Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11242/2024 R.G. proposto da
C.C. 31/3/2022
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Reggio Calabria n. 811 del 9/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
Ricorso inammissibile
Ad. 19/9/2025 CC R.G.N. 11242/2024
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, RAGIONE_SOCIALE chiedendo l ‘ accertamento della responsabilità dell ‘ ente ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., in relazione al sinistro stradale verificatosi il 3 gennaio 2004, intorno alle ore 2:50, lungo la SS 106, nel territorio del Comune di Ardore (RC); l ‘ attore sosteneva che l ‘ urto del proprio veicolo contro il terminale del guardrail era stato determinato dall ‘ inadeguatezza del dispositivo di ritenuta, installato in corrispondenza di un incrocio non segnalato e in un tratto sopraelevato della carreggiata, con scarpate laterali profonde oltre 40 metri;
-Anas, costituendosi in giudizio, deduceva che la causa esclusiva del sinistro era da individuarsi nella condotta di guida dell ‘ attore e, in particolare, nell ‘ eccessiva velocità, come desumibile dallo stato del veicolo e dall ‘ assenza di tracce di frenata;
-a seguito di istruttoria (con audizione di testimoni e consulenza tecnica d ‘ ufficio), il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 249 del 7 marzo 2017, rigettava la domanda, ritenendo che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla velocità eccessiva del veicolo;
–COGNOME proponeva appello, riproponendo tutte le domande e denunciando il travisamento delle risultanze istruttorie (in particolare, della consulenza tecnica);
-la Corte d ‘ appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 811 del 9 novembre 2023, rigettava l ‘ impugnazione e confermava la decisione di primo grado; la Corte riteneva che il guard-rail fosse conforme alla normativa e che la velocità del veicolo costituisse l ‘ unica causa del sinistro, così da escludere sia la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia quella ex art. 2043 c.c.;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
-in data 26/7/2024 veniva formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c. rilevandosi profili di manifesta infondatezza dell ‘ impugnazione: in relazione al primo motivo, non si ravvisava un travisamento della prova (inteso come errore percettivo sul contenuto oggettivo di un elemento istruttorio), né una svista sul fatto probatorio in sé, bensì la contestazione della valutazione logica della sua rilevanza, insindacabile in sede di legittimità, in relazione al secondo motivo, poi, la motivazione della Corte d ‘ appello appariva adeguata e non contraddittoria, avendo il giudice accertato che il guard-rail rispettava gli standard normativi vigenti al momento della sua installazione e che non vi era obbligo di adeguamento del dispositivo alle condizioni del luogo, dovendosi escludere una condotta colposa dell ‘ ente;
-il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. per errore nella ricognizione delle conclusioni del consulente tecnico d ‘ ufficio, ing. NOME COGNOME Conseguente uso di informazioni probatorie inesistenti per motivare la mancanza del nesso di causalità tra res in custodia e danno subito.»;
-col secondo motivo si deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, comma VI, Cost. e 132, comma II, n. 4, cod. proc. civ.. La Corte territoriale ha violato l ‘ obbligo motivazionale a suo carico riassumendo
l ‘ iter logico che l ‘ ha indotta a escludere la responsabilità aquiliana dell ‘ ANAS per le lesioni subite da COGNOME NOME nell ‘ affermazione «né comunque possono ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante ai sensi dell ‘ art. 2043 cod. civ., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, con esclusione di ulteriori fattori causali»;
-il ricorso è inammissibile per plurime ragioni;
-innanzitutto -oltre ad un ‘ evidente violazione del disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancata esposizione del fatto processuale (della sentenza impugnata sono riportati il dispositivo ed alcune frasi, estrapolate da un più ampio contesto e inidonee a far comprendere la ratio della decisione, fondata sull ‘ esclusiva responsabilità dell ‘ odierno ricorrente nella causazione del sinistro) -già nella proposta (che richiama copiosa giurisprudenza di legittimità) si era rilevato che la sentenza impugnata ha deciso la controversia conformemente ai principî espressi da questa Corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., individuando nella condotta del danneggiato, di per sé ritenuta idonea a scindere il nesso tra la res custodita e l ‘ evento pregiudizievole, un caso fortuito ( ex multis , Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396-01: «In tema di responsabilità per cosa in custodia, l ‘ incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.»; analogamente, Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836-02);
-in particolare, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione compiuta sull ‘ incidenza della condotta del danneggiato nella causazione dell ‘ evento: «L ‘ accertamento della idoneità e sufficienza dell ‘ attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell ‘ evento dannoso – che consente di superare la presunzione della responsabilità
del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché di escludere il concorso di colpa del medesimo – è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità» (Cass. Sez. 3, 02/02/2006, n. 2284, Rv. 586558-01; analogamente, Cass. Sez. 3, 22/12/2017, n. 30921, Rv. 647354-01, Cass. Sez. 3, 17/09/2024, n. 24920, Rv. 672441-02);
-nel caso de quo , la sentenza impugnata è sorretta da ampie e congrue argomentazioni: «Nel giudizio in esame, il Tribunale ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale della condotta di guida del danneggiato, caratterizzata da velocità non consona alle concrete condizioni di tempo e di luogo e superiore a quella massima prevista (70 km/h), nel pieno rispetto dei principi giuridici che costituiscono il fondamento del paradigma normativo. Il Tribunale, infatti, a seguito dell ‘ esame complessivo delle risultanze processuali, quali gli accertamenti tecnici espletati dal c.t.u. dott. NOME COGNOME unitamente al verbale della Polstrada intervenuta e alle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME dipendente dell ‘ Anas, e COGNOME NOME, all ‘ epoca capo cantoniere dell ‘ Anas, con valutazione debitamente motivata, ha accertato che lo stato dei luoghi non presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) e da spiegare, al di là del dato relativo alla velocità non adeguata ed eccessiva, la ragione per la quale un automobilista – giunto nel tratto di strada di cui si discute, asfaltato di recente (rispetto all ‘ epoca del sinistro) con asfalto drenante, privo di deformazioni di qualsiasi natura, dotato di segnaletica orizzontale, con linea continua di mezzeria e di margine di carreggiata – dovesse essere indotto a spostarsi sulla corsia di sinistra anziché restare sulla sua destra, andando ad occupare la corsia opposta ed urtando violentemente contro il guardrail, disancorandolo e proseguendo la corsa giù per la scarpata. È indubbio che, essendo un tratto di strada
che il sig. COGNOME conosceva in quanto rientrava in un percorso ordinario, laddove egli avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l ‘ ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente percorrere il tratto di strada senza alcun disagio … Contrariamente a quanto dedotto dall ‘ appellante, il Tribunale non ha adottato una valutazione ‘ miope ‘ del materiale istruttorio, ma, come esposto, ha considerato tutte le risultanze processuali in modo logico e coerente con i principi regolatori della materia, improntati, da un lato, alla verifica del rispetto degli obblighi di manutenzione e oneri tecnici a carico del custode (Anas) e, dall ‘ altro, al dovere di cautela e di ordinaria diligenza che incombe a carico di chiunque entri in contatto con la cosa, affermando che, ai fini di cui all ‘ art. 2051 c.c., il caso fortuito era stato integrato dal fatto colposo del danneggiato.»;
-il primo motivo è comunque inammissibile;
-secondo il ricorrente il giudice d ‘ appello avrebbe travisato le risultanze probatorie e, in particolare, la consulenza tecnica d ‘ ufficio, dalla quale risultava che l ‘ evento dannoso era stato cagionato dal guard-rail, mentre non era stato possibile individuare la velocità del mezzo e la sua influenza sulla causazione dell ‘ incidente;
-si osserva che è la stessa censura a travisare il contenuto della decisione impugnata: infatti, la Corte d ‘ appello non ha affatto desunto dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio elementi idonei a ritenere non prudenziale ed eccessiva la velocità del veicolo condotto dal COGNOME, ma è pervenuta a tale conclusione esaminando le altre risultanze probatorie, puntualmente richiamate nella sentenza (verbale della Polizia Stradale, dichiarazioni dei testi, condizioni dell ‘ asfalto e dei luoghi, mancanza di tracce di frenata, stato del veicolo dopo l ‘ incidente);
-il motivo, in definitiva, individua le conclusioni del C.T.U. (che ha affermato di non essere in grado di determinare la velocità del veicolo)
come fonte esclusiva per la decisione della controversia, mentre il giudice d ‘ appello ha correttamente considerato l ‘ intero materiale probatorio che -giova ribadirlo -non può essere riesaminato dalla Corte di legittimità, nonostante l ‘ evidente tentativo della parte ricorrente di sottoporlo ad una nuova valutazione in questa sede (lo dimostrano le osservazioni volte a svilire gli elementi individuati nella sentenza impugnata, come, ad esempio, alle pagg. 12-13 del ricorso, dove si legge «Oltre a non aver considerato che qualunque macchina, a prescindere dalla velocità di crociera, se rotola lungo una scarpata riporta le medesime deformazioni plastiche della vettura condotta da COGNOME e che, pertanto, si tratta di un fatto noto (al pari dell ‘ ovvia assenza di tracce di frenata sull ‘ asfalto bagnato) dal quale non è possibile (se non violando gli articoli 2727 e 2729 cod. civ.) risalire, mediante un ragionamento grave, preciso e concordante, al fatto ignoto (entità della velocità), il giudice a quo non ha recepito le conclusioni del CTU al riguardo»);
-è inammissibile anche la seconda censura, con cui il ricorrente deduce la carenza (o apparenza) di motivazione in ordine alla configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. per la violazione degli artt. 13 e 14 C.d.S. che -secondo la tesi esposta -avrebbero dovuto imporre all ‘ ente l ‘ adeguamento del guard-rail alle norme sopravvenute dettate dal d.m. n. 223 del 1992 (pacificamente non applicabili ratione temporis);
-il motivo, infatti, fa riferimento alla violazione dell ‘ art. 132 c.p.c. per denunciare, in realtà, una pretesa insufficienza della motivazione, il che è inammissibile -come noto lippis et tonsoribus -dopo le modifiche dell ‘ art. 360 c.p.c. apportate nel 2012 ( ex permultis , Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120-01: «In seguito alla riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.»);
-inoltre, la censura si incentra su considerazioni svolte dalla Corte di merito ad abundantiam ; infatti -prima ancora di statuire che «deve rilevarsi che il D.M. n. 223/92 ‘ si applica unicamente alle strade di nuova costruzione ‘ (così Cass. n. 10916/2017), per cui è infondata la doglianza dell ‘ appellante che ha individuato l ‘ attitudine della cosa a recare danno nella sua non conformità a regole di cautela specifica, non applicabili alla fattispecie in esame» (motivazione esplicitamente esposta «ad ogni buon fine e solo per una completa confutazione di tutti i motivi di gravame» -il giudice d ‘ appello ha basato la propria decisione sull ‘ esclusiva rilevanza causale (ai fini dell ‘ art. 1227, comma 1, c.c.) della condotta del danneggiato («Richiamato quanto prima esposto, non può che osservarsi che le considerazioni sub 6 esposte sono dirimenti e rendono infondata anche tale profilo di doglianza»), profilo che non è attinto dal secondo motivo e che, comunque, per quanto già illustrato in precedenza, non può essere oggetto di ulteriore sindacato in questa sede;
-in conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta» (integralmente recepita e condivisa in questa ordinanza), ai
sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, il ricorrente va condannato a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 6.500,00 (pari all ‘ importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell ‘ importo massimo previsto dalla disposizione);
-va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 6.500,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 19 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME