Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30759 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21049/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO
( ), che li rappresenta e difende, in virtù di procure speciali su fogli separati da reputarsi in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME
C.C. 26.09.2023 N. R.G. 21049/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
(
contro
ricorso;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 692/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, pubblicata il 27 ottobre 2020, e dell’ ordinanza n.1396/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 24 maggio 2021, notificata il 24 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 844 del 2013 il Tribunale penale di Rimini dichiarò NOME COGNOME ed NOME COGNOME colpevoli del reato di appropriazione indebita aggravata commesso in danno di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Rimini, oltre ad infliggere la pena prevista per il reato accertato, condannò gli imputati al risarcimento del danno in favore dei querelanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, in qualità di eredi della persona offesa dal reato, si erano costituiti parti civili;
Il giudice penale emise una condanna generica al risarcimento del danno, stabilendo una provvisionale di Euro 73.500 e disponendo che anche la liquidazione del danno morale con valutazione equitativa, ai sensi dell’art.1226 cod. civ. , era rimessa alla separata sede civile.
Divenute definitive le statuizioni civili contenute nella sentenza penale a seguito di conferma in sede di appello ex art.578 cod. proc. pen., con atto di citazione del 9 maggio 2016, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dunque NOME COGNOME ed NOME COGNOME dinanzi al medesimo Tribunale di Rimini, Sezione civile,
), in virtù di procura in calce al
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chiedendo la liquidazione del danno morale, quantificato in Euro 420.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o risultante da liquidazione equitativa.
Con sentenza 27 ottobre 2020, n. 662, il Tribunale di Rimini -sulla premessa, de iure , che la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, spiega, nel processo civile, un effetto limitato alla declaratoria iuris , ferma restando la necessità di accertamento, in tale sede, della esistenza e dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato -ha ritenuto, de facto , che il danno non patrimoniale di cui si era invocato il risarcimento non fosse stato né specificamente allegato (avuto riguardo alle generiche e ‘cumulative’ enunciazioni in ordine al disagio e alla sofferenza conseguenti al reato, senza indicare le specifiche conseguenze subìte da ciascun danneggiato), né, tanto meno, provato, neppure presuntivamente, avuto riguardo alla circostanza che il danno morale costituisce pur sempre un danno-conseguenza che il danneggiato ha l’onere di dimostrare nella sua esistenza e nel suo ammontare .
Avverso la sentenza del Tribunale riminese, gli attori hanno proposto appello dinanzi alla Corte territoriale di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex artt.348 -bis e 348ter cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis , per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Rispondono con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
C.C. 26.09.2023 N. R.G. 21049/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene impugnata la sentenza di primo grado.
Con questo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, ad opera del Tribunale di Rimini, dell’art. 539 cod. proc. pen., in connessione con l’art.278 cod. proc. civ., « con riguardo alla valenza giuridica della sentenza generica come possibile portatrice di accertamento non della mera probabilità ma anche della positiva esistenza del danno patrimoniale e non ».
La sentenza di primo grado è censurata per avere erroneamente interpretato in senso restrittivo le norme di diritto sopra indicate, nel senso di escludere che la sentenza di condanna generica emessa dal giudice penale ex art.539 cod. proc. pen., pur non operando direttamente la quantificazione del danno, comunque non si limiti ad accertare la sola potenzialità lesiva del fatto, ma si spinga ad accertare l ‘ esistenza del pregiudizio.
I ricorrenti deducono, al riguardo, che, in base al principio per cui ‘nel più sta il meno’, se il giudice, sia civile che penale, ha persino il potere di liquidare il danno, deve avere anche quello di accertarne l’esistenza, di talché egli, con la sentenza di condanna generica, può bensì limitarsi all’accertamento della potenzialità offensiva del fatto, ma può anche spingersi ad un accertamento più ampio, esteso all’esistenza del danno.
C.C. 26.09.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
Questo più ampio accertamento sarebbe stato senz’altro operato nella specifica fattispecie in esame, nella quale il giudice penale aveva rimesso al giudice civile la sola liquidazione del danno morale, da svolgersi con valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 cod. civ.; tale valutazione, infatti, postula necessariamente che il danno sia provato nella sua esistenza e che ne sia impossibile la dimostrazione dell’ammontare .
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Esso confonde, sotto il profilo processuale, il piano della sentenza di condanna specifica con quello della condanna generica e, sotto il profilo sostanziale, il piano del danno-evento (e della causalità materiale) con quello del danno-conseguenza (e della causalità giuridica).
La liquidazione del danno non costituisce lo stadio più avanzato dell’accertamento del giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, ma costituisce, invece, il proprium della condanna specifica prevista dall’art. 538, secondo comma, cod. proc. pen., che può essere messa in esecuzione.
Quando le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale si arresta alla condanna generica, prevista dall’art.539 cod. proc. pen..
La condanna generica, in quanto fondata sull’ avvenuto accertamento degli elementi costitutivi del reato, attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all ‘evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva.
Essa non contiene, pertanto, l’accertamento dell’ulteriore elemento costitutivo dell’illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui
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agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l’evento di danno al danno-conseguenza.
Tale ulteriore elemento, indispensabile in funzione dell’integrazione dell’illecito civile (quale illecito ontologicamente distinto da quello penale: Corte cost. 30/07/2021, n. 182; Corte cost. 12/07/2022, n.173) -e in mancanza del quale non è configurabile il diritto al risarcimento -viene accertato dal giudice civile in sede di rinvio (Cass.14/02/2019, n. 4318; Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass. 02/08/2022, n. 23960).
I ricorrenti, con il motivo in esame, identificano il pregiudizio risarcibile con l’evento dannoso accertato in sede penale, così confondendo i due piani del danno-evento e del danno-conseguenza (su cui da ultimo in motivazione Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022 n. 33645 e n. 33659), che vanno invece tenuti distinti, come riflesso della distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento di danno ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 cod. civ., la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra l’evento di danno ed il danno -conseguenza, costituente l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria. La prova del danno-evento non corrisponde a quella della conseguenza dannosa ma si richiede, una volta provato il primo, che sia anche provata la seconda, non essendovi alcun automatismo ma un nesso causale di conseguenzialità che l’attore ha l’onere di allegare e di provare, quale autonomo fatto costitutivo dell’azionato diritto al risarcimento.
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Nella vicenda in esame, dunque, correttamente, il giudice civile ha escluso che la condanna generica emessa in sede penale comportasse automaticamente l’accertamento di conseguenze dannose risarcibili (nella specie, di carattere non patrimoniale) e ha proceduto autonomamente all’accertamento della causalità giuridica, es cludendo, sulla base di un motivato apprezzamento di merito (come tale, insindacabile in sede di legittimità) che gli attori avessero debitamente allegato e, tanto meno, provato tale specifico elemento costitutivo dell’ille cito civile imputato ai convenuti.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo, vie ne impugnata l’ordinanza con cui la Corte territoriale di Bologna ha dichiarato inammissi bile l’ appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, ai sensi degli art.348bis e 348ter cod. proc. civ., ratione temporis applicabili.
Con questo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. ( recte : 360 n.4 cod. proc. civ.), la violazione delle predette regole codicistiche, « in relazi one all’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 cod. proc. civ. ».
I ricorrenti deducono che la statuizione di inammissibilità dell’appello , resa dalla Corte di merito, sarebbe priva di motivazione.
2.1. Al riguardo va osservato, in generale, che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l ‘ ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, l’impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348ter , terzo comma, cod. proc. civ., atteso che il ricorso per cassazione della predetta ordinanza è consentito solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente
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oppure sia affetta da vizi processuali ( ex multis , tra le più recenti, Cass. 30/11/2022, n.35279).
Tra i vizi propri costituenti violazioni della legge processuale che consentono la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, resa ex art. 348ter cod. proc. civ., si pongono, ad es., l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 -bis , secondo comma, e 348ter , primo comma, primo periodo, e secondo comma (sempre nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. n.149 del 2022), mentre non sono deducibili né errores in iudicando (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 21/08/2018, n. 20861).
Alla luce di queste premesse, il motivo di ricorso in esame si palesa ammissibile, in quanto i ricorrenti hanno dedotto proprio il vizio di carenza assoluta di motivazione nella ordinanza impugnata.
2.2. Il motivo, peraltro, è manifestamente infondato, atteso che, lungi dall’incorrere nel vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, l ‘ordinanza si presenta debitamente motivata in ordine alle ragioni poste a fondamento della condivisione della statuizione del giudice di primo grado e della prognosi concernente l ‘insu ssistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’ appello.
Al riguardo, infatti, la Corte di merito, per un verso, ha dato atto del principio, già applicato dal primo giudice, per il quale nei reati di danno la condanna generica contiene l’ accertamento del danno-evento
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e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno-conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica tra l’ evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (p.2); per altro verso, ha condiviso l’ accertamento di merito, operato dal primo giudice, circa la mancata prova del danno non patrimoniale di cui era stato invocato il ristoro (p.3).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno distratte in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; distrae le spese così liquidate in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione