Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5094 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19713/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COMUNE di EBOLI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di SALERNO n. 500/2019 depositata il 10/04/2019;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 21/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il Comune di Eboli e il titolare della ditta individuale NOME COGNOME, al fine di sentirne accertare la responsabilità e condannarli in solido al risarcimento dei danni, subiti in occasione dell ‘ incidente verificatosi in Eboli, nelle adiacenze del fabbricato ove era ubicata la sua attività commerciale, il giorno 29/04/1998, consistito in una caduta, dovuta a uno smottamento del terreno circostante gli scavi per la rete fognaria, con conseguente frattura dell ‘ avambraccio destro;
il Tribunale, nel contraddittorio con l ‘ ente pubblico e l ‘impresa NOME COGNOME, appaltatrice dei lavori di rifacimento della rete fognaria, espletato interrogatorio formale del COGNOME, prova per testi e consulenza medico-legale di ufficio, rigettava la domanda e condannava il COGNOME al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio nei confronti dei convenuti;
avverso la sentenza di primo grado NOME COGNOME proponeva appello;
resistevano NOME COGNOME e il Comune RAGIONE_SOCIALE Eboli, che proponeva appello incidentale;
la Corte d ‘ appello di Salerno, con sentenza n. 500 del 10/04/2019, rigettava l ‘ appello principale, dichiarava assorbito quello incidentale condizionato e condannava l ‘ appellante principale al pagamento delle spese di lite;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, su sette motivi, NOME COGNOME; resiste con controricorso il Comune di Eboli;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
il ricorrente e il Comune di Eboli hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 21/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
considerato che
il ricorrente propone i seguenti motivi:
ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2727 e 1227 cod. civ., artt. 112, 115, 166, 167, 183, 230 cod. proc. civ., laddove la Corte d ‘ appello non ha rilevato che l ‘ attore in realtà aveva assolto all ‘ onere della prova nella parte imposta dalla legge a suo carico, avendo dimostrato in giudizio l ‘ evento dannoso e la derivazione dello stesso dalla cosa in custodia e non avendo i custodi comprovato che il danno fosse stato cagionato da caso fortuito o da fatto del terzo e (o) del danneggiato, cosicché la domanda doveva essere accolta, prescindendo da ogni valutazione del tutto marginale circa il cedimento del terreno, l ‘ esatta dinamica del sinistro o il fatto che l ‘ insidia fosse visibile, rimanendo anche il fatto ignoto a carico del custode;
ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza ai sensi dell ‘ art. 161 cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e violazione di legge in relazione agli artt. 101, 112, 113 cod. proc. civ. e artt. 1227, 2051 cod. civ. e agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere la Corte d ‘ appello deciso la controversia senza che le convenute avessero mai eccepito l ‘ efficacia esclusiva della condotta del danneggiato;
3) ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, vizio di motivazione, erronea valutazione delle prove ai sensi degli artt. 112, 115, 116, 228, 2360, 231, 252 e 253 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2730 cod. civ., laddove la Corte d ‘ appello non ha
Ad. 21/12/2023
R.g. n. 19713 del 2020; est. C. COGNOME
ritenuto adempiuto l ‘ onere probatorio con riferimento alla dimostrazione della dinamica del sinistro;
ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, commi 1 e 2, e 2051 cod. civ., laddove la Corte d ‘ appello ha rigettato la domanda attorea per la condotta negligente del ricorrente facendo riferimento al secondo comma dell ‘ art. 1227 cod. civ. stante la mancanza specifica eccezione al riguardo proveniente dalle parti convenute;
ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ., laddove la Corte d ‘ appello ha illegittimamente preso in considerazione la presunta esistenza della esimente di cui all ‘ art. 1227, comma 2, cod. civ.;
ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, vizio di motivazione, per avere la Corte d ‘ appello omesso di considerare che proprio il richiamo all ‘ art. 1227 cod. civ., comma 1, cod. civ. escludeva la possibilità di imputare la responsabilità esclusiva al danneggiato nella causazione del fatto dannoso;
ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 cod. proc. civ. riguardo le spese processuali;
il Collegio ritiene di richiamare, in via preliminare e quale premessa della decisione, i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità del custode ai sensi dell ‘ art. 2051 cod. civ. (Cass. ord. 28/11/2023, n. 33074);
questa Corte, con ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell ‘ art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall ‘ art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un ‘ evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l ‘ esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»;
tale principio di diritto -successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724 del 2018; n. 20312 del 2019; n. 38089 del 2021; n. 35429 del 2022; nn. 14228 e 21675 del 2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943 del 30/06/2022 Rv. 665084 – 01) -è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 -01 -02 03) che la responsabilità di cui all ‘ art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nel-la categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all ‘ art. 1227 cod. civ. e, in-defettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all ‘ evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l ‘ apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502 del 05/07/2017 Rv. 644818 – 01);
i motivi di ricorso, così complessivamente considerati, non hanno adeguatamente tenuto conto della richiamata giurisprudenza, quantomeno di quella di cui alle sentenze dell ‘ anno 2018, posto che il ricorso è stato redatto nell ‘ anno 2020 e tantomeno ne tiene conto la, pur assai estesa, memoria del ricorrente, redatta nell ‘ imminenza dell ‘ adunanza camerale, che effettivamente omette di considerare adeguatamente l ‘ organica risistemazione della materia dell ‘ anno 2018 e quella successiva, in linea con la precedente, dell ‘ anno 2023;
a tanto deve aggiungersi che i primi tre motivi sono inammissibili, in quanto quasi del tutto fattuali, poiché chiedono un diverso apprezzamento di circostanze di fatto tutte adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, tacciando il giudice del merito di «strabismo», lungi dal costruire una critica argomentata alla sentenza d ‘ appello si limitano a una contestazione apodittica, mediante la riproposizione di censure già disattese e comunque fattuali;
in particolare, il primo dei detti motivi contesta puramente la lettura dei fatti operata dal giudice dell ‘ impugnazione di merito, senza nulla adeguatamente argomentare in punto di diritto, alla luce della richiamata elaborazione giurisprudenziale, e riproduce massime di giurisprudenza risalenti e comunque non coerenti alla fattispecie;
il secondo motivo, nella parte in cui deduce vizio processuale per mancata instaurazione del contraddittorio sull ‘ applicabilità dell ‘ art. 1227 cod. civ., è inammissibile, atteso che si tratta di questione di diritto, sulla quale non è necessario ingaggiare le parti, dovendo normalmente sollecitarsi il contraddittorio su questioni, rilevate d ‘ ufficio, di fatto o miste, ossia di fatto e di diritto e non sulle questioni di solo diritto (Cass. n. 11724 del 05/05/2021 Rv. 661322 -03);
il terzo motivo è inammissibile, in quanto si concretizza in una richiesta di diversa valutazione delle prove testimoniale e delle dichiarazioni rese dal COGNOME, incorrendo in tal modo in ragione d ‘ inammissibilità, posto che (Cass. n. 34786 del 17/11/2021 Rv. 663118 – 01) «il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l ‘ utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell ‘ autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti”» (si veda, in precedenza Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 -01 e per le Sez. U n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 – 02), restando soggetta al libero apprezzamento del giudice la stessa valenza delle dichiarazioni rese dalla parte in sede d ‘ interrogatorio formale (da valutare in una con le altre risultanze (Cass. n. 22407 del 19/10/2006 Rv. 593092 –
01), salva l ‘ ipotesi di confessione, che, nella specie non è dato ravvisare nelle dichiarazioni rese in primo grado da NOME COGNOME (Cass. n. 30529 del 19/12/2017 Rv. 646610 – 02);
il terzo motivo, inoltre, nella seconda parte, nella quale fa perno sul disposto dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito, è inammissibile per preclusione da cd. doppia conforme, posto che le sentenze di primo e secondo grado sono del tutto sovrapponibili in punto di fatto e non sono indicati, dal ricorrente, fatti che non siano stati esaminati e tanto alla stregua dell ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ. (il cui contenuto è ora trasfuso nell ‘ art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022);
il quarto e il quinto motivo sono infondati, avendo i giudici di merito fatto correttamente riferimento all ‘ art. 1227, comma 1, cod. proc. civ. per la ricostruzione dell’accadimento e l’individuazione della sua eziologia, con conseguente valutazione d ‘ ufficio della condotta del COGNOME e non, invece, all ‘ art. 1227, comma 2, cod. proc. civ., la cui allegazione avrebbe necessitato una tempestiva costituzione in giudizio e una specifica eccezione, che viceversa in primo grado non vi furono, atteso che entrambi i convenuti si costituirono tardivamente (Cass. n. 27123 del 19/12/2006 Rv. 594115 -01 e in precedenza Cass. n. 564 del 13/01/2005 Rv. 579175 – 01);
il sesto motivo è dedotto pure, come già, in parte il terzo, per omesso esame di fatto decisivo ed è quindi, di per sé inammissibile, alla stregua dell ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ.;
il mezzo è, inoltre, inammissibile in quanto pretende di inferire, dall ‘ ammissione ed espletamento della consulenza medico-legale d ‘ ufficio, la conseguenza, irragionevole, dell ‘ avvenuto accertamento del nesso causale, il che non è predicabile, atteso che le ragioni dell ‘ ammissione della consulenza tecnica possono ben rinvenirsi
nella necessità di avere, sin dal primo grado di giudizio, un quadro probatorio delineato, anche in ordine all ‘ eventuale incidenza della lesione ai fini dell ‘ eventuale risarcimento, impregiudicato il successivo giudizio circa la sussistenza del diritto al risarcimento del danno;
diviene superfluo, pertanto, evidenziare che il giudice deve analiticamente motivare il rigetto dell ‘ istanza di consulenza medicolegale d ‘ ufficio, e nel caso in cui la motivazione sul punto non sia adeguata la sentenza è suscettibile di riforma per vizio motivazionale (Cass. n. 17399 del 01/09/2015 Rv. 636775 – 01);
il settimo motivo è infondato, avendo la Corte di merito regolato le spese secondo il criterio della soccombenza e in quanto l ‘ esercizio del potere di compensazione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non risultando, inoltre (e, se non altro, adeguatamente), dedotti vizi di mancata osservanza dei parametri di liquidazione dei compensi;
il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità e infondatezza dei motivi deve, pertanto, essere disatteso;
il ricorso è rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune di Eboli, e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
nulla per le spese nei confronti di NOME COGNOME, che è rimasto intimato;
la decisione di rigetto dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di