Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9972 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23598/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE – intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 970/2021 depositata il 26/04/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME, ottantaduenne, mentre tornava, il 25/01/2010, dall ‘ ufficio postale, in RAGIONE_SOCIALE, presso il quale riscuoteva la pensione, cadeva su una caditoia, sita presso le strisce pedonali di INDIRIZZO e si fratturava vari arti;
la COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, fondando l ‘ azione sull ‘ art. 205 cod. civ., al fin di ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che chiamava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE; questa, a sua volta, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il difetto di titolarità passiva del rapporto, in quanto all ‘ epoca del fatto aveva affidato il servizio di gestione delle strade pubbliche a RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE;
disposta la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, questa si costituiva in giudizio e chiamava in manleva la propria assicurazione RAGIONE_SOCIALE, che pure si costituiva in giudizio, formulando plurime contestazioni e chiedeva il rigetto della domanda;
il Tribunale, espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico-legale di ufficio, con la sentenza n. 440 del 2017, condannava il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento in favore della COGNOME di centomila euro per danni non RAGIONE_SOCIALE, ponendo a carico del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in solido, le spese di consulenza tecnica di ufficio e condannava le parti terze chiamate a tenere indenne le rispettive parti chiamanti delle somme da esse corrisposte;
la sentenza era appellata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE;
la COGNOME impugnava la sentenza in via incidentale e altrettanto facevano la RAGIONE_SOCIALE in concordato e la RAGIONE_SOCIALE;
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE pure si costituivano in giudizio e sostenevano la fondatezza dell ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d ‘ appello di Bologna, con sentenza n. 970 del 26/04/2021, ha rigettato gli appelli principale e incidentali e confermato la sentenza impugnata;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a sei motivi e il RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale, pure affidato a sei motivi;
resiste, con separati controricorsi avverso ciascun ricorso, principale e incidentale, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME;
il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni;
la ricorrente e il controricorrente COGNOME hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 7/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che
la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE pone i seguenti motivi:
primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la ricorrente contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro e afferma che non vi è prova RAGIONE_SOCIALE stesso essendo a detto fine inadeguata la testimonianza di NOME COGNOME;
secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la Corte d ‘ appello ha errato nel ritenere
sussistente un obbligo di segnalazione anche a carico della RAGIONE_SOCIALE;
terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ artt. 1294 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per mancata motivazione circa la posizione di solidarietà tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si dovevano occupare della manutenzione delle strade del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ artt. 300 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d ‘ appello ha omesso di motivare sulla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avevano perso la capacità di stare in giudizio, la prima in quanto fallita e la seconda in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa dal RAGIONE_SOCIALE;
quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 156 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d ‘ appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della COGNOME ai sensi dell ‘ art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento (21,83%), ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della COGNOME, in motivazione, pari al cinquanta per cento;
sesto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite in considerazione del ritenuto apporto della COGNOME nella causazione del sinistro;
i motivi del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE sono i seguenti:
R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. COGNOME
primo motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per mancata pronuncia su un ‘ eccezione di difetto di legittimazione passiva;
secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 81 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancato rilievo della carenza della legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE;
terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 2051 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancata esclusione della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE;
quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 2051 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sia per mancata prova del fatto lesivo che per la ricorrenza del caso fortuito;
quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.;
sesto motivo, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 156 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d ‘ appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della COGNOME ai sensi dell ‘ art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento, ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della COGNOME, in motivazione, pari al cinquanta per cento;
il quinto motivo del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale vanno esaminati in via preliminare per l’evidente
priorità logica delle questioni che pongono: e sono fondati, per le ragioni di seguito esposte;
dal confronto tra la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, nei passi salienti riportati in ricorso, risulta che in favore della COGNOME era stata liquidata una somma, a titolo di risarcimento dei danni non RAGIONE_SOCIALE, di oltre cento ventisettemila euro, e che a seguito del riconoscimento del suo concorso di colpa il Tribunale aveva, in concreto, condannato al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di centomila euro;
la sentenza della Corte territoriale ha, invece, confermato la sentenza di primo grado sull ‘ assunto, palesemente erroneo, e comunque senza offrire sul punto alcuna motivazione, di un concorso di colpa della COGNOME nella causazione del sinistro pari al cinquanta per cento;
la statuizione della Corte d ‘ appello di Bologna è insuscettibile di emenda in via di interpretazione, non correlandosi in alcun modo il concorso di colpa al cinquanta per cento con la somma riconosciuta a titolo risarcitorio per come già ridotta, in applicazione del concorso di colpa della COGNOME, ma in misura evidentemente diversa, dal Tribunale;
la motivazione della Corte territoriale concretizza, pertanto, il vizio di motivazione che le è addebitato sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale, con motivi sovrapponibili e pressoché identici;
il quinto motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e il sesto motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE sono pertanto, accolti;
risulta, altresì, fondato il primo motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 112 RAGIONE_SOCIALE stesso codice di rito, della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sentenza della
Corte territoriale non ha in alcun modo preso in esame la questione relativa alla dedotta, nella comparsa di costituzione in fase d ‘ appello, carenza di legittimazione passiva, ritualmente riproposta in fase d ‘ appello dalla RAGIONE_SOCIALE impugnante in via incidentale;
a tanto consegue che si è concretizzato il vizio di omessa pronuncia, riscontrabile allorché il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o su un capo di essa o su di un ‘ eccezione e a esso non può porsi rimedio in questa sede, come affermato pure dalla giurisprudenza di questa Corte in adesione al principio di economia processuale, poiché non si tratta di questione di mero diritto ma che implica, viceversa, accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 16/06/2023 Rv. 668197 – 01);
l ‘ accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l ‘ assorbimento del secondo e del terzo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso, in quanto evidentemente correlati al primo, poiché dal riesame che il giudice di rinvio dovrà compiere potrà derivare una diversa decisione anche rispetto ai capi della sentenza cui si rivolgono i detti motivi;
per passare all’esame degli altri motivi dei due ricorsi, i motivi primo e secondo del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili, sia perché in gran parte articolati ai sensi del n. 5 dell ‘ art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in presenza di motivazioni di merito conformi in punto di fatto, e dunque per preclusione da cd doppia conforme, giusta il disposto dell ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ., nel testo applicabile all ‘ epoca di proposizione del ricorso, sia in quanto non recano censure di diritto, bensì in fatto, specie in punto di ricostruzione dell ‘ evento, senza dimostrare la sussistenza di un evento o comportamento costituente caso fortuito con efficacia esclusiva, come previsto dall ‘ art. 2051 cod. civ.;
il secondo motivo del ricorso principale è, inoltre, di per sé infondato in quanto comunque è ammessa una contitolarità nel rapporto di custodia, e pertanto l ‘ obbligo di custodia faceva capo anche alla RAGIONE_SOCIALE concessionaria del servizio;
il terzo è inammissibile, poiché non è consentita in questa sede una rivalutazione della conclusione di fatto in punto di esclusività del potere di fatto in dipendenza della confessione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, il che esclude in radice la solidarietà di fonte contrattuale;
il quarto motivo è infondato, poiché esso omette di considerare che la disciplina delle cause di interruzione del processo, derivanti dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa, è posta a tutela della parte colpita dall ‘ evento interruttivo e, quindi, la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice, che non risultava da esse direttamente colpita, non poteva farle valere e, pertanto, non è legittimata a dolersi della mancata interruzione del processo (Cass. n. 7075 del 03/03/2022 Rv. 664115 – 01);
il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono del pari inammissibili, al pari del motivo primo e secondo del ricorso principale, in quanto non recano censure di diritto, ma di mero fatto, specie con riferimento alla prospettata diversa ricostruzione del sinistro del quale rimase vittima la COGNOME, così risolvendosi in una mera contestazione della valutazione dei fatti e non in una loro ragionata e articolata critica; e, il terzo mezzo, inoltre, incorre anch ‘ esso in preclusione ai sensi dell ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ.;
resta assorbito anche il sesto motivo del ricorso principale, in quanto al riesame del merito imposto dall’accoglimento del quinto del principale e del primo e del sesto dell’incidentale dovrà seguire una nuova statuizione sulle spese di lite in considerazione dell’esito complessivo di quest’ultima;
in conclusione: sono accolti il quinto motivo del ricorso principale ed il primo ed il sesto dell’incidentale, assorbiti il sesto del principale ed il secondo ed il terzo dell’incidentale, rigettato il quarto del principale e inammissibili gli altri dell’uno e dell’altro ricorso;
la sentenza impugnata è, pertanto cassata e in quanto sono necessari nuovi accertamenti di fatto la causa deve essere rinviata alla Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, che nel procedere a rinnovato scrutinio si atterrà a quanto in questa sede affermato e al quale è demandato di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ;
p. q. m.
la Corte:
accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed i motivi primo e sesto del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti il sesto motivo del ricorso principale ed i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale;
rigetta il quarto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili gli altri motivi dell’uno e dell’altro ricorso ;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di