Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3817 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3817 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 25210/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Roma Capitale, RAGIONE_SOCIALE – Riscossione ;
-intimati-
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15358/2019 del 18/07/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate il AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Nel 2016 la RAGIONE_SOCIALE proponeva dinanzi a giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso una cartella esattoriale. In primo grado la cartella veniva annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione, che
veniva condannato alle spese. Su appello della parte privata che censurava la mancata condanna in via solidale dell’ente impositore alle spese, la pronuncia è stata confermata anche sotto tale profilo.
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate le due pubbliche amministrazioni controparti. Cass. 10132/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo la parte privata denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito disposto l’implicita compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nel rapporto tra sé e Roma Capitale. Si fa valere che, dopo la modifica del 2014, l’ar t. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (oltre che nei casi di soccombenza reciproca) solo nei casi di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza e, per effetto di Corte cost. 77/2018, in altri casi di analoghe ragioni gravi ed eccezionali. Nel caso di specie la domanda è stata accolta nel presupposto implicito della legittimazione passiva concorrente dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui il primo avrebbe dovuto essere condannato congiuntamente al secondo, a prescindere dal fatto che l’esito della lite è stato cagionato dalla condotta di quest’ultimo, poiché tale profilo incide solo nei rapporti interni tra le parti soccombenti e non può essere opposto alla parte vittoriosa al fine della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il secondo motivo denuncia la violazione art. 100 c.p.c. al fine di censurare l ‘affermazione che : «Avendo ottenuto la condanna del concessionario, ovviamente soggetto assolutamente solvente non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare la sentenza». Si f a valere l’interesse a rivolgersi al soggetto aggredibile più agevolmente, a causa del mancato pagamento ad opera dell’agente della riscossione. Diversamente si farebbe spazio ad una valutazione di
merito sulla solvibilità, sganciata da parametri oggettivi ed affidata ad opinamenti soggettivi del giudice.
-i due motivi sono da esaminare congiuntamente.
Essi sono da disattendere.
Nel passo rilevante, la sentenza impugnata è sintetizzabile come segue. Il giudice di pace ha accolto la domanda della parte privata e condannato Equitalia al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio. L’appellante si duole che non sia stata condannata anche Roma Capitale. La ragione di ciò risiede nel fatto che la cartella esattoriale è stata annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione ed estraneo alla sfera di controllo dell’ente impositore. La sentenza di primo merita pertanto di essere conf ermata, poiché è giustificabile l’implicita compensazione nei rapporti tra parte privata ed ente impositore. Peraltro, la parte privata non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare, poiché ha ottenuto comunque la condanna dell’agente della r iscossione, che è soggetto solvente.
3. – La sentenza impugnata resiste alle censure, poiché ad avviso del Collegio nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale è da distinguere (in linea con l’orientamento espresso da Cass. 7716/2022 , ivi l’indicazione dei precedenti ) l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per ragioni addebitabili esclusivamente alla condotta de ll’ente impositore , dal l’ipotesi in cui l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente alla condotta dell’agente della riscossione. Mentre nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che avrà regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017), nel secondo caso (che è quello di specie) è da escludere che l’obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all’ente
impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Su questa base è rigettato il primo motivo, mentre il secondo è inammissibile in quanto è indirizzato a censurare un mero obiter dictum.
– Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva.
A i sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9/1/2024.