Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14649 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
sRAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME
-intimata- e nei confronti di
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Condanna alle spese.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all a comparsa d’intervento, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-interventrice-
per la cassazione del la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di L’Aquila n. 1075/2019, depositato in data 18 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente con apertura di credito ad essa intestati, oggetto di successive modifiche, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda di ripetizione dell’indebito e accertò che alla data del 29 marzo 2004 il saldo del conto corrente, a favore RAGIONE_SOCIALE banca, era pari a euro 2.687,86;
la banca propose appello per il profilo di soccombenza e la Corte d’appello di L’Aquila, in esito al giudizio nel corso del quale la società correntista era rimasta contumace, e l’appellante fu incorporata per fusione dalla RAGIONE_SOCIALE, che, tuttavia, non si costituì, ha rigettato l’appello, condannando la banca a rifondere le spese alla controparte;
-contro questa sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la società correntista non replica, mentre si costituisce con comparsa d’intervento la procuratric e speciale RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti vantati dalla ricorrente.
Considerato che:
-l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità indicata in epigrafe, è inammissibile;
per costante orientamento di questa Corte, difatti, nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata la costituzione del dante causa oppure tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (tra le più recenti, Cass. n. 6774/22; sez. un., n. 8557/23; n. 16041/23; n. 35306/23);
non occorre, tuttavia, pronunciare sulle spese, in mancanza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE controparte;
-l’unico motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., là dove la Corte d’appello ha condannato la banca appellante alla rifusione delle spese alla controparte, nonostante questa non fosse costituita nel giudizio, è fondato, in quanto, come è ovvio, non può essere disposta la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte risultata vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato spesa alcuna;
il motivo è quindi accolto e la sentenza va cassata senza rinvio in relazione all’accoglimento , in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il
corrispondente carico è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del potere officioso del giudice (da ultimo, Cass., sez. un., n. 7175/24);
-la particolarità dell’andamento processuale comporta la dichiarazione d’irripetibilità delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte dichiara l’inammissibilità dell’intervento, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente nel giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.