Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24245 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32730-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
REGIONE SICILIANA – RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
resistente
con mandato –
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
CC 06/06/2024
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avverso la sentenza n. 441/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 1064/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 24 giugno 2019, la Corte d’Appello di Palermo, ha parzialmente accolto l’impugnazione di NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dal 24/11/1989 al 31/1/2008, transitato nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze tra RIA e APE maturate a far tempo dalla data del passaggio, ossia dal mese di Febbraio 2008;
che la Corte territoriale ha osservato che l’anzianità professionale edile, voce retributiva di fonte negoziale equiparabile agli scatti di anzianità, doveva essere valutata al momento del passaggio ai fini RAGIONE_SOCIALE conservazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione in godimento e, quindi, RAGIONE_SOCIALE posizione economica da attribuire al dipendente;
che quest’ultimo, peraltro, non poteva pretendere che l’APE fosse conservata e corrisposta anche successivamente al passaggio, atteso che il nuovo datore di lavoro applicava un diverso contratto collettivo che prevedeva la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE RIA;
che ha, quindi, così statuito: «dichiara che l’appellante aveva diritto all’atto del passaggio nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al computo nel trattamento economico fondamentale riconosciutogli, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità professionale edile, maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE Delibera del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘A.R.R.A. n. 15/P del 4.12.2007. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE conseguenti differenze dal mese di agosto 2009, oltre interessi legali»;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, fermo il principio per cui la garanzia di mantenimento, nel passaggio, dei diritti già entrati nel patrimonio del dipendente, stante la diversa disciplina contrattuale applicabile presso il nuovo datore, non può operare anche per il futuro nel senso di imporre il pagamento di un emolumento (APE) non previsto dal CCNL applicabile, dovendo, successivamente al passaggio trovare applicazione i diversi istituti compensativi RAGIONE_SOCIALE‘anzian ità secondo il nuovo regime (RIA), non essersi tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘APE ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE posizione economica da attribuire nel passaggio e di dover riconoscere entro questi limiti e nell’arco temporale del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso non coperto dall’eccepita prescrizione, gli effetti di tale mancato computo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME , affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il solo RAGIONE_SOCIALE si è costituito ai
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fini RAGIONE_SOCIALE difesa nell’eventuale udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda formulata concernente le differenze retributive tra l’APE in precedenza percepita e la RIA successivamente riconosciuta, domanda che investiva anche il quantum debeatur, così da non tenere conto di quanto eccepito circa la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘APE, la violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alla pregressa decisione del Tribunale di Agrigento stante il riconoscimento ivi sancito RAGIONE_SOCIALE spettanza RAGIONE_SOCIALE‘APE nei confronti del ricorrente per il periodo 1998/2007 allorché operava alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘E.S.A. destinato ad esplicare effetti anche per il futuro a motivo RAGIONE_SOCIALE continuità del rapporto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.lgs. n. 165/2001 garantire questo la continuità del rapporto con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore ceduto dei diritti che ne derivano, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per non trovare riscontro in atti la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘APE operata dalla Corte medesima che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 416, comma 2, c.p.c., 2948 c.c. e 112 c.p.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia circa l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione in quanto proveniente da soggetto (l’RAGIONE_SOCIALE) non più parte del
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giudizio e comunque preclusa all’altro convenuto ( l’RAGIONE_SOCIALE) costituitosi in giudizio tardivamente;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., dedotta in via subordinata, è denunciata in relazione all’erroneità del criterio (la reciproca soccombenza non giustificata dall’illegittimo accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione) in base al quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento nei termini che seguono (si veda, in vicenda analoga, Cass. n. 18791/2022);
che la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere la misura RAGIONE_SOCIALE retribuzione quale maturata presso il datore di lavoro di provenienza, in considerazione anche RAGIONE_SOCIALE‘emolumento (APE) presso di esso previsto e spettante al lavoratore, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in altro giudizio;
che la Corte territoriale ha altresì chiarito che, con il passaggio al nuovo datore, di quanto percepito, ivi compresa l’APE, presso il precedente datore, si sarebbe dovuto tenere conto nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica fondamentale presso il nuovo datore;
che una volta eseguita tale operazione, gli eventuali incrementi di retribuzione presso il nuovo datore in ragione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità avrebbero dovuto quindi essere riconosciuti, nel corso del tempo a venire, sulla base degli istituti vigenti presso il medesimo (in particolare, la RIA);
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che tale assetto decisorio, in sé non efficacemente contrastato dai motivi di ricorso, resta confermato;
che il primo motivo di ricorso coglie tuttavia nel segno, ad avviso del Collegio, nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una condanna generica alle differenze retributive;
che è infatti indubbio, e lo si evince dal fatto che nelle proprie domande il ricorrente aveva quantificato importi da lui pretesi, che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica;
che vale allora il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALE parti o quanto meno RAGIONE_SOCIALE opposizione del convenuto alla relativa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione RAGIONE_SOCIALE somma dovuta limitandosi alla condanna all’ ‘ an debeatur ” (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al ‘ quantum debeatur ‘ accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 11460/2007);
che la Corte territoriale, formulando una condanna generica, ha dunque violato tale principio e ciò comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza;
che nel giudizio di rinvio, fermo l’assetto RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato, dovrà essere invece
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rivisitata la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dovute presso RAGIONE_SOCIALE, confrontandole con quanto corrisposto ed emettendo pronuncia di condanna specifica, se in concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano;
che è inammissibile il secondo motivo riguardante la prescrizione;
che le violazioni indicate come errores in procedendo alla lettera B) di pag. 3 del ricorso non sono poi sviluppate alle pagg. 14 e 15 in cui il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale;
che il ricorrente neppure precisa le ragioni per le quali dovrebbe operare la prescrizione decennale, vertendosi in tema di differenze retributive e di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 948 c.c. (irrilevante essendo il richiamo a Cass. n. 8289/2015 che ha cassato la sentenza lì impugnata per omessa motivazione in punto di prescrizione);
che, peraltro, qui non si discute nella mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘APE ma del calcolo di tutti gli elementi RAGIONE_SOCIALE retribuzione, quindi, anche RAGIONE_SOCIALE anzianità professionale edile, prevista dall’art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese RAGIONE_SOCIALE, ai fini del trattamento economico da riconoscere all’atto del passaggio nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa;
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che la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, co. 1, cod. proc. civ. e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio;
che l’accoglimento del ricorso comporta l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 quanto al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 giugno