Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 36810 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
COMUNE di ROSOLINA -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 2757 -7.5/2.7.2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che fruiva di concessione demaniale marittima con finalità turisticoricreativa, in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale gestiva uno stabilimento balneare ad uso pubblico con relative pertinenze alla località RAGIONE_SOCIALE Mare in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che l’ente concedente aveva determinato il canone demaniale marittimo per l’anno 201 2 in euro 97.070,90 (cfr. controricorso, pag. 3) e che aveva provveduto in data 9.5.2012 al versamento a titolo di canone per lo stesso anno RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 17.539,05.
Chiedeva che fosse accertato il ‘canone effettivamente dovuto, che allegava essere pari a euro 35.078,10, ridotto, poi, del 50% ex DM 10.6.2011, in ragione del credito di complessivi euro 59.856,65 riconosciuti al concessionario relativamente a lavori di manutenzione eseguiti, come accertato con sentenza definitiva; chiedeva, inoltre, fosse accertato che (…) aveva già corrisposto l ‘ importo complessivo di euro 17.539,05 (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE.
Instava, tra l’altro, per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda ed in riconvenzionale per la condanna RAGIONE_SOCIALEa società attrice al pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza tra la somma corrisposta e la maggior somma dovuta.
Veniva dichiarato contumace il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more, in data 28 .1.2014, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ formulava al RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE istanza poi allegata in copia al giudizio unitamente all’attestazione di avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 17.539,05 – di definizione del procedimento giudiziario pendente ai sensi dei commi 732 e 733 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, RAGIONE_SOCIALEa definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, qualora eseguita in un unico importo, del 30% RAGIONE_SOCIALEe somme dovute.
Con sentenza n. 2701/2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accertava e dichiarava che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ mercé il versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 17.539,05 aveva provveduto alla corresponsione del canone demaniale per l’anno 2012 e nulla più era dovuto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di definizione ex art. 1, commi 732 e 733, RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta legge n. 147/2013; rigettava la riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ; condannava in solido le convenute alle spese di lite.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Non si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 2757 dei 7.5/2.7.2019 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, rigettava la pretesa di ‘condono’ RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE e, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, condannava l’attrice -appellata a pagare a ll’RAGIONE_SOCIALE la differenza tra quanto dovuto per l’annualità del 2012, pari ad
euro 53.188,51, e quanto già versato (euro 17.539,05) per tale annualità, oltre interessi dal saldo al dovuto; compensava le spese di entrambi i gradi.
Evidenziava la Corte di RAGIONE_SOCIALE che il versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 17.539,05 aveva riguardato l’importo che il concessionario aveva reputato effettivamente dovuto a titolo di canone, sicché tale pagamento aveva una ben precisa imputazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava che il ‘ condono ‘ avrebbe dovuto essere proposto per l’importo oggetto di controversia e che la domanda di condono avrebbe dovuto esser corredata dal riscontro del pagamento del 30% di tale importo (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava quindi che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva provveduto a tale pagamento né poteva essere utilizzato ai fini del perfezionamento del condono l’importo in precedenza corrisposto siccome versato ad altro titolo (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Evidenziava inoltre -ad abundantiam -che era senz’altro preclusa la declaratoria di perfezionamento del ‘ condono ‘ , attesa la necessità, al riguardo, RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esito positivo dei riscontri effettuati dall’ente impositore (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava per altro verso la corte -in ordine alla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di versamento RAGIONE_SOCIALEe somme ulteriori rispetto a quelle già versate -che il consulente tecnico all’uopo officiato, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘attività oggetto di concessione ne l settore ‘terziario’, RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei beni nonché dei volumi e dei metri quadrati accertati, aveva computato il canone da richiedere per l’anno 2012 in euro 53.188,51, importo quest’ultimo rivalutato dal 2007 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 13 14) .
Evidenziava ancora che il computo operato dal consulente appariva corretto, siccome conforme alle modifiche dei criteri di calcolo apportate dall’art. 251 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006; segnatamente, quanto al fattore ‘NOME‘, che il c.t.u. lo aveva calcolato tenendo conto pur RAGIONE_SOCIALEa ‘disciplina RAGIONE_SOCIALEe attività balneari’ di cui all’ordinanza sindacale n. 9/2012 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Evidenziava poi che le ulteriori censure esperite dall’RAGIONE_SOCIALE avverso i rilievi di cui alla relazione di c.t.u. risultavano tardive, siccome formulate soltanto con la comparsa conclusionale; che invero in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni l’RAGIONE_SOCIALE non aveva né richiesto che l’ausiliario fosse chiamato a chiarimenti né che la consulenza fosse rinnovata (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
La controricorrente con istanza in data 16.12.2024 ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 251, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006.
Premette che il coefficiente ‘K’, pari su base annua a 6,5, da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili rilevati dall’RAGIONE_SOCIALE , risponde all’esigenza di tener conto RAGIONE_SOCIALEa stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività del concessionario (cfr. ricorso principale, pag. 9) .
Indi deduce che, allorché ha ridotto il coefficiente ‘K’, pari a 6,5 dodicesimi, a 2,17 dodicesimi per le superfici utilizzabili nella stagione balneare (cfr. ricorso principale, pag. 3) , il consulente tecnico ha violato la legge e di seguito è incorsa in ‘ error in iudicando ‘ pur la Corte di RAGIONE_SOCIALE, che si è uniformata all’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Deduce invero che la disposizione in rubrica ‘non prevede ulteriori sconti’ (così ricorso principale, pag. 4) .
12. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 732 e 733, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 27.12.2013.
Deduce che i commi 732 e 733 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013 sono stati dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE erroneamente interpretati.
Deduce che il comma 732 non circoscrive la sua applicabilità alle sole ipotesi in cui le somme dovute non siano state versate dal concessionario e che il ‘ condono ‘ è previsto per tutte le ipotesi in cui, come nella specie, la lite è pendente (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce altresì che il pagamento eseguito in data 9.5.2012 non era affatto definitivo e satisfattivo , siccome con l’iniziale atto di citazione ha, da un lato, contestato l’abnorme importo richiesto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed ha, dall’altro,
domandato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe somme effettivamente dovute (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce quindi che ha errato la corte d’appello a ritenere che l’importo versato antecedentemente all’inizio del giudizio non potesse essere utilizzato per perfezionare il ‘ condono ‘ (cfr. ricorso incidentale, pag. 16) .
Deduce al contempo che il comma 732 non prevede che la percentuale del 30% sia computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’ Amministrazione e quello corrisposto dal concessionario; che, propriamente, il dettato normativo non adopera la dizione ‘ancora dovuto’ (cfr. ricorso incidentale, pag. 17) .
Deduce per altro verso che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALEa corte di merito, i commi 732 e 733 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa n. 147 /2013 non richiedono affatto il riscontro positivo del ‘ condono ‘ da parte RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione concedente (cfr. ricorso incidentale, pag. 19) .
Deduce dunque che le somme già corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del ‘condono’ (cfr. ricorso incidentale, pag. 22) .
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. in relazione all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 732 e 73 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 27.12.2013.
Deduce che, qualora si recepisca l’avversa tesi, secondo cui la percentuale del 30% va computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’ Amministrazione e quello corrisposto dal concessionario, si determina disparità di trattamento ai danni di colui che ha versato maggiori somme all’Erario (cfr. ricorso incidentale, pag. 22) .
I motivi del ricorso incidentale, da disaminare congiuntamente siccome all’evidenza connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del motivo di ricorso principale.
Ben vero, il Collegio reputa di conformarsi e di reiterare testualmente i rilievi motivazionali di cui a ll’ordina nza di questa Corte n. 22006 del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. 23403/2020 r.g. (tra la ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE , l’ RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE) , nonché i rilievi motivazionali di cui all’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. (tra la ‘RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE) .
Si ribadisce che nella fattispecie si controverte in ordine al canone demaniale maritt imo per l’anno 2012.
In particolare, c on l’ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha puntualizzato:
<> .
Dipoi, con la stessa ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha rilevato:
<> .
In particolare, c on l’ordinanza n. 21992/2024 questa Corte, dopo aver dato atto RAGIONE_SOCIALEe divergenti linee ricostruttive di cui alle proprie ordinanze n. 117 del 4.1.2002 e n. 8893 del 29.3.2023, ha così statuito:
<> .
In accoglimento del ricorso incidentale la sentenza n. 2757/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE va pertanto cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall ‘ordinanza n. 21992/2024, dapprima menzionata, di questa Corte (in tema condono previsto dall’art. 1, comma 732, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 147 del 2013, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso, deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALEe somme già versate dal contribuente all ‘ Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all ‘ emanazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina condonistica) .
In dipendenza del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa in relazione ai motivi del ricorso incidentale la sentenza n. 2757 dei 7.5/2.7.2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte