Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33044 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33044 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36804-2018 proposto da:
Oggetto
Provincia di Frosinone Risarcimento danni da ritardata erogazione dell’indennità cd. premio di esercizio e da disparità di trattamento.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME; CC
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA,
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 772/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 670/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale di Frosinone, rigettava l’appello delle epigrafate parti ricorrenti che avevano chiesto, con ricorso ex art. 414 c.p.c.: -di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta datoriale per ritardo nell’erogazione degli emolumenti retributivi già riconosciuti dall’amministrazione, ma non corrisposti per assenza temporanea di fondi; -di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta datoriale per distrazione di fondi pubblici e disparità di trattamento in loro danno; -condannare l’amministrazione al pagamento dei danni subiti e subendi ex art. 1226 c.c.; -in subordine dichiarare l’indebito arricchimento dell’ente per un importo pari al totale degli emolumenti non corrisposti e, per l’effetto, condannare l’amministrazione a risarcire i danni.
1.1. Al fine di una compiuta e chiara conoscenza questione, giova partire dai fatti, come apprezzati nella sentenza di appello, per seguire poi i passaggi motivazionali della pronunzia qui impugnata, in premessa dando atto che i ricorrenti, tutti assunti ex lege n. 285 del 1977 e dipendente della Provincia di Frosinone, adivano
il giudice sul presupposto di aver diritto alla cd. indennità di premio di servizio ex art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. del 4 aprile 1947 n. 207, in relazione alla quale lamentavano – per quanto ancora qui rileva – il ritardato pagamento ed il comportamento datoriale discriminatorio per aver la Provincia di Frosinone erogato l’emolumento ad altri dipendenti ma non ai lavoratori qui ricorrenti.
1.2. Nel dettaglio, la Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni:
-l’azione non è diretta ad ottenere l’indennità premio di servizio, ma il riconoscimento della asserita condotta illecita e discriminatoria dell’amministrazione;
-l’amministrazione con due delibere n. 470 del 2002 e n. 2514 del 2004, riconosceva in favore di ex dipendenti le somme relative al beneficio dell’indennità premio di servizio;
-l’amministrazione con la delibera n. 1384 del 2004, non approvata per carenza di fondi, riconosceva in favore dei ricorrenti l’indennità premio di servizio;
-l’amministrazione con delibera della G.P. n. 202 del 2009, in sede di autotutela, annullava la delibera n. 470 del 2002, con cui era stata disposta l’erogazione del beneficio (indennità premio di servizio) nei confronti di alcuni dipendenti e chiedeva loro la restituzione delle somme indebitamente percepite;
-l’adozione della delibera della G.P. n. 202 del 2009 escludeva la sussistenza di una condotta discriminatoria;
osservava ‘ tiene in primo luogo evidenziare che la delibera n. 1384 del 2004, con la quale veniva riconosciuta l’indennità di premio di servizio agli odierni appellanti non Ł mai stata approvata. La mancata approvazione della delibera posta a fondamento della pretesa rendeva la stessa priva di efficacia, ponendo così nel nulla la possibile erogazione del premio di servizio. Inoltre, la mancata approvazione, contrariamente a quanto asserito dagli odierni appellanti, rendeva irrilevante l ‘annullamento della delibera n. 1384/2004 in sede dii autotutela da parte
dell’amministrazione appellata, poiché la stessa comunque non poteva produrre effetti. In conclusione, gli odierni appellanti fondano la loro pretesa risarcitoria per ritardata corresponsione dell’indennità premio di servizio su una delibera mai approvata, quindi su un presupposto inesistente o comunque giuridicamente inefficace ab initio’.
Avverso detta pronunzia proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi i lavoratori.
Resisteva con controricorso la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t.
I lavoratori depositano altresì memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso per cassazione si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ł stato oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe totalmente travisato l’oggetto della domanda , con conseguente nullità della pronunzia. Si osserva al riguardo che la sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto che gli appellanti si dolessero esclusivamente della ritardata erogazione dell’indennità premio servizio, ad essi riconosciuta dalla delibera n. 1384/2004, sicchØ -rilevata la mancata approvazione della suddetta delibera n. 1384, per carenza di fondi – il giudice di appello riteneva l’insussistenza di ogni ritardo nel pagamento e, quindi, del diritto al risarcimento del danno. Nella doglianza si evidenzia, invece, che la domanda proposta era altresì volta all’accertamento ed al risarcimento del danno ad essi provocato dalla condotta discriminatoria posta in essere dal datore, che aveva negando loro l’indennità premio di servizio, riconosciuta, invece, ad altri lavoratori.
Si rimarca che nella prospettazione da essi offerta fin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., la
delibera n. 1384 del 2004, non approvata per carenza di fondi, lungi dal costituire il fondamento del diritto alla liquidazione dell’indennità (come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello) costituiva e costituisce, proprio in virtø della sua mancata approvazione, la prova della condotta discriminatoria posta in essere della Provincia, la quale, appunto, aveva regolarmente approvato analoghe delibere riferite ad altri dipendenti ed ex dipendenti, escludendo, invece, ingiustificatamente, gli odierni ricorrenti.
Secondo la prospettazione offerta dai lavoratori, in una parola, la delibera n. 1384 del 2004, non approvata dalla Provincia, costituisce la prova della discriminazione subita.
Si lamenta, quindi, che la Corte abbia del tutto omesso di pronunziarsi su detto aspetto decisivo della controversia: la discriminazione derivante dalla mancata approvazione della delibera n. 1384 del 2004.
Con il secondo mezzo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si mette in luce che, anche qualora si dovesse ritenere implicita nella motivazione della Corte territoriale la pronunzia di rigetto circa il richiesto risarcimento del danno da condotta discriminatoria, la sentenza sarebbe erronea non avendo valorizzato che la Provincia adottava tre delibere ai fini della liquidazione in capo ai lavoratori degli emolumenti per cui Ł causa: la n. 470/2002, la n. 2514/2004 e la n. 1348/2004.
Di tali atti deliberativi, tuttavia, solo i primi due venivano approvati, ma non l’ultimo (la delibera n. 1348/2004) – che riguardava appunto la posizione dei ricorrenti – in ragione di una asserita carenza fondi.
In detta mancata approvazione, si insiste, si concretizza la discriminazione, non elisa dalla revoca in autotutela della delibera n. 470 del 2005, non essendo stata revocata, per converso, la delibera n. 2514/2004.
Si sostiene che la posizione degli epigrafati ricorrenti in cassazione sia assolutamente sovrapponibile a quella dei lavoratori indicati
nella delibera n. 2514/2004, cui l’emolumento è stato liquidato.
Va preliminarmente osservato che, quando il dispositivo assunto dal giudice di appello Ł conforme a diritto, la RAGIONE_SOCIALE si limita a disporre la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza cassare la sentenza erroneamente motivata. In tal senso, anche con riguardo all’omessa pronunzia su un motivo di appello, si Ł di recente affermato, che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchØ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto ( cfr. in tal senso Cass. n. 17416/2023, rv. 668197-01).
Tanto Ł accaduto nel caso di specie, in cui il dispositivo risulta conforme a diritto, come di qui a breve si illustrerà, e tuttavia la motivazione va integrata.
4.1. Va in primo luogo rilevata l’inammissibilità del primo motivo.
Con esso si lamenta di fatto, come detto, il mancato esame di un capo della domanda, ovvero la richiesta di risarcimento del danno previo accertamento della discriminatorietà della condotta, per mancata approvazione della delibera n. 1384/2004.
Osserva, tuttavia, il Collegio che il canale di accesso utilizzato per il ricorso in cassazione Ł erroneo.
L’omessa pronunzia su un capo della domanda avrebbe dovuto essere essere proposta, infatti, ai sensi del 360 n. 4 c.p.c. (il che avrebbe dato a questa Corte accesso agli atti processuali e consentito anche la ‘reinterpretazione della domanda’) in relazione all’art. 112 c.p.c.
La mancata proposizione nei termini di cui innanzi e la richiesta ai sensi dell’art. 360, comma 1,
5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza il rispetto delle formalità in tal caso richieste e ridonda, inevitabilmente, in inammissibilità del motivo.
Il mezzo, in ogni caso, alla luce di quanto si espliciterà al successivo punto 5, oltre che inammissibile Ł altresì infondato.
Il secondo motivo Ł in parte inammissibile ed in parte infondato.
5.1. Si deva a tal proposito rilevare che il giudice territoriale ha interpretato la domanda dei ricorrenti nel senso che essi richiedessero un risarcimento del danno sulla base del riconoscimento del debito operato dalla Provincia con la delibera n. 1384/2004.
5.2. Rilevato quindi che la delibera non era giammai stata approvata e quindi alcun riconoscimento del diritto dei ricorrenti potesse ricavarsi da essa ha escluso il risarcimento del danno da ritardo nel pagamento.
5.3. Effettivamente manca un tratto motivazionale espresso quanto alla dedotta condotta datoriale discriminatoria e sulla richiesta risarcitoria conseguenziale, avendo evidentemente ritenuto il giudice territoriale che la mancata approvazione della delibera n. 1384/2004 facesse implicitamente venir meno anche la dedotta condotta discriminatoria.
5.4. La motivazione a tal riguardo va precisata.
5.4.1. Posto che i lavoratori assumono che la condotta discriminatoria datoriale sarebbe consistita proprio nella mancata assunzione della delibera n. 1384/2004, essi avrebbero dovuto dimostrare, in primis , che i lavoratori cui il beneficio Ł stato riconosciuto con la delibera non revocata 2514/2004 ne avessero diritto e, in secondo luogo, che anch’essi avevano diritto all’indennità premio di servizio, versando nelle medesime condizioni dei colleghi.
5.4.2. Deve osservarsi, infatti, che Ł su chi invoca la discriminazione che incombe la prova della spettanza del diritto rispetto al quale si
assume la condotta datoriale illecita.
Detta prova tuttavia non Ł stata nØ allegata, nØ offerta.
5.5. Per una piena comprensione della vicenda, va qui ricordato che l’indennità premio di servizio , prevista dall’art. 9, comma 4, del D.L.C .P.S. del 4 aprile 1947 n. 207, Ł stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 9.7.1986 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma innanzi citata nella parte in cui dispone che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 – per il personale non di ruolo all’atto della sua cessazione del servizio – non Ł dovuta in caso di passaggio in ruolo.
5.6. In virtø di tale statuizione del giudice delle leggi, i lavoratori immessi in ruolo dalla Provincia ex l. n. 285/1977, quali gli odierni ricorrenti in cassazione, avrebbero potuto presentare istanza per la corresponsione di detto trattamento di fine rapporto nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, ovvero, essendo stata pubblicata la sentenza del giudice delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’1.8.1986, entro il 1.8.1996.
5.7. Al fine di valutare la sussistenza o meno di un comportamento discriminatorio datoriale, consistito nella concessione solo ad alcuni lavoratori dell’emolumento in questione e non ad altri, stante la mancata approvazione della delibera n. 1384/2004, qui irrilevanti le ragioni della mancata adozione, i ricorrenti avrebbero dovuto allora allegare e provare di aver diritto alla predetta indennità.
5.8. Nel corpo del motivo del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto essere quindi trascritti tutti i documenti versati nel giudizio di merito (o almeno se ne sarebbe dovuto riportare il contenuto con
indicazione puntuale del tempo e modo della produzione nel giudizio di merito), volti a dimostrare che i ricorrenti avessero diritto all’ indennità premio di servizio. Fra i documenti da trascrivere o riportare nel contenuto essenziale (con indicazione del luogo e momento di produzione), in primo luogo, l’istanza per la liquidazione dell’emolumento, con indicazione della data di deposito ai fini della verifica del rispetto del termine prescrizionale.
5.9. La mancanza di ogni allegazione e prova nei termini innanzi specificati – del diritto alla percezione dell’indennità di premio di servizio rende il motivo privo, come anticipato, di autosufficienza, sicchØ Ł impossibile ogni valutazione del comportamento datoriale, atteso che la dedotta discriminatorietà può evidentemente rilevare ed apprezzarsi solo in presenza di situazioni sovrapponibili.
Qui aggiunto, incidentalmente, che come brevemente indicato innanzi ai fini della comparazione avrebbe dovuto altresì apprezzarsi anche la sussistenza del diritto in capo a coloro cui l’emolumento è stato riconosciuto con la delibera 2514/2014.
5.9.1. I deficit innanzi indicati si traducono, quindi, ineluttabilmente nella infondatezza della domanda proposta (non potendo evidentemente desumersi il diritto all’emolumento da una delibera giammai approvata e quindi del tutto improduttiva di effetti).
5.10. Quanto si Ł innanzi esposto rende del tutto irrilevanti le ulteriori deduzioni svolte dalle parti ricorrenti nella memoria depositata in vista della camera di consiglio.
Essi, nello specifico, ribadiscono la sussistenza della discriminazione in conseguenza dell’ asserito annullamento della delibera n. 202/2009 che in autotutela aveva revocato la delibera n. 470 del 2004.
In disparte, il mero rilievo che la pronunzia cui si fa riferimento in memoria, non Ł una sentenza di annullamento del G.A., ma una pronunzia del G.L. sulla posizione di un lavoratore indicato
nella delibera n. 470 del 2004, questione che alcuna incidenza può avere ai fini della decisione della presente, basta richiamarsi a quanto esposto ai punti da 5.8. a 5.9.1. per sottolineare nuovamente l’infondatezza delle questioni poste.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte con troricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi , € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del