Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34404 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34404 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
NOME
–NOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MATERA n. 45/2020 depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Matera AVV_NOTAIO convenne in giudizio la Sig.ra NOME COGNOME e la compagnia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29136/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
assicuratrice della RAGIONE_SOCIALE. di quest ‘ ultima, RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirle condannare in solido al pagamento dell ‘ importo di euro 7.461,62 per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al proprio veicolo in conseguenza del sinistro stradale avvenuto tra i due.
A sostegno della domanda l ‘ attore sostenne che, a seguito della collisione dovuta alla non segnalata manovra di svolta della convenuta, la propria autovettura aveva riportato ingenti danni e che, non avendo sortito esito i tentativi di bonario componimento con la propria compagnia assicurativa, si vide costretto ad agire per ottenere il risarcimento del danno. Si costituì in giudizio la sola RAGIONE_SOCIALE, che contestò il contenuto della domanda attorea, mentre la Sig.ra NOME COGNOME rimase contumace.
Con sentenza n. 92/2016 il Giudice di Pace di Matera, espletata l ‘ attività istruttoria (interrogatorio formale, prova per testi e CTU tecnica), dichiarò la responsabilità concorrente dell ‘ attore e della convenuta nella causazione del sinistro, determinandola nella misura del 30% per l ‘ uno e 70% per l ‘ altra.
Avverso detta sentenza propose appello il COGNOME, lamentando: (1) l ‘ incongruenza e l ‘ illogicità della motivazione adottata dal Giudice di prime cure alla luce delle risultanze emerse in CTU.(2) la violazione di legge in ordine alla parziale compensazione delle spese di lite. Per l ‘ effetto, il COGNOME chiese la riforma della sentenza impugnata affinché dichiarasse l ‘ esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro.
Con sentenza n. 45/2020, pubblicata in data 21/01/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Matera rigettò l ‘ appello del COGNOME, condividendo senza riserva alcuna quanto evidenziato dalla CTU e confermando, nel merito, quanto stabilito dal giudice di pace.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c., in merito all ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla mancata valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado ‘ . Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale fornito una ricostruzione che reitera pedissequamente il contenuto della sentenza resa dal giudice di pace, non tenendo in debito conto le prove orali e sovvertendo, in tal modo, la reale dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. ‘ Violazione di legge in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. per violazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. anche in rapporto all ‘ art. 2697 c.c . ‘ . Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. anche in rapporto all ‘ art. 2697 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto una sua corresponsabilità nella causazione del sinistro e, di conseguenza, applicato a suo carico la percentuale del 30% di responsabilità, omettendo di soffermarsi a valutare le specifiche risultanze istruttorie, ed in particolare quanto emerso dalle prove testimoniali.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c., in merito all ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all ‘ omesso esame delle relazioni di consulenza tecnica di parte ‘ . Il ricorrente lamenta il vizio in questione con riferimento all ‘ omesso esame delle relazioni di consulenza tecnica di parte. In particolare, censura la porzione di
motivazione della sentenza ove si legge: ‘ a fronte delle conclusioni raggiunte dal CTU sul punto, e come sopra esposte, nessuna osservazione è stata fatta dai CT di parte appellante, il che rafforza le conclusioni del consulente d ‘ ufficio che, pertanto, possono essere poste a fondamento anche della presente decisione, anche perché esenti da vizi logici e/o giuridici ‘ propria decisione ‘ (così a p. 5, 3° §, della sentenza). Sulla base di tale assunto il ricorrente deduce la violazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ., lamentando anche il mancato recepimento delle note critiche predisposte nel suo interesse dai consulenti di parte.
Sul primo motivo di ricorso. La censura in esame va riguardata sotto l ‘ invocato profilo dell ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè il denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Di conseguenza, essa va soggetta alle seguenti considerazioni.
4.1 E ‘ noto che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato -ove riconosciuto -a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in
base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell ‘ investire la RAGIONE_SOCIALE del controllo dell ‘ iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo a una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004, seguita da numerose conformi).
4.2 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura datane dalle Sezioni Unite « La riformulazione dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 preleggi, come riduzione al ‘ minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione ‘ » Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell’ art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 8053/2014. Principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva).
4.3 Ne segue che perfino il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali -peraltro impredicabile nel caso di specie – da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile né al paradigma del n. 5, né a quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell ‘ art. 132 cod. proc. civ., n. 4, nei
termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
Sul secondo motivo di ricorso. Con il motivo in esame il ricorrente lamenta una violazione di legge da parte del giudice di appello costituita dal non essersi limitato a decidere il giudizio sulla base delle prove testimoniali, ma di aver voluto anche utilizzare la consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta logica ed esauriente. A detta del ricorrente, il giudice dell ‘ appello avrebbe errato nella sua decisione in quanto, sempre secondo la tesi del ricorrente: ‘ la certezza della colpa, nella condotta idonea a determinare l ‘ evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, libera l ‘ altro conducente dalla presunzione -che mantiene carattere residuale -della sua concorrente responsabilità, nonché dall ‘ onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ‘ (così a p. 12, penultimo §, del ricorso).
5.1 In realtà, il giudice del gravame ha esattamente valutato, così come in precedenza il giudice di pace, proprio quella ‘ residualità ‘ quantificata, esattamente, nel 30% di corresponsabilità a carico del ricorrente, con la motivazione che si riporta: ‘ come ben argomentato dal CTU sul punto, la velocità tenuta dall ‘ appellante al momento dell ‘ urto era pari a 56,70 km/h dato dal quale si deduce che, prima dell ‘ urto, il veicolo viaggiava ad una velocità superiore a km/h 60, conclusione che questo giudice ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esente da vizi logici di metodo e non rendendo necessaria un ‘ esposizione analitica delle ragioni del convincimento dello scrivente (che ritiene sufficiente rinviare per una più compiuta disamina tecnica alla relazione del consulente d ‘ ufficio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e da considerare parte integrante del presente provvedimento, anche perché le contestazioni sollevate da parte appellante sono riscontrate in maniera chiara dal argomentazioni
tecniche logiche di predetto CTU). Tale elevata velocità, pur non avendo contribuito alla realizzazione dell ‘ evento, che deve ritenersi addebitabile all ‘ esclusiva responsabilità del conducente il veicolo antagonista (la COGNOME), che tagliava la strada al veicolo condotto dall ‘ appellante, ha comunque inciso sull ‘ entità dei danni riportati dal mezzo di quest ‘ ultimo e, in particolare, di quelli conseguiti al successivo impatto tra l ‘ autovettura dell ‘ appellante ed il marciapiede, per cui il primo giudice ha correttamente valutato il concorso di colpa dell ‘ appellante nella misura del 30% e, quindi, deve ritenersi corretta la sua decisione al riguardo, conclusione che rende superfluo il richiesto rinnovò della CTU sul punto ‘ (così dall ‘ ultimo rigo di p. 3 all ‘ ultimo rigo di p. 4 della sentenza, enfasi aggiunta, n.d.r.).
5.2 Le valutazioni del giudice di merito sono pertanto supportate da motivazione logica e trovano riscontro negli elementi probatori emersi dalla consulenza d ‘ ufficio alla quale il ricorrente non ha ritenuto neppure di partecipare con un proprio CTP, salvo poi pretendere di criticarla tardivamente con inammissibili note critiche.
Il terzo motivo di ricorso, anch ‘ esso ricondotto all ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., va soggetto alle medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.
Più in generale, va rilevato che, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente prospetta inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell ‘ art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez. Lav., 12/10/2018, n. 25543), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo
riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l ‘ omessa e a fortiori l ‘ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312).
7.1 Ne può d ‘ altro canto sottacersi che non risultano invero sviluppati dal ricorrente argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui agli artt. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. e 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., essendosi lo stesso limitato a muovere doglianze prive di argomentazioni in diritto. Sicché tutti e tre i motivi sono nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione, in realtà, di un ‘ non motivo ‘ (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 15475; Cass., 8/7/2014, n. 15475).
7.2 Emerge evidente, a tale stregua, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall ‘ art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative, e nell ‘ inammissibile pretesa di una lettura dell ‘ asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione).
7.3 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell ‘ art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è
un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all ‘ attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (v. di recente Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass., Sez. III, 21/9/2022, n. 27571: ‘ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ‘ ) .
7.4 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: ‘ Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile ‘ .
7.5 Inoltre, deve ribadirsi il consolidato orientamento secondo il quale: « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall ‘ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ che il giudice si è formato, a norma dell ‘ art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all ‘ esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di
cui all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., Sez. 2, ord. n. 20553 del 2021, Cass., Sez. 3, sent. n. 15276 del 2021).
7.6 Risulta evidente, pertanto, che la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
7.7 Va inoltre segnalato che, essendo stato il gravame esperito dall ‘ odierno ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 2016, l ‘ atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all ‘ 11/9/2012. Orbene, siffatta circostanza determina l ‘ applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 5, sent. 18/9/ 2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘ doppia conforme di merito ‘ , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere -ciò che nella specie non risulta avvenuto -‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della
decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. 1, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce .
7.8 Infine, il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., dal momento che, avendo il Tribunale motivato sulla base dei principi di diritto consegnati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua delle motivazioni del ricorso non emergono ragioni per discostarsi da tali principi consolidati (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2, ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).
Ne consegue che il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità di tutti i motivi.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1250, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.