Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16625-2022 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 16625NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
dall’avvocato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– resistenti con mandato –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1578/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 2131/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 16625/22
Rilevato che:
Con sentenza n.1578/22, la Corte d’appello di Roma, rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione di quest’ultimo avverso una cartella esattoriale relativa a contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’ anno 1992, per difetto di notifica della cartella, con conseguente prescrizione dei contributi pretesi e condanna alle spese della sola RAGIONE_SOCIALE, mentre nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata disposta la compensazione delle spese.
La Corte d’appello ha respinto il gravame del COGNOME, volto a chiedere la condanna, in solido, alle spese di lite, anche nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché non ha ravvisato l’esistenza di un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, non avendo il ricorrente dedotto e dimostrato di aver richiesto infruttu osamente il pagamento delle spese all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soggetto di cui non era dubbia la solvibilità, trattandosi di ente pubblico. Inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente aveva mutato le ragioni dell’impugnazione che erano originariamente improntate alla sola violazione dell’art. 92 c.p.c. per difetto dei presupposti della compensazione delle spese nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo il ricorrente, altresì, richiamato Cass. sez. un. n. 7514/22, che p erò ha statuito che solo l’ente impositore è legittimato passivo, per cui non poteva chiedere nessuna solidarietà nella condanna alle spese di lite, in ragione di quest’ultimo pronunciamento giurisprudenziale.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio nel rapporto processuale tra COGNOME NOME da una parte e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’altra, in quanto la domanda era stata svolta nei confronti di entrambi gli enti intimati, e la loro condanna alle spese doveva prescindere dall’individuazione della parte che con il proprio comportamento aveva determinato l’esito della lite (quindi, anche se il difetto di notifica era imputabile al solo concessionario).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva ravvisato un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, volta a richie dere la condanna in solido anche nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, infatti, non vi era stata esecuzione spontanea da parte dell’Agente della Riscossione, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era un soggetto più facilmente aggredibile perché più propendo a dare esecuzione spontanea al capo di condanna alle spese.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, in quanto non vi sono ragioni di compensazione secondo la disciplina vigente (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della
giurisprudenza e altre gravi ed eccezionali ragioni) né può rilevare il ragionamento circa la riconducibilità causale dell’esito della lite ad NOME, essendo entrambi i convenuti soccombenti e rilevando il motivo che determina l’accoglimento della domanda solo nei rapporti interni (cfr. Cass. n. 3105/17). Inoltre, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, cioè all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ed essendo la questione rilevabile in ogni stato e grado (cfr. Cass. sez. un. n. 7514/22).
D’altra parte, l’interesse si ravvisa già nel fatto di avere due soggetti obbligati al pagamento, senza che possano rilevare le ragioni, implicanti una valutazione di merito, circa la solvibilità delle parti.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il profilo della solidarietà passiva, in riferimento alle spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17.9.2025
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME