Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19519 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19519 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
SERVITÙ
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 16/05/2024
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
R.G.N. 13246/2019
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13246/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
–
contro
ricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n. 299/2019 depositata il 18/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimo all’undicesimo e rigetto dei restanti;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per i ricorrenti e NOME COGNOME in delega per il controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Il giudizio ha origine dalla richiesta di NOME COGNOME di accertamento e dichiarazione dell’inesistenza della servitù di passo pedonale asseritamente vantata da NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla sua proprietà, nonché della declaratoria di estinzione della servitù di passo stabilita nel patto speciale contenuta in atto notarile del 1992.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, costituendosi in giudizio, contestavano le deduzioni ed eccezioni proposte dall’attore e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di quest’ultimo alla rimozione del cancello (posto sul loro accesso pedonale) e delle tubazioni d’acqua e del relativo contatore siti nella loro proprietà esclusiva, nonché l’inibizione a suo carico di occupare con materiale e mezzi l’area deputata a parcheggio. In via riconvenzionale subordinata, i convenuti chiedevano che, nel caso in cui si accertasse l’inesistenza di un diritto di transito attraverso la parte di cortile in contestazione sulla base del patto speciale, si riconoscesse comunque l’esistenza di un diritto in tal senso per
destinazione del padre di famiglia o per usucapione o, in subordine, si costituisse un diritto di servitù coattiva, stante la pretesa interclusione del fondo.
Il Tribunale, anche a seguito di c.t.u. descrittiva dei luoghi, accoglieva “la prima domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava l’inesistenza della servitù di passo pedonale esercitata in fatto dai convenuti sulla proprietà attorea; rigettava le altre domande attoree e le domande riconvenzionali.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda di accertamento dell’avvenuta estinzione della servitù costituita con patto speciale, e la domanda attorea di accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio di condutture elettriche.
Gli appellati COGNOME e COGNOME costituitisi in giudizio chiedevano il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale chiedendo la revoca della statuizione di “inesistenza della servitù di passo pedonale esercitata in fatto dai convenuti sulla proprietà attorea, la condanna di NOME COGNOME alla rimozione del cancello posto sull’accesso pedonale degli appellati, la rimozione della tubazione dell’acqua e del contatore posti sulla proprietà esclusiva degli appellati; l’inibizione a carico di NOME COGNOME all’occupazione con materiali e mezzi dell’area deputata a parcheggio e delimitata con tratto continuo azzurro nella planlmetria “E” allegata all’atto AVV_NOTAIO 1.6.1992 n. 38795 Rep..
In via incidentale subordinata chiedevano l’accertamento dell’esistenza “del diritto di transito pedonale attraverso la parte di cortile raffigurata nella foto n. 2 del fascicolo di parte convenuta,
per destinazione del padre di famiglia, ovvero per usucapione in forza dell’uso pacifico, continuo e indisturbato ultraventennale da parte dei convenuti e/o dei loro aventi causa, ovvero, in subordine, costituirsi diritto di servitù coattiva di transito pedonale attesa l’interclusione.
6. La Corte d’Appello accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME e, per l’effetto dichiarava: a) l’estinzione delle servitù indicate nel patto speciale dell’1° giugno 1992 per avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c.; b) l’inesistenza della servitù di passaggio di condutture elettriche poste sulla proprietà di NOME COGNOME da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME e ordinava la rimozione dei manufatti posti limitatamente a quelli insistenti all’interno della proprietà di NOME COGNOME; rigettava l’appello incidentale.
NOME COGNOME aveva indicato che il patto speciale inserito nel l’ atto divisionale non poteva che essere interpretato nel senso di una costituzione del tutto temporanea della servitù, destinata a venir meno a seguito della creazione di un nuovo accesso da e verso INDIRIZZO. Egli aveva, altresì, indicato che ove la servitù non avesse avuto detto elemento di precarietà sarebbe stata certamente prevista un’indennità per il suo esercizio in favore del titolare del fondo servente e aveva, inoltre, ribadito la propria disponibilità a cedere gratuitamente in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME la parte di terreno necessaria per la realizzazione del nuovo passaggio oltre all’ulteriore disponibilità a sopportare i costi per la sua realizzazione ove essi avessero dovuto comportare una spesa superiore ai ventiseimila euro.
In tale contesto la Corte d’Appello riteneva avverata, ai sensi dell’art. 1359 c.c., la condizione di cui al patto speciale. Come c evidenziato dall’appellante, il patto speciale doveva essere interpretato, in accordo con il generale canone ermeneutico di cui all’art 1367 c.c., nel senso in cui esso potesse produrre qualche effetto anziché in quello secondo il cui non ne avrebbe avuto alcuno.
Infatti, non poteva ritenersi che il nuovo passaggio dovesse essere realizzato da soggetti terzi o che la sua realizzazione fosse rimessa alla discrezionalità dei titolari del fondo dominante, risolvendosi in questa secondo caso in una condizione meramente potestativa e, come tale, inefficace.
Il patto andava, pertanto, inteso nel senso che, a fronte della concessione fatta gratuitamente dal proprietario del fondo servente, i titolari di quello dominante avrebbero dovuto attivarsi (nel più breve tempo possibile) per procurarsi un diverso accesso alla loro proprietà.
Non risultava esservi contestazione fra le parti in ordine alla circostanza relativa alla disponibilità di NOME COGNOME a cedere gratuitamente in favore degli appellati la quota del terreno di sua proprietà necessaria per la realizzazione della nuova via d’accesso ai fondi di quest’ultimi, nonché a contribuire ai costi da sostenersi per la realizzazione dell’opera ove questi avessero superato i ventiseimila euro.
Quanto alle asserite precarie condizioni economiche degli appellati secondo il Collegio, oltre a essere non dimostrate (dichiarazione dei redditi, certificazioni catastali, ecc.) erano anche circostanze introdotte tardivamente. Pertanto, le servitù indicate
nel patto speciale contenuto nell’atto in data 1° giugno 1992 rep. 38795 del AVV_NOTAIO si erano estinte.
Il comportamento remissivo tenuto dagli appellati costituiva, infatti, manifestazione da parte loro dell’interesse contrario all’avveramento della condizione ed era in contrasto anche con la regola dettata dall’art. 1358 c.c. che impone alla parte obbligata sotto condizione di comportarsi secondo buona fede in pendenza della stessa per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
6.1 Risultava fondata anche la doglianza dell’appellante relativa all ‘ indebita posa di condutture elettriche nella sua proprietà.
Non era stata provata la tesi sostenuta dai convenuti circa una diversa allocazione, in quanto la produzione documentale non era idonea a dimostrare l’assunto. Inoltre, una tale difesa non costituiva confutazione della ricostruzione della fattispecie di causa analiticamente eseguita a pag. 9 dell’atto di citazione in primo grado; con la conseguenza che la circostanza doveva considerarsi ammessa.
6.2 L’appello incidentale invece era infondato. La prima censura svolta nei confronti della sentenza di primo grado era quella relativa alla declaratoria di inesistenza di alcun titolo per l’esercizio da parte degli appellati della servitù di passo pedonale nell’area antistante l’abitazione dell’appellante NOME COGNOME. Il Tribunale aveva ritenuto che la servitù costituita con il richiamato patto speciale inserito nell’atto del 1992 riguardasse servitù costituite a favore e contro altri mappali. Il Collegio confermava tale valutazione, risultando effettivamente per tabulas
che l’area che si voleva compresa nella ricordata pattuizione era, invece, ad essa estranea.
6.3 Quanto alla seconda censura relativa al posizionamento del cancello, esso rientrava nelle facoltà del proprietario e, comunque, non era stata fornita la prova, da parte degli appellanti incidentali, che la situazione poteva creare ad essi pregiudizio.
6.4 Quanto alla censura relativa alla rimozione della tubazione e del contatore la Corte d’Appello affermava che dagli atti risultava che NOME COGNOME in sede di interpello avesse dichiarato che il contatore era posato sulla proprietà dei convenuti, ma era stato rimosso nel 2005 e posizionato sulla sua proprietà mentre la conduttura era stata chiusa, anche se il tubo era ancora esistente in quanto per rimuoverlo si doveva intervenire sulla proprietà dei convenuti.
L’impugnata sentenza andava, quindi, condivisa nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’attuale insistenza su terreni di proprietà degli appellanti incidentali del contatore. Nulla, infatti, era stato dedotto a confutazione di quanto riferito da NOME COGNOME.
Quanto alla residua tubazione rimasta, essa non dava luogo ad alcuna servitù, essendo impossibile il suo utilizzo per il passaggio dell’acqua e non essendovi prova di alcun pregiudizio alle ragioni della proprietà.
6.5 Anche la doglianza relativa alla posa di materiali risultava essere infondata alla luce delle testimonianze rese e correttamente riportate alle pagg. 34 e 35 dalle quali emergeva che il materiale era stato collocato solo per un periodo assai limitato di tempo e comunque non in modo da ostacolare il passaggio.
6.6 Infine, doveva confermarsi la decisione del Tribunale anche per la parte relativa al rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale subordinata e riproposte nell’ appello incidentale condizionato.
Le risultanze dell’istruttoria eseguita ed in particolare quelle della prova per testi, consentivano di escludere che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza dei requisiti di legge sia per l’invocata costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, sia per l’ usucapione.
Quanto all’asserita interclusione del fondo essa era stata esclusa dal c.t.u. non smentito dalla prova per testi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sedici motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimo all’undicesimo e per il rigetto dei restanti.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l’invalidità della procura rilasciata all’AVV_NOTAIO in quanto autenticata dal difensore. Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l’elencazione tassativa contenuta nell’art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il
suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018, Rv. 650007 – 01).
Infatti, al presente giudizio non si applica la norma inserita nell’art. 83 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche a margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2008, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte con le decisioni pronunciate ex aliis – da Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010.
1.1 Venendo al merito del ricorso, il collegio ritiene che l’esame dei motivi debba essere invertito rispetto all’ordine seguito dal ricorrente perché il terzo, quarto, sesto e settimo, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati e il loro accoglimento assorbe i restanti motivi dal primo all’undicesimo .
1.1 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1358 e 1359 c.c.) sul mancato avveramento della condizione.
La (proposta) costituzione di una nuova servitù su altro fondo di proprietà di NOME COGNOME ( rectius , la proposta di spostamento del focus servitutis sempre sulla proprietà dello NOME COGNOME) non potrebbe essere considerata come elemento che di per sé estingue la servitù costituita in forza dell’atto notarile del 1992, in difetto di elementi differenzianti le due servitù (quella esistente e quella “nuova”), in quanto nulla muterebbe rispetto al pregresso.
Inoltre, la sentenza impugnata non espliciterebbe quale possa essere “l’interesse contrario all’avveramento della condizione” che non potrebbe sostanziarsi nel mero interesse a mantenere l’attuale stato delle cose, atteso che la servitù costituita non solo non aveva un termine proprio (se non legato alla realizzazione di un nuovo accesso), ma che, nell’ipotesi ora considerata di spostamento del focus servitutis , manterrebbe il medesimo orizzonte temporale.
L’avveramento della condizione non dipenderebbe dalla volontà dei titolari del fondo dominante, in quanto il “venir meno” della servitù esistente avrebbe dovuto sì essere contestuale alla creazione di un nuovo accesso al fondo dominante dalla INDIRIZZO, ma senza che nell’atto costituivo venisse però precisato in alcun modo chi doveva procurare tale accesso ovvero dove esso dovesse essere realizzato. Di conseguenza lo stesso proprietario del fondo servente, per poter far venir meno la servitù esistente, ben avrebbe potuto creare egli stesso l’accesso, sgravando quindi la sua proprietà dal peso imposto nell’ambito di una divisione di beni ereditari in cui i compendi attribuiti avevano mantenuto le stesse modalità d’accesso preesistenti e determinate dal (precedente) unico proprietario.
I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la causa imputabile alla parte che avrebbe un interesse contrario all’avveramento della condizione non è riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non rappresenti violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge”(Cass.19/S/2016 n.10326).
Non risulterebbe dall’atto costitutivo della servitù che tale obbligo fosse a carico dei titolari del fondo dominante con onere di attivarsi affinché la servitù venisse estinta (addirittura, secondo quanto affermato dalla sentenza “nel più breve tempo possibile) in quanto questo dato letterale sarebbe assolutamente mancante e neppure desumibile presuntivamente.
L’avveramento della condizione sarebbe poi avvenuto ben dopo l’introduzione del giudizio, posto che la (ipotetica) realizzabilità del nuovo accesso sarebbe sorta solo nel corso della causa di primo grado quando, durante la Ctu, lo NOME COGNOME offrì di trasferire su altro fondo il locus servitutis , con la conseguenza che l’estinzione non poteva comunque preesistere alla introduzione della causa, come invece sostenuto.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e 1367 c.c.) circa la omessa e/o errata valutazione della volontà delle parti nella costituzione della servitù.
La Corte d’Appello avrebbe interpretato erroneamente l’atto costitutivo della servitù senza tener conto del suo tenore letterale e applicando un criterio sussidiario relativo al principio della conservazione del contratto, in violazione dell’art. 1362 c.c. che
dovrebbe rappresentare il primo elemento logico-giuridico da prendere in considerazione.
Il tenore letterale della pattuizione non poneva in alcun modo a carico dei signori COGNOME NOME e COGNOME NOME l’obbligazione in oggetto. Tale interpretazione sarebbe supportata anche dalle dichiarazioni testimoniali. Le parti costituirono una servitù, la quale dovrebbe considerarsi vigente fino ad un evento incertus an et incertus quando (la creazione di un nuovo accesso) che ben potrebbe mai avvenire senza che questo faccia venir meno l’efficacia (in sé per sé considerata) della costituzione della servitù.
L’interpretazione dov rebbe orientarsi in senso conforme anche all’art. 1055 c.c.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1358 c.c.) sulla errata sussistenza di un comportamento contrario alla buona fede in pendenza di condizione.
Il preteso comportamento dei ricorrenti contrario alla buona fede (che, benché appunto non espressamente indicato dalla Corte, potrebbe essere quello della mancata realizzazione di un accesso alternativo ovvero del rifiuto della proposta di NOME COGNOME) rileverebbe, però, ai sensi dell’articolo 1358 c.c. solo laddove esso venisse a incidere sulla conservazione dell’integrità delle ragioni dall’altra parte.
Non solo però non sarebbe esplicitato in cosa consisterebbe la pretesa lesione, ma neppure sarebbe dato comprendere come la mera opposizione alle domande giudizialmente avanzate dalla controparte possa configurare un comportamento contrario alla buona fede in pendenza di condizione.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 832, 1027, 1031, 1063 e 1073 c.c.) circa il contenuto ed estensione della servitù costituita.
Il riferimento in sentenza ai “principi regolatori della materia” sarebbe talmente generico da sconfinare nell’indeterminatezza e quindi nella inesistenza della motivazione.
In ogni caso, la servitù volontaria non costituisce una limitazione al diritto di proprietà, bensì espressione conseguente e naturale della piena capacità del proprietario di consentire, per sua libera scelta, un uso a favore di terzi (fondi o soggetti, poco importa) nella più genuina espressione dello ius utendi et abutendi che è il connotato intrinseco del diritto di proprietà, soprattutto ove si consideri che la costituzione della servitù nel caso di specie non sarebbe avvenuta affatto a titolo gratuito, bensì nell’ambito di un più ampio atto divisionale e di cessione delle quote con conguagli in denaro.
I motivi terzo, quarto, sesto e settimo sono fondati.
5.1 Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte evidenzia come nella specie la sentenza si ponga in contrasto con consolidati principi di questa Corte in materia di condizione risolutiva oltre che con i canoni di interpretazione della volontà negoziale. In particolare, l’Ufficio di Procura richiama i seguenti principi di diritto: La norma contenuta nell’art. 1359 cod. civ., che considera avverata la condizione quando questa sia mancata per causa imputabile alla parte che abbia un interesse contrario al suo avveramento, trova applicazione nelle sole ipotesi di “condizione casuale” (il cui avveramento, cioè, dipenda dal caso o dalla volontà
di terzi) oppure “potestativa mista” (il cui avveramento dipenda in parte dal caso o dalla volontà di terzi e in parte da quella di uno dei contraenti); e invece, non può trovare applicazione in ipotesi di condizione “potestativa semplice”, configurabile quando è attribuita rilevanza all’avveramento di un fatto che, pur essendo collegato alla volontà di una delle parti, non può ritenersi rimesso al suo mero arbitrio, poiché non le è indifferente adottare oppure omettere il comportamento rilevante e la relativa scelta rappresenta invece l’esito di un suo apprezzamento discrezionale di un complesso di motivi ed interessi’. (Cfr Cass. civ. n°21733/20, n° 8172/13, 8584/1999, n° 5443/96); inoltre ‘Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge’ ( Cfr Cass. civ. n° 8843/13, n° 8363/03); infine: ‘In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 cod. civ. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui
può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ. – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto (Cfr Cass. civ. n° 5281/24, n° 19493/18, n° 28357/11).
Sulla base di tali principi il P.G. ritiene che la Corte d’Appello abbia di fatto omesso di indagare sulla volontà delle parti ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., utilizzando esclusivamente il criterio sussidiario, dell’art. 1367 c .c., mentre avrebbe dovuto prima verificare, alla luce delle prescrizioni pattizie, se le parti avessero o meno previsto una condizione potestativa semplice, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1359 c .c.
Solo in caso di incertezza insuperabile la Corte avrebbe potuto fare ricorso al criterio sussidiario, verificando comunque se dal contratto potesse desumersi un obbligo a carico dei coniugi COGNOME, al fine di accertare l’esistenza dell’elemento soggetti vo della fictio di avveramento, mentre la Corte ha desunto tale obbligo da una circostanza estrinseca al contratto e cioè dall’offerta del proprietario del fondo servente (giunta in corso di causa) di un terreno su cui realizzare, anche con il suo parziale contributo economico, un passaggio alternativo, il che di per sé non costituisce avveramento della condizione, poiché il contratto ricollega
l’estinzione della servitù all’effettiva creazione di un accesso da INDIRIZZO ai mappali 959/4 e 959/5
4.2 Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale, in particolare quanto alla violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. e delle norme di interpretazione del contenuto negoziale.
Nella specie la Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che la condizione in oggetto è stata apposta in un atto di divisione e ha erroneamente interpretato la clausola negoziale o patto speciale facendo esclusivo riferimento all’art. 1367 c.c. e, di conseguenza, ha erroneamente ritenuto sussistere i presupposti per ritenere avverata la condizione. Inoltre, dalla sentenza non emergono neanche le ragioni per le quali si è ritenuto che il mancato avveramento dovesse imputarsi alla condotta negligente di questi ultimi o alla violazione dell’obbligo di buona fede in pendenza della condizione.
Infatti, affinché possa operare la finzione di cui all’art. 1359 c.c., l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l’avverarsi della condizione. Peraltro, l’art. 1359 c.c. secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui non vi sia un’espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero – tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto – vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla
quale l’altra parte non abbia alcun interesse. In mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti (Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013).
Infine, non si chiarisce in alcun modo quale sia stata la condotta negligente dei ricorrenti in relazione all’obbligo di attivarsi. Sotto quest’ultimo aspetto deve richiamarsi il principio già indicato dal P.G.: Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge’ ( Cfr Cass. civ. n° 8843/13, n° 8363/03);
Peraltro, l’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista; in tale ipotesi, l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l’attività di attuazione dall’elemento potestativo in una condizione mista (Sez. 2, Sent. n. 25085 del 22/08/2022).
Ciò precisato, la motivazione della sentenza, nella parte in cui interpreta la clausola inserita nell’atto divisionale o il patto speciale nel senso di un obbligo a carico dei ricorrenti di attivarsi (nel più breve tempo possibile) per procurarsi un diverso accesso alla loro proprietà si fonda su un criterio di interpretazione sussidiario e
residuale senza alcun riferimento al dato testuale e alla effettiva volontà dei contraenti.
L’unica ragione a sostegno di tale interpretazione è indicata dalla Corte d’Appello nel senso di una concessione gratuita da parte del proprietario del fondo servente e con un richiamo al criterio residuale del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c.., senza appunto tener conto del fatto che si fosse in ambito divisionale.
Il richiamo al suddetto criterio interpretativo per attribuire un dovere in capo ai ricorrenti di attivarsi per costituire un diverso passaggio si pone in contrasto con gli ordinari canoni interpretativi cui deve far riferimento il giudice. In primo luogo, il tenore letterale, in quanto non risulta esservi alcun riferimento all’ obbligo di attivarsi a carico dei ricorrenti, in secondo luogo non vi è alcun riferimento all’ atto di divisione in cui era inserito il suddetto patto speciale, sicché l’unico richiamo all’art. 1367 c.c. non è sufficiente a sostenere l’interpretazione della clausola come potestativa mista ap posta nell’interesse dei solo ricorrenti tale da giustificare l’applicazione dell’art. 1359 c.c. per essersi gli stessi negligentemente e in violazione dell’obbligo di buona fede sottratti a determinarne l’avveramento.
I l criterio di cui all’art. 13 67 c.c. è utilizzabile in via residuale quando l’utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) si sia rivelato insufficiente. In proposito è utile richiamare il seguente principio di diritto: Quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l’utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della
conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall’art. 1367 c.c.; ne consegue che qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti, con il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola (Nella specie la RAGIONE_SOCIALEC. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola contrattuale, che prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di colpa grave, nel senso di privarne del tutto la produzione di effetti). (Sez. 2 – , Ordinanza n. 19493 del 23/07/2018, Rv. 649993 – 01).
D’altra parte , in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 cod. civ. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ. – condivide il
limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità della clausola o del contratto. (Sez. 2, Sentenza n. 28357 del 22/12/2011, Rv. 620682 – 01).
In conclusione, come evidenziato dal P.G., solo in caso di incertezza insuperabile la Corte avrebbe potuto fare ricorso al criterio sussidiario, verificando comunque se dal negozio potesse desumersi un obbligo a carico dei coniugi COGNOME, al fine di accertare l’esistenza dell’elemento soggettivo della fictio di avveramento, mentre la Corte ha desunto tale obbligo da una circostanza estrinseca al contratto e cioè dall’offerta del proprietario del fondo servente ( giunta in corso di causa) di un terreno su cui realizzare, anche con il suo parziale contributo economico, un passaggio alternativo, il che di per sè non costituisce avveramento della condizione, poiché il contratto ricollega l’estinzione della servitù all’effettiva creazione di un accesso da INDIRIZZO ai mappali 959/4 e 959/5.
4.3 L’accoglimento dei motivi terzo, quarto sesto e settimo unitariamente esaminati determina l’assorbimento dei restanti dal primo all’undicesimo che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica indicata in ricorso.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza, art.360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. -118, comma primo e secondo, disp. att. c.p.c.) in ordine alla carenza o apparenza della motivazione e alla
nullità della sentenza della Corte d’Appello per non avere tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali assunte.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art.360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 44 NTA del PGT del Comune di Villongo, art. 869, 871, 872 e 1359 c.c.) in ordine al diritto di realizzazione di nuovi accessi carrai.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullita’ della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. -118 comma primo e secondo disp. att. c.p.c.) in ordine alla carenza o apparenza della motivazione e alla nullità della sentenza della Corte d’Appello per non avere tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali assunte circa la volontà delle parti al momento della stipula del contratto.
L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 1068 c.c.) circa la legittimità della richiesta di trasferimento del locus servitutis .
Il nono motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1359 e 1360 c.c. e 112 c.p.c.) sul momento di avveramento della condizione.
Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto: (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1062 e 2697 c.c.) circa la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.
L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto: (art. 360, n. 3, c.p.c. in
relazione agli artt. 1051, 1052 c.c. e 116 c.p.c.) circa la asserita non interclusione del fondo.
Restano da esaminare i motivi dal dodicesimo al sedicesimo.
12.1 Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.) circa la avversa ed errata valutazione dei documenti prodotti.
La censura attiene all’erronea valutazione dei documenti 5 e 6 depositati dai ricorrenti che, al contrario di quanto affermato in sentenza, consentirebbero di concludere che i cavi erano stati posati sulla pubblica via. La sentenza avrebbe operato una erronea inversione dell’onere della prova in quanto non è l’attore a dover dare prova ex art. 2697 c.c. di essere titolare del diritto leso (in particolare, del diritto di proprietà), ma è la parte convenuta ad essere addirittura impedita ad eccepire che la proprietà fosse di terzi (nello specifico, del Comune di Villongo) mediante la produzione dei documenti che lo provano.
Il dodicesimo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura pur denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c. lamenta soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito ha applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè, attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha rilevato che la documentazione prodotta dai ricorrenti per
dimostrare che i cavi erano stati posati sulla pubblica via e non sul fondo della controparte era inconferente e, dunque, non idonea a confutare quanto dedotto dal ricorrente.
Ne consegue che, come ben evidenziato dal P.G., la Corte d’Appello non ha effettuato alcuna inversione dell’onere della prova, avendo ritenuto, con apprezzamento insindacabile, che, a fronte della ricostruzione della fattispecie di causa analiticamente eseguita n ell’atto di citazione da NOME COGNOME , l’avere contrapposto documentazione inconferente al fine di contrastare la doglianza di indebita posa di condutture elettriche nella proprietà dell’attore, equivalesse ad ammettere la circostanza, che quindi ha ritenuto provata.
Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza (art.360, n.4, c.p.c. in relazione all’art.132, comma secondo, n.4, c.p.c. -118, comma primo e secondo, disp.att. c.p.c.) in ordine alla carenza o apparenza della motivazione e alla nullità della sentenza della Corte d’Appello per non avere tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali assunte circa l’esercizio della servitù.
Sostenevano gli odierni ricorrenti in grado d’appello che l’accesso pedonale sul patio – terrazzo della resistente fosse documentalmente e logicamente ricompreso nel diritto di servitù di cui all’atto divisionale. Secondo la sentenza della Corte d’Appello di Brescia invece la valutazione eseguita dal Giudice di prime cure era corretta, risultando effettivamente per tabulas che l’area che si vorrebbe ricompresa nella ricordata pattuizione è, invece, ad essa estranea.
Tre censure: Il puro e semplice rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza alcuna altra aggiunta o chiarimento, comporta che la sentenza debba considerarsi a motivazione inesistente e quindi nulla, anche perché la Corte d’Appello non ha minimamente affrontato le censure sul punto avanzate con l’appello incidentale.
Dalla ctu e dalle prove testimoniali raccolte (e assolutamente non considerate dalla Corte d’Appello di Brescia e prima ancora dal Tribunale di Grumello del Monte) risulterebbe confermato che, prima e dopo l’atto divisionale del 1992, l’unico accesso tra la autorimessa e il sovrastante appartamento era quello contestato, con ciò dovendosi escludere che possa essere corretta la (pseudo) motivazione assunta dalla Corte. I ricorrenti hanno sempre ribadito che, dall’epoca della divisione, i luoghi sono rimasti assolutamente inalterati ed hanno continuato ad utilizzare i loro fondi e, per quanto occorra, il fondo del resistente nell’integrale rispetto delle pattuizioni intercorse e, comunque, della situazione esistente al momento della divisione. Per raggiungere la loro abitazione dai box utilizzano il medesimo passaggio che esisteva anche prima della divisione e che è ancora l’unico possibile.
In particolare, i ricorrenti citano quanto dichiarato dal Geom. COGNOME afferma: “al momento dell’accordo, il precedente proprietario COGNOME NOME e gli altri comproprietari (del fondo vicino su cui avrebbe dovuto realizzarsi il nuovo accesso ndr) erano d’accordo a concedere ai convenuti il diritto di servitù. Nelle more della burocrazia comunale (avevo presentato il relativo progetto) il signor COGNOME NOME è morto e i nuovi proprietari hanno negato la possibilità ai convenuti di creare questo passaggio. La circostanza
della negazione da parte dei vicini della costituzione del diritto di servitù è, come già è stato evidenziato, riportata anche dal AVV_NOTAIO che, appunto, conferma questa circostanza.
13.1 Anche il tredicesimo motivo è inammissibile.
La censura difetta di specificità in quanto i ricorrenti, nel sostenere che dall’atto divisionale dovrebbe dedursi che l’area in questione era ricompresa nella servitù di passo, chiedono un’interpretazione dell’atto senza tuttavia aver soddisfatto l ‘ onere di riportarne quantomeno il contenuto. Tale omissione preclude a questa Corte lo scrutinio del merito del motivo in esame.
14. Il quattordicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza (art.360, n.4, c.p.c. in relazione all’art.132, comma secondo, n.4, c.p.c. -118, comma primo e secondo, disp.att. c.p.c.) in ordine alla carenza o apparenza della motivazione e alla nullità della sentenza della Corte d’Appello per non avere tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali assunte circa l’impedimento dell’esercizio della servitù.
La censura attiene al pregiudizio arrecato dalla apposizione di un cancello per impedire l’accesso alla abitazione dei ricorrenti.
Secondo il Collegio di appello esso rientra nella facoltà del proprietario e manca la prova del pregiudizio .
Il ricorrente al contrario afferma che le testimonianze avevano dimostrato la chiusura del passaggio e a tal fine riporta le relative dichiarazioni.
15. Il quindicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza (art.360, n.4, c.p.c. in relazione all’art.132, comma secondo, n.4, c.p.c.- 118, comma primo e secondo, disp.att. c.p.c.) in ordine alla carenza o apparenza della motivazione e alla nullità
della sentenza della Corte d’Appello per non avere tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali assunte circa l’usucapione della proprietà.
Il contatore al momento dell’inizio del giudizio era sicuramente sulla proprietà dei ricorrenti e le tubazioni dovrebbero comunque essere rimosse dalla controparte.
15.1 Il quattordicesimo e il quindicesimo motivo sono inammissibili.
La censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); – nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato su tutti i punti controversi.
Le censure, peraltro, seppure proposte come mancanza di motivazione in concreto lamentano l’erronea o omessa valutazione
di elementi istruttori in particolare il contenuto di dichiarazioni testimoniali.
Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata». (Sez. 1, Sent n. 16056 del 2016).
La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato
il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
16. Il sedicesimo motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 1067 c.c.) circa la posa di materiali sul locus servitutis.
Premesso che sarebbe pacifico – come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata -che vi sia stato un deposito di materiale con ciò si sarebbe contravvenuto a quanto previsto dall’art. 1067 c.c. secondo cui “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
16.1 Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente fa riferimento al deposito di materiale senza ulteriori specificazioni e non si confronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato come alla luce delle testimonianze rese emerge che il materiale è stato collocato solo per un periodo assai limitato di tempo e comunque non in modo da ostacolare il passaggio.
17. La Corte accoglie il terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso dichiara assorbiti i restanti motivi dal primo all’undicesimo , rigetta i motivi dal dodicesimo al sedicesimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d ‘ Appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso dichiara assorbiti i restanti motivi dal primo all’undicesimo, rigetta i motivi dal dodicesimo al sedicesimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione