SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 378 2025 – N. R.G. 00000327 2022 DEPOSITO MINUTA 06 10 2025 PUBBLICAZIONE 06 10 2025
C.F.
;
C.F.
,
C.F.
,
residenti in
Muravera,
C.F.
elettivamente domiciliati a INDIRIZZO presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
TABLE
di fusione del 31.12.2013, Rog. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Rep. 53712 /
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE
composta dai MAGISTRATI:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere relatore
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni incidente stradale nella causa iscritta al n. 327 del RAGIONE_SOCIALE Civili Contenziosi dell’anno 2022, promossa da:
, nato a Cagliari il DATA_NASCITA e ivi residente, RAGIONE_SOCIALE. ; , nata a Escolca il DATA_NASCITA e residente in Monza, C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari nella INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all’atto di appello; RAGIONE_SOCIALE
APPELLANTE
CONTRO
Racc. 34018, con sede legale e direzione in AVV_NOTAIO, (P.I. ), in persona del procuratore ad negotia AVV_NOTAIO , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica AVV_NOTAIO, ai nn.95251/11288 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione; P.
già , C.F. , P.Iva con sede in AVV_NOTAIO, in persona del procuratore ad negotia AVV_NOTAIO. munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.6.2022 autenticata dal AVV_NOTAIO. di AVV_NOTAIO, rep./racc. nn. 95251/11288, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione; P. P.
APPELLATI
All’udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE appellanti e (come da atto di appello e da verbale dell’udienza del 24 gennaio 2025):
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis :
Accogliere per tutti i motivi deAVV_NOTAIOi in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della Sentenza n. 1652/2022 del Tribunale di Cagliari, pronunciata nel procedimento R.G. 3533/2010 dal AVV_NOTAIO in data 22.06.2022, pubblicata in data 27.06.2022, notificata in data 05.07.2022, accogliere le conclusioni di seguito riportate:
Nell’interesse della sig.ra :
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa quantomeno concorrente del veicolo del conAVV_NOTAIOo dal
accertare che il sinistro in oggetto ha proAVV_NOTAIOo nei confronti della un danno pari ad euro 7.200,00, ovvero in quella diversa maggiore o minor
somma ritenuta di giustizia, corrispondente al valore del veicolo Yaris rottamato a causa dell’incidente
-per l’effetto condannare in solido con la e con al risarcimento del danno di cui al punto precedente, da ridursi in misura proporzionale al grado di responsabilità del sinistro che verrà accertato in capo ai sigg.ri oltre rivalutazione e interessi, e condannare la a rilevarla da ogni eventuale conseguenza dannosa della lite.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, cpa e IVA se dovuta relativi ai due gradi di giudizio.
Nell’interesse del sig.
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa quantomeno concorrente del veicolo del conAVV_NOTAIOo dal
accertare che il sinistro in oggetto ha proAVV_NOTAIOo nei confronti del un danno non patrimoniale pari a quello accertato nella relazione medico-legale del 14.09.2017 a firma del C.T.U. di primo grado AVV_NOTAIO. ovvero nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché un danno patrimoniale per spese mediche pari a complessivi euro 56.500,00 ovvero nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia
-per l’effetto condannare in solido con la e con al risarcimento dei danni di cui al punto precedente, da ridursi in misura proporzionale al grado di responsabilità del sinistro che verrà accertato in capo ai sigg.ri oltre rivalutazione e interessi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, cpa e IVA se dovuta relativi ai due gradi di giudizio e con distrazione delle stesse in favore del difensore.’
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE appellati e (come da comparsa di costituzione):
‘Si conclude perché la Corte D’Appello respinte istanze ed eccezioni di controparte voglia rigettare l’appello, confermando la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, in subordine in caso di accoglimento
anche parziale dell’appello manlevare i convenuti disponendo ogni risarcimento a carico della dove risultava assicurato il veicolo di proprietà del sig ‘
Nell’interesse di
già
denominata
(come da comparsa di costituzione):
‘Tutto ciò premesso, si conclude perché l’Ecc.ma Corte D’Appello adita, contrariis reiectis , voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Previa conferma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dagli appellanti, per i motivi come meglio chiariti in espositiva,
-Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio’.
Nell’interesse di
(già
(come da comparsa di costituzione):
‘Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, all’esito del vaglio dei motivi d’impugnazione formulati dagli appellanti, sui quali ci si rimette al prudente apprezzamento del Collegio giudicante:
dichiarare inammissibile, improponibile, ovvero rigettare nel merito qualsivoglia domanda formulata nei confronti della
(già
;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.’
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2010 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari (in qualità di conducente), (in qualità di proprietaria), e la (in qualità di assicuratrice per la ) al fine di sentire dichiarare che il sinistro stradale accaduto in data 4.8.2009 si era verificato per esclusiva colpa del , il quale conduceva il veicolo Toyota Yaris targato TARGA_VEICOLO e, per l’effetto, sentire condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi euro 67.325,00 come da consulenza tecnica di parte, somma a fronte della quale aveva ricevuto l’esigua somma di euro 11.000,00, trattenuta in conto del maggior danno.
In particolare ha esposto :
di essere proprietario del trattore Scania TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO e del semirimorchio Modello Adige TARGA_VEICOLO tg.TARGA_VEICOLO;
che in data 4 agosto 2009 verso le ore 16,30, il suddetto trattore (e annesso rimorchio), conAVV_NOTAIOo da mentre percorreva la SS INDIRIZZO al INDIRIZZO con direzione Solanas, veniva urtato da tergo dalla vettura Toyota Yaris TARGA_VEICOLO conAVV_NOTAIOa da , assicurata con e di proprietà di
che il veicolo conAVV_NOTAIOo dal , dopo avere urtato il trattore, terminava la corsa nella corsia opposta, dove andava a collidere contro la Mitsubisci Lancer targata TARGA_VEICOLO, conAVV_NOTAIOa da ;
che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente della Toyota Yaris che procedeva a velocità non prudenziale e non rispettava la dovuta distanza di sicurezza, come accertato dal consulente tecnico della Procura della Repubblica di Cagliari.
Si sono costituiti in giudizio:
-la società la quale ha contestato che l’incidente si fosse verificato con le modalità descritte dal , dovendosi ritenere, quantomeno, una responsabilità concorrente del conducente dell’autoarticolato che aveva tenuto una conAVV_NOTAIOa gravemente imprudente per avere, procedendo lentamente, in violazione del sesto comma dell’art. 141 C.d.S., omesso di segnalare tale evidente situazione di pericolo, anche considerato che si stava immettendo in una galleria; ha in ogni caso contestato il quantum della pretesa azionata, evidenziando che il mezzo non era stato messo a sua disposizione per le necessarie valutazioni, dovendosi comunque tenere conto del pagamento di euro 11.000,00 già eseguito;
-proprietaria della Toyota Yaris, che ha contestato le pretese del ed ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, che all’epoca dei fatti aveva un valore di euro 7200,00 e che all’esito del sinistro era stato rottamato, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di e della
rispettivamente conducente e assicurazione dell’autoarticolato di proprietà
del . Ella ha, infatti, deAVV_NOTAIOo che il aveva tenuto una conAVV_NOTAIOa di guida rispettosa della normativa del codice della strada e che il sinistro si era verificato per la conAVV_NOTAIOa di guida del conducente dell’autoarticolato che, a circa 40 m dall’imbocco della galleria procedeva a non più di 15 km/h, sbarrando la strada alle macchine che sopraggiungevano talché il , pur avendo azionato il sistema frenante, non aveva potuto evitare l’impatto;
-, intervenuto in giudizio, il quale ha fatto proprie tutte le deduzioni riguardo alla dinamica già esposte dalla ed ha proposto domanda di risarcimento dei danni conseguiti dal sinistro, avendo riportato gravissime lesioni;
-la società la quale ha contestato le domande proposte dalla e dal , in quanto il sinistro doveva ritenersi essersi verificato esclusivamente a causa della conAVV_NOTAIOa di costui che, procedendo ad una velocità non adatta ai luoghi e non rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, aveva urtato da tergo l’autoarticolato che procedeva a velocità moderata; ha, altresì, contestato il quantum delle avverse pretese;
-che ha contestato le avverse pretese, ascrivendo al la responsabilità esclusiva del sinistro.
Istruita la causa con prove documentali, prove per interpello e per testi, con consulenze tecniche d’ufficio sulla dinamica del sinistro e sulle lesioni conseguite al , con sentenza n. 1652/2022 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
‘ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n° 3533/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accerta e dichiara che il sinistro per cui è giudizio è interamente ascrivibile alla conAVV_NOTAIOa del conducente della Toyota Yaris targata TARGA_VEICOLO, ;
e per l’effetto dichiara tenuti e condanna , e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno residuo (detratto quanto già corrisposto), della
somma di € 10.910,82 (somma già rivalutata all’attualità), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo; 3) e per l’effetto rigetta le ulteriori domande;
pone definitivamente a carico delle parti convenute , e la , in solido, il pagamento delle spese delle consulenze tecniche, come liquidate in corso di causa;
dichiara compensate tra la parte attrice e le parti convenute , e la , le spese di lite nella misura di 2/3 e dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle residue spese di lite (nella misura di 1/3) in favore della parte attrice, che liquida nella misura di 2.000,00 € per compensi professionali, oltre 120,00 € per spese esenti, spese generali e accessori come per legge;
dichiara tenuti e condanna , e la , in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della , che liquida nella misura di 6.000,00 € per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge;
dichiara tenuti e condanna , e la , in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida nella misura di 6.000,00 € per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.’
I. SULLE RESPONSABILITÀ
Deve in primo luogo precisarsi che l’oggetto del presente giudizio è limitato al primo urto tra l’autovettura Toyota Yaris Tg.TARGA_VEICOLO conAVV_NOTAIOa da e il trattore tg. TARGA_VEICOLO e del semirimorchio Modello tg.TARGA_VEICOLO (da ora autoarticolato).
Alla luce del rapporto dei Carabinieri del nucleo RAGIONE_SOCIALE e delle consulenze tecniche d’ufficio redatte sia in sede penale sia nel giudizio civile, definito con la sentenza della cui impugnazione è causa, il Tribunale, applicando la giurisprudenza di legittimità in materia di tamponamento, ha ritenuto ascrivibile il verificarsi del sinistro all’esclusiva responsabilità del ‘ senza la cui conAVV_NOTAIOa dissennata, il sinistro non si sarebbe mai verificato ‘. La sua conAVV_NOTAIOa di guida era stata infatti
‘ gravemente imprudente per due ordini di ragioni, da un lato per non avere rispettato – superandolo considerevolmente il limite di velocità, dall’altro per non avere tenuto conto delle condizioni di guida e, nello specifico, del fatto che si stava introducendo – ad altissima velocità – in una galleria buia nonostante una altissima luminosità esterna ‘.
Il giudice di prime cure ha ritenuto pertanto ‘ di doversi significativamente discostare dagli esiti della consulenza tecnica laddove si ipotizza un concorso di colpa del conducente del mezzo pesante per avere percorso la strada ad una velocità eccessivamente riAVV_NOTAIOa (considerazione peraltro principalmente fondata sull’erroneo presupposto di un danno al cambio, ipotesi frutto delle erronee allegazioni contenute nella consulenza di parte attrice) ‘.
Primo motivo di appello: Motivazione irragionevole nella parte in cui il Tribunale si è discostato dalle risultanze del C.T.U. in relazione all’accertamento della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità delle parti coinvolte.
Con il primo motivo di impugnazione e censurano la sentenza laddove il Tribunale non aveva valutato la conAVV_NOTAIOa di guida del e precisamente la velocità tenuta dal veicolo del , accertata dal consulente tecnico d’ufficio in sede civile sulla base delle prove documentali acquisite e delle formule fisico-matematiche, accertamento sul quale nessuna rilevanza potevano assumere le cause (il danno al cambio o la fase di avviamento a pieno carico) solamente ipotizzate; conseguentemente, nessuna rilevanza poteva rivestire l’esistenza o meno del danno al cambio, esclusa dal Tribunale che, per tale motivo si era discostato dalla valutazione del CTU laddove aveva riconosciuto un concorso di colpa del in quanto, a suo dire, fondata su un erroneo presupposto.
Per tali ragioni, gli appellanti invocano l’applicazione della presunzione di pari responsabilità posta dall’art. 2054 c.c. ovvero, quanto meno, il riconoscimento di un concorso nella causazione del sinistro delle conAVV_NOTAIOe di entrambi i conducenti.
Secondo motivo di appello: Motivazione errata per mancata valutazione di elementi estremamente rilevanti nell’accertamento della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità.
Con il secondo motivo di impugnazione e censurano la sentenza laddove il Tribunale non aveva valutato gli svariati elementi che deponevano a favore di una responsabilità, quantomeno in misura concorrente, del
-la velocità dell’autoarticolato che era talmente riAVV_NOTAIOa a costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione, essendo compresa tra i 14 e i 17 km/h, conAVV_NOTAIOa costituente una violazione del sesto comma dell’art. 141 C.d.S.;
-la violazione della prescrizione di cui al settimo comma dell’art. 153, per non aver azionato la segnalazione luminosa di pericolo, violazione ancora più necessaria considerato che ‘ 1) il tratto di strada oggetto del sinistro era comunque a scorrimento veloce dato che prima dell’ingresso in galleria il limite di velocità era 90 km/h, mentre in galleria era di 70 km/h; 2) il conducente sapeva di aver appena ripreso la marcia dalla piazzola di sosta di poco anteriore all’ingresso in galleria, mantenendo una velocità estremamente riAVV_NOTAIOa rispetto a quella media da mantenere in tale strada ; 3) al momento del sinistro il veicolo del aveva da poco effettuato l’accesso in galleria (si trovava a circa 42 m dall’imbocco della galleria) e ciò ha sicuramente reso ancor meno visibile la sua posizione; 4) il conducente anche al momento dell’ingresso in galleria ha continuato a mantenere una velocità estremamente riAVV_NOTAIOa compresa tra i 14 e i 17 km/h. In realtà gli odierni appellanti hanno sempre sostenuto che il veicolo dell’attore fosse pressoché fermo al momento del sinistro e che, proprio per tale ragione, non si sia potuta evitare la collisione (ipotesi non da escludere perché alcuni intervalli di tempo non erano presenti nei fotogrammi del cronotachigrafo); 5) oltre al luogo (galleria) anche la tipologia del veicolo in questione (semirimorchio, la cui sezione trasversale occupava il 63% della corsia) ha sicuramente incrementato la pericolosità dell’andatura mantenuta in mancanza di adeguata segnalazione con le luci di emergenza;’ ;
-la mancata segnalazione del rimorchio con strisce e pannelli retro riflettenti previsti dal codice della strada, in particolare dall’articolo 72 comma 2 bis, mancata segnalazione che veniva ad aggravare la già scarsa visibilità del mezzo in galleria.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati per quanto di ragione.
Prima di scrutinare l’appello avverso la decisione del giudice di prime cure di ascrivere alla responsabilità esclusiva del l’accadimento dell’incidente, pare opportuno richiamare i principi affermati nell’ipotesi di incidenti stradali nei quali ricorre la violazione dell’art. 149 CdS dalla Suprema Corte:
Cass., n. 27473/2022: ‘Quanto, poi, alla contestata violazione dell’art. 149 c.d.s., in linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass., sez. 3, 18/03/2014, n. 6193; Cass., sez. 3, 17/10/2016, n. 20916; Cass., sez. 3, 24/09/2015, n. 18884; Cass., sez. 3, 21/04/2016, n. 8051). Si è, inoltre, affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (Cass., sez. 3, 19/12/2006, n. 27134) e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la conAVV_NOTAIOa di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed
imprevedibili ostacoli (Cass., sez. 3, 21/8/1992, n. 9727), quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni idonee ad escludere la presunzione di colpa dell’art. 149 c.d.s. ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti’..
Cass., n. 3398/2023: ‘ – che, pertanto, a fronte dell’unica certezza (l’urto da tergo) emersa all’esito dell’istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale -operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. -grava il tamponante dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent 21 aprile 2016, n. 8051, Rv. 639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513, Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati Cass. Sez.3, scnt. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 636843-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2014 n. 6193, Rv. 630499-01);
– che, tuttavia, l’evenienza da ultimo indicata -la non imputabilità della causa del tamponamento -risulta integrata da “una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico”, sicché spetta “al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione” (Cass. Sez. 3′ sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652 -01), evenienza da escludersi in caso di “normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli”, dovendo quindi, in linea generale, negarsi l’operatività dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. -in caso di tamponamento da tergo -nelle “ipotesi di scontro tra veicoli in movimento” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2006, n. 27134, Rv. 59532001.’
Tali i principi, alla luce dei quali devono essere valutate le conAVV_NOTAIOe dei due conducenti coinvolti, ad avviso del Collegio, l’esame RAGIONE_SOCIALE elementi
istruttori acquisiti conduce ad un differente esito del giudizio in punto di accertamento della responsabilità.
In particolare deve richiamarsi la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel primo grado del giudizio laddove si legge: ‘ Tuttavia, non si può non trascurare la velocità di percorrenza del semirimorchio, il quale procedendo con un’andatura al di sotto di 20km/h costituiva di per sé un ostacolo alla circolazione RAGIONE_SOCIALE altri veicoli -Rif. Art. 141 c.6: ‘Il conducente non deve circolare a velocità talmente riAVV_NOTAIOa da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione’ -. In aggiunta se si considera il luogo (la galleria) e il veicolo, un da qui sezione trasversale occupa il 63% della corsia, si intuisce come una tale andatura se non opportunatamente segnalata, costituisca un pericolo per la circolazione. Se il semirimorchio avesse transitato alla velocità di circa 50 km/h, velocità media che possedeva prima della sosta in banchina, la sua posizione nell’istante in cui la Toyota entrava in galleria (circa 6 s dopo) sarebbe stata a circa 83m. dall’imbocco, quindi oltre l’area critica ovvero l’area suscettibile al colpo di buio .
A conclusione del lavoro, si ritiene che la causa del sinistro sia da attribuire ad una combinazione di eventi imputabili in primo luogo alle opposte andature tenute dai due conducenti, attori del primo tamponamento. Il luogo in cui è avvenuto, la galleria, ha invece rappresentato un’aggravante per le conseguenze.
Il Conducente della Toyota Yaris procedendo ad una velocità superiore a 90km/h, superando così il limite di 70Km/h prescritto in galleria violazione dell’art. 142 C.d.S., non poteva assolutamente, a quell’andatura, arrestare il veicolo stante la limitata distanza tra i due mezzi.
D’altra parte il conducente del semirimorchio procedendo lentamente (in violazione dell’art. 141 C.d.S.), avrebbe ‘dovuto’ segnalare che stava procedendo a velocità riAVV_NOTAIOa, ancor più perché si stava immettendo in una galleria. Si ritiene infatti, che a prescindere dalla causa che abbia determinato la sua andatura, fase di avviamento a pieno carico e/o eventuale avaria al cambio, il conducente del semirimorchio
nell’occupare la corsia di marcia avrebbe potuto e ‘dovuto’ segnalare la sua marcia attraverso le luci di emergenza.
Questo probabilmente non avrebbe evitato il sinistro, stante la velocità di arrivo della Toyota Yaris, ma sicuramente avrebbe migliorato la sua visibilità arretrando probabilmente il punto d’avvistamento con conseguente aumento dello spazio di arresto. ‘ (pagg. 23 -24)
Non può revocarsi in dubbio che il marciare ad una velocità inferiore a 20km/h, in presenza di un limite di velocità massima di 70km/h, nella parte iniziale della galleria, area particolarmente critica per quanto riguarda la visibilità stante la necessità di una particolare attenzione da parte dei guidatori a causa del repentino cambio di luminosità e del conseguente adattamento della vista, senza alcuna segnalazione di un anomalo andamento della propria marcia, abbia avuto efficienza concausale rispetto al verificarsi dell’evento, dovendosi ritenere che la conAVV_NOTAIOa di guida del in violazione del codice della strada, fosse inadeguata alle caratteristiche della strada e non prudente per la sua mancata segnalazione,
così come peraltro sostenuto dall’ausiliario officiato dal Tribunale.
Il Collegio ritiene pertanto che essa abbia, dunque, attendibilmente concorso nella causazione del sinistro nella misura, che si reputa congrua, del 30%, così contenuta a fronte della prevalente colpa del , individuata nella violazione dei limiti di velocità, essendo stato accertato dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale che egli aveva una velocità non inferiore a 90km/h, violazione grave se si considera che si stava immettendo in una galleria con i conseguenti problemi di visibilità, dovendo così essere riformata la sentenza impugnata.
In conclusione, deve dichiararsi che e hanno concorso nella causazione del sinistro per cui è causa rispettivamente nella misura del 70% e del 30%.
II. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI
Terzo motivo di appello: Sul danno non patrimoniale subito dal sig. e sul danno patrimoniale della sig.ra
Con il terzo motivo di impugnazione essi impugnano la sentenza laddove non aveva riconosciuto loro il risarcimento dei danni quantificato
per il alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e per la in euro 7.200,00, corrispondente al valore dell’auto rottamata, dovendo, eventualmente, il risarcimento essere riAVV_NOTAIOo in misura proporzionale al concorso di colpa riconosciuto nei loro confronti.
Dal parziale accoglimento del primo e del secondo motivo consegue per un verso la necessità di riquantificare l’ammontare del risarcimento del danno spettante al che deve essere diminuito in proporzione al grado di colpa riconosciuto in capo al dovendosi evidenziare che per quanto riguarda l’ammontare del risarcimento, riconosciuto dalla sentenza per intero, non vi è stata nessuna impugnazione e per altro verso la necessità di quantificare il risarcimento del danno spettante agli odierni appellanti.
II.I. Risarcimento dei danni
La sentenza ha riconosciuto a a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 24.615,31, somma, come già detto, non oggetto di impugnazione. A seguito della valutazione di questa Corte in ordine alle responsabilità dell’incidente, al deve essere riconosciuta la quota del 70% di tale somma, correlata al grado di responsabilità accertato in capo al .
Il risarcimento spettante al è pari pertanto ad euro 17.230,72.
Poiché, come si legge nella sentenza impugnata, egli aveva ricevuto il 10 marzo 2010 la somma di euro 11.000,00 che, rivalutata dalla data del pagamento alla data della sentenza di primo grado risulta pari ad euro 13.704,49, in riforma dell’impugnata sentenza , e la già devono essere condannati in solido al pagamento della somma residua di euro 3.526,23 oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
ha domandato, nelle conclusioni rassegnate, che la fosse condannata a rilevarla da ogni conseguenza dannosa della lite. Essendo stata pronunciata a suo carico condanna in solido con la propria assicurazione in favore del , l’assicurazione dovrà tenerla indenne dagli eventuali esborsi da essa sostenuti in favore di controparte in forza della presente sentenza. Non osta il fatto che ella non ha proposto
appello averso l’omessa pronuncia su detta domanda, soltanto riproposta nelle conclusioni rassegnate, alla luce della motivazione di Cass., n. 26780/2023: ‘ Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione ai principi di diritto sopra esposti, da cui discende, in riferimento alla fattispecie in esame, che una volta accolta la domanda principale di condanna al risarcimento dei danni ed omessa la pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento della domanda principale, la devoluzione di quest’ultima al giudice di appello non richiede né la proposizione di appello incidentale, né, a maggior ragione, la riproposizione della domanda ex art. 346 cod. proc. Civ.’
II.II. Risarcimento dei danni di
ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale subito, commisurato al valore della Toyota Yaris che a seguito del sinistro era stata rottamata.
Alla luce della consulenza tecnica d’ufficio in atti (pag. 21), deve ritenersi che, alla data dell’incidente, la Toyota Yaris, immatricolata nel 2004, avesse un valore di euro 5700,00, valutazione fondata sulle quotazioni dell’usato della rivista ‘Quattroruote’ per l’anno 2009, che si ritiene di condividere in assenza di specifiche contestazioni della parte interessata.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata alla data della presente decisione (euro 7518,30) e su di essa deve essere riconosciuto anche il maggior danno per la sua ritardata disponibilità dalla data dell’illecito alla data del pagamento, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi legali sul capitale alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data del pagamento, per un totale di euro 8.977,79.
Considerate le percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro accertate con la presente sentenza, a deve essere riconosciuta la somma di euro 2693,33, pari alla quota del 30% ascritta al oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
II.III. Risarcimento dei danni
Con riguardo alle lesioni riportate da , la Corte ritiene di aderire alle motivate conclusioni del consulente tecnico d’ufficio AVV_NOTAIO. che ha accertato che egli aveva riportato i seguenti reliquati nell’incidente stradale subito il 4 agosto 2009 (pag. 13 della relazione):
‘Grave politrauma: trauma toracico con emopneumotorace massivo bilaterale e contusione bilaterale in fratture costali multiple, bifocali e scomposte ( sette a destra e otto a sinistra. Frattura dello sterno. Frattura scomposta pluriframmentaria della scapola sx. Frattura del femore destro, pluriframmentaria notevolmente scomposta trattata con sintesi chirurgica. Frattura scomposta diafisaria del femore sinistra trattata con sintesi chirurgica. Frattura composta del perone sx. Bacino sottosquilibrato a sinistra per accorciamento dell’arto inferiore destro. Trauma cranico commotivo con emorragia sub aracnoidea ed intraventricolare con focolaio emorragico corticale’
Da tali lesioni sono conseguiti i seguenti periodi di invalidità temporanea:
180 giorni di ricovero ospedaliero (ITT al 100%) ,
180 giorni di ITP al 75%;
50 giorni di ITP al 50 %;
50 giorni di ITP al 25%;
nonché postumi permanenti comportanti un danno all’integrità psico -fisica, cosiddetto danno biologico, percentualmente valutabili nella misura complessiva del 40%.
Ai fini della liquidazione del danno questa Corte ritiene di applicare le Tabelle milanesi elaborate nell’anno 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell’Osservatorio) e non le tabelle del 2009 utilizzate dall’appellante come da foglio di calcolo depositato anche nel presente giudizio, dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare – ai sensi dell’art. 1226 c.c. – un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dall’attore. Si richiama l’esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché Cass., n. 7272/2012: ‘ Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non
patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione RAGIONE_SOCIALE importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).’. e in motivazione Cass., n. 33770/2019: ‘ Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 – 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d’Appello di Salerno, nel decidere la causa nell’anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all’anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell’importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.’
Con riguardo alla liquidazione del periodo di inabilità temporanea, per il periodo di ricovero ospedaliero si ritiene di riconoscere il valore massimo giornaliero, pari ad euro 173,00, tenuto conto della maggiore penosità dell’ospedalizzazione, peraltro così a lungo protratta.
Con riguardo agli ulteriori periodi di inabilità temporanea si riconosce, quale parametro di riferimento, il valore giornaliero medio, pari ad euro 115,00 (comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile).
Il risarcimento dei danni da invalidità temporanea deve così essere quantificato:
180 giorni di ricovero ospedaliero (ITT al 100%) = euro 173,00 x 180 = euro 31.140,00;
180 giorni di ITP al 75% = euro 115,00 x 75% x 180 = euro 15.525,00;
50 giorni di ITP al 50 % = euro 115,00 x 50% x 50 = euro 2.875,00;
50 giorni di ITP al 25% = euro 115,00 x 25% x 50 = euro 1.437,5 per un totale di euro 50.977,5.
Prima di procedere alla liquidazione del danno da invalidità permanente pare opportuno richiamare, con riguardo al procedimento da seguirsi, la recente ordinanza n.7892/2024 della Suprema Corte secondo cui ‘ In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di , attesa l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamicorelazionale, il giudice deve: 1) accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell’art. 138, comma 3, c.ass.’
Nel caso scrutinato si ritiene di riconoscere il valore a punto di euro 9.306,68 commisurato ad una percentuale di invalidità del 40% ed all’età del danneggiato, 70 anni, comprensivo della componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente, e della componente di danno non patrimoniale relativa alla ‘sofferenza soggettiva’, ordinariamente ricorrenti in correlazione con i due suddetti parametri.
In difetto di allegazione di specifiche peculiarità nel caso concreto, non si riconosce alcuna personalizzazione del risarcimento.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali da invalidità permanente è pertanto pari ad euro 243.835,00.
Il danno non patrimoniale subito dal alla data attuale risulta pari ad euro 294.812,5 (euro 243.835,00 + euro 50.977,5).
Su tale somma deve essere riconosciuto anche il maggior danno per la sua ritardata disponibilità dalla data dell’illecito alla data del pagamento, calcolato con il procedimento sopra descritto, previa devalutazione della suddetta somma alla data del sinistro (4.8.2009), per un totale di euro 352.043, 06.
Il ha anche domandato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l’importo delle spese sostenute quantificate in euro 60.000,00. Egli ha proAVV_NOTAIOo con la seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. , quale documento n. 12, n. 14 fatture di spese mediche per complessivi euro 56.646,15, ritenute congrue dal CTU.
Il Collegio ritiene di riconoscere esclusivamente le fatture quietanzate in quanto, poiché dalla fattura n. 81279 del 28.12.2009 risulta che vi è stato l’intervento del (si legge nella fattura ‘ eccedenza economica non a carico del saldata dall’iscritto assistito ‘), non è stata offerta alcuna prova che le fatture non quietanzate siano state pagate dal . Ciò a maggior ragione considerato che in esse è indicato quale ente convenzionato il dicitura che non compare nelle fatture quietanzate.
Non può, infine, ricorrersi al principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto negli atti difensivi il si era limitato a domandare genericamente il risarcimento del danno patrimoniale, senza alcuna specificazione, producendo le fatture quale doc. n. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Si richiama Cass., n. 17261/2025: ‘ Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti proAVV_NOTAIOi, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito’.
Non si ritengono rimborsabili pertanto le fatture n. 81280 del 28.12.2009; n. 802 dell’8.1.2010, n. 9091 dell’8.2.2010, n. 9093 dell’8.2.2010, n. 20674 del 22.3.2010, n. 29391 del 26.4.2010.
Alla luce del prospetto sotto riportato il danno patrimoniale comprensivo di rivalutazione e danno da ritardo, calcolato col procedimento sopra indicato, a fronte delle spese sostenute risulta pari ad euro 15.030,68.
TABLE
In conclusione, alla luce di quanto esposto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal sarebbe pari complessivamente ad euro 367.073,74 (euro 352.043,06 + euro 15.030,68).
Considerata la percentuale di responsabilità sopra riconosciuta, il risarcimento dei danni spettante al è pari ad euro 110.122,122 al cui pagamento, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, devono essere condannati in solido , e la società (già . In accoglimento della domanda di manleva da essi spiegata, la società (già deve essere dichiarata tenuta a manlevare e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza.
III. SULLE SPESE
Il parziale accoglimento dell’appello comporta una rivalutazione della statuizione delle spese alla luce dell’esito complessivo del giudizio.
Considerato che, come esposto nella sentenza, il ‘ ha tentato di ottenere il risarcimento di danni non ascrivibili al sinistro e comunque ha agito per ottenere il risarcimento di danni di gran lunga superiori a quelli
risultati dimostrati in causa ‘ e tenuto conto che all’esito del presente giudizio è stata riconosciuta una responsabilità del 30% nella causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo di sua proprietà, si ritiene di compensare le spese per entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio sulla dinamica del sinistro sono poste a carico per la metà di , e la società (già in solido e per l’altra metà a carico di , e la società (già in solido, essendo stata disposta nel comune interesse ed essendo le parti risultate entrambe soccombenti rispetto alla propria originaria prospettazione
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio avente natura medico -legale sono poste a carico di , e la società (già in solido, in quanto necessitata dall’accertamento del concorso di colpa in capo al conducente dell’autoarticolato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d’Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell’impugnata sentenza:
Dichiara che e hanno concorso nella causazione del sinistro per cui è causa rispettivamente nella misura del 70% e del 30%;
Condanna , e la (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , dell’importo residuo di euro 3.526,23 a titolo di risarcimento del danno oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
3. Condanna , e la (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 2.693,33 oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
Condanna , e la (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 110.122,122 oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di giudizio di entrambi gradi;
Pone a carico l e spese della consulenza tecnica d’ufficio sulla dinamica del sinistro per la metà di , e la società
(già
in solido e
per l’altra metà a carico di
,
e la società
(già
in solido;
Pone a carico l e spese della consulenza tecnica d’ufficio medico -legale a
carico di
e
la società
(già
Dichiara tenuta la società
in solido;
(già
a tenere indenne delle conseguenze
pregiudizievoli derivanti dai capi di condanna della presente sentenza;
Dichiara tenuta la società
(già
a tenere indenni e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai capi di condanna della
presente sentenza.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d’Appello il 25 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere relatore NOME COGNOME