Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 36810 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 06340981007 -in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
COMUNE di COGNOME -c.f. 81004560296 -in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 2757 -7.5/2.7.2019 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Venezia l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Rosolina.
Esponeva che fruiva di concessione demaniale marittima con finalità turisticoricreativa, in virtù della quale gestiva uno stabilimento balneare ad uso pubblico con relative pertinenze alla località Rosolina Mare in Comune di Rosolina.
Esponeva che l’ente concedente aveva determinato il canone demaniale marittimo per l’anno 201 2 in euro 97.070,90 (cfr. controricorso, pag. 3) e che aveva provveduto in data 9.5.2012 al versamento a titolo di canone per lo stesso anno della somma di euro 17.539,05.
Chiedeva che fosse accertato il ‘canone effettivamente dovuto, che allegava essere pari a euro 35.078,10, ridotto, poi, del 50% ex DM 10.6.2011, in ragione del credito di complessivi euro 59.856,65 riconosciuti al concessionario relativamente a lavori di manutenzione eseguiti, come accertato con sentenza definitiva; chiedeva, inoltre, fosse accertato che (…) aveva già corrisposto l ‘ importo complessivo di euro 17.539,05 (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Si costituiva l’Agenzia del Demanio.
Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda ed in riconvenzionale per la condanna della società attrice al pagamento della differenza tra la somma corrisposta e la maggior somma dovuta.
Veniva dichiarato contumace il Comune di Rosolina.
Nelle more, in data 28 .1.2014, la ‘Bagni Dal Moro’ formulava al Comune di Rosolina ed all’Agenzia del Demanio di Venezia istanza poi allegata in copia al giudizio unitamente all’attestazione di avvenuto versamento della somma di euro 17.539,05 – di definizione del procedimento giudiziario pendente ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, della definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, qualora eseguita in un unico importo, del 30% delle somme dovute.
Con sentenza n. 2701/2015 il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che la ‘Bagni Dal Moro’ mercé il versamento della somma di euro 17.539,05 aveva provveduto alla corresponsione del canone demaniale per l’anno 2012 e nulla più era dovuto per effetto dell’istanza di definizione ex art. 1, commi 732 e 733, della sopravvenuta legge n. 147/2013; rigettava la riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio ; condannava in solido le convenute alle spese di lite.
Proponeva appello l’Agenzia del Demanio.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘.
Non si costituiva il Comune di Rosolina.
Con sentenza n. 2757 dei 7.5/2.7.2019 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la pretesa di ‘condono’ della ‘Bagni Dal Moro’ s.n.c. e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio, condannava l’attrice -appellata a pagare a ll’Agenzia del Demanio la differenza tra quanto dovuto per l’annualità del 2012, pari ad
euro 53.188,51, e quanto già versato (euro 17.539,05) per tale annualità, oltre interessi dal saldo al dovuto; compensava le spese di entrambi i gradi.
Evidenziava la Corte di Venezia che il versamento della somma di euro 17.539,05 aveva riguardato l’importo che il concessionario aveva reputato effettivamente dovuto a titolo di canone, sicché tale pagamento aveva una ben precisa imputazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava che il ‘ condono ‘ avrebbe dovuto essere proposto per l’importo oggetto di controversia e che la domanda di condono avrebbe dovuto esser corredata dal riscontro del pagamento del 30% di tale importo (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava quindi che la ‘Bagni Dal Moro’ non aveva provveduto a tale pagamento né poteva essere utilizzato ai fini del perfezionamento del condono l’importo in precedenza corrisposto siccome versato ad altro titolo (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Evidenziava inoltre -ad abundantiam -che era senz’altro preclusa la declaratoria di perfezionamento del ‘ condono ‘ , attesa la necessità, al riguardo, della dimostrazione dell’esito positivo dei riscontri effettuati dall’ente impositore (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava per altro verso la corte -in ordine alla pretesa dell’Agenzia di versamento delle somme ulteriori rispetto a quelle già versate -che il consulente tecnico all’uopo officiato, alla stregua dell’inquadramento dell’attività oggetto di concessione ne l settore ‘terziario’, della tipologia dei beni nonché dei volumi e dei metri quadrati accertati, aveva computato il canone da richiedere per l’anno 2012 in euro 53.188,51, importo quest’ultimo rivalutato dal 2007 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 13 14) .
Evidenziava ancora che il computo operato dal consulente appariva corretto, siccome conforme alle modifiche dei criteri di calcolo apportate dall’art. 251 della legge n. 296/2006; segnatamente, quanto al fattore ‘K’, che il c.t.u. lo aveva calcolato tenendo conto pur della ‘disciplina delle attività balneari’ di cui all’ordinanza sindacale n. 9/2012 del Comune di Rosolina.
Evidenziava poi che le ulteriori censure esperite dall’Agenzia avverso i rilievi di cui alla relazione di c.t.u. risultavano tardive, siccome formulate soltanto con la comparsa conclusionale; che invero in sede di precisazione delle conclusioni l’Agenzia non aveva né richiesto che l’ausiliario fosse chiamato a chiarimenti né che la consulenza fosse rinnovata (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l ‘Agenzia del Demanio ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.
Il Comune di Rosolina non ha svolto difese.
La ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
La controricorrente con istanza in data 16.12.2024 ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006.
Premette che il coefficiente ‘K’, pari su base annua a 6,5, da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare , risponde all’esigenza di tener conto della stagionalità dell’attività del concessionario (cfr. ricorso principale, pag. 9) .
Indi deduce che, allorché ha ridotto il coefficiente ‘K’, pari a 6,5 dodicesimi, a 2,17 dodicesimi per le superfici utilizzabili nella stagione balneare (cfr. ricorso principale, pag. 3) , il consulente tecnico ha violato la legge e di seguito è incorsa in ‘ error in iudicando ‘ pur la Corte di Venezia, che si è uniformata all’indicazione dell’ausiliario (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Deduce invero che la disposizione in rubrica ‘non prevede ulteriori sconti’ (così ricorso principale, pag. 4) .
12. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013.
Deduce che i commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 sono stati dalla Corte di Venezia erroneamente interpretati.
Deduce che il comma 732 non circoscrive la sua applicabilità alle sole ipotesi in cui le somme dovute non siano state versate dal concessionario e che il ‘ condono ‘ è previsto per tutte le ipotesi in cui, come nella specie, la lite è pendente (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce altresì che il pagamento eseguito in data 9.5.2012 non era affatto definitivo e satisfattivo , siccome con l’iniziale atto di citazione ha, da un lato, contestato l’abnorme importo richiesto dal Comune di Rosolina ed ha, dall’altro,
domandato l’accertamento delle somme effettivamente dovute (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce quindi che ha errato la corte d’appello a ritenere che l’importo versato antecedentemente all’inizio del giudizio non potesse essere utilizzato per perfezionare il ‘ condono ‘ (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce al contempo che il comma 732 non prevede che la percentuale del 30% sia computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’ Amministrazione e quello corrisposto dal concessionario; che, propriamente, il dettato normativo non adopera la dizione ‘ancora dovuto’ (cfr. ricorso incidentale, pag. 17) .
Deduce per altro verso che, contrariamente all’assunto della corte di merito, i commi 732 e 733 dell’art. 1 della n. 147 /2013 non richiedono affatto il riscontro positivo del ‘ condono ‘ da parte dell’ Amministrazione concedente (cfr. ricorso incidentale, pag. 19) .
Deduce dunque che le somme già corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del ‘condono’ (cfr. ricorso incidentale, pag. 22) .
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’interpretazione dell’art. 1, commi 732 e 73 3, della legge n. 147 del 27.12.2013.
Deduce che, qualora si recepisca l’avversa tesi, secondo cui la percentuale del 30% va computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’ Amministrazione e quello corrisposto dal concessionario, si determina disparità di trattamento ai danni di colui che ha versato maggiori somme all’Erario (cfr. ricorso incidentale, pag. 22) .
I motivi del ricorso incidentale, da disaminare congiuntamente siccome all’evidenza connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del motivo di ricorso principale.
Ben vero, il Collegio reputa di conformarsi e di reiterare testualmente i rilievi motivazionali di cui a ll’ordina nza di questa Corte n. 22006 del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. 23403/2020 r.g. (tra la ‘ Bagni dal Moro ‘ s.n.c. ed il M inistero dell’ Economia e delle Finanze , l’ Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture ed il Comune di Rosolina) , nonché i rilievi motivazionali di cui all’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. 23345/2020 r.g. (tra la ‘RAGIONE_SOCIALE ed il M inistero dell’ Economia e delle Finanze, l’ Agenzia del Demanio, la Regione Veneto ed il Comune di Rosolina) .
Si ribadisce che nella fattispecie si controverte in ordine al canone demaniale maritt imo per l’anno 2012.
In particolare, c on l’ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha puntualizzato:
<> .
Dipoi, con la stessa ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha rilevato:
<> .
In particolare, c on l’ordinanza n. 21992/2024 questa Corte, dopo aver dato atto delle divergenti linee ricostruttive di cui alle proprie ordinanze n. 117 del 4.1.2002 e n. 8893 del 29.3.2023, ha così statuito:
<> .
In accoglimento del ricorso incidentale la sentenza n. 2757/2019 della Corte d’Appello di Venezia va pertanto cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall ‘ordinanza n. 21992/2024, dapprima menzionata, di questa Corte (in tema condono previsto dall’art. 1, comma 732, della l. n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso, deve tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all ‘ Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all ‘ emanazione della disciplina condonistica) .
In dipendenza del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa in relazione ai motivi del ricorso incidentale la sentenza n. 2757 dei 7.5/2.7.2019 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte