SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 381 2025 – N. R.G. 00000024 2023 DEPOSITO MINUTA 07 10 2025 PUBBLICAZIONE 07 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE
composta da
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24 del RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2023 , promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco in cari- P.
ca, elettivamente domiciliato presso i propri uffici e rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall’AVV_NOTAIO, appellante
contro
(c.f.
), residente a
C.F.
ed elettivamente domiciliato a RAGIONE_SOCIALE, presso l’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del 23 gennaio 2023 del RAGIONE_SOCIALE, appellato
e contro
(c.f. , residente a Cortoghiana ed elettivamente domiciliata a Monserrato, presso l’AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIO del Foro di Lanusei, la rappresenta e difende per procura speciale in atti, C.F.
appellata-appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse del NOME la Corte d’appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2649/2022, emessa in data 14/11/2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione II, (AVV_NOTAIO) nel giudizio R.G. n° 8443/2016:
in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la chiamata in giudizio del
in subordine, sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
nel merito rigettare la domanda di risarcimento che il sig. COGNOME ha avanzato verso il perché infondata in fatto e in diritto e assolverlo da ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Nell’interesse di NOME la Corte d’appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via principale: rigettare l’appello proposto dal avverso la sentenza n. 2649/2022, confermando l’impugnata sentenza;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre spese generali, CPA) dei due gradi di giudizio.
Nell’interesse di NOME NOME la Corte d’appello adita, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza:
A) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ;
B) nel merito, rigettare la domanda di risarcimento di perché infondata in fatto e diritto, aderendo a quanto dedotto dal comune di .
C) con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29 agosto 2016, convenne, avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (proc. n. 8443/2016 R.G.), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatigli da una rovinosa caduta avvenuta nell’area di proprietà RAGIONE_SOCIALEa convenuta e aperta al transito (INDIRIZZO ) di fronte alla erboristeria RAGIONE_SOCIALEa stessa convenuta.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, inquadrata nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 2051 c.c. a carico RAGIONE_SOCIALEa proprietaria/custode che non aveva curato la manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘area, l’attore spiegò che la caduta era stata causata da una rete elettrosaldata, non segnalata, che fuoriusciva dal marciapiede di qualche centimetro.
Nel resistere, la eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l’area in questione era aperta al pubblico transito, con conseguente eventuale responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c. e, nel
merito, contestò la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda sul rilievo che la caduta fosse avvenuta in pieno giorno, lungo un marciapiede che l’attore percorreva quasi giornalmente perché residente a poca distanza e di cui ben conosceva avvallamenti e anomalie presenti da tempo, sicché egli avrebbe prestare attenzione nel percorrerlo.
Su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘attore, il Tribunale autorizzò la chiamata in causa del Comune di , il quale eccepì in via pregiudiziale l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa in quanto il , in un primo momento, aveva già rivolto al una richiesta di risarcimento sul presupposto che l’area ove era caduto fosse aperta al pubblico.
In subordine, sempre in via pregiudiziale, l’amministrazione eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l’area era di proprietà RAGIONE_SOCIALEa e non assoggettata ad uso pubblico, ma posta ad esclusivo servizio del suo immobile e RAGIONE_SOCIALE‘utenza del suo esercizio commerciale.
Nel merito, anche il eccepì che l’attore non aveva fornito la prova che la caduta fosse stata causata da una c.d. insidia stradale e sostenne che, anzi, il sinistro era stato determinato dalla disattenzione del nell’incedere.
*
Con la sentenza n. 2649, pubblicata il 15 novembre 2022, il Tribunale accolse la domanda attrice e condannò, in solido, i convenuti al risarcimento del danno.
Accertato che il sinistro era stato causato dalla fuoriuscita di una rete metallica elettrosaldata, non visibile in quanto occultata dal terriccio e, perciò, insidiosa per i pedoni, il primo giudice rilevò che l’area teatro RAGIONE_SOCIALE‘evento risultava
essere di proprietà RAGIONE_SOCIALEa convenuta ma aperta al pubblico transito, come confermato da testimonianze, documentazione fotografica, relazione RAGIONE_SOCIALEa Polizia Municipale e corrispondenza del Comune di .
Il giudice ritenne sussistente, pertanto, una responsabilità concorrente e solidale tra:
in qualità di proprietaria e custode RAGIONE_SOCIALE‘area, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2051 c.c., per non aver impedito la formazione e permanenza RAGIONE_SOCIALEa situazione di pericolo;
il ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e controllo sull’area, pur essendo essa destinata al pubblico transito, e per non aver adottato misure idonee a garantire la sicurezza dei pedoni.
Ritenuto che non fosse stata provata alcuna condotta imprudente da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore (tale da escludere o attenuare la responsabilità dei convenuti), il Tribunale richiamò i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass., ord. 14 marzo 2018, n. 6141), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, fondata sul rapporto causale tra la cosa e il danno, e il potere di custodia su essa può essere esercitato anche da soggetti diversi dal proprietario, purché abbiano potere di governo sulla cosa.
Ricondottane la responsabilità sotto il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., il primo giudice ritenne che, pur non essendo proprietario RAGIONE_SOCIALE‘area, il avesse lasciato inadempiuto l’obbligo di monitorare il territorio, segnalare situazioni di pericolo e, se necessario, interdire l’accesso alle zone insicure ( culpa in vigilando ).
Contro questa pronuncia ha proposto impugnazione il
2.1 Con un primo motivo , l’ente ha lamentato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa e ha ribadito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la chiamata era avvenuta sulla base di circostanze già note all’attore sin dall’instaurazione del giudizio e in quanto l’area ove si è verificato il sinistro era di proprietà esclusiva RAGIONE_SOCIALEa e non soggetta ad uso pubblico né rientrante nel dominio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale.
2.2 Con un secondo motivo , il ha denunciato un vizio di ultra/extra-petizione e violazione del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale erroneamente qualificato la sua responsabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., nonostante l’attore avesse fondato la propria domanda esclusivamente sull’art. 2051 c.c. e non avesse fatto allegazioni e fornito prove specifiche, precludendogli, dunque, di articolare difese rispetto alla diversa fattispecie di responsabilità aquiliana, essendosi il contraddittorio interamente sviluppato sulla responsabilità da custodia.
2.3 Con un terzo motivo , l’appellante ha contestato la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità ex art. 2043 c.c., evidenziando:
l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali, che non avevano consentito di accertare con certezza la dinamica del sinistro né la presenza di un’insidia occulta;
la visibilità RAGIONE_SOCIALEa rete metallica, come confermato da uno dei testi e dalle fotografie agli atti, tale da escludere la configurabilità di un pericolo occulto;
il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE‘attore, il quale, residente nelle immediate vicinanze, conosceva lo stato dei luoghi e avrebbe dovuto adottare una condotta prudente;
l’assenza di nesso causale tra la condotta attribuitagli e il danno, non essendo provato che un eventuale intervento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione avrebbe evitato il sinistro;
la mancata indicazione da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa normativa che fonderebbe gli obblighi di vigilanza e controllo, rendendo la motivazione carente sotto il profilo logico-giuridico.
2.4 Con un quarto motivo , il ha denunciato l’errata qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘area come soggetta ad uso pubblico, malgrado:
la stessa sia destinata al servizio RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALEa Ennas;
non sussistono i requisiti giurisprudenziali per configurare una servitù di uso pubblico: esercizio del passaggio jure servitutis publicae , idoneità a soddisfare esigenze generali, e titolo valido (atto pubblico, usucapione, etc.).;
l’apertura al transito non equivalga ad assoggettamento ad uso pubblico.
2.5 Con un quinto motivo , il ha criticato la graduazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità e RAGIONE_SOCIALEe spese, avendo la sentenza:
omesso di graduare la responsabilità tra i convenuti, nonostante la maggiore incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa proprietaria;
posto in solido le spese di lite e di c.t.u., senza considerare il rigetto parziale RAGIONE_SOCIALEe domande attoree.
ha resistito, replicando ai motivi di appello:
la chiamata in giudizio era stata giustificata dagli elementi emersi dalle difese RAGIONE_SOCIALEa convenuta (in particolare il diniego edilizio del per la recinzione RAGIONE_SOCIALE‘area, motivato dalla necessità di garantire il transito pedonale, che aveva rivelato un rapporto di vigilanza e controllo da parte del in precedenza non conosciuto);
la difesa di difetto di legittimazione passiva era contraddittoria, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento del diniego alla recinzione RAGIONE_SOCIALE‘area;
la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ex art. 2043 c.c. da parte del giudice era legittima, in applicazione del principio iura novit curia ;
le testimonianze rese in primo grado avevano confermato la presenza RAGIONE_SOCIALEa rete elettrosaldata fuoriuscente dal marciapiede e che l’insidia fosse non visibile, essendo la rete coperta da graniglia e, in ogni caso, il non aveva fornito prova di caso fortuito né dimostrato di aver adottato misure di prevenzione;
l’uso pubblico di un’area privata -in conformità alla giurisprudenza indicata dal primo giudice- si configura quando essa sia aperta al transito di una collettività indeterminata, anche in assenza di formale demanialità;
la condanna in solido si giustifica, anche in assenza di specifica domanda, quando più soggetti siano responsabili del medesimo fatto illecito e l’appellante non aveva fornito elementi per una diversa graduazione.
ha aderito ai motivi di gravame formulati dal in particolare, relativamente alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità esclusiva del , ritenuto responsabile per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere il marciapiede, e relativamente alla doglianza per ultra-petizione.
In via incidentale, poi, la ha proposto appello al fine di contestare la responsabilità solidale affermata dal Tribunale e ha chiesto il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo il risarcimento gravare esclusivamente sul atteso che l’area teatro del sinistro, pur essendo di proprietà privata, era da sempre aperta al pubblico transito pedonale, e rivestiva interesse pubblico, trovandosi in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘Ospedale CTO e fungendo da collegamento con il marciapiede pubblico.
4. Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Disponendo che l’attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 106 e 269, terzo comma, c.p.c. se l’esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, l’art. 183, quinto comma, c.p.c. consente che la chiamata del terzo -oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto- possa giustificarsi anche in dipendenza di una mera
difesa in iure o in facto del convenuto che contesti la propria legittimazione passiva, con l’indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (per tutte, Cass., 26 gennaio 2022, n. 2331).
Il secondo e il terzo motivo , in quanto tutti volti a contestare la responsabilità del (e RAGIONE_SOCIALEa nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘incidente occorso al , possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
5.1 Preliminarmente, è opportuno sottolineare come la Suprema Corte abbia superato l’indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle precedenti decisioni assunte dalla stessa Corte secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.ci, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa RAGIONE_SOCIALEa vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riduzione o RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del risarcimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, primo e secondo comma, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass., 20 novembre 2020, n. 26524; 16 febbraio 2021, n. 4035 e, ord. 31 ottobre 2017, n. 25837).
Secondo il più recente e stabile orientamento, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale
nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, primo comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere RAGIONE_SOCIALE di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso danneggiato RAGIONE_SOCIALEe cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così, Cass., Sez. Un. 30 giugno 2022, n. 20943 e in senso conforme Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Cass., 24 maggio 2024, n. 2376, ord. 16 ottobre 2024, n. 26895 e ord. 31 marzo 2025, n. 8450).
5.2 Alla luce di quanto esposto, consegue inevitabilmente la fondatezza dei motivi di appello del
Dalla stessa produzione fotografica RAGIONE_SOCIALE‘attore (doc. 1 primo grado), emerge con evidenza che il marciapiede teatro del sinistro si presentava in condizioni di evidente dissesto, con fondo sgretolato, graniglia diffusa e rete elettrosaldata visibile, presumibilmente affiorante a causa RAGIONE_SOCIALEa progressiva erosione del manto superficiale.
Tali caratteristiche strutturali, documentate visivamente e risultanti dalla descrizione dei luoghi risultante dal verbale RAGIONE_SOCIALEa Polizia municipale e dalle deposizioni dei testi sentiti in primo grado, rendono il pericolo non occulto, bensì percepibile da un utente medio, in condizioni di normale diligenza.
La visibilità RAGIONE_SOCIALE‘insidia (il fatto è avvenuto di mattina) e la ragionevole conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato impongono una valutazione del nesso causale diversa da quella compiuta dal primo giudice, il quale, pur senza citarlo espressamente, ha fatto ragionevolmente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo interpretativo favorevole a escludere la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa RAGIONE_SOCIALEa vittima.
Alla luce di siffatte considerazioni, deve ritenersi che sia emersa in giudizio la prova (in ottemperanza ai principi espressi dalla citata Cass., n. 8450/2025) che la condotta RAGIONE_SOCIALEo stesso , imprudente o non sufficientemente attenta, abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso, escludendo la responsabilità del custode.
La condotta colposa del danneggiato, difatti, si è posta quale serie causale autonoma nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi del precario stato RAGIONE_SOCIALE‘intero marciapiede, le cui precarie condizioni erano facilmente avvistabili anche da lontano e suggerivano l’impiego di una minima attenzione nel procedere.
Se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito (ossia del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita), anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale
con la cosa stessa in quanto si ponga in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assumendo così un’efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo RAGIONE_SOCIALEa cosa, senza necessità che tale comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili.
Nella fattispecie, le condizioni di evidente dissesto del marciapiedi, privo di uniforme pavimentazione, al punto da rendere visibile la rete elettrosaldata sottostante, normalmente inglobata nel massetto cementizio. avrebbero dovuto indurre il a una maggiore attenzione e a modulare la propria condotta in funzione RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi, adottando maggiore cautela e prudenza.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE altri motivi di appello del e di quelli RAGIONE_SOCIALEa
6. Per quanto attiene al governo RAGIONE_SOCIALEe spese, sussistono giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione.
Pur senza farvi espresso riferimento, la ratio che fonda la sentenza impugnata è, evidentemente, ispirata all’orientamento di legittimità che escludeva il rilievo RAGIONE_SOCIALEa colpa del danneggiato ai fini RAGIONE_SOCIALEa interruzione del nesso eziologico, sicché ritiene questa Corte di dovere compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudizio in questione è iniziato in primo grado nell’anno 2016 sicché, quanto alla eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, risulta applicabile l’art. 92 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente (come sostituita dall’art. 13 c. 1
del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), la quale ammette che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, in caso -tra gli altri- di mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ( cfr . Cass., 6 marzo 2023, n. 6635).
Nel caso di specie, la controversia è stata introdotta in primo grado in un contesto giurisprudenziale favorevole alla parte poi risultata soccombente in appello.
Nel corso del giudizio, si è registrato un significativo mutamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione in ordine alla questione dirimente oggetto del contendere, tale da determinare un ribaltamento RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio rispetto alla decisione di primo grado.
La Corte ritiene che tale situazione abbia inciso in maniera determinante sull’esito del giudizio, generando una situazione di oggettiva incertezza interpretativa che giustifica la deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie l’appello proposto contro la sentenza n. 2649/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto,
rigetta la domanda proposta da contro e il
dichiara le spese processuali dei due gradi di giudizio intera-
mente compensate tra le parti.
RAGIONE_SOCIALE, 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME