Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26194/2022 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, CONDOMINIO LA CERTOSA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANZARO n. 726/2022, depositata il 23/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Su ricorso di NOME COGNOME, il Giudice di pace di Catanzaro emetteva il decreto n. 432/2015, con il quale ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente la somma di euro 3.757,71, quale compenso per l’attività di amministratore svolta dal 2009 al 2013, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto; in via riconvenzionale faceva valere domanda di manleva nei confronti di un condomino moroso, NOME COGNOME, che veniva chiamato in causa; nel corso del giudizio il RAGIONE_SOCIALE versava parte delle somme ingiunte. Con la sentenza n. 1540/2017 il Giudice di pace, riconosciuto l’intervenuto parziale pagamento delle somme, revocava il decreto ingiuntivo e accertava che il RAGIONE_SOCIALE era debitore della residua somma di euro 932,66; respingeva la domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del condomino moroso, ritenendo che non costituisse prova dell’esistenza del credito nei suoi confronti il bilancio approvato dall’assemblea condominiale.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava tale sentenza per non avere il Tribunale ritenuto assolto il proprio onere probatorio in relazione al credito vantato nei confronti di COGNOME. Si costituivano, separatamente, NOME e COGNOME. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 726/2022, accoglieva l’appello del RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo valore probatorio al bilancio consuntivo approvato dall’assemblea condominiale con delibera non impugnata, e in riforma della sentenza di primo grado condannava NOME COGNOME a ‘corrispondere al RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 1.490,74, manlevando il RAGIONE_SOCIALE da ogni onere per credito di NOME‘; condannava gli appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE La INDIRIZZO di INDIRIZZO, in Davoli INDIRIZZO, non hanno proposto difese.
Il ricorrente ha depositato ‘note scritte’, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato a due motivi, che contestano entrambi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’appellante RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il Tribunale, nel condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la richiesta del RAGIONE_SOCIALE consisteva nel riconoscimento del credito avanzato nei confronti del COGNOME e nella condanna di quest’ultimo a corrispondere le somme dovute a NOME COGNOME, manlevando il condominio; non era stata esperita alcuna richiesta di condanna di NOME COGNOME.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente condannato alle spese di giudizio NOME COGNOME, mai dichiarato soccombente; al contrario, avrebbe dovuto condannare alle spese il solo COGNOME, unico soggetto risultato debitore nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono fondati. Il Tribunale afferma, in motivazione, che ‘le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della appellata per entrambi i gradi di giudizio’, così sembrando considerare che vi fosse una sola parte appellata, e poi in dispositivo condanna ‘gli appellati al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio’. Certamente il ricorrente non è parte soccombente alla luce dell’esito complessivo della lite. L’amministratore NOME,
originario attore, ha infatti visto accolta la domanda da lui proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che ha scelto di chiamare in garanzia il condomino, chiamata in garanzia che in appello si è rivelata fondata, tanto che il condomino COGNOME è stato condannato a manlevare il RAGIONE_SOCIALE. Costituendosi in appello NOME si è, d’altro canto, limitato a chiedere la conferma della condanna al pagamento delle somme a lui dovute, precisando che la sussistenza o meno di un credito del RAGIONE_SOCIALE verso COGNOME ‘non risulta in modo assoluto di competenza del sig. COGNOME‘.
2. La condanna integrale di NOME a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio si pone pertanto in contrasto con le regole in materia di regolamentazione delle spese dettate agli artt. 91 e 92 c.p.c. e impone la cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione