Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2637  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16936 -2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOMEAVV_NOTAIO  e  NOME COGNOME dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  rappresentato  e  difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
 avverso il decreto cronol. 6569/2020 reso dalla CORTE D’APPELLO di SALERNO il 15/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa  svolta nella camera  di  consiglio del l’11 /7/2023 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
NOME COGNOME aveva chiesto, con ricorso del 2/8/2019, equo indennizzo da irragionevole durata del giudizio avente ad oggetto l’opposizione di una Banca avverso il decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei suoi confronti, conclusosi dopo tre gradi di giudizio, in sede di rinvio, con l’accoglimento dell’opposizione; il Consigliere delegato rigettò il ricorso rilevando che egli risultava essere stato condannato ex art. 96 cod. proc. civ. sia in primo grado che in rinvio e aveva in ogni caso gestito per un periodo «alquanto lungo» RAGIONE_SOCIALE somma ingiunta, corrispostagli dalla banca in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado a lui favorevole;
con il decreto qui impugnato, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 5 ter l.89/01 di NOME COGNOME perché l’istante è stato condannato all’esito del giudizio presupposto ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. per aver proposto una domanda nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE sua infondatezza e per aver resistito all’opposizione offrendo una ricostruzione dei fatti non rispondenti a verità; ha aggiunto che COGNOME avrebbe ottenuto, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE durata del procedimento, un vantaggio economico superiore all’indennizzo eventualmente spettantegli;
-avverso  questo  decreto COGNOME ha  proposto  ricorso per cassazione per due  motivi, a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
considerato che:
con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha lamentato la violazione dell’art. 2  comma 2 quinquies RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001 COGNOME per  non  avere  la Corte d’appello di Salerno considerato che egli non ha agito con dolo o
colpa grave, atteso che l’opposizione RAGIONE_SOCIALE banca sarebbe stata accolta soltanto in sede di rinvio, per motivi unicamente procedurali;
– il motivo è evidentemente infondato, perché, come già chiarito da questa Corte, la tipizzazione delle ipotesi di abuso del processo operata dal legislatore al comma 2 quinquies dell’art. 2 l. 89/2001 «reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete; che in particolare, limitando il discorso alla previsione RAGIONE_SOCIALE lett. a) che qui solo rileva, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso» (Cass. Sez. 6 – 2, n. 9100 del 2016, in motivazione); pertanto, era sottratto alla Corte d’appello adita per l’equo indennizzo ogni controllo sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE condanna ex art. 96 cod. proc. civ. pronunciata nel giudizio presupposto in sede di rinvio;
-in conseguenza, è assorbito l’esame del secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 2 comma 2 septies perché non vi sarebbe prova RAGIONE_SOCIALE avvenuta ricezione RAGIONE_SOCIALE somma che comunque non sarebbe stata illegittima in quanto detenuta in forza di un provvedimento: la prima ratio -e, cioè, la pronunciata condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio presupposto -già fonda correttamente, infatti, il decreto di rigetto qui impugnato;
– secondo il principio di soccombenza, al ricorrente deve essere imposto, in favore del RAGIONE_SOCIALE, l’onere di rimborso delle spese RAGIONE_SOCIALE presente  fase  di  legittimità,  liquidate  in  riferimento  al  valore  RAGIONE_SOCIALE causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna  NOME COGNOME al pagamento,  in  favore  del  RAGIONE_SOCIALE,  delle  spese  del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  seconda