Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29995 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32283/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE tra i lavoratori di ogni specie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1557/2019 depositata il 27/6/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 429/2017, rigettava la domanda proposta dal Comune RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra i lavoratori di ogni specie RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato concesso con convenzione urbanistica il diritto di proprietà su alcune aree espropriate per la costruzione di alloggi, perché la società convenuta fosse condannata al pagamento della differenza fra le indennità di esproprio e di occupazione temporanea determinate dalla Corte d’appello di Catania in sede di giudizio di opposizione alla stima introdotto dall’espropriato e quanto era stato già versato a titolo di indennità di esproprio.
La Corte d’appello di Catania, a seguito dell’impugnazione presentata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, riteneva che l’art. 35 l. 865/1971 costituisse una norma inderogabile che andava ad integrare, ex art. 1339 cod. civ., la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari, in funzione del raggiungimento di un perfetto pareggio economico tra somme spese per l’acquisizione delle aree e rimborso dovuto dagli assegnatari delle stesse.
Osservava, peraltro, che il diritto del Comune di RAGIONE_SOCIALE di essere integralmente indennizzato di tutti i maggiori esborsi relativi alle aree cedute alla cooperativa emergeva anche dalle convenzioni stipulate fra le parti.
Condannava, di conseguenza, la cooperativa appellata, in accoglimento del gravame proposto, al pagamento in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE della complessiva somma di € 63.483,59, oltre accessori, a condizione che il medesimo Comune avesse provveduto o provvedesse al deposito di tale somma presso la Cassa depositi e prestiti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 27 giugno 2019, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dell’art. 35 l. 865/1971: il principio del perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa comporta che il Comune abbia diritto di ottenere il conguaglio degli ulteriori oneri sopportati rispetto a quelli previsti in convenzione nel l’ipotesi in cui questi oneri siano stati effettivamente ed in concreto sostenuti; nel caso di specie il Comune non aveva integrato i versamenti verso la Cassa depositi e prestiti, né risultava che la medesima avesse agito nei confronti del Comune per il recupero delle somme stabilite in sede di opposizione alla stima, cosicché l’amministrazione municipale non poteva essere considerata creditrice nei confronti della cooperativa.
5. Il motivo è inammissibile.
Il mezzo in esame trascura di considerare – né, tanto meno, contesta in qualche modo – la natura condizionata della sentenza impugnata, benché la stessa preveda espressamente che la condanna al pagamento sia sottoposta alla condizione ‘ che il Comune attore abbia provveduto o provveda al deposito della suindicata somma presso la Cassa DDPP ‘.
In questo modo la Corte territoriale ha fatto ricorso a un tipo di decisione del tutto ammissibile nel nostro ordinamento (nel caso in cui l’avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l’efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale; si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 11962/2022, Cass. 16135/2009) all’evidente scopo di sopperire all’esigenza rappresentata dall’odierno ricorrente in ordine alla necessità che l’applicazione del principio di perfetto pareggio economico si riferisse a costi effettivamente sostenuti dall’ente espropriante.
La censura in esame non si confronta in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio d’ appello e, di conseguenza, risulta irrimediabilmente inficiata sotto il profilo dell’ammissibilità.
Invero, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 17330/2015; nello stesso senso Cass. 22478/2018, Cass. 6496/2017, Cass. 359/2005).
6. Il secondo motivo assume che la Corte distrettuale non abbia tenuto nel debito conto sia il fatto che la cooperativa convenuta, nel giudizio di opposizione alla stima, era stata dichiarata carente di legittimazione passiva, sia che le pretese creditorie fondate su convenzioni risalenti agli anni 1996 e 1999 erano oramai prescritte.
La decisione impugnata, inoltre, non prevede -a dire del ricorrente un termine finale entro cui il Comune debba pagare alla Cassa depositi e prestiti la somma di € 63.483,59 e, conseguentemente, un termine finale entro il quale la cooperativa debba provvedere al rimborso; di conseguenza, non solo l’obbligo derivante da un simile contenuto della decisione sarebbe del tutto indeterminato, ma il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe neppure un interesse ad agire, stante il carattere non attuale e ipotetico del presupposto della condanna.
Infine, sarebbe errata anche la condanna della cooperativa al ristoro delle spese legali relative ai gradi di merito, dal momento che non si
è verificata la condizione cui è subordinata l’efficacia della sentenza, né si è in grado di stabilire se essa potrà in futuro realizzarsi.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti, anche ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ.
7.1 La censura in esame, laddove in esordio espressamente lamenta l’ ‘ omessa valutazione di un punto fondamentale della controversia ‘, pare volere riferirsi al canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Ora, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 14802/2017, C ass. 21152/2014).
Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione delle questioni relative alla carenza di legittimazione ad agire della cooperativa in sede di opposizione alla stima, alla prescrizione del diritto di credito vantato e all’inde terminatezza delle condizioni a cui è correlata la condanna.
7.2 Oltre a ciò, la questione della prescrizione è stata esaminata al punto 1.2 della decisione impugnata ed è stata espressamente ritenuta infondata.
Del pari, la questione della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima è stata affrontata al punto 1.3 (a pag. 5 in fondo e pag. 6) e giudicata priva di rilievo.
Entrambi i profili di critica, ancora una volta, mancano del carattere di riferibilità alla decisione impugnata, predicando un’omessa valutazione di questioni che, invece, sono state prese in esame.
7.3 La condanna condizionata non costituisce affatto una decisione comportante un obbligo del tutto indeterminato alla cui adozione l’attore non ha interesse.
Invero, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha chiarito che la sentenza condizionata, la quale subordina l’efficacia della condanna ad un evento futuro ed incerto, è ammessa nell’ordinamento giuridico italiano poiché, oltre a rispondere ad esigenze di economia di giudizi, non pone affatto in essere una condanna da valere per il futuro, ma accerta l’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento, del pari attuale, di tale obbligo ad una circostanza il cui avveramento, da accertarsi in sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito, fa sì che la sentenza acquisti efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 7841/1986, Cass. 1604/1984, Cass. 6667/1982).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 12 ottobre 2023.