Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27739  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6678-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  490/2020  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di FIRENZE, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 601/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Condotta antiRAGIONE_SOCIALE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/09/2025
CC
Fatti di causa
 La  Corte  d’Appello  di  Firenze  ha  respinto  l’appello  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla citata RAGIONE_SOCIALE in opposizione al decreto ex art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300 del 1970.
La Corte territoriale ha premesso che la condotta antiRAGIONE_SOCIALE denunciata riguarda la violazione di un accordo RAGIONE_SOCIALE e, specificamente, il mancato pagamento, in favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del premio di risultato per gli anni 20 14 e 2015, oggetto dell’accordo RAGIONE_SOCIALE del 25 luglio 2012 e delle indicazioni applicative del 19.4.2013; ha dato atto, conformemente al tribunale, RAGIONE_SOCIALE complessità dell’interpretazione del citato accordo e RAGIONE_SOCIALE plausibilità delle differenti letture date, rispettivamente, dal sindacato e dalla società, sottolineando come il problema coinvolgesse, peraltro, gli interessi economici individuali dei lavoratori e non quelli collettivi di cui il sindacato è portatore; ha accertato come la società datoriale non avesse inteso svincolarsi dal citato accordo del 2012 avendo regolarmente pagato il premio di frequenza dallo stesso introdotto e che nessuno dei dipendenti aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del premio di risultato, circostanza significativa del fatto che la condotta aziendale non fosse percepita come inadempiente e tale da gettare discredito sul sindacato.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provincia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto  ricorso  per  cassazione  con  due  motivi.  La  RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta  giorni, ai sensi dell’art. 380  bis.1 c.p.c.,  come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 28, L. n. 300 del 1970 e agli artt. 1362, 1364 e 1366 c.c. Il sindacato ricorrente censura la decisone d’appello per avere valorizzato alcuni elementi, come l’avvenuto pagamento del premio frequenza da parte RAGIONE_SOCIALE società in adempimento dell’accordo del 2012 oppure la mancanza di iniziative giudiziarie dei dipendenti per ottenere il premio di risultato, che reputa irrilevanti ai fini del giudizio sulla antisindacalità RAGIONE_SOCIALE condotta datoriale. Assume che il contenuto degli accordi sindacali è chiarissimo e giudica assolutamente pretestuoso il rifiuto RAGIONE_SOCIALE società di versare il premio in questione. Aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE era obbligata a pagare il premio e che la sua decisione, di non rispettare gli accordi sindacali dando degli stessi una lettura contraria alla lettera e alla ratio, ha provocato l’effetto di screditare l’immagine del sindacato agli occhi dei dipendenti e delle imprese conciarie del comparto realizzando nei confronti di queste ultime, rispettose invece dell’accordo, forme di concorrenza sleale.
 Con  il  secondo  motivo  è  dedotto,  ai  sensi  dell’art.  360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il  giudizio  che  è  stato  oggetto  di  discussione  tra  le  parti,  per avere la Corte d’appello omesso di considerare che gli accordi sindacali subordinano il diritto al premio di risultato esclusivamente  al  Margine  Operativo  Lordo  (MOL);  tale  dato
costituisce il fatto decisivo da cui dipende l’oggettiva valutazione di sussistenza o meno di un comportamento antiRAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
3.1. Il primo motivo, perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che, in sintonia con l’orientamento di legittimità (v. Cass., n. 10031 del 2002; n. 3780 del 1990), ha escluso la ricorrenza dei presupposti di una condotta antiRAGIONE_SOCIALE ritenendo fondata la tesi RAGIONE_SOCIALE complessità interpretativa dell’accordo del 25 luglio 2012 sulla debenza del premio di risultato e sottolineando come la condotta datoriale, basata su una lettura plausibile di quell’accordo, investisse, comunque, diritti economici individuali e non interessi collettivi. Il sindacato ricorrente non si misura in alcun modo con la portata dell’art. 28 cit. e con i requisiti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità di un contegno antiRAGIONE_SOCIALE, ma, spostando il focus RAGIONE_SOCIALE controversia sulla interpretazione dell’accordo in parola e ritenendo possibile una sola interpretazione, etichetta la condotta datoriale come deliberato rifiuto di adempiere all’accordo medesimo, definendo apoditticamente irrilevanti gli altri indici valorizzati dai giudici di appello.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l’omesso esame di un fatto storico decisivo bensì, ancora una volta, l’errata interpretazione dell’accordo RAGIONE_SOCIALE, così collocandosi all’esterno del perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La regolazione delle spese segue il canone di soccombenza.
Deve, inoltre, darsi atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato, cui non si sottraggono,
se quel contributo risulti dovuto, le organizzazioni sindacali quali soggetti giuridici legittimati ad agire in giudizio. Ciò per plurime ragioni, già esplicitate da questa Corte (v. Cass. n. 13220 del 2024): la disciplina del suddetto raddoppio è di stretto diritto e non contempla deroghe per le organizzazioni sindacali; per costante giurisprudenza di questa Corte le circolari non sono fonti del diritto ma semplice presupposto chiarificatore RAGIONE_SOCIALE posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889); di conseguenza, non va attribuito alcun valore, nella specie, alla Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia n. 21/2013 secondo c ui il procedimento disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione RAGIONE_SOCIALE condotta antiRAGIONE_SOCIALE del datore di lavoro sarebbe da considerare esente dal contributo unificato, trattandosi di un procedimento che si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell’ordinamento, tenuto conto che non vi è esenzione per le cause che riguardino la tutela individuale del lavoratore, per quanto anch’esse destinate a fondarsi sul diritto costituzionale al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 Cost. 
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro  4.000,00  per  compensi  professionali,  euro  200,00  per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il  versamento  da  parte  RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 9 settembre 2025 La Presidente NOME COGNOME