DECRETO TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00000567 2025 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile -controversie del lavoro
NNUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO, letti gli atti del procedimento iscritto al nr. NUMERO_DOCUMENTO tra:
RAGIONE_SOCIALE
( rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; P.
-ricorrente-
contro
( C.F. e P.
Iva , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME; P.
-resistente- sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 15.01.202 6, ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 28 L. 300/1970
Con ricorso ex art. 28 L. 300 del 1970 il sindacato in epigrafe adiva il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, esponendo che la
vincitrice dell’appalto per la gestione dei Musei del Comune di RAGIONE_SOCIALE, aveva posto in essere, nei confronti del sindacato una pluralità di condotte antisindacali che avevano avuto come estrema conseguenza una drastica riduzione dei lavoratori iscritti, passati in pochi mesi (da maggio a
dicembre 2025) da 34 a 15, su poco più di 75 lavoratori totali all’interno della RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, il ricorrente sottoponeva all’attenzione del Tribunale alcune condotte poste in essere nei confronti dei singoli lavoratori, ed altre perpetrate a diretto danno del RAGIONE_SOCIALE. Venivano ricondotte alla prima categoria:
-il mancato pagamento alle RSA, signore e , di permessi sindacali retribuiti (per un totale di 31 ore per la lavoratrice , nel periodo aprile – ottobre 2025 e di 47 ore e mezzo per la lavoratrice , relativamente ai mesi febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre 2025);
-la mancata concessione di permessi sindacali alle dipendenti (richiesta di data 7 aprile per il 10 aprile 2025) e (richiesta di data 28 febbraio per il 5 marzo 2025);
-il trasferimento della sede di lavoro della dalla RAGIONE_SOCIALE Sabba al Castello di San Giusto, senza il suo consenso e senza il nulla osta del sindacato;
-il trasferimento della sede di lavoro della dalla RAGIONE_SOCIALE di San Sabba al RAGIONE_SOCIALE del Mare presso il Magazzino 26, nonché al RAGIONE_SOCIALE‘Arte Orientale e al museo RAGIONE_SOCIALE, senza il suo consenso e senza il nulla osta del sindacato;
-la sistematica mancata risposta alle richieste/istanze avanzate dai lavoratori iscritti alla relativamente alla possibilità di aumentare il monte ore lavorate mediante straordinari o sottoscrizione di un nuovo contratto (dipendenti , , , , alla segnalazione di condotte
scorrette ed offensive di colleghi (dipendente
;
-la riduzione dell’orario di lavoro a seguito dell’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE (dipendente e );
-il mancato riconoscimento di aumenti di livello a favore degli iscritti al RAGIONE_SOCIALE;
-in generale, un trattamento deteriore dei dipendenti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE ricorrente: richiesta di sostituzione per malattia insorta nel corso del servizio rimasta sostanzialmente inevasa ( , assegnazione a turni di lavoro che rendevano più gravoso lo svolgimento di altri lavori (
, rigetto immotivato di richieste di cambio turno ), richiesta di sottoscrizione di attribuzione dei turni senza la specificazione delle sedi di lavoro a lavoratrice affetta da lombalgia persistente ( ); trasferimento di lavoratore con ridotta capacità motoria da una sede museale idonea ad altra inidonea ( );
-aver tenuto un atteggiamento ostile nei confronti della concretizzatosi attraverso colloqui del vice direttore della
con i dipendenti iscritti al sindacato, e nel corso dei quali il predetto aveva usato espressioni quali ‘ le e-mail delle e degli iscritti vengono sistematicamente cestinate ‘; la COGNOME ‘ non era una vera e propria RSA siccome la COGNOME non è firmataria del CCNL Multiservizi ‘; ‘ fino a quando resterai iscritta alla le tue richieste non avranno risposta ‘; ‘ , Segretario RAGIONE_SOCIALE della era il vero problema ‘; o attraverso affermazioni della signora AVV_NOTAIOssa responsabile presso la RAGIONE_SOCIALEerativa convenuta, che, con riferimento al problema dei turni manifestato dalla signora aveva riferito che ‘ questo problema si sarebbe risolto se la sig.ra si fosse cancellata dal RAGIONE_SOCIALE . RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento alle condotte perpetrate a danno diretto del RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente indicava quali condotte di rilevanza per il giudizio:
-la richiesta espressa, avanzata dall’AVV_NOTAIO, in nome e per conto della resistente, di cessare l’invio di comunicazioni relative a rivendicazioni anche tramite le proprie RSA;
-il mancato sistematico risconto alle richieste di incontro delle RSA RAGIONE_SOCIALE e per discutere di varie problematiche aziendali;
-la diffusione indiscriminata a mezzo e-mail dei turni dei soli iscritti
La ricorrente chiedev a, quindi, l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che le condotte illustrate nel presente ricorso ed in particolare: A. il mancato pagamento dei permessi retribuiti alle RSA e -per un totale di 31 ore nel caso della e di 47,5 ore nel caso della fino a fine ottobre 2025-; B. la mancata replica sistematica alle richieste delle C. la mancata convocazione delle presso il datore di lavoro per discutere delle varie problematiche aziendali nonostante le loro molteplici richieste; D. il trasferimento illegittimo delle contro la loro volontà ed in violazione dell’art. 22 Statuto Lavoratori in quanto non sussiste il nulla osta del sindacato di appartenenza; E. le condotte intimidatorie nei confronti delle dipendenti e F. la discriminazione ai danni dei lavoratori a tempo parziale iscritti alla RAGIONE_SOCIALE nella concessione di ore di lavoro supplementare; G. l’intimazione espressa e diretta al sindacato di non inoltrare più rivendicazioni di alcun tipo -All. 12bis Pec AVV_NOTAIO a 7 Ott 2025-; H. la diffusione a mezzo e-mail -visibili a tutti i lavoratori del settore museale degli orari di lavoro dei soli dipendenti iscritti alla al fine principale di differenziarli e stigmatizzarli e compromettere così l’immagine della predetta sigla sindacale costituiscono impedimento e/o limitazione
dell’esercizio della libertà e dell’attività sindacale da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori; 2) di conseguenza, ordinare con decreto motivato ed immediatamente esecutivo al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in particolare ordinando al datore di lavoro di:A. pagare tutti i permessi retribuiti alle RSA e un totale di 31 ore nel caso della e di 47,5 ore nel caso della aggiornati a fine ottobre 2025-; B. replicare alle richieste delle ; C. convocare le presso il datore di lavoro per discutere delle varie problematiche aziendali; D. rimettere le nelle loro sedi di lavoro originarie contrattualmente pattuite e con gli orari di lavoro indicati nei rispettivi contratti di lavoro; E. far cessare le condotte intimidatorie nei confronti delle dipendenti e con assegnazione immediata di sedi compatibile con le condizioni di salute delle predette dipendenti; F. far cessare le discriminazione ai danni dei lavoratori a tempo parziale iscritti alla nella concessione di ore di lavoro supplementare; G. far cessare le forme di intimazione espressa e diretta al sindacato di non inoltrare più rivendicazioni di alcun tipo -All. 12bis Pec AVV_NOTAIO a 7 Ott 2025-; H. vietare la diffusione a mezzo e-mail -visibili a tutti i lavoratori del settore museale- degli orari di lavoro dei soli dipendenti iscritti alla RAGIONE_SOCIALE -All. 12ter Orari dei Soli Lavoratori Agosto 2025-; 3) con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15 per cento, CPA 4 per cento, esente IVA in quanto contribuente nel regime dei minimi ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190 ‘.
Con memoria difensiva depositata in data 14.01.2026, si costituiva in giudizio la resistente la quale, preliminarmente, eccepiva che le condotte
asseritamente antisindacali perpetrate ai danni dei singoli lavoratori, non sarebbero state al contempo lesive anche di interessi collettivi, e, conseguentemente, non potevano essere poste a fondamento di un’azione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori. Pur negando ogni addebito, la cooperativa evidenziava che, comunque, anche a voler riconoscere l’illiceità delle condotte datoriali perpetrate a danno dei singoli lavoratori la fattispecie doveva essere ricondotta ad un’ipotesi di discriminazione per ragioni sindacali e la tutela eventualmente azionabile dalla sigla sindacale non era quella riconosciuta dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, bensì quella prevista dall’art. 5 del d.lgs. 216/2003. Nel merito, rappresentava di essere subentrata, prima al 50% a far data dal 1 febbraio 2025 e, poi, al 100% – dal 1.4.2025, nella gestione dell’appalto dei Musei Civici di RAGIONE_SOCIALE e di aver sempre mantenuto, nell’esercizio della sua attività, una condotta corretta, conforme a buona fede, oltre che ad ogni norma di legge e principio dell’ordinamento. In particolare evidenziava:
-in ordine alle ore di permessi sindacali non retribuite alle RSA e , che le stesse non erano mai state chieste prima alla datrice di lavoro, che si riservava una migliore verifica e si impegnava a sanare eventuali irregolarità nella prima busta paga utile; rilevava, comunque, sotto un primo profilo che l’eventuale mancato pagamento non avrebbe comunque intaccato le prerogative del sindacato e ad ogni modo, la condotta non possedeva il requisito dell’attualità, come richiesto ai fini dell’art. 28 Stat. Lav., essendo stati retribuiti i permessi relativi ai mesi seguenti;
-in ordine alla mancata concessione dei permessi sindacali richiesti dalle e , nel primo caso che la condotta della datrice di lavoro era riconducibile esclusivamente a ragioni organizzative e non era possibile ravvisare alcuna volontà nè antisindacale, né discriminatoria; nella seconda fattispecie il
permesso era stato accordato ma la dipendente non ne aveva preso visione per tempo;
-in ordine al trasferimento delle ad altra sede di lavoro senza il loro consenso e soprattutto senza il nulla osta del RAGIONE_SOCIALE, evidenziava che il mutamento del luogo fisico di lavoro, nel caso di specie, non poteva essere ricondotto alla nozione di trasferimento ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori per il quale è previsto il nulla osta del sindacato e ciò in considerazione del fatto che il ‘cantiere’ era unico e i dipendenti adibiti all’appalto erano tutti da intendersi applicati genericamente ‘presso RAGIONE_SOCIALE
Museale di RAGIONE_SOCIALE‘;
-in ordine alla mancata risposta alle e-mail o richieste avanzate dalle e/o dalla e/o da ciascuno dei dipendenti aderenti alla suddetta sigla sindacale, negava di aver mai ignorato dette comunicazioni; RAGIONE_SOCIALE
-in ordine alle richieste di lavoro supplementare/straordinario, rappresentava in primis che nessun dipendente ha un diritto potestativo di pretendere lo svolgimento di ore di lavoro ulteriore rispetto a quelle contrattualizzate e, comunque, negava che la circostanza che le ore di lavoro supplementare fossero state proposte sempre a dipendenti non iscritti alla circa la segnalazione di comportamenti illegittimi a danno di lavoratori appartenenti alla sigla sindacale, la negava di aver mai ricevuto segnalazioni in tal senso;
-in ordine al la riduzione dell’orario di lavoro d ei dipendenti indicati in atti, la resistente evidenziava che per taluni la riduzione era intervenuta già dal 2024 e cioè prima del suo subentro nella gestione dell’appalto museale, datato aprile 2025; conseguentemente la condotta non era comunque addebitabile alla ; per i restanti lavoratori per cui vi era stata un’effettiva riduzione ad opera della resistente, quest’ultima evidenziava che, all’atto del
passaggio di appalto dalla precedente operatrice economica, la stazione appaltante, in ragione della modifica dell’orario di apertura di alcuni musei, aveva ridotto il monte ore complessivo del servizio oggetto di affidamento e, conseguentemente, vi era stata una riduzione oraria per alcuni lavoratori. Con specifico riferimento alla posizione del si rilevava peraltro che, a fronte dell’intervenuta riduzione del monte ore, quando possibile e funzionale, allo stesso era stato richiesto di prestare lavoro supplementare/straordinario, come risultante dalle buste paga prodotte;
-in ordine al fatto che nessun dipendente iscritto aveva asseritamente goduto di aumenti di livello, evidenziava la legittima discrezionalità datoriale sulle scelte relative al personale e, comunque, disconosceva la veridicità della circostanza mediante produzione documentale;
-in ordine allo spostamento da una sede idonea alle condizioni fisiche della dipendente NOME, ad altra meno idonea, evidenziava di aver recepito quanto prescritto dal medico competente che aveva ritenuto che la stessa non potesse essere adibita alle squadre di emergenza (in particolare antincendio); ciò aveva determinato lo spostamento immediato della lavoratrice che, peraltro, ben prima della proposizione del ricorso era stata destinata ad una sede idonea alle sue necessità;
-in ordine all’ adibizione della dipendente a turni incompatibili con lo svolgimento di altra attività lavorativa nota alla datrice di lavoro, la evidenziava come la scelta datoriale fosse stata invece improntata a favorire la dipendente, in un’ottica di agevolazione, nel senso di non adibirla a turni che le imponessero di usufruire di ore di permesso per poter prestare servizio anche presso il AVV_NOTAIOro Verdi.
In merito alle condotte poste asseritamente in essere a danno diretto della
la resistente rappresentava che:
-la richiesta avanzata dall’AVV_NOTAIO, in nome e per conto della resistente, atteneva all’invito di porre fine all’invio massivo (anche a personale appartenente a sigle diverse dalla o non sindacalizzato) di comunicazioni fortemente diffamatorie nei confronti della , e suscettibili di creare un clima conflittuale, considerata comunque la piena disponibilità della RAGIONE_SOCIALEerativa ad una trattativa su tutti i temi sottoposti all’attenzione;
-la cooperativa aveva sempre mantenuto un dialogo costruttivo con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle prerogative contrattuali;
-l’organizzazione sindacale ricorrente , pur avendo domandando l’apertura di un tavolo di confronto su varie tematiche, non aveva mai accettato di sostenere un vero contraddittorio giuridico con la cooperativa ed i suoi legali, tanto che nella riunione del 4.11.2025, nella quale era stato previsto un tavolo di confronto, mentre per la resistente si erano presentati il Direttore della stessa,
la responsabile dell’ufficio legale NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO, per la si era presentato il solo AVV_NOTAIO, che si era limitato a rappresentare la non meglio motivata impossibilità del segretario e delle RSA di partecipare;
-quanto all’invio massivo dei turni dei lavoratori della nel mese di agosto 2025, evidenziava che il sindacato ricorrente si era reso responsabile di una forma di sciopero non autorizzato e lesivo dei dettami della L. 146/1990, in particolare dando indicazioni ai propri iscritti di ignorare le email, inviate loro dalla cooperativa, contenenti i turni di lavoro mensili e, così, di presentarsi volontariamente a rendere servizio in luoghi ed orari difformi rispetto alle
disposizioni aziendali; la cooperativa, nel tentativo di evitare il pregiudizio per la corretta esecuzione del servizio, aveva cercato un modo di far pervenire i turni, usualmente regolarmente ricevuti da tutti i dipendenti ‘non RAGIONE_SOCIALE‘ sulla mail o sul cellulare personale, anche agli iscritti alla ;
-quanto al calo degli iscritti, la resistente rilevava che un gran numero di disiscrizioni erano avvenute nel mese di agosto 2025, e cioè dopo i fatti che avevano condotto al sopra detto procedimento sanzionatorio e contestava una qualsivoglia riferibilità della riduzione degli iscritti alle condotte, comunque legittime del datore di lavoro.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, tenuto conto del fatto che le condotte contestate dal sindacato ricorrente non configuravano comportamenti antisindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di legittimi atti di gestione dei rapporti di lavoro, privi di qualsiasi finalità o idoneità lesiva delle prerogative sindacali e, più in generale, degli interessi collettivi protetti dalla norma invocata.
All’udienza del 15.01.2025, dopo discussione orale, il giudice tratteneva la causa in riserva.
*
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Preliminarmente si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i limiti in cui opera la tutela prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Come noto, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca di ‘condotta antisindacale’: il contenuto di essa deve essere dedotto dalla lettura dell’ art. 28 L. 300/1970, che disciplina la procedura volta alla repressione di ‘ comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del
diritto di sciopero ‘. La norma, nel definire la condotta antisindacale, introduce quindi una fattispecie a contenuto ampio, non essendo previsto un elenco chiuso di comportamenti datoriali sussumibili sotto la nozione di condotta antisindacale. Conseguentemente, qualsiasi comportamento del datore di lavoro può essere considerato antisindacale a condizione che concretamente limiti od ostacoli l’esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero e ciò a prescindere dalla violazione di norme specifiche. La condotta antisindacale, infatti, non si configura solamente in presenza di atti contra legem , potendo anche concretizzarsi qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti in sé leciti, ma caratterizzati da un abuso dei propri diritti, e idonei a limitare le libertà sindacali dei lavoratori. Come evidenziato dalla giurisprudenza della suprema Corte, ‘ la ‘definizione’ della condotta antisindacale (….) va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni ” protetti, ferma l’irrilevanza dell’elemento intenzionale ‘(Cass. 18 aprile 2007, n. 9250). Ne deriva la necessaria presenza dell’elemento oggettivo, quindi la lesione degli interessi collettivi, ma non anche dell’elemento soggettivo, cioè l’intenzione del datore di frustrare la libertà e l’attività sindacale. In tal senso si è espressa anche la Cassazione, ‘ L’accertamento del comportamento antisindacale non richiede uno specifico intento lesivo, essendo sufficiente l’obiettiva idoneità della condotta a produrre l’effetto di ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero ‘ (ex multis, Cass. civ. sentenza n. 3341/1998). Non risulta necessario, pertanto, verificare la sussistenza dell” animus nocendi’ nell’autore (ovvero che il comportamento datoriale sia concretamente mirato a tale esplicito risultato), essendo sufficiente, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa dell’elemento soggettivo , la sola oggettiva idoneità dell’azione o dell’omissione a ledere i beni protetti qui in
discussione . Peraltro, la condotta antisindacale rilevante ai sensi dell’art. 28, può essere posta in essere dal datore di lavoro sia nei confronti dei sindacati, che dei singoli lavoratori e non rara è la possibilità anche di una condotta plurioffensiva, che consta di un’attività lesiva del diritto del singolo lavoratore e di un diritto sindacale. Può, trattarsi, quindi, di qualsiasi contegno datoriale (estrinsecatosi in comportamenti materiali, attivi od omissivi, o atti negoziali) riferibile direttamente sia al rapporto tra datore di lavoro e sindacato, sia parimenti al rapporto con i singoli lavoratori.
11. Si deve poi aggiungere come pacificamente la giurisprudenza ritenga necessario, ai fini del ricorrere di una condotta antisindacale, il requisito dell’attualità delle violazioni. La condotta, dunque, deve essere attualmente lesiva, poiché il tenore letterale dell’art. 28 esclude che il procedimento diretto ad accertare l’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro possa essere promosso in relazione a comportamenti già esauriti, per i quali non sussistano effetti da rimuovere, esigendo la norma l’attualità della condotta o, almeno, la permanenza dei relativi effetti. Allo stesso tempo, la giurisprudenza ammette il ricorso alla procedura ex art. 28 quando il comportamento antisindacale sia già esaurito, ma i suoi effetti perdurino nel tempo. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che: ‘ in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto che la lesione dell’immagine del sindacato – prodotta dal mancato avvio della procedura preventiva di consultazione prevista, in relazione al problema delle eccedenze di personale, da una disposizione collettiva – non fosse destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti, avendo idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale)’ (Cass. nr. 13860/2019) , ed addirittura che: ‘ L’esaurimento di una condotta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell’art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l’interesse all’accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali ‘ (Cass. nr. 2479/2025).
Così delineato il quadro normativo, con riferimento al caso specifico, si rileva quanto segue.
Preliminarmente, il Tribunale non condivide il rilievo mosso da parte resistente circa la corretta individuazione dello strumento azionato dal ricorrente per proporre la causa in trattazione, essendo stato affermato che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto ex art. 5 del D. Lgs. Nr. 216/2003. Il profilo di illegittimità dedotto nel ricorso, non attiene sempre e comunque a trattamenti discriminatori subiti dagli iscritti al sindacato ricorrente, ma attiene, nella maggior parte dei casi, per quanto si dirà a condotte che, fuori da un contesto discriminatorio, e dunque di lamentato diverso trattamento, tendono in tesi attorea ad incidere negativamente sul libero esercizio delle prerogative sindacali. Da ultimo, quanto al rapporto sussistente tra l’art. 28 Statuto dei Lavoratori e l’art. 5 del d.lgs. , la Suprema Corte ha evidenziato come ‘ il procedimento ex art. 28 S. L. è riservato ai casi in cui venga in questione la tutela dell’interesse collettivo
del sindacato al libero esercizio delle sue prerogative, interesse che è distinto ed autonomo rispetto a quello dei singoli lavoratori. L’art. 5, comma 2, del d. Igs. 216/2003 prevede l’azione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso qualora si intenda far valere una discriminazione collettiva a danno di un gruppo di lavoratori identificati dall’appartenenza sindacale e, dunque, non individuati nominativamente in modo diretto e immediato quali persone lese dalla discriminazione ‘ (Cass. civ., sentenza n. 19443/2018; Cass. civ, sentenza n. 1/2020) .
14. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Sul mancato pagamento dei permessi retribuiti alle e
15. Con riferimento al mancato pagamento di permessi sindacali retribuiti (per un totale di 31 ore per la lavoratrice , nel periodo aprile – ottobre 2025 e di 47 ore e mezzo per la lavoratrice , relativamente ai mesi febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre 2025), il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha documentalmente provato la partecipazione delle dipendenti all’attività sindacale , così come ha provato che la richiesta dei permessi è stata inviata al datore di lavoro (doc. 1 e 2 del ricorso). La resistente, in sede di costituzione, si è limitata a riservarsi di verificare il corretto adempimento dell’obbligo retributivo, impegnandosi a regolarizzare la posizione, nel caso in cui fossero state riscontrate delle irregolarità. Non risulta agli atti, pertanto, prova del pagamento del dovuto, e del resto un’allegazione come quella versata in atti da parte resistente risulta incompatibile con il principio di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. ed ancor prima con l’univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali, a mente della quale: ‘ il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c…… Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione …’ (Cass. n. 3996/2020). Non si condividono, peraltro, le prospettazioni di parte resistente per cui l’eventuale omissione o ritardo nel pagamento non avrebbero comportato alcuna lesione dei diritti sindacali delle RSA, avendo le stesse preso parte alle attività. Le dipendenti in questione, infatti, hanno visto leso il loro diritto, normativamente previsto, alla regolare retribuzione delle ore utilizzate per l’espletamento dell’attività sindacale ed è innegabile che questi ‘disguidi’ abbiano come conseguenza indiretta un’idoneità a disincentivare le a partecipare alle attività sindacali, soprattutto in considerazione della reiterazione della condotta illegittima e del suo protrarsi nel tempo (da febbraio ad ottobre del 2025), con modalità esteriori che decisamente fanno presumere l’intenzionalità della condotta e l’insussistenza di un disguido allegato del tutto genericamente. RAGIONE_SOCIALE
Sulla mancata concessione dei permessi alle e
16. Con riferimento alla mancata concessione dei permessi alle RSA e , nei termini di cui in ricorso, si ritiene che il ricorrente abbia assolto all’onere probatorio in ordine alla sussistenza del comportamento datoriale: nelle due
giornate indicate le RSA non hanno potuto prendere parte alle attività sindacali, benché l’autorizzazione alla partecipazione fosse stata regolarmente e tempestivamente richiesta. Le argomentazioni addotte dalla resistente non si ritengono idonee a giustificare la condotta della . Nel caso della dipendente , la richiesta di permesso sindacale era stata inviata in data 7.4.2025, per il 10.4.2025, indicando il collega come sostituto (si veda pag. 4, doc. 1 allegato al ricorso). In data 9.4.2025 la stessa lavoratrice sollecitava di nuovo la concessione del permesso sia alle 12:43 che alle 17:30 a mezzo e-mail, senza che vi fosse alcuna risposta immediata, come avrebbe dovuto essere in ragione dell’imminenza dell’incombente. S olo in data 9.4.2025 alle ore 18.56 le veniva rappresentata l’impossibilità di trovare un sostituto e quindi l’impossibilità di accordare il permesso richiesto. La resistente si è limitata a giustificare l’episodio adducendo il recente subentro del AVV_NOTAIO nella gestione, senza tuttavia prendere posizione né sul fatto che era la stessa ad aver fornito il nome di un possibile collega sostituto, né in merito alla tardività con cui la aveva riscontrato la legittima richiesta della . Nel caso della dipendete , secondo la ricostruzione del ricorrente, alla stessa sarebbe stato negato un permesso sindacale per prendere parte ad un’attività il 5 .3.2025, in quanto non le era stata data la possibilità di un cambio turno con un collega con la qualifica di cassiere, e ciò nonostante la richiesta fosse stata trasmessa il 28.2.2025. La resistente ha eccepito che, invero, il permesso era stato accordato ma la dipendente non ne aveva preso visione per tempo. Dall’analisi dei documenti, tuttavia, si evince che il permesso era stato richiesto per un’attività da compiersi il 5 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, ma la e-mail autorizzativa del datore di lavoro veniva spedita lo stesso giorno, alle ore 17.18 e, quindi, evidentemente, in tempo non più utile per garantire la partecipazione richiesta (cfr RAGIONE_SOCIALE
doc. 2 di parte ricorrente, pag. 36). Si ritiene, quindi, che anche in questo caso il comportamento del datore di lavoro, al di là dell’intenzionalità che qui non rileva, abbia oggettivamente leso il diritto, normativamente previsto in favore delle RSA, di prendere parte alle attività sindacali.
In ordine al trasferimento asseritamente illegittimo delle e
17. Con riferimento al trasferimento della RSA dipendente dalla RAGIONE_SOCIALE di San Sabba al Castello di San Giusto, e al trasferimento della RSA dipendente dalla RAGIONE_SOCIALE di San Sabba al RAGIONE_SOCIALE del Mare presso il Magazzino 26, nonché al RAGIONE_SOCIALE d’Arte Orientale e al museo RAGIONE_SOCIALE, si ritiene che tali trasferimenti siano illegittimi in quanto disposti senza il nulla osta del RAGIONE_SOCIALE, in violazione di quanto disposto dall’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori. Come noto, la norma, al primo comma, dispone che ‘ Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza’. Ebbene, nel caso di specie, la questione ruota attorno alla nozione di ‘unità produttiva’, in quanto parte resistente deduce la legittimità del suo operato avuto riguardo al luogo di esecuzione della prestazione delle due dipendenti come indicato in contratto. Nello specifico, secondo la , il nulla osta non era dovuto in quanto non vi sarebbe stato alcun trasferimento, posto che ab origine era contrattualmente previsto che le due dipendenti prestassero servizio ‘presso RAGIONE_SOCIALE Museale di RAGIONE_SOCIALE‘. Tale impostazione, tuttavia, non pare condivisibile, avuto riguardo anche alla ratio della norma.
18. La giurisprudenza si è più volte espressa nel senso di ritenere che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, per unità produttiva debba intendersi ‘ quell’entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa)
che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d’indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale…’ ( ex multis, Cass. civ., sentenza n. 3889/1989). Calando la definizione offerta dalla giurisprudenza nel caso che ci occupa, si ritiene che ciascuna realtà museale costituisca un’autonoma ‘unità produttiva’, indipendente dalle altre, seppur inserita nel più ampio comparto museale cittadino; né può rilevare, evidentemente, che i vari musei siano tutti sul territorio del Comune di RAGIONE_SOCIALE, avendo chiarito più volte la giurisprudenza che il mutamento di sede, nelle ipotesi di cui all’art. 22, richiede il nulla osta del sindacato di appartenenza, anche se questa è ubicata nello stesso comune e a distanza esigua dalla precedente. Peraltro, ciò che la norma mira ad impedire è lo sradicamento dell’RSA dal contesto in cui opera per esclusiva volontà datoriale , in quanto la mutazione del luogo della prestazione diventa rilevante in ragione della sua idoneità a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione o a rendere più difficile l’esercizio delle prerogative attribuitegli, a nulla rilevando, peraltro, eventuali necessità organizzative datoriali, che non fanno venire meno la necessità di ottenere preventivamente il nulla osta.
19. Ad abundantiam , si rileva altresì che per entrambe le dipendenti, oltre al generico richiamo quale luogo di esecuzione della prestazione ‘ presso RAGIONE_SOCIALE Museale di RAGIONE_SOCIALE ‘, il contratto sottoscritto riportava, per entrambe, quale sede di assegnazione principale la RAGIONE_SOCIALE di San Sabba (doc. 7 allegato alla memoria della resistente -per ; doc. 8 allegato alla memoria della resistente – per ). Né, da ultimo, può ritenersi che la prestazione resa presso altre sedi museali possa essere ricondotta a lle ipotesi di ‘missione o trasferta’ , per cui non
sarebbe stato necessario il nulla osta, essendo queste ultime caratterizzate dalla temporaneità dell’allontanamento dalla sede di lavoro, circostanza che non emerge dagli atti.
20. Nel caso di specie, quindi, la condotta datoriale ha avuto oggettivamente l’effetto di elidere il legame fra le e ed il gruppo di lavoratori appartenenti al sindacato ricorrente ed in servizio presso la sede originaria, non potendosi a questo punto dubitare dell’antisindacalità della condotta in argomento.
Sull’asserito mancato riscontro alle e -mail delle RAGIONE_SOCIALE
21. Con riferimento alla asserita sistematica mancata risposta alle e-mail con cui le chiedevano un incontro per discutere di varie tematiche attinenti le problematiche dei lavoratori iscritti al RAGIONE_SOCIALE, emerge in atti che erano state inoltrate ripetute richieste (e-mail 4 agosto 2025; 28 agosto 2025; 4 settembre 2025; 6 settembre 2025; 12 settembre 2025; 1 ottobre 2025 -si veda doc. 14 allegato al ricorso), rimaste, in tesi attorea, inevase e prive di riscontro. D’altro canto, la resistente deduceva di non essersi mai sottratta al confronto, e a riprova depositava alcune email intercorse nel periodo in oggetto con la (documenti 19 NUMERO_DOCUMENTO19g allegati alla memoria). Inoltre, a riprova di un’asserita malafede del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, evidenziava come lo stesso avesse immotivatamente disertato l’incontro del 4.11.2025, organizzato proprio per portare avanti il confronto fra la datrice di lavoro ed il RAGIONE_SOCIALE stesso. Ebbene, dal confronto dei documenti prodotti da parte ricorrente con quelli depositati da parte resistente si può evincere, in primis , che nel periodo in questione, la aveva interloquito con la mediante l’inoltro di diverse email all’indirizzo pec del RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto esclusivamente tematiche quali le modalità di consegna dei turni o il diritto di ottenere delle promozioni per alcuni iscritti. Non si può dunque affermare, che la RAGIONE_SOCIALE
datrice di lavoro si sia sottratta in termini assoluti ad un confronto con l’O.S. ed anzi, dal tenore delle email si evince la manifestazione di una disponibilità al dialogo ed al confronto. Tuttavia, parte resistente, non ha fornito la prova del riscontro della alle richieste avanzate dalle e , che avevano ad oggetto tematiche specifiche relative alla mancata convocazione delle stesse per discutere di temi quali i nuovi moduli ‘pausa pranzo’, ‘obblighi del personale’ ‘check list idoneità presidi’, o la sottoposizione di problematiche inerenti la turnazione del personale, così come si legge nelle mail sopra menzionate. Ciò che risulta, quindi, è che la datrice di lavoro, pur non sottraendosi al dialogo con il RAGIONE_SOCIALE, nella persona del suo rappresentante, signor , abbia costantemente ignorato e marginalizzato le e non riscontrando le loro richieste e che questa condotta abbia posto le due dipendenti nell’impossibilità di fornire ai lavoratori i chiarimenti e le risposte richieste. A tal fine valga quanto si legge nella email del 4 settembre 2025, nella quale la signora lamenta che ‘ una collega, ad esempio, ci ha chiesto spiegazioni in merito al nuovo modulo ‘pausa pranzo’ e, di fronte alla nostra impossibilità di dare risposte precise, ci ha manifestato la volontà di dare le dimissioni dal nostro sindacato ‘ (doc. allegato al ricorso, pag. 3), ciò che rappresenta in maniera plastica l’idoneità della condotta aziendale in argomento ad incidere negativamente sulle prerogative sindacali.
Ritiene il AVV_NOTAIO, pertanto, che le condotte sopra descritte ai punti da 14 a 21, siano suscettibili di pregiudicare l’operatività del sindacato ricorrente, sia qualora le si consideri singolarmente, sia, ed ancor più, se le si consideri nel loro complesso. Tale assunto merita conferma alla luce delle allegazioni, nemmeno specificamente contestate da parte resistente, rinvenibili in ricorso e riferibili ad
alcuni colloqui intercorsi fra lavoratori iscritti al sindacato ricorrente e personale direttivo della RAGIONE_SOCIALEerativa, ed in particolare:
-Colloquio COGNOME –COGNOME: Lo stesso (vice direttore della ) si rivolgeva alla dicendole di scrivere pure una email di segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, ma che, comunque, non avrebbe avuto risposta, in quanto non era una vera e propria RSA siccome la non è firmataria del CCNL Multiservizi;
-Colloquio NOME -: ‘ Umanamente parlando ti ricollocherei subito al RAGIONE_SOCIALE de Enriquez, ma non pensare che quanto sto per dirti te lo dico in quanto iscritta però tu non hai l’aggiornamento anticendio… Ma comunque fino a quando resterai iscritta alla le tue richieste non avranno risposta e sappi che, se riferirai al sindacato di questo nostro colloquio, io negherò sempre, io negherò sempre, io negherò sempre….Per favore tu e le RAGIONE_SOCIALE finitela di inviarmi ogni giorno una mail con richiesta di ricollocarti al RAGIONE_SOCIALE de Enriquez perché sappi che vanno regolarmente cestinate. Sappi che la non ti sta tutelando ..’;
-Colloquio COGNOME -‘ La sig.ra si rifiutava comunque di firmare a causa delle sue condizioni di salute. A quel punto la sig.ra affermava che questo problema si sarebbe risolto se la sig.ra si fosse cancellata dal RAGIONE_SOCIALE ‘.
Non si può, poi, a questo punto, non attribuire dignità di argomento di prova quanto all’efficacia lesiva delle condotte antisindacali della resistente, alla circostanza allegata in ricorso per la quale si è verificata, da maggio a dicembre 2025, una drastica riduzione dei lavoratori iscritti, passati in pochi mesi da 34 a 15, su poco più di 75 lavoratori totali all’interno della , dovendosi ritenere, in questa fase, che almeno in parte
questa flessione possa essere riconducibile alle condotte illecite del datore di lavoro.
Sulle restanti condotte asseritamente antisindacali
Quanto alle altre condotte sottoposte all’attenzione di questo Tribunale, non si ritiene che le stesse possano ritenersi antisindacali.
I n particolare, quanto alla richiesta di parte ricorrente di ‘ far cessare le condotte intimidatorie nei confronti delle dipendenti e con assegnazione immediata di sedi compatibili con le condizioni di salute delle predette dipendenti’, si rileva, quanto alla dipendente , che la stessa, come allegato da parte resistente nella memoria difensiva, è stata, ancor prima della proposizione del ricorso (ed in particolare dal 3/11/2025, doc. 12 memoria difensiva), assegnata a sede compatibile con le sue condizioni di salute, ovvero al RAGIONE_SOCIALE Sartorio di RAGIONE_SOCIALE, circostanza che non è stata oggetto di contestazione da parte del sindacato ricorrente nel corso dell’udienza di discussione. Q uanto alla dipendente la resistente ha documentalmente provato (NUMERO_DOCUMENTO) che in ragione delle risultanze della visita effettuata dal medico del lavoro, le asserite problematiche di salute della lavoratrice, peraltro apoditticamente affermate in ricorso, in realtà non erano tali da renderla inidonea o idonea con limitazioni così che rientrava nella legittima scelta del datore di lavoro, adibire la stessa indifferentemente presso una delle sedi del complesso museale.
Quanto alla richiesta di ‘ far cessare le discriminazione ai danni dei lavoratori a tempo parziale iscritti alla nella concessione di ore di lavoro supplementare’, si ritiene che la concessione di ore di lavoro supplementare è scelta che rientra principalmente nel perimetro de ll’esercizio della libertà d’impresa garantito dall’art. 41 della Costituzione. Ciò non vuol dire che tale diritto possa essere esercitato arbitrariamente o in violazione del principio di
buona fede che sempre deve informare l’esecuzione del contratto di lavoro, e pur tuttavia bisogna rilevare che parte ricorrente non ha allegato al ricorso sufficienti elementi fattuali dai quali inferire che tale arbitrio vi sia stato (costringendo così il datore di lavoro ad una difesa dettagliata e specifica sul punto), non ritenendo questo AVV_NOTAIO sufficiente, per quanto in argomento, l’indicazione del nominativo di un solo lavoratore al quale il ‘beneficio’ del lavoro supplementare è stato concesso.
Quanto alla richiesta di ‘ far cessare le forme di intimazione espressa e diretta al sindacato di non inoltrare più rivendicazioni di alcun tipo -All. 12bis Pec AVV_NOTAIO , non si condivide la lettura che offre il ricorrente sulla questione in oggetto . Il tenore letterale della corrispondenza inviata dall’AVV_NOTAIO, in nome e per conto della resistente, non è finalizzata ad inibire l’esercizio dei diritti sindacali delle RSA e riprova ne è il fatto che la stessa si è adoperata, unitamente all’AVV_NOTAIO, per organizzare un tavolo di lavoro tra la e la , in ossequio al mandato ricevuto dalle rispettive clienti. Non si ravvisa, pertanto, alcuna intimidazione né condotta antisindacale nel comportamento denunciato.
Da ultimo, circa la richiesta di ‘ vietare la diffusione a mezzo e-mail -visibili a tutti i lavoratori del settore museale- degli orari di lavoro dei soli dipendenti iscritti alla RAGIONE_SOCIALE -All. 12ter Orari dei Soli Lavoratori Agosto 2025′, il Tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, non ravvisa alcuna violazione di diritti sindacali tutelabili attraverso l’art. 28 Stat. Lav. , al più, si potrebbe astrattamente configurare una discriminazione, tutta da provare, lesiva dei diritti dei singoli lavoratori ed eventualmente tutelabile con l’azione prevista dall’art. 5 del D. Lgs. Nr. 216/2003.
Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, ed a ccertata l’antisindacalità dell’agire datoriale e la sua attualità, limitatamente alle ipotesi sopra esplicitate, va chiarito quali debbano essere nel caso di specie i provvedimenti utili alla repressione della condotta in questione e alla rimozione degli effetti negativi, ricordando che secondo l’art. 28 L. 300/1970 ‘ il giudice del lavoro, qualora ritenga il comportamento datoriale antisindacale ‘ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ‘.
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che il datore di lavoro debba:
-provvedere a versare quanto dovuto alle dipendenti e per le ore di permesso sindacale fruite e non retribuite ed astenersi, in futuro, dal tenere condotta analoga, retribuendo le RSA secondo norma di legge;
-con riferimento alla mancata concessione dei permessi sindacali, valutata l’impossibilità di eliminare gli effetti negativi cristallizatisi, evadere in tempo utile le richieste delle RSA di partecipazione ad attività sindacali;
-con riferimento al trasferimento delle e dalla loro sede di lavoro, adibire nuovamente le stesse alla sede museale RAGIONE_SOCIALE di San Sabba ed astenersi dal trasferire le medesime presso altra sede museale senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza;
-con riferimento alla mancata convocazione/riscontro delle richieste delle nel periodo agosto -ottobre 2025 , rilevata l’impossibilità di porre in essere una condotta riparatoria, stante la cristallizzazione degli effetti negativi, riscontrare, pro futuro , tempestivamente le richieste delle ; RAGIONE_SOCIALE
Le spese di lite, in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, vengono compensate per la metà e per l’altra metà poste a carico di parte resistente e quantificate in € 3.688,50, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e
dell’applicazione dello scaglio che va da 26.000,00 a 52.000,00 euro, ai sensi del D.M. 55/2014, art. 5, comma VI; il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, accerta la condotta antisindacale della resistente, consistita:
-nel mancato pagamento dei permessi retribuiti alle per un totale di 31 ore nel caso della e di 47,5 ore nel caso della ;
-nella mancata concessione alle e dei permessi sindacali regolarmente richiesti;
-nel mancato riscontro alle mail inviate dalle e dal 4.8.2025 all’1.10.2025;
-nel trasferimento delle in violazione dell’art. 22 Statuto Lavoratori;
per l’effetto, ordina alla resistente di cessare la predetta condotta antisindacale e di astenersi per il futuro dal reiterarla e, nello specifico, ordina alla medesima:
-di provvedere a versare, ove non già fatto nelle more del giudizio, quanto dovuto alle dipendenti e per le ore di permesso sindacale fruite e non retribuite e di astenersi, in futuro, dal tenere condotta analoga, retribuendo le RSA secondo norma di legge;
-di evadere in tempo utile le richieste delle RSA di concessione di permessi sindacali, concedendoli ove spettanti;
-di assegnare nuovamente le e alla sede museale di RAGIONE_SOCIALE di San Sabba e di astenersi dal trasferire le medesime presso altra sede museale senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza;
-di riscontrare, pro futuro , tempestivamente le richieste delle RAGIONE_SOCIALE.
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese di lite, che liquida in € 3 .688,50, oltre accessori come per legge; il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
RAGIONE_SOCIALE, 12/2/2026
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME