Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5416 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Tropea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata Uditi i difensori, AVV_NOTAIO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza impugnata riformava quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 26 marzo 2025, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai fatti di cui agli artt. 391ter cod. pen, di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dall’aggravante mafiosa, rispettivamente contestate ai capi 2), 3) e 49 dell’imputazione provvisoria, disponendone la immediata rimessione in libertà.
1.1. A ragione della decisione, quanto al reato sub 2), osservava preliminarmente che, nel gennaio 2021, in esito una perquisizione nella cella di NOME COGNOME, padre dell’indagata, erano trovati sei telefoni cellulari dotati di sim intestate a vari soggetti, anche stranieri, utilizzati per fare chiamate non autorizzate ai familiari (sono state censite oltre 4.700 telefonate), inerenti questioni della RAGIONE_SOCIALE, la cui gestione, nel periodo della sua carcerazione, era stata affidata a NOME COGNOME, marito dell’indagata. Osservava altresì che la partecipazione di costei alle conversazioni in parola consisteva, nella maggior parte dei casi, nell’introdurre le conversazioni che, di volta in volta, suo marito aveva con NOME COGNOME.
Ciò premesso, il Tribunale riteneva di non poter configurare nei riguardi di NOME COGNOME i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al 391ter cod. pen., non essendovi elementi attraverso i quali configurare una condotta di concorso nel reato proprio del detenuto, punito dal terzo comma della disposizione in parola, in quanto ricevente o utilizzatore del dispositivo vietato. Secondo il Tribunale, l’indagata avrebbe assunto un mero
contegno passivo di ricezione delle telefonate del padre, senza svolgere alcuna condotta di agevolazione.
1.2. Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4), il Giudice della cautela, pur ribadendo l’esistenza di gravità indiziaria in capo all’indagata, osservava tuttavia che i fatti risalivano all’anno 2016 e che, in seguito a tale periodo, non vi erano altre condotte illecite poste in essere dall’indagata, all’attualità incensurata e priva di carichi pendenti; ciò che impediva di ritenere sussistenti attuali esigenze cautelari.
Ricorre il AVV_NOTAIO della Repubblica e denuncia due motivi, limitatamente ai fatti di cui ai capi 2) e 4) dell’incolpazione provvisoria.
2.1. Quanto all’articolo 391ter cod. pen. – dopo avere ricordato come l’ipotesi di reato di cui al terzo comma della cennata disposizione, che viene in rilievo nel caso in esame, consenta l’applicazione del concorso di persone nel reato e dopo avere posto in rilievo che la condotta dell’estraneo Ł stata descritta nell’imputazione sia in termini di concorso morale, sia materiale – denuncia l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui la condotta di NOME COGNOME si sarebbe esaurita in un’ipotesi di mera connivenza non punibile.
Sotto tale profilo, pone in primo luogo in risalto che le risultanze investigative attesterebbero, nel periodo da ottobre 2020 a maggio 2021, quotidiane conversazioni, sovente anche piø volte nella stessa giornata, tra il detenuto e la figlia; ciò che – ad avviso del ricorrente – costituirebbe contributo causale nella condotta paterna di utilizzo del dispositivo, in ragione della modalità, costante e duratura nel tempo, con cui dette comunicazioni illecite sono avvenute.
Inoltre, il AVV_NOTAIO ricorrente evidenzia come l’indagata non solo non avesse mai censurato la condotta del padre, ma che avesse altresì positivamente manifestato la volontà di sentirsi telefonicamente con lui, così determinandolo a nuovi utilizzi illeciti del telefono cellulare.
2.2. Quanto all’affermata assenza di esigenze cautelati con riferimento al reato di cui all’articolo 512bis cod. pen., il AVV_NOTAIO ricorrente lamenta l’esclusiva valorizzazione del tempo trascorso dai fatti, senza alcuna considerazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati dall’articolo 416bis 1. cod. pen., con riferimento ai quali il c.d. tempo silente non Ł sufficiente a vincere detta presunzione, essendo necessario che vi siano altri elementi concreti dimostrativi dell’insussistenza dell’esigenze cautelari; elementi che il provvedimento impugnato non ha indicato.
Conclude evidenziando, proprio sotto il profilo della attualità delle esigenze cautelari profilo, la pervicacia dimostrata dall’indagata nella reiterazione dei comportamenti illeciti e l’evidente volontà di non rispettare la misura restrittiva imposta al padre, condotte queste dimostrative di una scarsa considerazione per il valore cogente delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.
La difesa, in data 25 ottobre 2025, ha depositato memoria con la quale ha avversato il ricorso del AVV_NOTAIO ricorrente e ne ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità ovvero il rigetto.
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero Ł ammissibile e fondato per la ragioni che s’indicano di seguito.
2. Quanto al profilo dell’inammissibilità del ricorso – eccepito nella memoria difensiva va qui richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione Ł inammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo come genericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato, il ricorso del AVV_NOTAIO generale non si Ł limitato a una critica delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione impugnata, ma Ł caratterizzato da un’adeguata correlazione tra queste ultime e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione edha offerto, così come impone la osservanza del principio di autosufficienza in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, la compiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse dal giudicante di per sØ dotate di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tali, cioŁ, da disarticolare – a prescindere da ogni soggettiva valutazione – il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l’effettivo apprezzamento dei vizi dedotti.
3. Venendo al merito, non Ł superfluo ricordare, in punto di diritto, che l’art. 9 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto nel codice penale, tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia e, segnatamente, nel capo dedicato ai delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie, il reato di cui all’art. 391ter, rubricato «Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti».
La disposizione sanziona al primo comma, chiunque, fuori dei casi disciplinati dall’art. 391bis (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell’art. 41bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta, Ł punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Il secondo comma prevede – quale circostanza aggravante che importa la pena della reclusione da due a cinque anni – il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Al terzo comma, concernente la fattispecie che viene qui in rilievo, Ł stabilito, salvo che il fatto costituisca piø grave reato, che la medesima pena di cui al primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Con l’introduzione di tale reato, come risulta dagli Atti parlamentari (cfr. XVIII legislatura Proposta di legge presentata il 17 giugno 2020, n. 2548; disegno di legge A.C. A.C. 2727), il legislatore ha inteso fornire una risposta al crescente dilagare dell’illecita introduzione dei telefoni cellulari nelle carceri italiane ritenendo di sanzionare «l’introduzione e la detenzione all’interno degli istituti penitenziari di telefoni cellulari e di dispositivi mobili, comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l’esterno, nonchØ, piø in generale ogni condotta attraverso la quale Ł procurato a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni»; ciò, al fine di «contrastare con l’efficacia
dissuasiva della sanzione penale, comportamenti e violazioni gravemente pregiudizievoli per l’efficacia del percorso trattamentale» evidenziandosi, altresì, la necessità di interrompere i rapporti con ambienti criminali esterni da parte dei soggetti sottoposti alle misure restrittive. In funzione di tale obiettivo, si Ł rimarcato «che deve essere sottoposta a sanzione penale anche la condotta del detenuto che indebitamente riceva o utilizzi un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni», non risultando «sufficiente l’attuale previsione di illeciti disciplinari, per la specifica gravità del fatto, nØ Ł parso sufficiente rimettere la sanzione all’eventuale sussistenza di un concorso del detenuto con l’autore della condotta di cui al primo comma», ben potendosi realizzare condotte ascrivibili al solo detenuto, come nel caso in cui costui costruisca apparati ricetrasmittenti o utilizzi illecitamente mezzi di comunicazione interni alla struttura.
Di conseguenza, il legislatore ha, da un lato, costruito la fattispecie incriminatrice individuando una pluralità di condotte alternative configurabili in capo a chiunque ( ovvero: i) procurare al detenuto uno dei suddetti dispositivi; ii) consentirne al detenuto l’uso indebito; iii) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti apparecchi al fine di renderli disponibili alla persona detenuta); dall’altro, in aggiunta alla previsione della fattispecie propria aggravata dalla particolare qualifica soggettiva di cui al secondo comma, il legislatore ha sanzionato, in via autonoma, la condotta del detenuto che tali dispositivi abbia ricevuto o, o per quanto qui rileva, utilizzato, per effetto delle condotte sopra indicate.
In ognuno dei casi previsti deve sussistere, evidentemente, il carattere indebito della condotta, in quanto non autorizzata ovvero in elusione delle prescrizioni imposte dalle norme penitenziarie.
¨ in tale contesto normativo che deve inquadrarsi – come già chiarito da questa Sezione in recenti decisioni (Sez. 1, n. 1787 del 17 ottobre 2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39446 del 31 ottobre 2025, COGNOME, n. m.), adottate con riferimento a casi analoghi, sulla scorta di un pertinente e condiviso percorso argomentativo che il Collegio intende qui integralmente mutuare – il vizio dedotto dal Pubblico ministero ricorrente nella parte in cui i Giudici del riesame hanno escluso la possibilità di configurare, in un caso come quello in esame, il concorso di persone nel reato proprio di cui all’art. 391ter , terzo comma, cod. pen.
L’art. 110 cod. pen., com’ Ł noto, pone la regola fondamentale in materia di concorso di persone nel reato affermando il principio generale dell’equivalenza dei contributi degli agenti, dal quale deriva che ciascuno dei concorrenti risponde del fatto commesso, potendo il diverso apporto di ciascuno incidere sulla misura della pena, secondo i criteri indicati nelle disposizioni di cui agli artt. 111 a 119 cod.pen.
La valutazione della sussistenza di un apporto rilevante sul piano concorsuale soggiace alla regola fondamentale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., secondo cui «la responsabilità penale Ł personale», derivando da ciò che il contributo prestato alla condotta altrui debba essere tale da consentire che il risultato conseguito sia attribuibile anche al concorrente, fuoriuscendo dall’alveo del principio costituzionale enunciato qualsiasi tipo di responsabilità penale per fatto altrui. Consegue da ciò l’oramai indiscusso principio per cui anche nel concorso di persone nel reato si risponde del fatto proprio e non del fatto altrui, regola cardine del sistema penale suggellata, nel tempo, dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.
In relazione ad una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. pen. con l’aggravante della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., infatti la Corte costituzionale, nell’affermare che «la struttura della fattispecie prevista dall’art. 116 cod. pen.
– norma introdotta dal codice penale del 1930 e ispirata a un rigore marcatamente accentuato nella repressione dei reati commessi con concorso di persone – Ł tutt’affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, posto dall’art. 27, primo comma, Cost., e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale ( ex plurimis, sentenza n. 364 del 1988)» – ha rilevato che «qualora due o piø persone si accordino allo scopo di commettere un reato, rispondono tutte di quest’ultimo (art. 110 cod. pen.) perchØ da ciascuno “voluto” e quindi investito da dolo, pur con possibile diverso grado di intensità e di partecipazione causale sì da potersi distinguere tra chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (nel qual caso la pena Ł aumentata: art. 112, primo comma, numero 2, cod. pen.) e chi invece abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato (ciò che comporta che la pena Ł diminuita: art. 114, primo comma, cod. pen.)» (Corte cost., sent., n. 55 del 2021).
Pertanto, Ł nel quadro di tali principi che la funzione «estensiva» della norma sul concorso di persone si connota quale regola che rende punibili anche le condotte diverse da quella tipica nella consapevolezza del contributo istigatore, agevolatore o di rafforzamento del proposito criminoso.
Merita di essere ricordato , a tal riguardo, come le Sezioni Unite di questa Corte, (S.U. n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226101) abbiano evidenziato che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), dovendo il giudice di merito motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività realizzate agli altri concorrenti.
SicchØ all’affermazione della penale responsabilità dei concorrenti, che non abbiano compiuto l’azione tipica, si può pervenire, ricorrendone i presupposti applicativi, mediante la norma sul concorso di persone, la quale comporta una estensione della tipicità, consentendo così di punire anche azioni atipiche che, rispetto a quella tipica, assumano portata agevolatrice ( ex plurimis , Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Pg, Rv. 261893 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 – 01).
Non rientra, dunque, nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi alla stregua dei principi sopra indicati ed al di fuori della sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.; invia generale, resta, pertanto, confermato che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 – 01).
5. Di tali principi di diritto il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione.
5.1. Nell’ordinanza impugnata si Ł, invero, dato atto che NOME COGNOME – esponente dell’omonima ‘ndrina , attiva in Tropea e Ricadi, e ristretto nella Casa circondariale di Avellino – ha illecitamente utilizzato, servendosi di cinque telefoni cellulari, piø sim nella sua disponibilità, effettuando un numero davvero impressionante (4.709) di chiamate non autorizzate verso le utenze dei familiari e, tra costoro, della figlia NOME COGNOME che interloquiva con il genitore e introduceva la conversazione con NOME COGNOME, suo compagno e reggente della cosca nel periodo di detenzione di RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Dal complesso delle conversazioni intercorse Ł emerso che esse e, segnatamente quelle con NOME COGNOME, hanno riguardato anche argomenti connessi a dinamiche illecite e associative, discutendosi, tra l’altro, delle modalità di gestione degli affari della cosca, della riscossione del denaro presso terzi debitori, il suo proprio mantenimento in carcere. A ciò va aggiunto che in diverse conversazioni NOME COGNOME ha esortato il padre a sentirsi successivamente: in quella del 12 marzo 2021 (progr. 5852) l’indagata sollecitava il padre a chiamarlo su un’altra utenza in uso a lei e a suo marito, mentre il 3 gennaio 2021 (prog. 3485) la donna lo rimproverava per non averlo chiamato, sollecitandolo a contattarla con piø frequenza; ancora il 3 dicembre 2020 (progr. 2858) gli forniva il numero di telefono di un altro soggetto, invitando a chiamarlo e rassicurandolo trattarsi di un’utenza ‘sicura’.
Ebbene, sulla base di tali risultanze i Giudici del Tribunale del riesame sono pervenuti alla conclusione della impossibilità di configurare i gravi indizi del delitto di cui all’art. 391ter cod. pen. sul postulato che la figlia non abbia realizzato un’attività volta a procurare l’apparecchio, nØ fornito o introdotto nel carcere il telefono, provveduto a ricaricare la scheda telefonica o commesso, comunque, una condotta qualificabile ai sensi del terzo comma della menzionata norma incriminatrice, avendo costei assunto, piuttosto, un contegno passivo di mero ricettore delle telefonate, sintomatico di connivenza non punibile.
5.2. Le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata appaiono, a giudizio del Collegio, fortemente contraddittorie e manifestamente illogiche lì dove, da un lato, danno conto delle numerose conversazioni, intercorse tra il detenuto e la figlia, distribuite su un rilevante arco temporale, con le modalità descritte in premessa e, dall’altro, escludono che nella fattispecie si sia realizzata una ipotesi di concorso della donna nel reato proprio commesso dal padre, quantomeno sotto il profilo morale.
A fronte delle articolate emergenze istruttorie compendiate nell’ordinanza impugnata, dalle quali emergono conversazioni capaci di incidere – senza risolversi in condotte puramente omissive – sul proposito criminoso diNOME COGNOME all’utilizzo indebito del telefono cellulare e idonee a fungere da esortazione alla prosecuzione nel tempo dell’utilizzo illecito, non risultano indicate, con la necessaria linearità e logicità, le ragioni che hanno indotto il Tribunale del riesame a escludere che la condotta NOME COGNOME integri gli estremi di una agevolazione concorsuale, rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p. rispetto alla condotta tipica, che, nel caso del terzo comma che viene quiin rilievo, Ł rappresentata dalla comunicazione con altri in elusione delle prescrizioni imposte.
Analoghe considerazioni in punto di mancato confronto critico con le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari valgono quanto al tema della ritenuta mancanza di attualità delle esigenze cautelari quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’art. 416 -bis 1. cod. pen. contestato al capo 4) dell’incolpazione provvisoria.
Vale, invero, sul punto- in disparte l’ulteriore argomento eventualmente derivante dall’esito del giudizio di rinvio quanto al capo 2) dell’imputazione provvisoria -richiamare il consolidato principio secondo cui «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł prevista una presunzione relativa di sussistenza delle
esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416bis 1. cod. pen.), non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE», fermo estando che ai fini di una siffatta valutazione ben possono assumere rilievo non solo le condotte criminose medio tempore poste in essere, ma anche quelle anteriori o coeve al fatto per cui si procede che sebbene risalenti nel tempo siano per gravità, entità in concreto, e ruolo rivestito dall’autore di tale pregnanza da assumere carattere particolarmente qualificante della pericolosità, oltre che tutti quei comportamenti che, di là di uno specifico rilievo penale, sono indicativi della persistenza della pericolosità del soggetto e possono quindi contribuire a colorare il tempo trascorso svuotandolo di quella valenza positiva che altrimenti potrebbe di per sØ assumere.
SicchØ, sotto il profilo specifico del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale dovrà in definitiva tener conto che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., la detta presunzione relativa non Ł superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l’emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell’associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell’indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (si veda Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681 – 01).
7. Alla luce di tali considerazioni e dei principi sopra enunciati, si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza censurata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro affinchØ valuti se la condotta di NOME COGNOME – concretatasi nell’interloquire continuativamente con il padre ristretto in carcere, nell’affrontare o nel consentire al coniuge di affronta con lui tematiche di interesse associativo o, comunque, a sfondo RAGIONE_SOCIALE,nell’esortarlo a ulteriori indebite conversazioni telefoniche – abbiarafforzato e, comunque, agevolato il proposito criminoso dell’uomo, istigandone la prosecuzione e, di conseguenza, se detta condotta integri o no gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’art. 391ter, cod. Pen.
Il nuovo esame verterà altresì sull’ulteriore profilo dell’attualità delle esigenze cautelari quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’art. 416 -bis 1. cod. pen. contestato al capo 4) dell’incolpazione provvisoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione per il riesame.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME