Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3230 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3230 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16719-2025 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 535/2025 della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 24/04/2025;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Savona, chiedendo accertarsi che la proprietà dei convenuti era gravata da servitù di passaggio a favore del fondo dell’attrice e condannare gli stessi a rimuovere gli ostacoli frapposti al libero esercizio del transito, nonché a consegnare copia del cancello di accesso alla INDIRIZZO, riservato ogni diritto al risarcimento del danno in successivo giudizio. A sostegno della domanda la società attrice esponeva che la servitù era stata costituita con atto del AVV_NOTAIO in data 9.8.1968, rep. 729, con il quale COGNOME NOME, originario proprietario dell’unico lotto oggi ripartito tra le parti, aveva ceduto la proprietà della porzione di cui al foglio 6, mappale 877, del Catasto di Pietra Ligure alla famiglia COGNOME, la quale a sua volta l’aveva poi ceduta, con atto del 2003, alla società attrice. L’art. 2 del contratto del 1968 prevedeva, in particolare, che ‘la parte venditrice concede alla parte acquirente diritto di passaggio pedonale e con autovettura sulla striscia di terreno della larghezza di metri 2 (due), con curva allargata in proporzione, corrente sul ciglio del Rio dell’Argea per dare accesso dalla INDIRIZZO, attraverso la strada privata di proprietà del venditore, secondo il tracciato che la parte venditrice riterrà più opportuno’ con l’ulteriore precisazione che ‘La concessione della suddetta servitù è sottoposta alla condizione risolutiva che parte acquirente sposti entro un anno da oggi, la porta posta sul retro della casa, chiudendo quella oggi esistente
ed apprendere una nuova inadempienza al muro perimetrale della casa posto sul confine con il rio ‘dell’Argea’. Se parte acquirente non provvederà a spostare la porta, come sopra detto, entro il termine perentorio di un anno da oggi, decadrà automaticamente dal diritto di passaggio’ . Nei mesi successivi il medesimo COGNOME aveva ceduto la restante proprietà, rispettivamente: quanto alla porzione identificata al foglio 6, mappale 114, del Catasto di Pietra Ligure a NOME e NOME, giusta atto a rogito AVV_NOTAIO COGNOME del 31.8.1969, rep. 33927, danti causa a loro volta della RAGIONE_SOCIALE; quanto invece alla porzione identificata al foglio 6, mappale 544, del locale catasto, a COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto del 4.6.1970 a rogito del AVV_NOTAIO COGNOME, rep. 36418. La società attrice deduceva quindi che l’avveramento della condizione risolutiva non poteva essergli opposto, perché mai trascritto, e rivendicava quindi la permanente validità dello ius in re aliena oggetto di causa.
Si costituivano i convenuti, eccependo il mancato spostamento della porta, cui era condizionata la permanenza del diritto di transito di cui è causa, e dunque la sua automatica decadenza, alla luce della previsione di cui all’art. 2 del rogito del 1968.
Con sentenza n. 8/22 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la sentenza n. 1001/2017, con la quale era stata accertata l’esistenza di un diritto di servitù di passaggio insistente sia sul terreno di proprietà di terzi, che su quello di cui alla particella 544 di proprietà dei convenuti, non fosse idonea a spiegare effetti nel presente giudizio, e che comunque il diritto di cui sopra fosse venuto meno a causa del mancato avveramento della condizione di cui all’art.2 del rogito per AVV_NOTAIO del 9.8.1968.
Con la sentenza impugnata, n. 353/2025, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso
la decisione di prime cure, ritenendo che la mancata annotazione dell’avveramento della condizione risolutiva non fosse rilevante, essendo la società appellante dante causa degli originari acquirenti del fondo, e dunque non potendo la stessa essere qualificata come ‘terza’ rispetto alle pattuizioni di cui al contratto dal quale il suo diretto dante causa traeva il suo titolo dominicale.
Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, assegnatari del fondo asseritamente dominante giusta atto di scioglimento e liquidazione della società originaria attrice a rogito del AVV_NOTAIO Lettera del 14.11.2023, rep. 1128, affidandosi ad un unico motivo, articolato in tre distinti profili.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, il P.G. ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ed ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2655, 2697, 1735 c.c., 81 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, nell’ordine:
erroneamente ritenuto opponibile il mancato avveramento della condizione risolutiva agli odierni ricorrenti, terzi rispetto al contratto del 1968, in assenza di annotazione di detto evento sui RR.II.;
erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova, poiché l’eccezione di avveramento della condizione risolutiva avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte che vi aveva interesse (e dunque dagli odierni controricorrenti) mediante dimostrazione, innanzitutto, che detto evento fosse opponibile alla società attrice in prime cure, che
non era stata parte del contratto del 1968, in cui era contemplata la clausola risolutivamente condizionante il diritto di transito oggetto di causa;
erroneamente affermato che le statuizioni della sentenza del Tribunale di Savona n. 1001/2017, che aveva accertato l’esistenza del diritto di transito oggetto del giudizio di merito definito con la sentenza oggi impugnata, non poteva spiegare alcun effetto sullo stesso.
La censura è fondata, nella parte in cui i ricorrenti lamentano il mancato conseguimento della prova circa l’avveramento dell’evento dedotto nella condizione risolutiva e l’opponibilità della stessa alla società originaria attrice in prime cure. Quest’ultima, infatti, aveva contestato la mancata dimostrazione dell’avveramento di detta condizione con le note ex art. 183 c.p.c., come si evince dalla ricostruzione del giudizio contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8 della stessa, in calce) e dunque la prova dell’avveramento del fatto dedotto come oggetto della condizione risolutiva era a carico degli odierni controricorrenti, che avevano interesse alla sua dimostrazione. Al riguardo, mentre il Tribunale aveva valutato le prove orali sul punto, ritenendole sufficienti, la Corte di Appello ha totalmente omesso di valutare le risultanze istruttorie, dando così per assodato un fatto -rappresentato dall’avveramento dell’evento dedotto come condizione risolutiva- che, al contrario, avrebbe dovuto essere oggetto di prova a carico della parte appellata, odierna controricorrente. Sotto questo profilo, dunque, la motivazione è meramente apparente, in quanto non indica alcun elemento in forza del quale il giudice di seconde cure abbia potuto ritenere dimostrato l’intervenuto avveramento dell’evento risolutivamente condizionante la perdurante efficacia del diritto di transito oggetto di causa.
Inoltre, la Corte di Appello dà atto che la società appellante (dante causa degli odierni ricorrenti) aveva contestato anche la mancata
annotazione dell’avveramento della condizione di cui si discute nei Registri Immobiliari, ma afferma che tale aspetto non sarebbe rilevante, poiché la predetta società, essendo avente causa di una delle parti del contratto del 1968, non sarebbe “terza” rispetto ad esso.
Tale affermazione è erronea, da un lato in quanto il sistema della trascrizione dei diritti reali immobiliari mira a tutelare i soggetti che non prendono parte ai contratti che li istituiscono, e la società RAGIONE_SOCIALE era certamente terza rispetto al contratto del 1968, intervenuto tra il COGNOME e la famiglia COGNOME. La circostanza che la società predetta avesse poi acquistato dai COGNOME la proprietà dell’area nel 2003 non vale a renderla parte del contratto con il quale i suoi danti causa avevano a loro volta acquistato il cespite.
Dall’altro lato, in materia di servitù quel che rileva è che il diritto sia trascritto sul fondo servente, che nella specie non è quello acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE, bensì quello degli odierni controricorrenti. Era in relazione a quest’ultimo, dunque, ed ai titoli con i quali ne era stata trasferita la proprietà sino ad arrivare al COGNOME ed alla COGNOME, dunque, che avrebbe dovuto essere valutata la qualità di parte, o terzo, della società dante causa degli odierni ricorrenti.
In ogni caso, il giudice del gravame non avrebbe potuto né ritenere provato l’avveramento della circostanza dedotta nella condizione risolutiva apposta al rogito del 1968, in difetto di idonea dimostrazione a carico degli odierni controricorrenti, né, comunque, considerare tale circostanza opponibile alla società RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa non risultava dal suo titolo di acquisto, trascritto nel 2003, né era stata annotata nei registri immobiliari.
I rimanenti profili della doglianza sono assorbiti, perché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto:
da un lato, che la prova dell’avveramento della condizione risolutiva deve essere fornita dalla parte che vi ha interesse;
dall’altro lato, che una circostanza dedotta come evento risolutivamente condizionante l’efficacia di un diritto, risultante da un titolo soggetto a trascrizione poiché concernente beni immobili, non può ritenersi opponibile ad un terzo, ancorché avente causa da una delle parti, qualora essa non risulti debitamente trascritta, o annotata, nei registri immobiliari.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 10 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME