Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36282 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
SPESE GIUDIZIALI -CONDANNA DEL DIFENSORE IN PROPRIO -FATTISPECIE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4053/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO -controricorrente –
Avverso la sentenza n. 22/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 12 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Decidendo sulla opposizione esecutiva proposta dall ‘ esecutato NOME COGNOME nell ‘ àmbito della procedura di espropriazione mobiliare in suo danno promossa dalla società RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, il Tribunale di Fermo dichiarò inammissibile la costituzione in giudizio della società opposta, cessata la materia del contendere e condannò NOME COGNOME in proprio alla rifusione delle spese di lite in favore dell ‘ opponente.
La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l ‘ appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e condannato NOME COGNOME in proprio alle spese del grado.
A fondamento della decisione, per quanto qui ancora d ‘ interesse, la Corte d ‘ appello: ha ritenuto l ‘ appello spiegato da società estinta, in quanto « cancellata dal Registro delle Imprese nell ‘ anno 1998 e dunque estintasi a partire dal 1° gennaio 2004 », ovvero da epoca anteriore alla proposizione dell ‘ impugnazione, avvenuta nel 2018; ha poi reputato l ‘ inesistenza di una valida procura per il giudizio di appello, siccome rilasciata da soggetto già estinto all ‘ atto del conferimento della stessa e, per l ‘ effetto, disposto la condanna in proprio dell ‘ AVV_NOTAIO alla refusione delle spese del grado.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un unico, articolato, motivo; resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All ‘ esito dell ‘ adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non occorre verificare l ‘ avvenuta evocazione nel presente grado di giudizio della società RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte in grado di appello e non costituito in sede di
legittimità, stante l ‘ inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l ‘ integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ‘ effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
L ‘ unico motivo di ricorso denuncia, con indistinto riferimento all ‘ art. 360, primo comma, numm. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., « violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla violazione del giudicato formale e sostanziale costituito da quattro sentenze definitive; nullità della sentenza per aver omesso di delibare sulla dedotta exceptio rei
judicatae , fondata su quattro sentenze definitive tra le parti; omesso esame circa la dedotta, incontestata ed allegata esistenza di quattro sentenze definitive tra le parti ».
L ‘ articolata doglianza censura, in sintesi, la ritenuta inesistenza giuridica della società RAGIONE_SOCIALE, a dire del ricorrente contraria a pronunce, passate in cosa giudicata, rese tra le parti e statuenti la legittimazione ad agire di detta società.
Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni, tra loro indipendenti.
2.1. In primo luogo, per la formulazione del ricorso, non osservante dei requisiti, rispettivamente previsti dall ‘ art. 366, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., della sommaria esposizione dei fatti di causa e della specificazione dei motivi per cui si chiede la cassazione.
Ed invero, nel ricorso in disamina la narrazione delle vicende processuali è operata mediante la integrale riproduzione (secondo la tecnica di redazione c.d. dell ‘ assemblaggio) del contenuto dell ‘ atto di appello (a sua volta contenente la integrale trascrizione della memoria conclusionale del giudizio di primo grado), in maniera tuttavia inidonea a rendere intellegibile alla Corte la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la statuizione impugnata.
Manca, in particolare, una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) esposizione dei motivi dedotti con l ‘ originaria opposizione esecutiva, delle rispettive difese svolte dalle parti in ordine ad essi, delle ragioni giustificanti la pronuncia di prime cure (in specie, della sussunzione dell ‘ opposizione sub specie di opposizione all ‘ esecuzione oppure agli atti esecutivi, qualificazione rilevante ai fini della verifica -praticabile pur in via officiosa in sede di legittimità -di ammissibilità dell ‘ appello: questione che rimane, per l ‘ effetto, qui impregiudicata).
D ‘ altro canto, in trasgressione del canone di specificità dei motivi, l ‘ unico motivo articolato sviluppa più profili di doglianza (prospetta cioè
una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione) unitariamente trattati, con una inestricabile commistione tra questioni di fatto e di diritto e (soprattutto) senza la doverosa puntualizzazione dei dati e delle circostanze rilevanti (quali, principalmente, la identità di causa petendi tra le cause) per il riscontro della sussistenza degli invocati giudicati esterni, la cui violazione, per quanto è dato comprendere, pare dedotta, ma in assenza di una chiara riconduzione ad alcuna delle ragioni di impugnazione di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ..
2.2. In secondo luogo, l ‘ inammissibilità consegue al difetto di legittimazione ad impugnare di NOME COGNOME.
La gravata pronuncia ha emesso condanna al pagamento delle spese del difensore della società appellante, sul rilievo della inesistenza della procura alle liti, siccome conferita da un soggetto già estinto all ‘ atto di conferimento della stessa, con l ‘ effetto di ascrivere l ‘ attività processuale svolta alla esclusiva responsabilità del legale.
In un ‘ evenienza di tal genere, la legittimazione ad impugnare la pronuncia del difensore destinatario della condanna alle spese è circoscritta unicamente alla statuizione condannatoria emessa nei suoi confronti ed alle relative specifiche ragioni: statuizione che deve dirsi autonoma rispetto agli altri capi di sentenza e quindi relativi al merito della controversia, circa i quali il difensore non riveste (nemmeno per assimilazione od omologia) la qualità di parte.
Ne deriva la inammissibilità del presente ricorso per cassazione, con cui l’ COGNOME ha formulato censure esclusivamente riferite ai presupposti giustificativi della emessa definizione in rito dell ‘ appello, cioè a dire relative all ‘ inesistenza giuridica della società rappresentata, contestata dal ricorrente sul rilievo di contrari anteriori giudicati.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Attesa l ‘ inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore del difensore costituito, AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione