Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31721 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 32069/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
NOME COGNOME, pec EMAIL, e NOME COGNOME, pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
CITTÀ DI MONTORO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, pec EMAIL, e COGNOME, pec EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 11/07/2023 dal Presidente NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si riporta alla requisitoria scritta e chiede l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 873/2015 il Tribunale di Avellino rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME e volta alla condanna della Provincia di Avellino e del Comune di Montoro Inferiore (divenuto, nel corso del giudizio, Comune di Montoro, per effetto della fusione con il Comune di Montoro Superiore, disposta con legge regionale n. 16 del 2013) al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi in data 19 ottobre 2004, alle ore 10,40, sulla SP INDIRIZZO, allorché -secondo la prospettazione del COGNOME mentre lo stesso era alla guida della sua TARGA_VEICOLO, era finito con la ruota
posteriore dentro un pozzetto fognario situato sulla carreggiata, « la cui copertura di ghisa era inesistente » , così perdendo il controllo dell’auto, la quale aveva concluso la sua marcia contro un muretto al lato della strada.
Il Tribunale ritenne che l’art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione nei confronti degli enti locali convenuti ed affermò che, pertanto, la domanda dovesse essere scrutinata secondo il paradigma risarcitorio del l’art. 2043 c.c. ed affermò che la « presenza del tombino danneggiato » non potesse costituire insidia o trabocchetto, perché difettavano i requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva.
Avverso tale decisione NOME COGNOME propose gravame, cui resistettero la provincia di Avellino e il Comune di Montoro.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1028/2020, pubblicata in data 4 marzo 2020 , rigettò l’appello e dichiarò compensate tra le partile spese di quel grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Con distinti controricorsi hanno resistito la Provincia di Avellino e il Comune di Montoro (indicato nel controricorso anche come Città di Montoro).
Con ordinanza n. 4267/22, depositata in data 10 febbraio 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Il P.G., in prossimità della pubblica udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l ‘accoglimento del ricorso.
Il ricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato rispettive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando « violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », sostiene che la Corte di merito, nel rigettare l’appello « ravvisando, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria, una presunta condotta colposa e negligente del conducente tale da integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e, con esso ad escludere la responsabilità del custode », avrebbe effettuato una « ricostruzione dei presupposti applicativi dell’art. 2051 cc … profondamente errata in diritto non trovando alcun conforto nella giurisprudenza di legittimità ».
Il COGNOME, richiamati i principi di diritto affermati con la sentenza di questa Corte n. 240 del 2018, sostiene che la Corte territoriale avrebbe onerato il ricorrente della prova della invisibilità e dell’imprevedibilità dell’insidia, « come unici elementi utili ad atteggiare la responsabilità del custode » neppure richiesti dalla norma richiamata, laddove « il caso fortuito, affinché possa configurarsi quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa e custodia ed evento dannoso, impone una prova concreta e positiva del custode , – unica in grado di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., e non essendo sufficiente a tal fine la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte sua ».
In altri termini – aggiunge il COGNOME – « la presunzione in capo all’ente prepos to alla custodia non può essere superata in via presuntiva ma deve essere provat , nella sua realtà effettuale e concreta, l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causal e». Sostiene il ricorrente che l’insidia e il trabocchetto s arebbero elementi estranei alla fattispecie di cui all’art. 205 1 c.c. bensì indici sintomatici della colpa ex art. 2043 c.c., irrilevanti nelle forme di
responsabilità oggettiva di cui si discute, pertanto non se ne potrebbe « opporne l a visibilità (e dunque l’evitabilità) al danneggiato che, solo per tale ragione, verrebbe tacciato di versare in colpa (id est: caso fortuito esimente la responsabilità del custode) », opinando diversamente, si cadrebbe in insanabile contraddizione, facendo ricadere il peso di un’anomala presunzione di colpa a carico del ricorrente.
Il COGNOME sostiene che, invocando l’applicazion e dell ‘art. 2051 c.c., avrebbe provato, così assolvendo l’onere probatorio su di lui incombente, il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre nessuna esimente sarebbe stata neanche dedotta da parte degli enti convenuti, idonea a superare la presunzione della loro responsabilità. Lamenta, altresì, che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità degli enti convenuti ricorrendo a mere presunzioni e configurando quale caso fortuito una congetturata condotta negligente del COGNOME, prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode, senza indagare sull’adottabilità di tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Assume, infine, che un più attento esame delle dichiarazioni testimoniali resa dai testi COGNOME e COGNOME avrebbe dovuto suggerire una diversa conclusione.
1.1. Il motivo è infondato.
Al di là della imprecisione terminologica ravvisabile nella sentenza impugnata, in cui si fa pure riferimento all”insidia’, risulta evidente che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c..
A tale riguardo questa Corte ha chiarito (Cass., 1/02/2018, n. 2482, in motivazione; Cass., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; Cass., 27/04/2023, n. 11152) che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela. Pertanto, qualora la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell’evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res , anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno standard oggettivo. Più precisamente, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. . A tal fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere previs ta e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena precisati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Va pure precisato che, come pure sostanzialmente affermato dalla Corte territoriale, mancando la prova del nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale né generale.
Nella specie la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto (v. sentenza impugnata p. 4-7) che si è verificata, nel caso concreto, l’interruzione del nesso causale per l’interferenza esclusiva della condotta imprudente del danneggiato.
Con il secondo motivo, deducendo « violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. », il COGNOME sostiene che la Corte di merito avrebbe violato i principi dell’onere de lla prova, da un lato, sollevando il custode dal fornire la prova liberatoria su di lui incombente e, dall’altro , ritenendo sussistente una circostanza, l’alta velocità, deducendola in via presuntiva, benché smentita dal teste COGNOME. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto « attenersi a quelle che erano le doglianze delle parti e decidere in base alla documentazione ed alle prove fornite e acquisite in atti senza ricorrere, d’ufficio, a presunzioni e deduzioni del tutto disancorate dalla realtà fattuale ».
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, al di là del richiamo all’art. 2697 c.c. e sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019).
Con il terzo motivo, denunciando « Violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 5 c.c. Travisamento della prova », il ricorrente sostiene che la Corte di merito « ha completamente travisato ed omesso di valutare elementi di prova che se letti correttamente avrebbero fornito una diversa ricostruzione fattuale del sinistro e, specificamente, ha completamente ed immotivatamente disatteso la testimonianza resa dal teste NOME NOME », che aveva fatto riferimento, nella sua deposizione ad un tombino mobile e non aderente alla superfice, da considerarsi potenziale pericolo per l’incolumità degli automobilisti e che aveva riferito di opere di manutenzione straordinaria – « a carico della Provincia » – della strada in cui si era verificato il sinistro. Il ricorrente richiama altresì la deposizione del teste COGNOME e sostiene che le testimonianze rese dai predetti testi confermerebbero « alcune circostanze fondamentali ai fini della responsabilità sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità dell ‘evento dannoso ».
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Va anzitutto ribadito in questa sede il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( ex plurimis, Cass., n. 6774 del l’ 1/03/2022; Cass. , ord., n. 1229 del 17/01/2019; Cass., ord., n. 27000 del 27/12/2016).
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2/08/2016; Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006).
3.3. A quanto precede va aggiunto che sulla questione della censurabilità del ‘travisamento’ della prova come vizio di legittimità si è determinato un contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, tra due contrapposti orientamenti, per la composizione del quale sono state recentemente investite le Sezioni Unite (Cass., sez. lav., ord. 29/03/2023, n. 8895; Cass., sez. III, ord. 27/04/2023, n. 11111).
Va evidenziato che anche l’orientamento che ammette la deducibilità in Cassazione del travisamento della prova sottolinea che, ai fini della censurabilità di questo vizio, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre la necessaria compresenza dei seguenti presupposti: a) l’errore del giudice deve cadere, non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova (manifestazione dell’essenza della discrezionalità valutativa
riservata al giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non sindacabile dinanzi a quest’ultima), bensì sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di pr ove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito; b) tale contenuto deve avere formato oggetto di discussione tra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione i n esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., il quale deve invece cadere sul contenuto oggettivo di un fatto -non di una prova -non oggetto di discussione; c) l’e rrore deve essere decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (v., in tema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n. 3955).
Nel caso di specie, emerge con evidenza la mancanza del terzo presupposto, in quanto il giudizio espresso dal giudice del merito non sarebbe stato in termini di assoluta certezza diverso pur considerando la deposizione del teste COGNOME ed avendo, peraltro, la Corte di merito esaminato e valutato criticamente la deposizione del teste COGNOME (v. sentenza impugnata p. 7).
Deve quindi anche escludersi che, sullo scrutinio della censura in parola, possa interferire la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con le già richiamate ordinanze interlocutorie e relativa al c.d. vizio di travisamento di prova.
3.4. Infine, va rimarcato che, con il motivo in esame, la parte ricorrente, tende, in effetti, inammissibilmente ad una rivalutazione del compendio probatorio.
Con il quarto motivo il COGNOME deduce « Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 5) c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ».
Il ricorrente lamenta che, nella specie, « il fatto omesso consiste nella valutazione delle circostanze riferite dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME in un’ottica unitaria tesa a ricostruire esattamente il sinistro ».
4.1. Osserva il Collegio che, in disparte la questione dell’ ammissibilità del motivo con riferimento al disposto di cui all’art. 348ter , u.c., c.p.c., che va esclusa se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., ord., n. 5947 del 28/02/2023; Cass. n. 26774 del 22/12/2016), non essendo sufficiente che tali sentenze siano fondate, come sostenuto dal COGNOME, « su percorsi motivazionali differenti e su diversi inquadramenti giuridici », il motivo in scrutinio è comunque inammissibile.
Nel caso all’esame, infatti, il ricorrente, lungi dal lamentare l’omessa valutazione di un fatto, si limita a sollecitare espressamente una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, come già evidenziato, è rimessa al giudice del merito.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,
comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza