COGNOME aveva convinto l’autorità giudiziaria a sottoporlo a procedimento penale per il detto reato, da un lato utilizzando le risultanze degli studi svolti dal AVV_NOTAIO circa la pericolosità delle coltivazioni con sementi geneticamente modificate, sebbene fosse consapevole che tali risultanze fossero state manipolate e sebbene gli studi riguardassero la soia e non il mais; dall’ altro lato, tacendo sul l’opinione espressa il 17 settembre 2013 dall’organo tecnico-scientifico della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) circa la salubrità del mais OGM MON 810.
NOME COGNOME, costituitosi in giudizio, non solo resistette nel merito alla domanda risarcitoria, ma eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, inoltre, domandò, in via
riconvenzionale, la condanna del l’attore per responsabilità processuale aggravata.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 456/2020, senza svolgere attività istruttoria, rigettò la domanda e condannò NOME COGNOME a rimborsare a NOME COGNOME le spese del giudizio.
La Corte d’ appello di Trieste, con sentenza 5 ottobre 2022, n. 362, ha accolto l’impugnazione proposta dall’originario attore unicamente sul punto delle spese del giudizio di primo grado, ponendo a suo carico i quattro quinti di esse e compensandole nella misura di un quinto, sul rilievo della limitata soccombenza del convenuto in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva e alla domanda di responsabilità processuale aggravata.
La Corte territoriale, tenuto conto del parziale accoglimento dell’ appello, ha poi disposto l’integrale compensazione delle spese del secondo grado.
Avverso la sentenza della Corte triestina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
Non ha svolto difese in sede di legittimità NOME COGNOME.
Il 21 dicembre 2023, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 -bis cod. proc. civ., sul presupposto dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stesso.
Ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore del ricorrente, munito di nuova procura speciale, ha peraltro formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « violazione di legge per violazione dell’art. 28 Cost., dell’art. 1 DM 12/7/2013, dell’art. 4 co. 8 D.L. 2014/91, dell’art. 1 D. L.vo 2001/212, nonché dell’art. 4 T.U.E. e dell’art. 36 T.F.U.E., nonché degli artt. 3, c. 3 T.U.E., nonché degli artt. 26, 34, 35 e 36 T.F.U.E. e della Direttiva 2001/18/CE (artt. 19,22 e 23), nonché degli artt. 55, 358, c.p.p. e degli artt. 2043 e 2055 c.c. anche in relazione all’art. 368 c.p. ».
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità di NOME COGNOME, sul rilievo che la coltivazione del mais geneticamente modificato era comunque vietata dall’art. 1 d.m. 12 luglio 2013 e dall’art. 4 , comma 8, decreto-legge n. 91 del 2014, e che pertanto il procedimento penale sarebbe stato in ogni caso iniziato, a prescindere dal contegno serbato dal sottufficiale di PG ed indipendentemente dalla provata, o meno, nocività per l’uomo o per gli animali della predetta coltivazione.
Questo rilievo sarebbe stato infatti erroneo, perché la Corte di G iustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza emessa nella causa C542/12 dell’8 maggio 2013, aveva chiarito che, in base alla Direttiva 2001/18/CE, la semina OGM era legittima ed a tale provvedimento erano seguiti la comunicazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17 maggio 2013 e l’opinione scientifica espressa dall’ RAGIONE_SOCIALE) nel successivo mese di settembre, entrambi favorevoli alla coltivazione di mais geneticamente modicato; pertanto, i magistrati inquirenti, se, anziché essere fuorviati dal sottufficiale di PG con le risultanze di studi manipolati riguardanti (non
il mais, bensì) la soia geneticamente modificata, fossero stati correttamente informati dei predetti atti provenienti dalle autorità sovranazionali, avrebbero appreso che il divieto posto dalla normativa italiana a tale coltivazione era privo di supporto scientifico ed avrebbero disapplicato tale normativa in favore della superiore disciplina posta dal diritto europeo, prosciogliendolo immediatamente da ogni addebito penalmente rilevante.
Il diverso comportamento di NOME COGNOME (da reputarsi gravemente colposo o addirittura doloso, stando alle esternazioni confessorie da lui stesso compiute in occasione di un convegno sul tema degli organismi geneticamente modificati) aveva invece convinto gli organi giudiziari, non solo della necessità di procedere penalmente contro di lui, ma persino della necessità di distruggerne le coltivazioni, con conseguente suo grave ed ingiusto pregiudizio.
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., « violazione dell’art. 132 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 c.c. ed all’art. 368 c.p. nonché all’art. 2043 c.c. ».
La sentenza impugnata è censurata per aver attribuito a NOME COGNOME , in funzione dell’accoglimento della domanda risarcitoria, l’onere di provare che NOME COGNOME aveva falsamente refertato circa la presenza di colture OGM e il diffondersi del polline di quelle piante sulle attività agricole svolte nelle aree confinanti con i suoi terreni.
Tale passaggio della motivazione della decisione impugnata è ritenuto dal ricorrente gravemente contraddittorio, sul rilievo che la circostanza della presenza di OGM era pacifica e che egli si era doluto (non già della falsità della relazione del sottufficiale di PG sulla presenza
di colture con sementi geneticamente modificate o sulla diffusione del polline di quelle piante sulle attività agricole svolte nelle zone confinanti, bensì) della circostanza che il AVV_NOTAIO, nell’e spletamento dell ‘ attività investigativa, aveva, per un verso, utilizzato dati inconferenti (quelli risultanti dagli studi del AVV_NOTAIO NOME COGNOME), per altro verso omesso di comunicare dati rilevanti (quelli risultanti dall’opinione scientifica dell’RAGIONE_SOCIALE).
Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. , « violazione dell’art. 132 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 c.c. ed all’art. 368 c.p. nonché all’art. 2043 c.c. ».
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato ogni rilevanza all’opinione scientifica dell’RAGIONE_SOCIALE , rimarcando che questa stessa autorità aveva precisato che le sue competenze non si estendono ai possibili effetti negativi sulle attività agricole praticate sui terreni vicini a quelli destinati a colture di mais TARGA_VEICOLO.
Pur non contestando la fondatezza di tale rilievo, il ricorrente osserva che, tuttavia, « a questo proposito va precisato che i possibili effetti negativi derivanti dalla coesistenza non riguardano problematiche relative a problemi di pericolo sanitario e/o ambientale », sicché « eventuali danni economici derivanti dalla commistione delle colture transgeniche e non transgeniche non sono di competenza penale ma semmai, astrattamente, di una comune causa civile tra proprietari di fondi confinanti, rispetto ai quali non è necessario l’intervento della pubblica autorità ».
N ella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente, dopo aver richiamato i motivi di ricorso, ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di G iustizia dell’Unione
RAGIONE_SOCIALE, per sottoporle la questione « se ai sensi dell’art. 4 del TUE, la Polizia Giudiziaria, nell’ambito di un’indagine che coinvolge norme di diritto comunitario, è obbligata a portare alla conoscenza del giudice tutti gli elementi, sia a favore che contro l’indagato, ovvero se nel caso di specie, il COGNOME doveva informare l’RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria dell’esistenza dell’Opinione Scientifica 3371 del settembre 2013 che dimostrava che non vi era un pericolo per la salute e/o per l’ambiente derivante dalla messa a coltura di una semente di mais OGM autorizzata ed iscritta nel Catalogo Comune europeo ».
Il ricorso, in tutti e tre i motivi in cui si articola (che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione), è manifestamente inammissibile per una duplice concorrente ragione, come correttamente rilevato nella proposta di decisione accelerata.
5.1. La prima ragione di inammissibilità del ricorso deriva dalla circostanza che esso non si confronta con la complessiva ratio decidendi della statuizione impugnata.
5.1.a. Secondo il ricorrente, la ragione dell’esclusione della responsabilità di NOME COGNOME e del conseguente rigetto della sua domanda risarcitoria, risiederebbe, in ultima analisi, nel giudizio di irrilevanza causale formulato dal giudice del merito in ordine al contegno (asseritamente illecito) tenuto dal convenuto nello svolgimento dell’attività di indagine delegatagli dai pubblici ministeri; contegno illecito diretto, per un verso, a sottoporre agli organi giudiziari dati scientifici inconferenti (quelli risultanti dagli studi del AVV_NOTAIO NOME COGNOME) e, per altro verso, a tacere dell’opinione proveniente dall’ organo scientifico della RAGIONE_SOCIALE europea.
Il giudice del merito, secondo il ricorrente, avrebbe reputato irrilevante tale contegno, movendo dal presupposto che la coltivazione
del mais geneticamente modificato sarebbe stata comunque vietata e penalmente sanzionata dalla legge, sicché il procedimento penale sarebbe stato iniziato in ogni caso, quand’ anche il AVV_NOTAIO avesse reso nota l’opinione scientifica dell’RAGIONE_SOCIALE (la quale, tra l’altro, aveva precisato di non avere tra le sue competenze quella relativa alla valutazione degli effetti negativi della coltivazione di OGM sulle attività agricole svolte su fondi vicini) e avesse utilizzato dati scientifici corretti.
Il ricorrente contesta la fondatezza del giudizio di irrilevanza causale della condotta illecita del convenuto, asseritamente espresso dalla Corte d’ appello, proprio in ragione dell’erroneità del suo presupposto: se infatti si fosse considerato che il divieto normativo di coltivazione con sementi geneticamente modificate, posto dalla legge nazionale, contrastava con il diritto europeo, la norma penale interna sarebbe stata disapplicata e nessun procedimento sarebbe stato aperto nei suoi confronti.
Di qui -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito -la rilevanza del contegno doloso (o almeno gravemente colposo) del AVV_NOTAIONOME COGNOME, che, lungi dall’attivarsi ( come avrebbe dovuto, in ragione della sua funzione di sottufficiale di PG) per rendere edotta l’autorità giudiziaria della legittimità de lla coltivazione OGM sancita a livello comunitario, l ‘aveva indebitamente indotta ad operare nel contrario senso di instaurare nei suoi confronti un procedimento penale.
5.1.b. Va, però rilevato, che la ratio della decisione impugnata è diversa da quella posta a fondamento delle critiche articolate dal ricorrente, poiché non risiede nel giudizio di irrilevanza causale della condotta illecita del convenuto, ma, piuttosto, nel giudizio di insussistenza di tale condotta illecita.
La Corte d’ appello, infatti, ha escluso in radice la sussistenza del fatto illecito imputato a NOME COGNOME, sul rilievo che egli, nello svolgimento dell’attività di indagine espletata nei confronti di NOME COGNOME, si era debitamente attenuto alla delega conferitagli dall’ autorità giudiziaria, senza debordare da essa.
La Corte territoriale ha rilevato che, con la delega d’ indagine, il pubblico ministero aveva chiesto agli ufficiali e agenti di PG componenti il RAGIONE_SOCIALE (tra cui NOME COGNOME) informazioni in ordine all ‘estensione delle coltivazioni di mais geneticamente modificato, alle aree destinate alla crescita di quel cereale, alla commercializzazione delle sementi e alla dispersione del polline sulle attività agricole svolte nei fondi vicini, specie con riferimento all’apicoltura.
NOME COGNOME si era correttamente limitato a compiere gli accertamenti richiesti dalla delega d’indagine e a rispondere alle richieste di informazioni in essa contenute, senza assumere « alcuna iniziativa estemporanea … debordante la delega ricevuta, scientemente e intenzionalmente preordinata a determinare la Procura della Repubblica a ordinare la distruzione delle colture del mais geneticamente modificato intraprese dal signor NOME COGNOME » (pag.7 della sentenza impugnata).
Nessuna condotta illecita (omissiva) avrebbe quindi potuto rinvenirsi, ad avviso del giudice d’appello, nel difetto di informazione circa l’opinione scientifica formulata dall’RAGIONE_SOCIALE (non essendo stata l’assunzione di tale informazione posta ad oggetto della delega ricevuta), mentre la dimostrazione dell’eventuale illecito del sottufficiale di PG avrebbe potuto ritenersi raggiunta (residuando a quel punto il problema del
nesso causale in relazione al danno subìto da NOME COGNOME) solo se fosse stata dimostrata la falsità delle informazioni assunte nell’esercizio della delega medesima, ovverosia « la non corrispondenza al vero di quanto relazionato … circa la presenza di quelle colture e il diffondersi del polline di quelle piante sulle attività agricole svolte nelle aree confinanti » (pag. 8 della sentenza impugnata).
5.1.c. Si conferma, pertanto, la sussistenza della prima ragione di inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del lo stesso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036).
In altre parole, l ‘esigenza di specificità del ricorso esige la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle rationes che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 24/09/2018, n.22478; Cass. 12/01/2024, n.1341).
5.2. I rilievi che precedono danno conto anche della seconda generale ragione di inammissibilità del ricorso, anche questa puntualmente rilevata nella proposta di decisione accelerata del 21 dicembre 2023.
Esso ricorso, infatti, al di là della formale intestazione dei singoli motivi -diretti a denunciare, per un verso (specie il primo) molteplici violazioni di norme di diritto, per altro verso (il secondo e il terzo), la sussistenza del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante -,
attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento (ad esso funzionale) delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Non può infine sottacersi -con particolare riguardo alle censure di nullità della sentenza per vizio di motivazione formulate con il secondo e il terzo motivo -che la motivazione della sentenza impugnata, per essere fondata su un articolato e coerente apparato argomentativo, non presenta alcuna delle lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità, emergenti dal testo del provvedimento a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) che sole consentirebbero, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; tra le successive conformi, v., ex multis , Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, neppure essendovi margini per l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALE, in quanto attinente ad un aspetto del tutto inconferente rispetto al motivato e insindacabile giudizio di merito posto a fondamento della statuizione impugnata e al difetto di
specificità delle critiche ad esso rivolte per omessa considerazione della relativa ratio decidendi .
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio dell’intimat o.
Per la medesima ragione, non può emettersi a carico del ricorrente la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., prevista, dall’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ., quale conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata.
L ‘art. 96 cod. proc. civ. va però applicato con riferimento all’ulteriore previsione in esso contenuta (quarto comma), che prescrive la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, nella fattispecie, pare equo determinare in Euro 1.500,00.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis , ultimo comma e 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna il ricorrente a pagare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1.500,00.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione