Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicaRAGIONE_SOCIALE: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6610/2018 proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– Ricorrenti –
Contro
ROMA CAPITALE;
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15073/2017, pubblicata il 25/07/2017.
Udita la relaRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la sua legale rappresentante NOME COGNOME hanno proposto opposiRAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso le determinazioni dirigenziali nn. 92080031039 del 25/11/2008, NUMERO_DOCUMENTO del 02/12/2008, 92080032843, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, 92080032884, del 04/04/2008 e NUMERO_DOCUMENTO dell’11/12/2008, ciascuna delle quali ingiungeva loro il pagamento di € 642,90, a titolo di sanRAGIONE_SOCIALE amministrativa per la violaRAGIONE_SOCIALE delle norme comunali in tema di imposta sulla pubblicità e per l’effettuaRAGIONE_SOCIALE del servizio di pubbliche affissioni, conseguenti all’accertamento, da parte del la polizia municipale , dell’ installaRAGIONE_SOCIALE di impianti pubblicitari privi di concessione amministrativa;
il Giudice di Pace ha respinto l’opposiRAGIONE_SOCIALE , con sentenza n. 8522 del 2012, che è stata confermata dal Tribunale di Roma, il quale, nella resistenza di Roma Capitale, ha disatteso l’appello delle parti sanzionate, illustrando, nei seguenti termini (per quanto rileva ai fini del giudizio di cassaRAGIONE_SOCIALE), le ragioni del proprio convincimento:
(i) è priva di pregio l’ecceRAGIONE_SOCIALE di estinRAGIONE_SOCIALE della sanRAGIONE_SOCIALE per effetto dell’adesione, da parte dei trasgressori, al condono di cui all’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004 (cd. FinanziRAGIONE_SOCIALE 2005), atteso che gli illeciti sono stati contestati nel 2004 e che l ‘importo di € 100,00 , versato per la sanatoria, si riferisce al 2003, con l’unica ecceRAGIONE_SOCIALE della contestaRAGIONE_SOCIALE di cui alla determina n. NUMERO_DOCUMENTO, relativa al 2003;
(ii) in base al tenore letterale dell ‘art. 1, comma 48 0, della FinanziRAGIONE_SOCIALE 2005, la sanatoria è applicabile esclusivamente alle
violazioni consistenti nell’affissione di ‘manifesti politici’, ovvero di striscioni o mezzi similari a quelli politici.
Dal verbale di accertamento si evince che le violazioni sono state commesse mediante l’affissione di manifesti privi di contenuto politico perché diretti a pubblicizzare la ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
l’RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME ricorrono per cassaRAGIONE_SOCIALE, con due motivi.
Roma Capitale è rimasta intimata.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la violaRAGIONE_SOCIALE e falsa applicaRAGIONE_SOCIALE dell’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004 (cd. Legge FinanziRAGIONE_SOCIALE 2005): il Tribunale di Roma avrebbe trascurato che l’RAGIONE_SOCIALE ha effettuato due versamenti di € 100,00, il 17/05/2005 e il 18/05/2005, con i quali ha condonato, rispettivamente, le violazioni commesse nel 2003 e nel 2004;
il secondo motivo censura, sotto altro profilo, la violaRAGIONE_SOCIALE e falsa applicaRAGIONE_SOCIALE dell’art. 1, comma 480, della FinanziRAGIONE_SOCIALE 2005, in ragione del fatto che il giudice di merito, nel ritenere il condono circoscritto alle affissioni non autorizzate riguardanti manifesti politici, non avrebbe colto la ratio della norma, il cui fine è di consentire la definiRAGIONE_SOCIALE di ogni controversia esistente, quale che sia il titolo che vi ha dato origine;
il primo motivo è infondato;
3.1. la censura si basa su un dato oggettivo -il versamento di € 100,00 diretto a sanare le violazioni contestate nel 2004 -non collimante con quanto accertato , con ‘doppia conforme’ , dai giudici di merito.
Nello specifico, il Tribunale di Roma, aderendo alla decisione di primo grado, afferma che le violazioni sono state commesse nel
2003 e nel 2004 e che il pagamento della sanatoria riguarda esclusivamente il 2003.
Il che significa che il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha stabilito che l’asserita sanatoria attiene soltanto all’unica violaRAGIONE_SOCIALE contestata nel 2003 e non riguarda quelle contestate nel 2004;
il secondo motivo è infondato;
4.1. la questione di diritto attiene esclusivamente alla violaRAGIONE_SOCIALE contestata nel 2003, in relaRAGIONE_SOCIALE alla quale le ricorrenti invocano il condono disciplinato dall’articolo 1, comma 480, per effetto del versamento della somma di € 100,00.
Questa norma (art. 1, comma 480) così recita:
«Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: c) dopo l ‘ articolo 20, è inserito il seguente:
‘ Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenRAGIONE_SOCIALE dal diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l ‘ affissione dei manifesti ai soggetti di cui all ‘ articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all ‘ articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l ‘ affissione. L ‘ affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d ‘ affissioni e pubblicità commesse fino all ‘ entrata in vigore della presente disposiRAGIONE_SOCIALE, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia»;
4.2. per la sentenza impugnata, in base al dato letterale della norma, nella specie (si tratta di manifesti che pubblicizzano una scuola di teatro) la sanatoria non opera perché consentita limitatamente alle violazioni derivanti da ll’affissione non autorizzata di manifesti politici, striscioni politici, e mezzi similari ai manifesti e agli striscioni politici.
Questa soluRAGIONE_SOCIALE ermeneutica è in linea con il senso letterale della proposiRAGIONE_SOCIALE normativa, che prevede la sanatoria delle violazioni in materia di affissioni e di pubblicità, attuate mediante l’affissione di ‘ manifesti politici ‘ , di ‘ striscioni ‘ ( del pari ‘ politici ‘ , con ellissi dell’aggettivo ) ‘ e mezzi similari’ (ai manifesti e agli striscioni politici).
Del resto, l’ interpretaRAGIONE_SOCIALE ampia del testo di legge prospettata dalle ricorrenti collide con la consueta giurisprudenza di questa Corte che, in materia condonistica, ha ripetutamente affermato che le norme agevolative, di carattere eccezionale, sono norme di stretta interpretaRAGIONE_SOCIALE, insuscettibili di applicaRAGIONE_SOCIALE analogica ( ex plurimis , Sez. 5, Ord. n. 4530 del 2024, e la giurisprudenza ivi menzionata; Sez. 5, Ord. n. 31133 del 2017, Rv. 646576 – 01);
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassaRAGIONE_SOCIALE, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda