Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 642 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 642 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 22345-2017 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– con troricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al controricorso;
-ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7458/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor NOME COGNOME, che ha concluso in conformità della precedenti conclusioni scritte;
Udito l’avvocato NOME COGNOME per il ricorrente principale, l’avvocato NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE, e l’avvocato NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE:
Con decreto ingiuntivo n. 899/2001 il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la richiesta di COGNOME NOME di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di £. 336.579.455 oltre interessi ed accessori, quale compenso dovuto in base al contratto denominato “Conferma di incarico e di mandato” con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva incaricato la RAGIONE_SOCIALE di
redigere con urgenza delle relazioni di stima di immobili, macchinari ed impianti della committente.
La COGNOME domanda COGNOME monitoria COGNOME si COGNOME correlava COGNOME in COGNOME particolare all’asseverazione con giuramento di alcune stime, in relazione alle quali il contratto prevedeva che, nel caso in cui l’asseverazione fosse stata ritenuta utile, l’incarico si intendeva automaticamente conferito al COGNOME, senza alcun obbligo di comunicazione, il quale sarebbe stato direttamente compensato dalla mandante.
Si opponeva l’intimata che deduceva che con un precedente contratto dell’Il marzo 1997, integrato in data 5 maggio 1997, la RAGIONE_SOCIALE aveva incaricato la RAGIONE_SOCIALE, società comunque riconducibile al RAGIONE_SOCIALE, di curare una o più pratiche di finanziamento, incarico nel quale si inseriva anche la redazione delle perizie di stima.
Aggiungeva che la pratica di finanziamento non era andata a buon fine e che pertanto al mandatario era stata corrisposta la somma di £. 100.000.000 quale compenso forfetario. Contestava di esser firmataria del contratto invocato in sede monitoria e chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, cui aveva conferito la propria azienda, essendo quindi obbligata a sua volta nei confronti del COGNOME.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE che concludeva a sua volta per la revoca del decreto, mentre il COGNOME resisteva all’opposizione, rilevando che l’unica fonte dei diritti azionati era il contratto del 5 maggio 1997 intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 761 del 16 maggio 2011, accoglieva l’opposizione, rilevando che il COGNOME non aveva maturato il diritto al compenso, non essendosi avverata la condizione sospensiva cui lo stesso era
subordinato, e cioè l’utilità dell’asseverazione con giuramento delle perizie, utilità che doveva essere sollecitata da RAGIONE_SOCIALE Roma, cui la COGNOME si era rivolta per conseguire il finanziamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il COGNOME, cui hanno resistito con appelli incidentali le società evocate in giudizio in primo grado.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 458 del 21 febbraio 2017, ha rigettato l’appello principale, dichiarando assorbiti gli appelli incidentali.
Quanto all’interpretazione del contratto invocato dal COGNOME, la sentenza rilevava che la motivazione del Tribunale appariva ampiamente sufficiente ed ispirata a coerenza e logicità.
La scrittura posta a sostegno della domanda monitoria non permetteva alle parti di valutare unilateralmente e discrezionalmente l’utilità o meno dell’asseverazone delle perizie di stima, essendo escluso che tale valutazione potesse essere affidata al giudizio sia del COGNOME che della COGNOME.
Dalle prove emergeva che nessuna delle parti aveva mai richiesto l’asseverazione delle perizie e tanto meno ciò era avvenuto da parte del RAGIONE_SOCIALE, società che era già in possesso di una propria perizia asseverata degli immobili posti a garanzia del finanziamento richiesto.
L’asseverazione fu quindi una decisione autonoma del NOME, che procedette in tal senso al fine di rendere remunerativo il mandato, anche in caso di mancata concessione del finanziamento.
Il COGNOME mancato COGNOME avveramento COGNOME della COGNOME condizione, COGNOME cui COGNOME era sospensivamente legato il diritto vantato dal COGNOME, implicava quindi il rigetto dell’appello principale, con il conseguente assorbimento dei gravami incidentali.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, depositando memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione meramente apparente, come emergente dalla stessa lettura della decisione gravata.
Si evidenzia che la Corte d’Appello ha integralmente confermato la decisione di primo grado, in quanto reputata munita di ampia ed adeguata motivazione, omettendo però di considerare che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che la pretesa del COGNOME trovasse fondamento nella scrittura dell’Il marzo 1997, integrata con la successiva scrittura del 5 maggio 1997, che era invece relativa all’incarico di curare la pratica di finanziamento per conto della RAGIONE_SOCIALE.
Anche il giudice di appello è incorso nel medesimo errore non avvedendosi che la pretesa monitoria aveva giuridico fondamento in un diverso accordo intervenul:o tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per effetto del quale era prevista la possibilità di asseverazione giurata delle perizie di stima a cura del COGNOME.
L’avere la sentenza di appello ritenuto erroneamente di fondare la propria valutazione su di un accordo diverso da quello che invece giustifica la domanda di condanna qui azionata denota con evidenza come la stessa sentenza sia frutto di una
motivazione meramente apparente, che ne determina l’insanabile nullità.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 21257/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 7090/2022). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ribaditi quindi i limiti che la norma processuale vigente pone al sindacato di legittimità, deve escludersi che sussista la dedotta nullità.
Infatti, sebbene nella parte in fatto della sentenza di appello, si riferisce che la pretesa monitoria si ricollegava al contratto dell’il marzo 1997, come integrato da una successiva scrittura del 5 maggio 1997, e cioè ai rapporti contrattuali intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (trattasi verosimilmente di
errore indotto dalla lettura della sentenza di primo grado che, al fine di escludere l’operatività di una clausola compromissoria, aveva invece ricostruito in maniera analitica i vari rapporti intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e le società comunque facenti capo al COGNOME, sottolineando come le varie scritture, sebbene autonome, si inserissero nell’ambito delle attività curate dal COGNOME, al fine di permettere alla mandante di conseguire un vantaggioso finanziamento), tuttavia nello sviluppo della motivazione si palesa come il giudizio della Corte distrettuale si sia formato prendendo In considerazione proprio la scrittura del 5 maggio 1997, che lo stesso ric:orrente ha posto a sostegno della propria domanda.
La stessa difesa di parte ricorrente, peraltro, non rinnega l’evidente legame che era stato posto, quanto meno in via funzionale, tra le prestazioni affidate alla RAGIONE_SOCIALE, finalizzate al reperimento di un adeguato finanziamento, e quelle invece affidate alla RAGIONE_SOCIALE, essendo le relazioni di stima correlate alla coeva procedura di finanziamento (si veda in tal senso quanto riferito dallo stesso ricorrente circa la trasmissione delle perizie asseverate alla società che in quel momento era stata interpellata per la concessione dei finanziamenti).
E’ evidente quindi che il riferimento al diverso accordo dell’Il marzo 1997, sebbene non corrispondente al reale contenuto della domanda azionata dal COGNOME, non inficia il giudizio di adeguatezza e sufficienza della motivazione, alla luce dei suesposti principi, avuto riguardo alla circostanza che il testo contrattuale, dal quale è stata ricavata la conferma della presenza di una condizione sospensiva, non realizzatasi, che impediva l’accoglimento della domanda attorea, è proprio quello della scrittura del 5 maggio 1997, che lo stesso ricorrente individua come fonte del proprio diritto.
La Corte d’Appello, a pag. 3, riproduce in corsivo proprio la clausola del contratto invocato dal ricorrente e riportata all’inizio della pag. 2 della scrittura in esame, fornendone la propria interpretazione, nel senso che la stessa contempla una vera e propria condizione sospensiva, non rimessa però alla valutazione unilaterale né del COGNOME né della mandante, dovendosi l’utilità dell’asseverazione giurata delle relazioni di stima parametrare alla diversa valutazione della società alla quale erano stati richiesti i finanziamenti, e ciò sul presupposto che tale ulteriore attività fosse funzionale a rendere più soddisfacente ed esaustiva la valutazione degli immobili offerti in garanzia.
La conferma del fatto che l’indagine ermeneutica della Corte d’Appello è stata condotta proprio sul documento contrattuale invocato dal ricorrente, oltre che evincersi dalla stessa formulazione del terzo motivo di ricorso qui proposto, si ricava altresì dal rinvio della Corte d’Appello alla valutazione del Tribunale circa il mancato avveramento della condizione sospensiva, valutazione che il Tribunale compie avvalendosi del fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva già predisposto una propria perizia relativa agli immobili della COGNOME, e che la stessa era stata messa a confronto con la perizia redatta dallo stesso COGNOME, ma non asseverata con giuramento, senza che si fosse palesata in alcun modo la necessità di provvedere all’ulteriore attività, cui il ricorrente correla il diritto al compenso.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Si deduce che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente fondato il proprio giudizio sulla diversa scrittura dell’Il marzo
1997, omettendo quindi di esaminare la scrittura del 5 maggio 1997, prodotta in sede monitoria e nella quale si prevede il diritto al compenso per il COGNOME in caso di asseverazione giurata delle relazioni di stima.
Il motivo, ancorché ammissibile, non potendosi ratione temporis invocare la preclusione alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., in ragione della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. (atteso che la norma de qua è applicabile ai soli giudizi di appello introdotti in data successiva all’il settembre 2012, laddove l’appe lo del COGNOME risulta notificato nel maggio del 2012), è tuttavia infondato, proprio alla luce delle considerazioni spese in occasione della disamina del primo motivo.
La Corte d’Appello, pur con qualche imprecisione iniziale nella ricostruzione in fatto delle vicende contrattuali intercorse tra le parti, ha però correttamente incentrato la sua valutazione in punto di interpretazione delle volontà negoziali proprio sull’accordo invocato dal ricorrente, considerazione questa che esclude quindi la ricorrenza del dedotto vizio.
Il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1353 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.
Assume il COGNOME che la sentenza ha erroneamente fatto applicazione dell’istituto della condizione sospensiva, ma partendo da un’erronea esegesi dell’accordo intercorso tra le parti.
In particolare, la previsione negoziale in base alla quale “Nel caso fosse ritenuta utile l’asseverazione con giuramento delle perizie di stima, il presente incarico sì intenderà automaticamente conferito, senza obbligo di comunicazione, al sig. COGNOME Geom. Dr. NOME, libero professionista, …. il quale sarà compensato direttamente dall’incaricante con i
medesimi patti e condizioni qui pattuite”, dovrebbe intendersi non idonea a dar vita ad una previsione condizionale.
La volontà delle parti fu quella di rimettere alla esclusiva valutazione della mandataria il giudizio circa l’utilità dell’asseverazione giurata delle perizie.
Tale conclusione troverebbe poi il conforto anche del comportamento della mandante che, non appena le furono rimesse le perizie asseverate con giuramento, provvide a trasmetterle a RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la dizione “senza obbligo di comunicazione” sottenderebbe come la decisione di procedere all’asseverazione giurata fosse lasciata unicamente alla valutazione di opportunità del ricorrente.
La soluzione cui è pervenuto il giudice di appello contrasterebbe, quindi, sia con il dettato dell’art. 1.362 c.c., in punto di interpretazione letterale, che con la previsione di cui all’art. 1363 c.c., essendo mancata un’interpretazione sistematica delle varie clausole negoziali.
Infine, appare violata anche la regola di cui all’art. 1369 c.c., secondo cui deve essere assecondata, tra più interpretazioni, quella più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 15603/2021) mentre, infatti, l’attività di interpretazione è diretta alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale,
previsti dall’art. 1362 e ss. cod. civ.), l’attività di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (v. Cass. 14/07/2016, n. 14355; 04/10/2017, n. 23171; Cass. n. 3590/2021).
Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995/2021) e ciò in quanto nell’interprel:azione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai
criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Cass. n. 20294/2019).
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, è stato poi costantemente ribadito che l’accertamento, da parte del giudice di merito, dell’inclusione o meno in un contratto di una condizione sospensiva – che può essere integrata anche da un mutamento legislativo e la cui apposizione non esige l’adozione di formule sacramentali – è censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 6816/1987; Cass. n. 4483/1996).
Da ultimo il principio è poi rinvenibile in Cass. n. 1547/2019 che, nel confermare che l’indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti, ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame il ricorrente sollecitasse una valutazione non consentita.
Una volta richiamati tali principi, ad avviso del Collegio risulta evidente che la critica del ricorrente, lungi dal configurare una effettiva denuncia di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, si risolve in una sollecitazione, preclusa in sede di legittimità, ad una diversa e più appagante ricostruzione della volontà contrattuale, in contrasto con quella cui è approdato il giudice di merito, senza che però sia palesata l’assoluta implausibilità della stessa.
Ed, invero, proprio facendo applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la lettura del testo negoziale
non consente di affermare che sia del tutto impredicabile la qualificazione della clausola sopra ripotata in termini di condizione.
Depone in tal senso il confronto tra la stessa e le diverse previsioni in punto di visita degli immobili e di espletamento delle indagini necessarie alla redazione delle perizie di stima, posto che per queste ultime attività si prevede che la mandataria sia sin dalla stipula dell’accordo autorizzata al relativo compimento, a differenza invece di quanto previsto per la asseverazione con giuramento delle perizie di stima, essendo stata utilizzata un’espressione verbale che non è altrettanto idonea ad far reputare immediatamente possibile il suo espletamento, avendo le parti condizionato la medesima ad un’aggiuntiva valutazione di utilità. La sentenza ha poi puntualmente sottolineato come la valutazione di utilità non fosse rimessa né alla mandante né tanto meno alla mandataria ovvero al COGNOME, dovendosi piuttosto sostenere che la stessa fosse da ricollegare al giudizio ed alla manifestazione di opportunità espressa dalla società cui era stato richiesto il finanziamento (richiesta che nella specie non era stata avanzata, il che induceva a reputare non avverata la condizione cui era sospensivamente condizionato il diritto al compenso del COGNOME).
Né appare dirimente in tal senso il riferimento alla superfluità di un obbligo di comunicazione che ben potrebbe giustificarsi, piuttosto che per avallare la tesi dell’attribuzione al COGNOME della valutazione di utilità dell’asseveramento giurato delle perizie, quanto invece per giustificare il coinvolgimento del COGNOME, formalmente estraneo alla scrittura de qua, che intercorreva tra soggetti giuridici diversi, senza alcun ulteriore adempimento di carattere formale.
Peraltro, laddove la sentenza di appello sottolinea come non potesse accedersi alla soluzione secondo cui la valutazione dell’utilità fosse rimessa al giudizio discrezionale ed unilaterale del COGNOME, traspare in maniera abbastanza evidente come la diversa esegesi mirasse appunto a scongiurare il pericolo che la diversa soluzione suggerita dal ricorrente entrasse in conflitto con il divieto delle condizioni meramente potestative, essendo quindi prevalente la necessità di assicurare il rispetto della previsione di cui all’art. 1367 c.c. da privilegiare in rapporto alla diversa previsione di cui all’art. 1369 c.c.
Anche tale motivo deve quindi essere disatteso.
Il rigetto del ricorso principale implica poi l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE, il cui primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 216 c.p.c., nonché dell’art. 2702 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 808 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato la sussistenza della clausola compromissoria anche per la controversia in esame, e per avere ritenuto opponibile anche alla ricorrente incidentale la scrittura invocata dal COGNOME, ed il cui secondo motivo lamenta la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero per errata qualificazione della domanda e per omessa pronuncia, per non essersi pronunciata sull’appello incidentale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida per ognuna in complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 °h sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, in data 12 ottobre 2022.