Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15093-2023 proposto da:
NOME , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME, LABORATORIO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANALISI CLINICHE DI RAGIONE_SOCIALE IGNAZIO AMATO;
– controricorrenti –
nonché contro
MOLTISANTI NOME ;
R.G.N. 15093/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 452/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/05/2023 R.G.N. 334/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Ragusa accolse parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., NOME, NOME e COGNOME NOMENOME condannando i re sistenti in solido al pagamento della somma di € 3.617,84 per differenze retributive inerenti al periodo da ottobre 1999 a maggio 2010 e rigettando la domanda dell’indennità di rischio radiologico;
interposto gravame dalla sola NOME, sia per la negata indennità di rischio radiologico, sia per il mancato riconoscimento degli accessori sulle spettanze dovute, la Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato gli appellati, in solido tra loro, ‘al pagamento degli interessi sulla somma già riconosciuta come dovuta all’appellante a titolo di differenze retributive e annualmente rivalutata, dal giorno della maturazione di ciascun credito al soddisfo’; ha confermato nel resto la sentenza impugnata; ha condannato la COGNOME ‘al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.278,00 e per il secondo grado in complessivi euro 962,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario’;
in punto di spese, per quanto qui rileva, ha argomentato: ‘considerate le ragioni della decisione, le spese processuali di entrambi i gradi vengono poste a carico dell’appellante e liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum e delle tariffe vigenti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.’;
per la cassazione di tale sentenza quanto alla statuizione sulle spese ha proposto ricorso NOME con due motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso, ad eccezione di COGNOME NOME che non ha svolto attività difensiva; le parti hanno anche comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue; 1.1. col primo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, art. 92, secondo comma, art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, 3) c.p.c. – con riferimento alla condanna alle spese del primo grado’; si deduce che la sent enza impugnata, pur accogliendo in parte l’appello proposto da COGNOME, parte vittoriosa già nel primo grado del giudizio, in assenza di una riforma in pejus e in difetto di impugnazione da parte degli appellati, ‘ha ufficiosamente riformato il capo relativo alle spese della prima sentenza suddetta, queste addebitando all’appellante vittoriosa già nello stesso primo grado’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, 3) c.p.c. – con riferimento alla
condanna alle spese del secondo grado.’; si lamenta che la sentenza gravata, pur accogliendo in parte l’appello proposto da NOME ha tuttavia condannato l’appellante alle spese del secondo grado;
il ricorso, nei motivi in cui è articolato reciprocamente connessi, è fondato;
2.1. va, infatti, condiviso il principio secondo il quale in caso di accoglimento parziale della domanda, anche là dove articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass. n. 6540 del 2024; Cass. n. 13212 del 2023; in precedenza v. Cass. n. 26918 del 2018);
ciò sulla scorta di quanto argomentato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «non può condividersi l’ampia applicazione del principio di causalità propugnata dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, nonostante il parziale accoglimento della domanda. Se è vero, infatti, che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che,
come affermato da un’autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l’insistenza del Giudice delle leggi sulla ‘gravità ed eccezionalità’ delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall’ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.» (Cass. SS.UU. n. 32061 del 2022);
2.2. orbene, nella specie la COGNOME, che ha agito in giudizio non solo per ottenere il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico ma anche per ottenere il pagamento di spettanze, già riconosciute in primo grado, oltre i dovuti accessori su dette somme , come poi riconosciuto in gradi d’appello, in quanto parzialmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado, non poteva essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, così come invece statuito dalla Corte territoriale;
pertanto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese; poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa
nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito (Cass. n. 14199 del 2021);
in applicazione del canone della soccombenza le spese di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico di coloro che hanno dato causa al processo, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, liquida in euro 1278,00 le spese del primo grado di giudizio e in euro 962,00 le spese del secondo grado, oltre accessori, ponendo l’onere del pagamento a carico di RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., NOME, NOME e COGNOME NOME, in solido; condanna gli stessi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2024.